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Musco Enzo - 1 aprile 1983
(12) ESISTE ANCORA IL REATO DI DIFFAMAZIONE? Il parere pro-veritate di Enzo Musco

SOMMARIO: Il volume edito dal "Centro Calamandrei" raccoglie gli atti di un processo per diffamazione relativo al "caso D'Urso". Nel corso del rapimento da parte delle Brigate Rosse del magistrato Giovanni D'Urso, due quotidiani accusarono il leader radicale Marco Pannella di aver portato in televisione la figlia del rapito Lorena e di averla costretta a leggere un comunicato delle BR in cui si definiva il giudice "boia".

Le querele che ne seguirono e l'intero processo, al termine del quale i due giornali furono assolti, illuminano come viene considerato oggi il reato di diffamazione ed offrono lo spunto per una riflessione aggiornata sul rapporto fra cittadini e mezzi di comunicazione di massa.

Nel volume, oltre alle querele, agli interrogatori di Marco Pannella e Lorena D'Urso, all'arringa dell'avv. Luca Boneschi e alla sentenza, sono riportati quattro pareri "pro-veritate" che il Centro Calamandrei ha chiesto ad altrettanti insigni studiosi della materia: Giorgio Gregori, Ferrando Mantovani, Enzo Musco e Pietro Nuvolone.

La loro aspra critica della sentenza e dei suoi principi ispiratori fanno sperare che sia ancora possibile, in una società dominata dai mass-media, tutelare l'onore e la reputazione dei singoli e degli enti in cui si esplica la loro personalità.

("ESISTE ANCORA IL REATO DI DIFFAMAZIONE?" - Analisi di un clamoroso caso giudiziario - Centro di iniziativa Giuridica Piero Calamandrei - Edizioni di Informazione e Diritto, Roma)

Indice

Angiolo Bandinelli: Democrazia e persona (testo n. 3941)

Premessa (testo n.3942)

IL PROCESSO

L'articolo di Paese Sera del 13 gennaio 1981 (testo n. 3943)

L'articolo de L'Unità del 13 gennaio 1981 (testo n. 3944)

Le querele (testo n. 3945)

L'interrogatorio di Marco Pannella (testo n. 3946)

La testimonianza di Lorena D'Urso (testo n. 3947)

L'arringa di Luca Boneschi (testo n. 3948)

La sentenza (testo n. 3949)

I PARERI PRO VERITATE

Giorgio Gregori (testo n. 3950)

Ferrando Mantovani (testo n. 3951)

Enzo Musco (testo n. 3952)

Pietro Nuvolone (testo n. 3953)

APPENDICE (testo n. 3954)

Articolo da l'Unità dell'11 gennaio 1981

Articolo da l'Unità del 14 gennaio 1981

Articolo da l'Unità del 16 gennaio 1981

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Enzo Musco

Mi viene richiesto dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei di esprimere un parere "pro veritate" sulla sentenza del Tribunale di Roma, sez. III, 5 febbraio 1983, con cui i signori Antonio Zollo e Piero Pratesi, rispettivamente direttori responsabili dei quotidiani »L'Unità e »Paese sera , sono stati assolti dal reato di diffamazione a mezzo stampa loro contestato.

1. "Premessa". Il 13 gennaio 1981, sui quotidiani de »L'Unità e »Paese sera , apparivano due pezzi redazionali (che qui si intendono integralmente riportati) - contenenti frasi ritenute dal querelante Marco Pannella come lesive della sua reputazione - con cui il Pannella veniva accusato di avere »costretto la figlia del giudice D'Urso, allora sequestrato dalla Brigate Rosse, a leggere in una breve trasmissione televisiva taluni comunicati degli stessi brigatisti, in cui, tra l'altro, il magistrato rapito veniva definito come »boia . Al dibattimento svoltosi dinanzi al Tribunale il 24 aprile 1982, l'on. Pannella smentiva le accuse rivoltegli dai giornalisti, affermando di non avere in nulla influenzato la condotta tenuta da Lorena D'Urso in televisione né, tantomeno, di averla »costretta a leggere alcun comunicato, aggiungendo che egli aveva addirittura sconsigliato alla famiglia D'Urso la lettura dei comunicati e che, dinanzi alla loro ferma intenzione in senso contrario, si era allontanato dallo studio t

elevisivo; dichiarava inoltre che ai fatti esposti erano state presenti altre persone estranee che avrebbero potuto confermarli. Analoga deposizione veniva rilasciata da Lorena D'Urso, che ribadiva quanto dichiarato dal Pannella sulla esclusività della decisione presa dalla famiglia D'Urso circa la lettura dei comunicati, sull'atteggiamento inizialmente contrario tenuto dal Pannella rispetto a questa e sull'assenza di alcuna interferenza nell'intero svolgimento della vicenda da parte di esponenti del partito radicale; aggiungeva inoltre la teste che, a sua scienza, nessun giornalista si era messo in contatto con la famiglia D'Urso per informarsi sulle modalità con cui si era pervenuti alla lettura dei comunicati e, ancora, che essa stessa aveva rilasciato all'ANSA una dichiarazione in cui precisava di avere letto il comunicato delle Brigate Rosse di propria volontà.

