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Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale
attraverso la dissociazione dal terrorismo

PROPOSTA Dl LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOATO, RODOTA', CRUCIANELLI, COVATTA, GAROCCHIO, BOZZI, CODRIGNANI, SCIASCIA, COSTI, DE CATALDO, MANCINI GIACOMO, PINTO, BROCCA, ANDO', CORLEONE, LOMBARDI, DE MARTINO, BALDELLI, BASSANINI, MAGRI, RIPPA, GARAVAGLIA, MONDINO, BORGOGLIO, CATALANO, DELL'UNTO, GALLI MARIA LUISA, PORTATADINO, SPAVENTA, DUJANY, SACCONI, FIANDROTTI, CALDORO, MILANI, ALBERINI, CONTE CARMELO, ACHILLI, BONALUMI, CAFIERO, MADAUDO, FARAGUTI, MONESI, ACCAME, SILVESTRI, GIANNI, FERRARI MARTE, QUERCI, AJELLO

Presentata il 9 marzo 1983

SOMMARIO: Si propone, per gli imputati che si dissociano dalla lotta armata e dall'attività terroristica, una serie di benefici (non applicazione delle aggravanti, non prolungamento della carcerazione preventiva, riduzione di pena). La proposta di legge è presentata da deputati di diversi gruppi politici (radicale, sinistra indipendente, socialista, liberale, democristiano, comunista, socialdemocratico.

(Un critica alla proposta di legge nel testo n. 3824 di Mauro Mellini).

(CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DOCUMENTO N. 3983)

ONOREVOLI COLLEGHI ! -- La proposta che qui avanziamo di una misura legislativa diretta a favorire il fenomeno della dissociazione dal terrorismo anche senza collaborazione con l'accusa muove da due constatazioni di fatto e da una valutazione politica.

Le constatazioni di fatto sono:

a) la sconfitta politica e militare delle organizzazioni terroristiche. Restano in piedi, è vero, spezzoni di bande clandestine. Ma si tratta di spezzoni residuali, di cui è dubbia la capacità di ripresa e di reclutamento in presenza di una crisi interna del progetto terroristico, che è ovviamente interesse delle istituzioni favorire e rendere irreversibile;

b) l'area dei dissociati inteso con questa espressione un arco variegato e molteplice di posizioni (da chi si protesta innocente, agli imputati minori che hanno avuto coinvolgimenti solo marginali in vicende terroristiche a quanti infine hanno maturato in carcere o nella latitanza una rottura definitiva con il passato terrorista) comprende oggi la maggioranza dei detenuti per i fatti di terrorismo, e in ogni caso rappresenta un'area più numerosa sia dei collaboratori cosiddetti » pentiti sia degli »irriducibili .

La valutazione politica è che, in presenza di questa situazione di fatto, ben diversa da quella di solo un anno fa quando era in atto il sequestro Dozier e quando fu discussa la legge di favore per i terroristi » pentiti , una strategia razionale di lotta al terrorismo e insieme di civile recupero di quanti hanno rotto o intendono rompere con il terrorismo non solo comporta, ma in gran parte si identifica con una politica legislativa diretta ad estendere e a rafforzare l'area della dissociazione. E' infatti facile capire come in una fase come l'attuale la dissociazione rappresenti un segno e insieme un fattore di crisi politica del terrorismo, del quale attesta e favorisce, per le sue dimensioni massicce, il crollo di motivazioni politiche non riconducibili ai ben noti meccanismi settari di ricatto e di intimidazione mafiosa. Anche perché, assai più del pentitismo attivo, che è sempre per sua natura una scelta individuale legata alla specifica storia personale del » pentito , la dissociazione può avere il

carattere di una scelta e di una posizione politica collettiva, dotata come tale di maggiore capacità di influenza, di persuasione e soprattutto di delegittimazione interna del terrorismo.

