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Cicciomessere Roberto, Aglietta Adelaide - 30 gennaio 1984
NOMINA CONSIGLIERI RAI
Denuncia di Roberto Cicciomessere e Adelaide Aglietta

SOMMARIO: Denuncia di Cicciomessere ed Aglietta relativa alle nomine dei consiglieri di Amministrazione della RAI (proposta dal Presidente dell'IRI Romano Prodi, in base alle indicazioni dell' on. Nicola Signorello Presidente della Commissione di Vigilanza). Reati ipotizzati: interesse privato in atti di ufficio (324 c.p.) o in subordine abuso innominato di atti d'ufficio (323 c.p.).

Romano Prodi, Presidente dell'IRI, ha deviato dai suoi compiti istituzionali, giacché nel proporre la nomina dei 6 membri del Consiglio d'Amministrazione RAI sui 16 ha dichiarato alla Commissione di Presidenza che tale proposta rispondeva all'interesse esclusivo dei partiti che avevano provveduto, secondo consumate regole lottizzatorie, a compilare la lista dei 6 consiglieri da eleggere da parte dell'IRI attraverso la mediazione del Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza (Signorello). I 6 entrano come rappresentanti dell'orientamento dell'IRI in contrapposizione con la Commissione di Vigilanza RAI cui è attribuito il potere di eleggere 10 consiglieri (art. 8 1.103/75). Ci sono gli estremi del reato 324 c.p. o almeno del 323 c.p.: l'interesse privato non è personale di Prodi ma finalizzato a terzi. Anche per i consiglieri IRI si profila il reato perché hanno approvato la proposta di Prodi.

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30 gennaio 1984

Alla Procura della Repubblica di Roma

Ill.mo Sig. Procuratore,

I sottoscritti Roberto Cicciomessere, Segretario nazionale del Partito radicale e Adelaide Aglietta, deputata al parlamento e membro della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei mezzi radiotelevisivi, espongono quanto segue:

il giorno 26 gennaio 1984 il Presidente dell'IRI, prof. Romano Prodi, titolare del potere di proporre al Comitato di Presidenza dell'Istituto le nomine degli amministratori delle varie società controllate da quest'ultimo, nel presentare al suddetto Comitato le liste dei 6 componenti del Consiglio di Amministrazione Rai (la cui nomina è dell'art. 8 della L. 14.4.1975 n· 103, rimessa all'assemblea dei soci, cioè all'IRI che detiene la quasi totalità del pacchetto azionario RAI), ebbe a dichiarare che tale proposte costituiva la riproduzione dell'indicazione nominativa che gli era stata fatta in termini [...] dal Presidente della Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, On. Nicola Signorello.

Lo stesso Presidente Prodi, dopo aver fatto la proposta, si è astenuto dal votarla, mentre la maggioranza dei membri del Comitato di Presidenza ha votato a favore.

Tali fatti, ormai notorii, sono emersi dalla stessa dichiarazione del Presidente Romano Prodi, riportate da tutta la stampa nazionale e di cui si allega una rassegna dei giorni 27 e 28 gennaio 1984.

In particolare, segnaliamo all'attenzione della S.V. Ill.ma quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica" del 27.1.84 in un articolo a firma Laura Delli Colli, dove si afferma che "Il Presidente Romano prodi ha ceduto anche se, personalmente, non ha voluto obbedire... il Comitato di Presidenza dell'IRI... ha... varato ieri a maggioranza le prime 6 nomine lottizzate del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda... è stato proprio l'On. Signorello, il "mediatore" degli ultimi giorni, ad inviare, ieri mattina, sul tavolo di Prodi la lista neanche dei 16, ma dei 6 nomi "secchi" che l'IRI, in qualità di grande azionista, avrebbe dovuto nominare..."

Più oltre, l'articolo riporta una dichiarazione ufficiale dell'IRI in cui si auspica "che si elimini la contraddizione oggi esistente, in base alla quale l'azionista sopporta la perdita economica mentre non riesce ad esercitare la sua responsabilità sul piano della gestione aziendale".

E' convinzione degli esponenti che il Presidente dell'IRI ha deviato dai suoi compiti istituzionali, giacché nel proporre la nomina, dei 6 membri su 16 del Consiglio di Amministrazione della RAI ha dichiarato al Comitato di Presidenza che tale proposta rispondeva all'interesse esclusivo dei partiti i quali avevano provveduto, secondo consumate regole lottizzatorie, a compilare la lista dei 6 consiglieri da eleggere da parte dell'IRI, avvalendosi dell'intermediazione dello stesso Presidente della Commissione Parlamentare di vigilanza, in ragione del potere di pressione di cui quest'ultimo è dotato nei confronti dello stesso istituto deliberante.

Il dovere di realizzare nelle nomine l'esclusivo interesse dell'IRI non risponde soltanto ad un ovvio principio istituzionale ma, nel caso di specie, anche all'esigenza di far confluire nel Consiglio di Amministrazione della RAI i rappresentanti dell'orientamento dell'IRI, accanto a quelli che invece costituiscono derivazione della Commissione di vigilanza, cui è attribuito dallo stesso art. 8 L. 103/75 il potere di eleggere gli altri 10 consiglieri.