I passaggi logici con cui è argomentata la sentenza assolutoria del Tribunale possono così schematizzarsi: 1) »nemmeno il più sprovveduto dei lettori può aver dedotto dal titolo e dal testo degli articoli per cui è processo l'opinione che Marco Pannella abbia formulato minacce gravi o abbia posto in essere raggiri fraudolenti allo scopo di ottenere che Lorena D'Urso leggesse dinanzi alle telecamere lo spregevole documento delle B.R. . 2) L'affermazione secondo cui il Pannella abbia »costretto la D'Urso a leggere il comunicato va intesa nel senso che l'uno pose l'altra »nella condizione, necessitata dato il suo comprensibile stato psicologico , di obbedire alle richieste dei sequestratori: »l'uso, improprio ma incisivo , del verbo »costringere va dunque riferito alla »condotta determinante di chi aveva promosso e reso possibile la comparsa in televisione di Lorena D'Urso . 3) Il senso degli articoli in esame è pertanto da intendere come »valutazione di decisa condanna e di aspra critica politica e non attri

buzione di fatti illeciti . 4) L'uso di espressioni »genericamente diffamatorie come ``ignobile'', ``compagno tirapiedi'', ``cinico calcolo'' , inserito nel »basso livello di costume cui talora scende la polemica politica e l'uso corrente di espressioni ingiuriose tra avversari politici , impedisce al Tribunale di »censurare l'uso dei termini sopra indicati, che sono da considerarsi come enfatica, se pur deplorevole, espressione di dissenso politico .

Per una migliore comprensione dell'"iter" giuridico seguìto in sentenza, è da rilevare infine che il Tribunale, nel processo di valutazione e qualificazione penalistica dei fatti incriminati, ha ritenuto di separare l'attribuzione della condotta (determinata) di »costrizione dalle espressioni che ad essa si accompagnavano negli articoli in esame, così da scindere in due diverse fasi la relativa analisi.

2. "Il bene dell'onore costituzionalmente tutelato". Nell'affrontare la questione che mi viene sottoposta, ritengo necessaria una previa puntualizzazione del concetto di onore penalmente protetto. Come è noto, sia la giurisprudenza che la dottrina oggi concordemente affermano che il diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. trova una limitazione nel concetto di buon costume - esplicitamente posto dallo stesso art. 21 Cost. - e nell'onore della persona. La base di questo secondo limite viene desunta dagli artt. 2 e 3 Cost. (1). Limitandomi in questa sede a riprendere quanto altrove già osservato (2), si può ritenere che l'art. 3 Cost. riconosce il diritto dell'uomo ad esprimere la sua essenza sociale e così a vedere rispettata da parte dei consociati la sua »relazionalità e, con essa, la sua dignità sociale. La tesi da me sostenuta, peraltro, è assai più »liberale dell'altra secondo cui è necessario anche un riferimento al ruolo sociale del soggetto e a quant'altro si ricollega alla n

ozione di ``decoro'' come bene anch'esso penalmente tutelato (3): nella prospettiva qui accolta, infatti, la lesione dell'onore deve accertarsi non rispetto alla posizione sociale del soggetto preso di mira ma nella sua potenzialità offensiva nei confronti della »relazionalità di esso, che va assicurata e tutelata in pari grado a tutti i consociati. »Tra i membri della società esiste dunque un rapporto di riconoscimento che mira a garantire l'autonomia e che ha per contenuto il rispetto di tutto ciò che è essenziale al valore della persona come tale. (...) Il rispetto di questo rapporto garantisce al singolo le condizioni necessarie per il suo sviluppo personale all'interno di una comunità in cui tutti gli uomini sono eguali; la sua negazione, viceversa, pregiudica l'autonomia del singolo. La violazione dell'onore è dunque, in un'ultima analisi, violazione del rapporto di riconoscimento, che ha per contenuto la dignità sociale dell'uomo (4).

3. "Il diritto di cronaca". Passo ora ad esaminare le teorie oggi prevalenti sulle modalità di esercizio della libertà di stampa. Vorrei però sottolineare che tale articolazione del discorso è dettata solo dal desiderio di esporre compiutamente e sinteticamente lo "status" della problematica rilevante ai nostri fini. Essa non sottende quindi un adesione né all'idea secondo cui la libertà di stampa costituisce un autonomo diritto con una propria disciplina (5) né alla tesi della bipartizione tra limiti interni e limiti esterni alla libertà di pensiero (6).

Si impone però una puntualizzazione. Nessuno mai ha dubitato che »la libertà di informazione rappresenta la linfa della libertà di opinione e, perciò, della democrazia (7). Con questo principio si vuole affermare che, nella dialettica di un ordinamento democratico, l'opinione pubblica ha diritto ad essere informata per potersi liberamente orientare nelle valutazioni politiche individuali; da ciò deriva in capo ai pubblicisti il diritto (forse, però, sarebbe più proprio parlare di un diritto-dovere) ad esporre i fatti che essi ritengono di interesse pubblico. Accanto a questo diritto di informazione - cioè di cronaca - ai giornalisti così come a qualsiasi altro cittadino compete il diritto di esprimere la propria opinione - cioè dl manifestare ll proprio pensiero anche in chiave critica - (8). Entrambi questi diritti trovano indubbiamente il proprio riconoscimento nell'art. 21 Cost. ma, tra l'uno e l'altro, sussiste un'incolmabile distanza. Come bene dice il VASSALLI, »il pubblico ha diritto alla notizia, ma

non al commento; il commento ha un grande interesse ma (...) non si può codificare il principio del diritto a formare, istruire, orientare sulla base di notizie non vere, lesive dell'onore o della dignità individuali (9).