Si aggiungano altre due elementari ragioni che consigliano oggi, in una situazione ben diversa da quella di un anno fa, una politica di favore nei confronti dei semplici » dissociati , ferme restando le misure parziali in favore dei » pentiti che collaborano con l'accusa (articolo 4 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15). In primo luogo le innumerevoli confessioni e collaborazioni già rese e la fase ormai avanzata di quasi tutte le principali istruttorie hanno determinato il legislatore a non riproporre un'ulteriore incentivazione alla collaborazione e conseguentemente a non ritenere necessaria la proroga della legge 29 maggio 1982, n. 304. In secondo luogo, poiché una gran parte degli imputati detenuti o ha rivestito ruoli minori o ha ormai ben poche informazioni da fornire e in ogni caso non avrebbe senso pretendere da essi informazioni che non posseggono.

Le misure di legge che si propongono non hanno, d'altra parte, carattere premiale se non in piccola parte.

L'articolo 1 prevede, nei casi di accertata situazione di dissociazione (elencati nel successivo articolo 3), la non punibilità per i reati associativi, per i connessi reati »strumentali , nonché per i reati di favoreggiamento e assistenza. Si tratta degli stessi reati per i quali la non punibilità è già prevista dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304. In ovvia coerenza con l'oggetto della proposta, per la non punibilità non e richiesta alcuna forma di collaborazione.

Per il favoreggiamento e l'assistenza la non punibilità è limitata alle attività prestate in favore delle persone che, al momento del favoreggiamento o dell'assistenza, avevano già realizzato o erano in via di realizzare le condizioni per la non punibilità del reato associativo e dei reati strumenta]i da essi commessi. Sarebbe stato invero iniquo, da un punto di vista oggettivo, punire il favoreggiatore di una persona che già versava in una situazione cui la legge ricollega la non punibilità. Ma anche dal punto di vista soggettivo appare giustificata la benevolenza verso chi ha svolto attività di favoreggiamento o assistenza in favore di persone che non appartenevano più ad alcuna organizzazione eversiva o terroristica. Altrettanto non può invece dirsi per chi spieghi attività di favoreggiamento o assistenza in favore di persone che solo successivamente si sarebbero dissociate dall'organizzazione eversiva o terroristica.

Perciò, la non punibilità per i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 è prevista soltanto in connessione con le situazioni di cui alle lettere a) e b), con esclusione della lettera c), del successivo articolo 3.

L'articolo 2 completa i benefici accordati all'accertata situazione di dissociazione (definita nel successivo articolo 3).

Oltre alla non punibilità per i reati associativi e strumentali (prevista dall'articolo 1), l'eliminazione dell'aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15) e l'introduzione di una attenuante per i reati commessi in connessione all'attività associativa dalla quale risulti che l'imputato abbia maturato un'inequivoca situazione di dissociazione.

La concessione di una particolare attenuante, il cui effetto potrà essere quello di una riduzione di pena anche per i reati specifici, è giustificata sul piano dell'incentivazione a comportamenti dissociativi che, a parere dei proponenti, favoriscono la definitiva accelerazione del processo di sconfitta del terrorismo. Invero, questa tragica esperienza potrà ritenersi definitivamente chiusa solo quando un numero significativo degli stessi protagonisti ne avrà maturato ed espresso una radicale revisione critica.

D'altra parte, la non punibilità per i reati associativi e strumentali manderà completamente esenti da pena solo coloro che hanno commesso esclusivamente questi reati. Si tratta in genere di partecipanti a minori alle attività terroristiche o eversive, la cui liberazione di ogni addebito a seguito di accertata dissociazione non urta il senso di giustizia.

A coloro che, invece, hanno commesso gravi reati in connessione con l'attività associativa, il giudice potrà sempre infliggere una pena congrua per quei reati.

Nell'articolo 3 si dà la nozione di » dissociazione , cui la legge ricollega i benefici. Pare ai proponenti di poter distinguere e ricomprendere in tre situazioni la realtà della dissociazione che, attraverso i benefici della legge, può contribuire in modo decisivo al definitivo isolamento e quindi alla liquidazione politica del terrorismo.

