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Sciascia Leonardo, Pinto Domenico, Cicciomessere Roberto, Aglietta Adelaide, Ajello Aldo, Baldelli Pio, Boato Marco, Bonino Emma, Crivellini Marcello, Faccio Adele, Melega Gianluigi, Mellini Mauro, Rippa Giuseppe, Roccella Franco, Teodori Massimo - 8 ottobre 1981
Modifica al regio decreto 11 dicembre 1933 , n. 1775, contenente norme a tutela della pubblica incolumità nelle attività di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:

SCIASCIA, PINTO, CICCIOMESSERE, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, RIPPA, ROCCELLA, TEODORI

Presentata l'8 ottobre 1981.

SOMMARIO: L'obbligo, per chi effettua opere di trivellazione o comunque per i proprietari di fondi con pozzi, di adottare le misure necessarie per evitare i possibili pericoli di caduta, come è successo per il bambino di Vermicino.

(CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - N. 2463)

COLLEGHI DEPUTATI ! -- Il caso del bambino ingoiato dal pozzo a Vermicino pone la necessità di una modifica almeno ad uno degli articoli del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo alle attività di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee. Tale attività ha avuto negli ultimi anni, nella campagna italiana, un incremento straordinario e disordinato (e nelle regioni meridionali in particolare): e a tal punto che la legge stessa cui si fa qui riferimento sembra essere caduta in desuetudine. I privati arrivano a scavare impunemente pozzi che attingono alle vene stesse che alimentano le fontane pubbliche. C'è poi l'abitudine, specialmente nei casi in cui l'acqua non viene rinvenuta, di lasciare lo scavo incolmato, incustodito e senza segnaletica alcuna. Si è creduto perciò fosse opportuno sancirne l'obbligo: e, a renderlo di più pronta esecuzione, di farne carico alle imprese che provvedono alla trivellazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

»Il proprietario di un fondo ha facoltà, per gli usi domestici, di ricercare, estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, adottando ogni misura, anche segnaletica, al fine di evitare possibili pericoli, nonché osservando le distanze previste dalla legge. In particolare, si fa obbligo al proprietario del fondo di assicurare con serratura a chiave, la chiusura del pozzo nel caso la ricerca sia stata fruttuosa o di colmare accuratamente lo scavo, con pietra minuta e terriccio, qualora la ricerca sia stata infruttuosa. Se al lavoro di ricerca viene adibita un'impresa autorizzata a lavori di trivellazione, tale obbligo cade sui titolari dell'impresa e il proprietario del fondo è tenuto a vigilare a che sia osservato. I trasgressori di tali obblighi sono puniti con l'arresto fino a sei mesi.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario e alla sua famiglia e all'abbeveraggio del bestiame .

 
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