In dottrina si è ritenuto da parte di taluni Autori, in una prospettiva marcatamente filosofica, che l'inesistenza oggettiva della verità impedisca qualsiasi differenziazione tra attività di cronaca e attività di critica, muovendosi entrambe nella sfera del personale e del soggettivo (10). Ora, è vero che il più delle volte cronaca e critica coincidono; così, ad es., l'esposizione di un fatto spesso presuppone o si accompagna ad un'attività valutativa, come pure la critica di un fatto spesso è preceduta o sottende un'attività espositiva. Nonostante ciò, ritengo che tra cronaca e critica corra pur sempre una insopprimibile differenza sul piano concettuale; cronaca è narrazione dei fatti, critica è commento di essi; cronaca è mera esposizione, critica è valutazione intellettuale.

Inizio dunque con l'esaminare il contenuto del diritto di cronaca. L'orientamento giurisprudenziale unanime ritiene che esso, per la sua finalità sociale, possa esercitarsi anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, purché ricorrano i seguenti tre requisiti: 1) la "verità" della notizia pubblicata; 2) il "pubblico interesse" alla conoscenza dei fatti; 3) l'esposizione della notizia in modo che essa non trascenda in offesa dell'altrui onorabilità - limite c.d. della "continenza" (11).

Posizioni non dissimili sono rinvenibili in dottrina. Così il MANTOVANI, che richiede i requisiti della verità - in senso rigorosamente obiettivo, salvo poi a valorizzare l'elemento psicologico per i casi di errore scusabile - dell'interesse pubblico-sociale e della continenza (12). Così, ancora, il NUVOLONE, secondo cui la verità dei fatti narrati al pubblico può essere effettiva o anche fondatamente ritenuta tale dall'agente (13), mentre funziona da indefettibile presupposto l'interesse sociale della cronaca, da accertarsi sia rispetto alla rilevanza del fatto narrato sia rispetto alla forma con cui esso viene esposto (14). Anche il VASSALLI, pur negando validità alla rilevanza sociale del fatto e alla sua continenza, pone il limite della indiscrezione o della ingerenza arbitraria nell'altrui vita privata e, soprattutto, quello della verità, da intendersi in senso rigorosamente effettivo (15).

In assoluta conformità all'orientamento giurisprudenziale e dottrinale, può dunque affermarsi che l'esercizio del diritto di cronaca è lecito solo se i fatti narrati al pubblico siano veri - o quantomeno seriamente fondati e ritenuti veri soggettivamente - dotati di una certa rilevanza - o almeno non consistenti in illegittime aggressioni dell'altrui sfera privata - ed espressi in forma ``contenuta''.

A questo punto sarebbe d'obbligo una riserva: il requisito della continenza, invero, può non attenere concettualmente all'esercizio del diritto di cronaca che, per definizione, consiste nella mera esposizione di fatti storicamente avvenuti; esso sembra rimandare piuttosto all'attività valutativa che si designa con la nozione di critica. Ma - come si osservava anche in precedenza - l'esercizio del diritto di cronaca si accompagna solitamente a quello di critica e, infatti, numerose sentenza della Suprema Corte, ponendo i suddetti requisiti, fanno menzione di entrambi. Esigenze metodologiche impongono però una differenziazione tra i due concetti. Vediamo quindi quali sono i limiti inerenti a un lecito esercizio del diritto di critica. In sede conclusiva, mi prefiggo di sviluppare ulteriormente i presupposti della verità, interesse sociale e continenza.

4. "Il diritto di critica". »La critica consiste in un atteggiamento psicologico di tipo squisitamente razionale, che involge l'esame di una o più opinioni altrui e un motivato dissenso da essa o da esse: l'antitesi fra le posizioni matura attraverso un confronto o una valutazione e sfocia in un approfondimento delle medesime. La carica logica che è propria della critica impedisce che essa esorbiti dal piano intellettuale e che la divergenza di opinioni si traduca in un attacco immotivato o in uno sfogo di mera animosità personale (16).

Questa definizione del concetto di critica, inteso in contrapposizione alle manifestazioni del pensiero lesive dell'onore, è condivisa in dottrina sia da parte di chi accoglie un'accezione individualistica della libertà di stampa sia da parte di chi ne pone una in senso funzionale rispetto agli interessi collettivi. I sostenitori di quest'ultima pongono infatti una »correlazione tra i fini leciti dell'attività pubblicistica e i mezzi adoperati per realizzarli , osservando che »gli epiteti ingiuriosi, senza alcun commento giustificante, non possono essere considerati manifestazione del diritto di critica (17). Allo stesso modo, i fautori dell'altra concezione ritengono che l'art. 21 Cost. garantisce a chiunque la libertà di manifestare il proprio pensiero, escludendo così qualsiasi tutela per le »manifestazioni che non rispondano alle interiori persuasioni o all'interiore pensiero, le affermazioni o le negazioni che non corrispondano alle effettive convinzioni e valutazioni, il subiettivamente falso, menzogn

a (deformante, reticente, patente, latente), il dolo, l'inganno, il raggiro o la frode (18). Entrambe le teorie, dunque, collegano l'esercizio del diritto di critica alla tutela del bene dell'onore, attribuendo prevalenza a quest'ultimo nei casi in cui la manifestazioni del pensiero si risolve in una ingiustificata e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Su eguale posizione è attestata la giurisprudenza: »In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite all'esercizio del diritto di critica è certamente superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, giacché in tale ipotesi l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, obiettiva ed eventualmente costruttiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (19).