La non punibilità, o la punibilità attenuata, di chi abbia già maturato un processo di dissociazione o abbia comunque posto fine ad una esperienza eversiva o terroristica, costituisce un efficace strumento di dissuasione a nuove tentazioni eversive e crea nel dissociato una condizione psicologica favorevole alla presa di coscienza degli errori passati. Parimenti, la prospettiva di un trattamento di clemenza, per chi abbia svolto attività eversiva o terroristica fino al momento della sua identificazione favorisce l'instaurarsi di un processo autocritico e la maturazione di una presa di coscienza critica della propria esperienza.

La lettera a) prevede il caso di una banda o associazione che si sia autodisciolta, che abbia cioè cessato di operare prima e indipendentemente da ogni intervento di polizia. Si tratta di gruppi minori che hanno operato negli anni » caldi (1975 1978) per brevi periodi; costituite da giovani caduti nella suggestione della rivoluzione armata, queste organizzazioni, spesso rudimentali e scarsamente attrezzate, hanno in genere limitato la loro vita e la loro attività ad azioni criminose di non grave rilievo. La caratteristica specifica di questa situazione è che l'organizzazione, nel momento in cui viene » scoperta . non è più in vita e non svolge alcuna attività criminosa. Il che giustifica la concessione dei benefici previsti dalla legge in chiave di pacificazione e di recupero degli ex associati.

Le lettere b) e c) si riferiscono invece ad organizzazioni che, nel momento in cui vengono » scoperte , svolgono ancora attività criminosa.

Per queste organizzazioni appare necessario distinguere tra coloro che si siano ritirati dall'organizzazione, abbiano cioè cessato ogni attività criminosa, prima e indipendentemente dalla loro identificazione come associati, e coloro che, invece, avviino un processo di dissociazione dopo la loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato.

Per i primi la dissociazione è nei fatti, nel fatto cioè di essersi ritirati dalL'attività criminosa spontaneamente, quando il rischio della sanzione era quello generico e astratto che mette in conto chiunque delinque e non aveva ancora assunto la concretezza che assume con la identificazione. Va tuttavia rilevato che il ritiro dall'attività criminosa perché assuma un significato di dissociazione, deve avere carattere stabile, duraturo; un ritiro dall'attività criminosa che non fosse sperimentato da un congruo periodo di tempo potrebbe non essere irreversibile, specie in considerazione del » richiamo che esercita l'organizzazione ancora operante (nel che sta la diversità, che impone una valutazione più cauta nell'accertamento della dissociazione, con la situazione di cui alla lettera a). Perciò si è dato un valore particolare, ai fini dell'accertamento della dissociazione, al tempo trascorso tra la commissione del reato (cioè la cessazione della partecipazione all'attività criminosa associata) e l'identifi

cazione del colpevole.

Evidentemente chi, avendo appartenuto ad una associazione criminosa, se ne sia allontanato e ne sia rimasto lontano a lungo tempo, pur continuando l'associazione ad operare per opera di altri associati, non può non ritenersi da essa »dissociato .

Non è sembrato opportuno quantificare la durata del tempo rilevante per l'accertamento della dissociazione, più congruo apparendo rimetterne la valutazione al prudente apprezzamento del giudice che dovrà altresì valutare altre circostanze oggettive (quali l'aver fatto opera di dissuasione presso altri associati, l'essersi adoperato per impedire la commissione di ulteriori reati da parte degli associati, l'aver manifestato convinte opinioni critiche dell'attività criminosa, ecc.).

Va poi da sé che non possa essere riconosciuta la dissociazione a chi, pur avendo cessato di delinquere nell'ambito dell'attività criminosa di una certa associazione, passi ad altra associazione o commetta individualmente reati della stessa natura.

