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Camera dei deputati - 6 agosto 1986
CENTRALI NUCLEARI: Referendum per l'abrogazione dell'articolo unico, commi 1-12, della L. 10 gennaio 1983, n. 8 - Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

SOMMARIO: Scheda sul referendum contro la legge sulla localizzazione delle centrali nucleari che stabilisce che se non viene perfezionata questa procedura per l'opposizione degli Enti locali, la determinazione delle aree è effettuata dal CIPE, promosso dal Partito radicale, dal Psi e dai Verdi. Sentenza della Corte costituzionale.

(CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI - IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA, Roma 1981 - Aggiornamenti successivi)

6 agosto 1986: presentazione della richiesta

13 dicembre 1986: Ordinanza Ufficio centrale della Corte di cassazione che dichiara legittima la richiesta

16 gennaio 1987: Sentenza n. 25 della Corte costituzionale che dichiara la ammissibilità della richiesta

5 aprile 1987: D.P.R. di indizione del referendum

7 agosto 1987: L. 332/1987 ``Deroghe alla L. 25.5.1970, n. 352, in materia di referendum''

4 settembre 1987: D.P.R. di nuova indizione del referendum

8-9 novembre 1987: Svolgimento del referendum

Voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 20.618.624

Voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 5.247.887

9 dicembre 1987: D.P.R. n. 499 di abrogazione dell'articolo unico, commi 1-2, della L. 10 gennaio 1983, n. 8 ``Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi''.

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CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 16 GENNAIO 1987 N. 25

(...)

"Considerato in diritto":

1. - Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema delle centrali elettronucleari - effetti abrogativi interferenti. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le richieste suddette - delle quali l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato la legittimità con ordinanze del 15 dicembre 1986 e sulla cui ammissibilità la corte è ora chiamata a pronunciarsi - investono, rispettivamente, come si rileva dai proposti quesiti, le norme seguenti: 1) i commi da 1 a 12 dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni che siano sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2) il terz'ultimo ("rectius" penultimo, ossia tredicesimo) comma dello stesso articolo unico della cit. l. n. 8 del 1983, il quale stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE; 3) l'articolo unico, primo comma, lettera b, della legge 18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma settim

o, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione all'ENEL della facoltà di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazione, al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari.

3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse. Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dall'ordinamento costituzionale del "referendum" abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato il Governo, il quale non si è avvalso della facoltà di presentare memorie.

In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981, osserva la Corte che nella fattispecie non può operare il limite delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato precetto costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14 ottobre 1857 n. 1203. I quesiti relativi alle due prime richieste di "referendum" sono invero del tutto estranei alle disposizioni di detto Trattato, concernendo l'uno un problema di politica interna relativo ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale (Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardano l'altro la distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari: competenza che peraltro espressamente la Risoluzione del Consiglio della Comunità in data 20 novembre 1978 riconosce spettare agli Stati membri.

4. - Del pari palese è l'estraneità al Trattato del terzo quesito referendario, il quale è diretto a ripristinare la posizione originaria dell'Enel, abolendo l'innovazione apportata con la l. 8 dicembre 1973 n. 856, che permette al medesimo di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni, se abbiano per scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari. Né in contrario possono richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato, le quali prevedono e disciplinano le "imprese comuni". Invero, a parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della Comunità, vengono costituiti dal Consiglio (della Comunità stessa) su parere della Commissione, ed operano con tutte le garanzie del relativo ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facoltà, che forma oggetto della richiesta referendaria, costituisce espressione dell'autonomia negoziale

dell'Ente, senza alcun collegamento con la disciplina comunitaria.

Risulta evidente quindi come la norma per cui è richiesto il "referendum" non ha attinenza con il contenuto del Trattato, sicché anche per essa può ritenersi operante il limite anzidetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

"ammette" le richieste di "referendum":

- per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);

- per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n. 8 del 1983:

- per l'abrogazione dell'art. un., comma primo, lett. b, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica); richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il "referendum" costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - "Cancelliere"

 
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