5. "Conclusioni". Riassumendo le posizioni giurisprudenziali e dottrinali finora esposte, i requisiti della verità, interesse sociale e continenza si impongono come presupposti di liceità dell'esercizio delle attività di cronaca e critica.

In particolare, per quanto attiene al requisito della "verità", la giurisprudenza assolutamente dominante richiede che la verità sia obiettiva e che il cronista debba accertare in ogni caso l'attendibilità della notizia, non potendosi egli giustificare invocando la credibilità delle sue fonti di informazione, anche quando queste siano costituite da altri quotidiani o periodici o addirittura da note di agenzia (20).

Per quanto riguarda il requisito dell'"interesse sociale", si opera un rinvio alla rilevanza del fatto esposto al pubblico e all'importanza che la conoscenza di esso riveste per la collettività (21).

Per quanto concerne il requisito della "continenza", infine, un primo orientamento ritiene che »il dissenso deve esprimersi in termini corretti, misurati ed obiettivi e non assumere toni lesivi della dignità morale e professionale (22). L'indirizzo prevalente ammette però che l'esposizione dei fatti al pubblico possa essere »severa, ma non ingiuriosa o libellistica (23) o possa utilizzare »toni oggettivamente aspri e polemici (24); nella stessa prospettiva, particolarmente aderente al caso di specie è l'affermazione secondo cui »nella lotta politica, e per il raggiungimento dei fini cui questa si ispira, si è determinata una vera e propria desensibilizzazione del significato offensivo di certe parole e di certe frasi, usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, dimodoché può talora ritenersi legittimo l'uso di espressioni le quali comunemente, nell'ambito di rapporti privati, sarebbero offensive (25). E' da notare peraltro, in specifico riferimento alla tutela dell'onore nell'ambito politico, c

he anche la dottrina maggioritaria ritiene che la garanzia »dell'onore personale, del prestigio, della reputazione è per gli uomini politici, in democrazia, necessariamente meno intensa che non per i comuni cittadini (26), di contro ad un orientamento minoritario secondo cui i politici non costituiscono, nel diritto positivo italiano, una categoria di persone meno tutelate nella dignità e nell'onore (27).

In conclusione, prima di passare all'analisi del problema che mi viene sottoposto, ritengo di potere affermare, utilizzando le stesse parole della Corte di Cassazione, che »il diritto di cronaca e critica rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti dall'art. 21 Cost. Il conflitto tra tale diritto e quello alla dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., come ogni ipotesi di conflitto tra un bene individuale e un interesse generale, deve essere risolto dando la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la stessa dialettica democratica sarebbe irrealizzabile. Il principio però opera solo se la cronaca e la critica abbiano rispettato il limite della continenza, nel senso che la cronaca non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse all'informazione e la critica non deve trasmodare in attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso, senza a

lcuna finalità di pubblico interesse (28).

II

1. "L'idoneità offensiva dei pezzi redazionali". Secondo il Tribunale, gli articoli in esame sono privi di carattere offensivo, in quanto »nemmeno il più sprovveduto dei lettori avrebbe potuto credere al significato letterale delle espressioni in quelli contenute, dovendosi esse intendere nel senso, che il Pannella pose la figlia del giudice D'Urso dinanzi ad una scelta la cui soluzione era però obbligata dalla situazione contingente. In tale prospettiva, i giudici di merito colgono all'interno degli articoli solo una »valutazione di decisa condanna e di aspra critica politica e negano anche il carattere diffamatorio delle affermazioni dei pubblicisti, giustificando queste con »il basso livello di costume cui talora scende la polemica politica .

Il procedimento ora esposto non mi sembra condivisibile sul piano logico.

E' appena il caso di osservare, infatti, che un'espressione offensiva o l'attribuzione di un fatto in sé offensivo non è di regola suscettibile di una valutazione in termini di intrinseca verosimiglianza, quasi che il qualificare un individuo come »minorato mentale possa non integrare estremi di reato ove con una perizia psichiatrica il giudice poi accerti che il soggetto in questione non sia »minorato mentale . In altre parole, mi sembra ovvio che la valutazione sull'idoneità dell'offesa debba operarsi rispetto al grado di credibilità di cui essa è dotata e, quindi, in base alle conseguenze che ne derivano sulla »relazionalità dell'individuo preso di mira.

Nel caso di specie, comunque, l'interpretazione prospettata dal Tribunale non appare accettabile. Si può infatti concordare con la sentenza laddove essa afferma che nessun lettore avrebbe potuto credere che il Pannella avesse costretto »materialmente Lorena D'Urso alla lettura del comunicato. Mi appare però parimenti indiscutibile che l'intendimento degli autori degli articoli in esame, nella voluta assenza di descrizioni sulle effettive modalità di svolgimento della vicenda, fosse quello di indurre il lettore a ritenere che il Pannella avesse imposto alla D'Urso la lettura del comunicato come condizione per l'utilizzazione dello spazio televisivo e che in ogni caso la di lui condotta sottendesse una più ampia e illecita (o quantomeno losca) manovra.