Più problematico è l'accertamento della dissociazione di chi, al momento dell'identificazione come associato, non versi nella situazione di dissociato » di fatto . Qui il problema è complicato dal fatto che la cessazione dell'attività criminosa non è spontanea, ma è determinata (in caso di arresto) o può essere indotta dall'identificazione dell'associato. Su queste situazioni non solo grava il sospetto della strumentalità dei comportamenti di dissociazione, ma pesa altresì la difficoltà della realizzazione stessa di tali comportamenti da parte del » dissociando . Questo è vero in particolare per coloro che vengono arrestati, essendo chiaramente impossibile dal carcere cessare spontaneamente l'attività criminosa e ritirarsi di fatto dall'associazione.

Per costoro, quindi, l'accertamento della dissociazione deve fare necessariamente riferimento ad altri comportamenti. La proposta di legge ne prevede tre:

1) l'adoperarsi efficacemente (cioè conseguendo risultati) per impedire l'ulteriore esplicazione dell'attività criminosa dell'organizzazione di appartenenza;

2) il tenere un comportamento incompatibile con la sopravvivenza del vincolo associativo che tiene ancora in vita l'organizzazione;

3) altri comportamenti che possano essere valutati come presa di distanza dalla ideologia, dalla cultura, dalla pratica della lotta armata.

I comportamenti sub 1) e sub 2) realizzano una dissociazione dall'organizzazione ancora in attività al momento dell'arresto dell'associato. Il comportamento sub 1) concreta una forma di collaborazione, essendo evidente che in pratica non è altrimenti possibile, dal carcere, incidere sull'attività criminosa dell'associazione se non fornendo agli inquirenti indicazioni utili per prevenirne l'attività. Chi può e vuole collaborare nelle forme previste dall'attuale legislazione usufruirà perciò anche dei benefici previsti dalla proposta. Senonché, il presupposto da cui parte la proposta è che la collaborazione non ha più oggi, sulla sconfitta definitiva del terrorismo, l'incidenza che aveva ieri; e d'altra parte che è maturato il momento in cui a quella sconfitta può dare un notevole contributo la sola dissociazione.

A questo presupposto è coerente l'assegnare un significato di dissociazione alla collaborazione parziale, limitata cioè alla indicazione di elementi utili per impedire l'ulteriore attività criminosa dell'organizzazione. Questa forma di collaborazione è da un lato utile ai fini investigativi e dall'altro lato è sicuramente significativa di un atteggiamento di dissociazione.

Esula invece ogni forma di collaborazione dall'ipotesi sub 2).

Chi, dopo aver appartenuto ad una organizzazione fino al suo arresto, non voglia o non possa collaborare, potrà tenere il comportamento previsto sub 2) differenziando la sua condotta in carcere o nel processo da coloro che continuano a rivendicare l'appartenenza all'organizzazione.

Ai fini di tale comportamento potranno essere valutati, per esempio, l'invito alla diserzione dall'organizzazione, la critica della stessa, la confessione autocritica della propria esperienza. A questo proposito va rilevato che la protesta di innocenza, cioè di estraneità all'organizzazione e ai suoi crimini, non può essere valutata come una situazione di sfavore per l'imputato. La protesta di innocenza, che è una forma elementare e legittima di manifestazione del diritto di difesa, non può essere equiparata alla rivendicazione dei propri crimini, di cui è l'esatto contrario. Nei congrui casi, anzi, la protesta di innocenza, in quanto implichi una presa di distanza dall'attività criminosa, potrebbe, in concorso con altre circostanze di significato dissociativo, essere addirittura valutata positivamente ai fini della dissociazione.

Questa osservazione appare particolarmente pertinente per la situazione sub 3) nei casi in cui riflette la posizione di chi non ammette che la propria esperienza politica possa essere giuridicamente qualificata come criminosa. Questa protesta di innocenza » in diritto , pur se riconosciuta infondata dal giudice (se fosse ritenuta fondata non si porrebbe un problema di benefici, dovendosi procedere all'assoluzione), potrebbe essere valutata come uno tra gli elementi da cui desumere una situazione di dissociazione.