Il pluralismo costituisce infatti uno dei principi-cardine della legge 103/75 con la quale si è provveduto a riformare il settore radiotelevisivo. Pluralismo anche organizzatorio che, se passa per l'abolizione dell'onnipotenza dell'Esecutivo, impone un regime compartecipativo, quale è quello del Parlamento - IRI, disegnato dalla legge di riforma.

Anche a voler semplicisticamente tradurre l'intervento del Presidente della Commissione Parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi come atto dell'organo parlamentare dallo stesso rappresentato, la menomazione delle capacità decisionali dell'IRI che ne deriva, realizzerebbe un'ipotesi di concentrazione di potere in testa al Parlamento, inammissibile in quanto espressione di una degenerazione del regime parlamentare. Inoltre, se la derivazione parlamentare e quindi esterna di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione della RAI contrasta con il principio privatistico-societario (cui la stessa RAI è gelosamente ancorata per evitare ogni possibile identificazione con gli enti pubblici), secondo il quale è necessario che i consiglieri di Amministrazione costituiscano espressione anche degli azionisti, conseguenze addirittura dirompenti sono provocate delle nomine di derivazione partitica.

I singoli componenti del Comitato di Presidenza dell'IRI, di fronte alla proposta del Presidente di votare, quali consiglieri della RAI, personaggi imposti dall'esterno ed in particolare proprio del Presidente della Commissione Parlamentare di vigilanza, al fine di realizzare interessi estranei all'Ente, non possedendo autonomi poteri poteri di proposta, avrebbero dovuto evitare ogni forma di partecipazione alla delibera per impedire la realizzazione del piano di esautoramento dell'IRI.

I fatti ed i comportamenti sopra descritti integrano, a parere degli esponenti, gli estremi del reato di cui all'art. 324 c.p. o, comunque, del resto di cui all'art. 323 c.p.

Sotto il profilo obiettivo, infatti, non può dubitarsi che la condotta del Presidente dell'IRI, Romano Prodi, dallo stesso apertamente e pubblicamente denunziata, è consistita nell'avere posto in essere un atto del proprio ufficio (e cioè la proposta di nomina dei 6 consiglieri della RAI) nella dichiarata consapevolezza che la stessa rispondeva agli interessi esclusivi di soggetti privati estranei all'IRI (i partiti politici).

D'altro canto, sarebbe irrilevante sottolineare che il Presidente dell'IRI non ha inteso soddisfare un interesse personale, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che l'art.324 sancisce un principio fondamentale del diritto pubblico italiano, il principio cioè della illegimità di agire in modo che l'atto d'ufficio sia compiuto anche nell'interesse privato, onde non è necessaria l'interessenza personale del pubblico ufficiale. Non v'è coincidenza tra il concetto di interesse privato, di cui parla la formula dell'art.324 c.p., e quello di interesse personale, e ciò perché l'interesse privato può essere costituito anche dal fine di arrecare, attraverso l'atto di ufficio, vantaggi ad un terzo.

L'interesse privato non deve quindi essere inteso come interesse esclusivamente personale o proprio, di carattere patrimoniale, con corrispondente pregiudizio dell'ufficio, bensì in senso più ampio di utilità, di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, o puramente affettivo, quale la semplice finalità di favorire un terzo.

Né varrebbe obiettare che il prof. Prodi si è astenuto in sede di votazione (testimoniando così l'estraneità della proposta - di cui lo stesso si era fatto portatore - agli interessi dell'Ente), poiché l'atto d'ufficio, di competenza del Presidente, si realizza contestualmente alla formulazione ufficiale della proposta.

Sotto il profilo soggettivo, infine, è indubitabile che il prof. Prodi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto Presidente dell'IRI, ente pubblico ai sensi del D.Lvo 12.2.48 n·51.

Infine, si fa osservare che anche nel comportamento assunto dai membri del Comitato di Presidenza dell'IRI che hanno approvato la "proposta Prodi" si profilano gli estremi di cui all'art. 324 c.p.

Questi infatti, pur non avendo concorso nella commissione del reato consistito nella illecita proposta formulata dal Presidente Prodi, hanno tuttavia approvato la stessa, nonostante la consapevolezza della sua illiceità.

Chiediamo pertanto che la S.V. Voglia accertare se nei fatti sopra descritti siano ravvisibili gli estremi di una o più fattispecie criminose, ed in particolare quelle di cui agli artt. 324 e 323 del c.p.

Con Osservanza

Roberto Cicciomessere

(Segr.Naz.Partito Radicale)

Adelaide Aglietta

(membro della Comm.Parlam.di vigilanza RAI-TV)

Si producono:

1) dati relativi alle notizie riguardanti ciascun partito nei telegiornali TG1 h.20 e TG2 h.19,45 dal 26 maggio al 4 giugno 1983

2) dati relativi alle presenze di esponenti di partito in trasmissioni diverse dai telegiornali, dal 15 aprile al 9 giugno 1983

3) dati relativi alla "non presenza" del PR nei telegiornali dal 1· maggio all'8 giugno 1983

4) lista degli esponenti politici (sottolineati quelli del PSI) che sono intervenuti alla trasmissione "Meridiana"

5) lista degli esponenti politici (sottolineati quelli della DC) che sono intervenuti alla trasmissione "Linea Verde"

6) delibera della Commissione Parlamentare di Vigilanza sui comportamenti dovuti dalla Rai in campagna elettorale

7) sondaggi d'opinione che indicano l'influenza della televisione di Stato nell'orientamento elettorale.

 
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