Su tale punto è opportuno un ulteriore approfondimento.

Anzitutto, si osservi che la generica descrizione del comportamento del Pannella all'interno degli articoli in questione non solo non è in grado di consentire al lettore una personale valutazione della vicenda ma, fuor d'ogni dubbio, essa consente che il giudizio di disvalore espresso dai pubblicisti nei confronti del querelante appaia credibile proprio per la forza espressiva delle qualificazioni offensive a quest'ultimo rivolte. A ben vedere, infatti, il termine »ignobile e le espressioni »cinico calcolo e »compagno tirapiedi delle B.R. , nella lapidarietà dei pezzi redazionali, sono strettamente funzionalizzate da un lato alla esplicazione del fatto e dall'altro alla narrazione e comprensione di esso.

Inoltre, evidenziando la collocazione tipografica (in prima pagina) degli articoli in esame nonché la intitolazione degli stessi e rapportando questa alla drammaticità della vicenda che ne costituiva lo sfondo e alla serietà che normalmente caratterizza la linea redazionale perseguita dai quotidiani ove gli articoli apparvero, risulta confermato che quei fatti di cronaca e commento erano dotati di un alto grado di attendibilità. E a questo proposito si è affermato che »il reato di diffamazione può consistere anche nell'autonoma efficacia e suggestione del titolo rispetto al testo (...). I reati commessi con il mezzo della stampa possono configurarsi sia nel complesso del testo e delle immagini, valutati unitariamente, sia in una singola frase dell'articolo oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini, valutati a parte (29).

L'analisi degli articoli incriminati conduce quindi a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuto il Tribunale, che mi sembra essere incorso nell'errore di esaminare distintamente i concetti contenuti nei pezzi redazionali, trascurando così il nesso logico tra quelli intercorrente e il loro significato scaturente da una lettura unitaria.

2. "Il diritto di cronaca". Sposto ora la mia analisi sul piano giuridico.

Il Tribunale ha rinvenuto nella condotta degli imputati un'attività esclusivamente critica, limitando inoltre la propria indagine all'accertamento del requisito della c.d. continenza. Tale impostazione del problema palesa però la propria assoluta erroneità ove si consideri che la valutazione critica espressa nei confronti del Pannella si poggiava sull'attribuzione di un fatto determinato storicamente. Richiamandomi a quanto precedentemente osservato infatti, la nozione di »critica involge esclusivamente valutazioni di tipo intellettuale. Ne deriva che ove queste si richiamino ad un atteggiamento o condotta o fatto da altri posto in essere, in ciò è da ravvisare un esercizio di cronaca per quanto attiene alla esposizione (o descrizione o comunque individuazione) di un avvenimento e un esercizio di critica per quanto riguarda la manifestazione di dissenso.

Questo intreccio di cronaca e critica può ravvisarsi certamente negli articoli in esame. E a questo proposito, ricordo che la giurisprudenza, nel fissare i presupposti di liceità del diritto di cronaca, accomuna a questo il diritto di critica, affermando così che i requisiti della verità, interesse sociale e continenza devono sussistere per entrambi.

Orbene, è da rilevare - con carattere di tutta evidenza - che il fatto cui gli articoli si riferiscono (e che essi sommariamente descrivono) è assolutamente falso, come accertato dallo stesso Tribunale in dibattimento attraverso le deposizioni del querelante e della teste Lorena D'Urso. Di più, appaiono estremamente rilevanti le circostanze - affermate dalla teste D'Urso che non solo nessun giornalista si interessò presso la famiglia del giudice per informarsi sulle modalità di svolgimento della vicenda, ma addirittura era stata comunicata all'ANSA la notizia secondo cui il comunicato delle Brigate Rosse era stato letto per iniziativa autonoma della figlia del magistrato

Il presupposto della verità - che voglia intendersi questo come verità oggettiva o almeno seriamente accertata - è quindi da escludere e, con esso, cade la liceità dell'attività di cronaca esercitata dagli imputati: »la cronaca, per sua natura, non può essere invenzione di fatti immaginari, ma narrazione di fatti veri (...) In materia di diffamazione, è pacifico che la cronaca non veritiera apre sempre un problema di responsabilità (30). »Il diritto di cronaca tutelato dal vigente ordinamento esige la rigorosa osservanza di precisi limiti, che hanno fondamento nell'ordinamento stesso e in base ai quali il giornalista, destinatario del diritto, è tenuto a farne l'uso consentito e non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere le notizie a lui pervenute senza verificare - attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione - la loro rispondenza al vero. Ciò tanto più quando la notizia viene propalata con espressioni dubitative che, con la forma dell'insinuazione, assumono una particolare

potenzialità offensiva dell'altrui reputazione (31).

Gli imputati, esponendo sommariamente un fatto non rispondente a verità, non esercitarono quindi un'attività di cronaca penalmente lecita. L'antigiuridicità del fatto posto in essere, ai fini di un giudizio di tipicità rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, appare così incontestabile.

3. "Il diritto di critica". Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche rispetto all'attività critica esercitata dagli articolisti, esaminando questa sul piano della c.d. continenza.