Va considerato infatti che, chi esclude il carattere criminoso della propria esperienza politica e non riconosce quindi natura criminosa al gruppo in cui ha militato, non può da esso dissociarsi; può però dissociarsi, cioè prendere le distanze, criticare, pretendere di dimostrare di non aver mai condiviso o anzi di aver avversato e di avversare l'ipotesi politica e la pratica della lotta armata.

La compatibilità tra innocenza e dissociazione è d'altra parte incontestabile almeno in un caso: quando l'imputato che si sia proclamato innocente venga assolto dal reato associativo e condannato per il reato specifico. E' ovvio che il giudice non potrebbe in questo caso negargli i benefici per il solo fatto che ha accertato la sua innocenza in relazione al reato associativo.

Naturalmente il giudice, nell'accertamento di presupposti per l'applicazione dei benefici, procederà ad una valutazione globale del comportamento dell'imputato, utilizzando tutti i criteri previsti dalla legge che possono tra loro cumularsi ed integrarsi.

Per coloro che al momento dell'identificazione abbiano scelto la latitanza (in Italia o all'estero), resta valido il criterio del ritiro dall'organizzazione, essendo ciò possibile spontaneamente anche in quelle situazioni; potranno tuttavia, se del caso, soccorrere anche gli altri criteri.

Pur non prevedendo la proposta la consegna all'autorità come necessario presupposto per l'applicazione dei benefici, è chiaro tuttavia che la spontanea consegna dell'imputato latitante costituirà un oggettivo elemento valutabile del giudice ai fini dell'accertamento della situazione di dissociazione. D'altra parte, in mancanza di consegna all'autorità, particolare cautela sarà necessariamente adottata dal giudice nella valutazione di altri elementi da cui si possa oggettivamente desumere l'esistenza della situazione di dissociazione.

Va sottolineato comunque che è estranea alla proposta l'ipotesi di dissociazione per mera dichiarazione. I comportamenti previsti come rilevanti ai fini dei benefici hanno una loro obiettività e richiedono comunque la manifestazione di un atteggiamento di continuità nella critica o nell'avversione al terrorismo che costituisce di per sé un fatto che contribuisce all'isolamento e alla liquidazione del fenomeno.

Se non è sufficiente, la dichiarazione di dissociazione non è stata neppure pre vista come necessaria. Non è una formale abiura che può essere meramente strumentale ma l'effettivo ripudio della lotta armata che fonda la prognosi favorevole al recupero dell'imputato alla vita della società democratica. D'altra parte un momento dichiarativo della propria dissociazione ricorrerà necessariamente in alcuni passaggi dell'iter processuale. L'imputato, infatti, quando si avanzerà a chiedere la libertà provvisoria o l'applicazione della causa di non punibilità, non potrà fare a meno di evidenziare i suoi comportamenti di dissociazione.

Sul piano processuale (articolo 4) la proposta prevede, con un ritorno alla legislazione »ordinaria , la possibilità di concessione della libertà provvisoria e il ripristino dei termini di custodia preventiva previsti dal codice di procedura penale.

Si è previsto che ai fini della concessione della libertà provvisoria il giudice istruttore possa accertare la sussistenza dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

L'articolo 5 ovvia ai casi in cui l'imputato risponda per reati specifici davanti ad un giudice diverso da quello davanti al quale risponde del reato associativo. Sarebbe invero iniquo escludere dal trattamento di favore coloro che, per mere vicissitudini processuali, rispondono davanti a giudici diversi.

Il presupposto per l'applicazione della normativa prevista dalla proposta è come si è visto il venir meno del legame tra imputato ed associazione o l'estinzione dell'associazione stessa. Restano perciò esclusi dai benefìci coloro che rispondono di reati specifici non connessi con reati associativi. In particolare non potranno beneficiare della libertà provvisoria prevista dall'articolo 4.

Ma, il ripristino generale della facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria, con conseguente abrogazione dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, pone un problema politico e legislativo più generale, comportando un nuovo confronto sulla residua opportunità delle restrizioni a detta facoltà. Nella proposta non si è ritenuto di poter affrontare questa non semplice questione e va peraltro sottolineata l'opportunità di un tempestivo esame preferibilmente congiunto all'esame della presente proposta di legge delle iniziative legislative già presentate in Parlamento e dirette al ripristino della normativa vigente in materia prima del 1975.