A questo proposito, ho già rilevato che un orientamento giurisprudenziale ritiene che nell'ambito politico si sia realizzata una »desensibilizzazione del significato offensivo di talune espressioni e a tale indirizzo si richiama certamente la sentenza in esame laddove essa opera un riferimento al »basso livello di costume cui talora scende la polemica politica .

Tra l'una e l'altra argomentazione sussiste però, a mio avviso, un incolmabile divario. Il concetto espresso dalla Suprema Corte attiene infatti alla inidoneità offensiva di talune espressioni ormai entrate nel linguaggio politico corrente; negli articoli in esame, invece, si tratta di valutare la capacità lesiva di espressioni non isolate ma legate all'attribuzione di un fatto determinato e intrinsecamente diffamatorio. Il procedimento interpretativo adottato dal Tribunale - che ha portato il proprio esame sul contenuto offensivo delle singole affermazioni contenute nei pezzi redazionali - non può quindi trovare conforto nell'orientamento della Corte di Cassazione, giacché, nel caso di specie, si impone una lettura combinata del titolo e del testo nonché un'analisi della forza espressiva del primo e della sua funzione rispetto al secondo. E, a questo proposito, la Suprema Corte ha più volte affermato che, »ai fini dell'accertamento della non esorbitanza del fatto nella fattispecie della diffamazione, la nar

razione contenuta nell'articolo deve essere considerata nel suo complesso, oltre che nelle sue parti (32) o, ancora, che il reato in esame può »configurarsi sia nel complesso del testo e delle immagini, valutati unitariamente, sia in una singola frase dell'articolo oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini, valutati a parte (33).

Ritengo però che il problema debba affrontarsi ancora più a monte, rilevando cioè che il richiamo alla »polemica politica è in ogni caso del tutto inconferente rispetto alla questione in esame. La inidoneità offensiva di espressioni divenute »usuali nell'ambito politico, infatti, in tanto può ammettersi in quanto si mantenga, appunto, in tale ambito. Nel caso di specie, però, gli articoli in esame non solo si presentano con toni ed asprezza tali da non venire tollerati neppure in un contesto politico ma soprattutto essi si propongono come referente specifico la cerchia vasta e indifferenziata dei lettori - indubbiamente estranea al processo di »desensibilizzazione di cui si diceva - cui viene offerta la rappresentazione di un comportamento contestualmente valutato non su un piano politico ma su uno precipuamente morale.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che »il basso livello di costume cui talora scende la polemica politica - pure ammettendo che esso esista oggettivamente e che ai giudici competa solo di prenderne atto senza intervenire con la sanzione penale laddove siano posti in pericolo i sopraordinati valori "ex" artt. 2 e 3 Cost. - non possa svolgere funzione scriminante rispetto alla condotta degli imputati.

4. "I limiti del diritto di critica". Soprattutto, però, nel caso sottoposto alla mia attenzione io non vedo alcun esercizio di critica politica quanto piuttosto - e più semplicemente - la violenta denigrazione di un uomo politico. Infatti, mi sembra evidente che lo scopo degli articoli in esame non consisteva nel difendere la linea di condotta che altri schieramenti politici avevano concordato in seguito al rapimento del giudice D'Urso o, al contrario, nel criticare il diverso atteggiamento politico tenuto dal Pannella - il che, nel rispetto del principio di correttezza del linguaggio, avrebbe costituito un normale esercizio del diritto di critica. Risulta invece chiaro che gli articoli miravano a discreditare l'immagine dell'esponente radicale proponendolo ai lettori come sostenitore di una campagna sovversiva e di fiancheggiamento nei confronti delle Brigate Rosse. In altre parole, le valutazioni operate dagli imputati sul comportamento del Pannella, lungi dal riferirsi all'immagine pubblica di lui e alla

validità della sua condotta politica, ne aggrediscono direttamente la reputazione nella sua sfera più intima e così nel riconoscimento umano che chiunque ha diritto di pretendere dagli altri consociati. L'attribuzione al querelante di una condotta così riprovevole da venire qualificata come »ignobile o frutto di un »cinico calcolo o, ancora, da meritargli l'appellativo di »compagno tirapiedi delle Brigate Rosse , quindi, esorbita certamente da un attacco alla linea politica perseguita dal Pannella e si risolve in una effettiva menomazione della sua reputazione di uomo.

In breve: »l'offesa all'onore individuale coincide con lo stesso limite logico del concetto di critica: se si rimane nell'ambito di questa, una lesione dell'onore non è intrinsecamente possibile, mancandone i presupposti e le forme. (...) La lesione dell'onore rappresenta socialmente e giuridicamente una situazione di antitesi rispetto all'esercizio della critica. Chi critica, ragiona; chi offende, aggredisce: le dimensioni logiche e spirituali sono inavvicinabili (34). Da ciò deriva, inconfutabilmente, che negli articoli in questione non è ravvisabile alcun esercizio di critica ma solo una serie di »attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato e, in tale ipotesi, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, obiettiva ed eventualmente costruttiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (35). E per concludere sul punto - con un

a massima che mi sembra riassumere l'intera problematica finora trattata - può affermarsi che l'efficacia scriminante del diritto di cronaca e critica »è condizionata da un lato alla verità e obiettività dell'informazione e all'esistenza di un interesse collettivo alla conoscenza dei fatti (certi e oggettivamente riferiti) e dall'altro all'assenza di ogni forma di denigrazione lesiva dell'altrui reputazione, in presenza della quale la cronaca, da strumento di informazione, si trasforma in strumento di aggressione della sfera morale altrui (36).

5. "Conclusioni". Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che nel caso sottoposto alla mia attenzione sia da escludere il legittimo esercizio di un diritto di cronaca a causa della falsità dei fatti esposti al pubblico.

Osservo altresì che va parimenti negata la sussistenza di un esercizio del diritto di critica - sia che lo si riguardi nell'ambito politico sia che lo si riguardi nella sua accezione generale - a causa non solo del linguaggio utilizzato dai giornalisti e del significato complessivo degli articoli, ma soprattutto in quanto nella specie si ravvisa solo un violento attacco denigratorio contro la figura morale del Pannella.

Per una corretta configurazione del reato, sussistono gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato mediante l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo in cui il fatto stesso si svolse (37). A tal proposito, contrariamente all'assunto del Tribunale - che dapprima nega il carattere diffamatorio del fatto attribuito al Pannella e solo in un secondo momento analizza gli epiteti pure rivolti al querelante - aggiungo che quel fatto è in sé offensivo sia per la descrizione che ne viene offerta ai lettori sia per la contestuale valutazione della stessa. E poiché l'operato del Pannella fu descritto (volutamente) in modo così sommario da potersi interpretare solo in funzione degli epiteti che lo qualificavano, è ovvio che l'uno e gli altri, per il rapporto di specifica complementarietà tra essi intercorrente, devono analizzarsi unitariamente.

Da quanto precede appare infine indubitabile anche la sussistenza dell'elemento intenzionale rispetto sia alla consapevolezza della falsità del fatto esposto ai lettori sia alla capacità offensiva delle affermazioni contenute negli articoli in esame (38).

NOTE

1) Nella vasta produzione dottrinale e giurisprudenziale, sono da segnalare FOIS, "Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero", 1957, 97 ss.; ESPOSITO, "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano" 1958, 4444 ss, BARILE, "Libertà di manifestazione del pensiero", in "Enc. dir.", XXIV, 1974, 470. Per la dottrina penalistica, FIORE, "Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore", in "Foro pen.", 1968, 1; GREGORI, "Exceptio veritatis", 1974, cap. I; MUSCO, "Bene giuridico e tutela dell'onore", 1974, 138 ss. Per la giurisprudenza costituzionale, per tutte, Corte Cost. 19-2-1965, n. 9, in "Giur. cost.", 1965, 61 e Corte Cost. 14-7-1971, n. 175, "ivi", 1971, 11, 2109. Per la giurisprudenza di legittimità, da ult., Cass. V, 3-3-1982, D'Anna, in "Riv. pen.", 1982, 798; Cass. V, 6-2-1981, Marzullo, "ivi", 1982, 54; Cass. V, 26-9-1979, Azzolina, "ivi", 1980, 439.

2) Cfr. MUSCO, "Bene giuridico, cit.", 141 ss.

3) Per tutti, vd. GULOTTA, "Il concetto di decoro e la tutela della vita privata", in "Ind. pen.", 1968, 193.

4) Cfr. ancora MUSCO, "op. cit.", 146-147.

5) In questo senso, VASSALLI, "Libertà di stampa e tutela penale dell'onore", in "Arch. pen." 1967, 1, 16 ss.; "contra", considerando la libertà di stampa come una forma strumentale della più generale libertà di pensiero, per tutti, BETTIOL, "Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero", in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1965, 645 e DELITALA, "I limiti penalistici della libertà di stampa", in "Iustitia", 1959, 395.

6) Così MANTOVANI, "Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero", 1973, 96 ss.

7) Così GREGORI nella sua Relazione di sintesi al Convegno »Informazione, diffamazione risarcimento (Roma, 1978), pubblicata con gli atti in "Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa", 1979, 285.

8) Per uno sviluppo di questo pensiero, per tutti, NUVOLONE, "Il diritto penale della stampa", 1971, "passim".

9) Così VASSALLI, "Libertà di stampa, cit.", 39.

10) Così BARILE, "Libertà di manifestazione", at., 440; conf., CAVALLA, "L'obiettività nell'informazione", in "Tutela dell'onore", cit., 214.

11) Così, da ult., Cass. V, 16-7-1981, Caprara, in "Riv. pen.", 1982, 542; Cass. V, 16-6-1981, Cederna, "ivi", 1982, 447; Cass. V, 11-2-1981, Gravato, "ivi", 1981, 843; Cass. V, 6-2-1981, Marzullo, "ivi", 1982, 54; Cass. V, 18-12-1980, Faustini, in "Cass. pen. mass. ann.", 1982, 1161; Cass. VI, 16-6-1980, Costa, in "Riv. pen.", 1982, 24; Cass. VI, 16-6-1980, Causarano, in "Cass. pen. mass. ann.", 1981, 186.

12) MANTOVANI, "op. loc. cit." Sul tema, cfr. GREGORI, "Exceptio veritatis, cit.", 48 ss., 58 ss., 114 ss.

13) Conf., DELITALA, "I limiti giuridici, cit.", 396.

14) NUVOLONE, "Il diritto penale, cit.", 54 ss.

15) VASSALLI, "Libertà di stampa, cit.", 23 ss.

16) Testualmente, SPASARI, "Sintesi di uno studio dei delitti contro l'onore", 1961, 46-47. Conf. Cass. II, 12-11-1962, Della Torre, in "Cass. pen. mass. ann.", 1963, 591.