La proposta non affronta il problema della detenzione, delle possibili forme di recupero e reinserimento alla vita democratica attraverso il riconoscimento di spazio e funzioni a forme di organizzazione democratica dei detenuti e degli internati e attraverso forme di ammissione al lavoro esterno. Ciò, ovviamente, non per sottovalutare la rilevanza del problema e la sua complementarietà nel favorire il processo di dissociazione da trascorse esperienze terroristiche, bensì per un criterio di omogeneità della materia trattata nella proposta di legge. E' auspicabile che possa avviarsi un ampio dibattito in merito a proposte di legge su questi temi, già presentate (n. 2837, Galli ed altri; n. 3618, Mannuzzu ed altri).

Gli articoli 6, 7, 8, 9 ricalcano il testo degli articoli 4, 7, 8, 9, della legge n. 304 del 1982, riferendo ovviamente la normativa in essi contemplata agli imputati la cui connotazione è stata delineata nell'articolo 3 della proposta di legge.

Infine, l'articolo 10 stabilisce il termine temporale di applicazione della presente proposta di legge: si tratta pur sempre di legislazione non ordinaria e, quindi, è necessario stabilire un termine sia per quanto riguarda la commissione dei reati o la loro permanenza, sia per quanto riguarda l'assunzione di comportamenti inequivoci (articolo 3) da cui dipendono i benefici in essa previsti.

Il termine di centottanta giorni costituisce un ulteriore margine temporale concesso a coloro che non abbiano già maturato la situazione di dissociazione al momento di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Non sono punibili coloro che si dissociano dall'attività criminosa, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270 bis, 304, 305 e 306 del codice penale, nonché, in connessione con essi, i reati concernenti armi, munizioni od esplosivi, con le sole eccezioni per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti.

Non sono altresì punibili coloro che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti delle persone di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 3.

ART. 2.

Agli imputati di cui all'articolo 1, per i reati diversi da quelli in esso previsti, commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non si applica l'aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e la pena è diminuita.

ART. 3.

Ai fini dei due precedenti articoli sono da considerarsi dissociati dall'attività criminosa:

a) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti che la banda o l'associazione si sia disciolta ancor prima della loro assunzione della qualità di imputato o indiziato;

b) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti, sulla base di circostanze oggettive e, in particolare, del tempo trascorso tra la cessazione della partecipazione al reato e l'assunzione della qualità di imputato o indiziato, si siano ritirati dall'associazione o dalla banda e non abbiano comunque commesso successivamente al recesso dall'accordo altri reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

c) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse e, successivamente alla loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato, si adoperino efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi ai sensi dell'articolo 61 n. 2 del codice penale, ovvero abbiano comunque tenuto un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo ovvero risulti da circostanze inequivoche che si siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata.

Nei casi di cui agli articoli precedenti non si applica il prolungamento dei termini di durata massima della custodia preventiva di cui all'articolo 10 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e può essere concessa la libertà provvisoria, quando il giudice, tenuto conto della personalità dell'imputato, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze della collettività.

Ai fini del presente articolo la univocità ed attualità della condotta di cui al precedente articolo 3 può essere accertata dal giudice istruttore.

ART 5

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4, la situazione di dissociazione di cui all'articolo 3 può essere accertata anche dal giudice che procede separatamente per reati specifici.

ART. 6.

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di ventidue anni.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

ART 7

Nei casi previsti dall'articolo 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore di anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati dal primo comma.

ART. 8.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati che, rientrando in uno dei casi previsti dall'articolo 3, abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

ART. 9.

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena di reclusione superiore nel massimo ai quattro anni.

ART. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 9 marzo 1983, purché i comportamenti previsti dall'articolo 3, cui è condizionata la loro applicazione, vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
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