17) Così NUVOLONE, "op. cit.", 67.

18) Così Esposito, "op. cit.", 84; cfr. anche Jannelli, "Libertà di manifestazione del pensiero e diritto al proprio onore: spunti per una linea di demarcazione", in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1969, 525.

19) Così, per tutte, Cass. V, 3-3-1982, D'Anna, "cit."

20) Da ult., Cass. V, 12-11-1981, diaconale, in "Riv. pen.", 1982, 701; Cass. V, 6-10-1981, Menghini, "ivi", 1982, 638; Cass. V, 6-11-1980, Coppola, "ivi", 1981, 402; Cass. VI, 9-5-1980, Traversi, in "Cass. pen. mass. ann.", 1982, 464. Come è noto, del resto, l'art. 21 n. 69 del 1963 sulla professione giornalistica impone il rispetto della »verità sostanziale dei fatti pubblicati.

21) Così, per tutte, Cass. V, 16-7-1981, Caprara, "cit."

22) Così, Cass. V, 26-9-1979, Azzolina, "cit."

23) Così Cass. VI, 17-3-1980, Causarano, "cit."

24) Così Cass. V, 10-4-1981, Ferraresi, in "Cass. pen. mass. ann.", 1982, 1510.

25) Così Cass. V, 18-3-1981, Guarino, in "Riv. pen.", 1981, 843; conf., Cass. Civ. 111. 17-51972, in "Foro it.", 1973, I, c. 175; Cass. II, 24-1-1962, Piomboni, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1962, 559 con nota di NEPPI MODONA.

26) Così, per tutti, NUVOLONE, "op. cit.", 59; vd. anche DE NOVA, "Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico" e CONCAS, "Il partito politico come soggetto passivo del delitto di diffamazione", entrambi in "Tutela dell'onore, cit.", 106 e 101 rispettivamente. Particolarmente pregevole, sul punto, Trib. Torino 7-7-1980, Gorresio, in Giur. it., 1982, II, c. 278, ove si afferma che »il concetto di reputazione dell'uomo politico comprende anche la coerenza dei propri gesti con il proprio patrimonio ideale .

27) Così ESPOSITO, "op. cit.", 84.

28) Testualmente, Cass. V, 6-2-1981, Marzullo, "cit."

29) Così Cass. Vl, 9-5-1980, Traversi, "cit."

30) Così NUVOLONE, "Cronaca (libertà di)", in "Enc. dir.", XI, 1962, 423 e 425.

31) Così, in parte motiva, Cass. V, 12-11-1981, Diaconale, "cit." Mi sembra rilevante, ai fini del problema in esame, che la Corte Costituzionale, con sentenze n. 19 del 1962 e n. 199 del 1972, ha affermato l'equiparazione della tendenziosità o esagerazione della notizia alla falsità di essa. Circa l'affermazione secondo cui la reputazione può essere offesa da espressioni non solo non vere e non obiettive ma anche meramente insinuanti, da ult., Cass. V, 16-7-1981, Caprara, "cit."; Cass. V, 11-6 1981, De Luca, in "Riv. pen.", 1982, 530; Cass. VI, 19-10-1979, Katz, in "Cass. pen. mass ann.", 1981, 515.

32) Così Cass. II, 4-12-1962, Sergio, in "Cass. pen. mass. ann." 1963, 592; conf., Cass. II, 8-10-1962, Casetta, in "Giust. pen.", 1964, II, c. 138.

33) Così Cass. Vl, 9-5-1980, Traversi, "cit."

34) Testualmente, SPASARI, "Sintesi, cit.", 47.

35) Così Cass. V, 3-3-1982, D'Anna, "cit." (identiche espressioni in Cass. I, 29-9-1964, Mainardi, in "Cass. pen. mass. ann.", 1965 775, con nota di SPASARl). Conf., da ult., Cass. V, 16-7-1981,

Caprara, "cit."; Cass. V, 11-2-1981, Marzullo, "cit."; Cass. VI, 19-10-1979, Katz, "cit".

36) Così Cass. V, 16-7-1981, Caprara, "cit."

37) E' pacifico che per »fatto determinato deve intendersi un »fatto concretamente individuabile mediante l'indicazione dell'azione che si afferma essere stata commessa da qualcuno : da ult., Cass. V, 15-7-1981, Allevi, in "Riv. pen.", 1982, 530; Cass. V, 10-4-1981, Ferraresi, "cit."; Cass. VI, 15-10-1979, Dietrich, in "Cass. pen. mass. ann.", 1981, 1209.

38) Nel reato di diffamazione a mezzo stampa, il dolo si esaurisce nella volontà di offendere l'altrui reputazione nella consapevolezza dell'attitudine del mezzo adoperato a tale fine: da ult. Cass. V, 3-3-1982, D'Anna, "cit."; Cass. V, 16-7-1981, Caprara, "cit."; Cass. V, 16-6-1981, Cederna "cit." Particolarmente aderente al caso di specie, infine, Cass. II, 13-11-1962, Salerno, in "Cass. pen. mass. ann.", 1963, 593: »In tutti i casi in cui l'articolo si presenta in una vistosa forma esteriore e di tale evidenza da colpire anche un lettore distratto, la pubblicazione implica volontarietà della diffamazione .

 
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