di Emilio VesceSOMMARIO: Secondo l'autore nel processo "7 aprile" sono stati sperimentati tutti gli strumenti della cultura giudiziaria dell'emergenza e sono state compromesse le garanzie processuali poste a tutela dell'imputato.
(Notizie Radicali n· 8 del 10 gennaio 1987)
Noi possiamo oggi dire che il processo 7 aprile è stato un grande laboratorio nel quale sono state sperimentate e collaudate le tecnologie giudiziarie contro le quali si è battuto il solo Partito radicale: il pentitismo, i maxi processi, i reati associativi, la logica del sospetto, l'uso della giustizia e della magistratura come arma politica. Nella ricostruzione per capitoli della struttura processuale il caso 7 aprile appare platealmente il prototipo della cultura dell'emergenza.
Il 23 gennaio 1987 si apre a Roma, nell'aula bunker del Foro Italico, il processo di Appello del cosiddetto "7 aprile".
Qual'è l'oggetto specifico di quel processo? Su cosa si tratta di giudicare e decidere? Qual è il fatto storico o l'insieme dei fatti, a proposito dei quali si tratta di stabilire la colpevolezza o meno degli imputati? Attorno a queste domande basilari per qualsiasi processo, per il 7 aprile si perde sempre il senso della realtà. Non esiste infatti allo stato attuale un oggetto processuale preciso. Ma non è stato sempre così. All'inizio tutto ruotava intorno all'accusa che Negri avesse partecipato alla vicenda del sequestro Moro con una prova giudiziaria precisa: Negri sarebbe stato uno dei telefonisti Br durante il sequestro. Legata a questa vi era l'accusa associativa, cioè di essere Negri ed alcuni suoi collaboratori (Ferrari Bravo, Vesce, Piperno e altri) membri della direzione strategica delle Brigate Rosse.
Un'accusa molto grande, che richiedeva poco tempo per accertarne la fondatezza e la consistenza. Un anno dopo, con le confessioni di Peci, si poté smentire e smascherare la delirante accusa; e tutto poteva essere risolto in quella sede e si poteva chiudere una pagina non certo brillante della nostra storia giudiziaria. Ma la giustizia non volle emendarsi dei propri errori con grave danno per sé e per gli imputati.
La vera natura dell'operazione 7 aprile era di altro genere, non stava nell'accusa nei confronti degli imputati circa la vicenda Moro, ma nel rapporto che si ipotizzava tra quella accusa e il ruolo di intellettuali e militanti della sinistra extra parlamentare; ruolo che si sostanziava attraverso giornali, radio e altri strumenti di comunicazione. Insomma, quegli uomini erano colpevoli di opinioni che non si conciliavano con l'ideologia del partito comunista e del compromesso storico. E' vero che '78 e '79 erano anni terribili, anni di piombo, in cui la violenza imperversava, la violenza del terrorismo ma anche quella dello Stato, e la sola incapacità di una classe politica avviluppata nelle spire di un pattuizione insana e morbosa tra forze di governo e opposizioni, il compromesso storico cioè, poteva concepire operazioni politico-giudiziarie capaci di distruggere nell'arco di un giorno la già precaria credibilità di un sistema di diritto. Operazione politico-giudiziaria, dicevamo, condotta in prima persona
dal partito comunista e da giudici fortemente coinvolti dall'ideologia comunista. Di fatto, il teorema cosiddetto di Calogero è fatto di queste cose: ipotesi di reato scelte nel ricchissimo repertorio che la realtà di quei tempi offriva, appioppate su uomini apertamente ed esplicitamente dichiarati di sinistra e sovversivi.
Eppure era semplice sapere chi erano i protagonisti della lotta armata di quell'epoca, se non altro perché questi ne rivendicavano pienamente la storia, l'ideologia e la loro diretta responsabilità. A che serviva innalzare un processo simbolico? Questa è la domanda che si posero molti allora e che è rimasta inevasa. Noi possiamo oggi dire che quell'operazione politico-giudiziaria ha avuto una grande utilità per la fondazione e l'elezione a sistema della cultura e dell'essere dell'emergenza; il 7 aprile è stato il grande laboratorio nel quale sono state sperimentate e collaudate le tecnologie giudiziarie contro le quali il Partito radicale oggi si batte: il pentitismo, i maxi processi, i reati associativi, la logica del sospetto, l'uso della giustizia e della magistratura come arma politica. E' difficile attribuire questa solidissima costruzione antidemocratica all'opera solitaria di un piccolo giudice di mediocri letture e di grandi ambizioni. Essa è frutto di una scelta e di una stagione politica, quella d
el compromesso storico. E infatti va ricordato che il terreno di coltura nel quale è cresciuta l'operazione 7 aprile è stato preparato e riscaldato sia dai servizi segreti, sia dall'ufficio affari dello Stato del Pci, sia da un gruppo di giudici specializzati in terrorismo.
Sul piano giudiziario, il processo 7 aprile ha in sé tutti gli elementi che caratterizzano la degenerazione e l'imbarbarimento del processo penale nel nostro Paese. Ci sembra perciò opportuno mettere di seguito alcuni punti indicatori di questa degenerazione. E cioè la fissazione della competenza dei giudici romani, il peso dei reati associativi, la funzione della carcerazione preventiva, il ruolo del grande pentito Fioroni. Ci interessa qui invece mettere schematicamente in evidenza come la fase istruttoria di questo processo sia stato il modello, il manuale sul quale sono stati costruiti e ancora oggi si costruiscono i maxiprocessi.
1. La competenza. Il "7 aprile" è un processo a due teste o con due tronconi: quello veneto e quello romano. La divisione in due è stata opera, giuridicamente, della solitaria decisione del Pm veneto, Calogero, che "verso" pochi giorni dopo il 7.4, parte dal processo aperto a Padova ai giudici romani, creando distinzioni tra imputati rimasti a Padova ed altri spediti a Roma che non solo si sono tradotte in ben diversi destini personali (ad esempio in termini di natura e durata della carcerazione preventiva) ma che si sono basate su criteri a tutt'oggi misteriosi. Perché Tizio viene giudicato a Padova e Caio, con una situazione giuridica identica, a Roma? L'unica possibile spiegazione è che il maggior imputato, Negri (l'unico ad essere inizialmente accusato del sequestro Moro), non poteva essere lasciato solo davanti ai giudici romani e doveva essere circondato da un adeguato numero di sottocapi e bracci destri. Oltre la superficie giuridica non vi può essere dubbio sul fatto che la decisione di dare questa s
pecifica forma al processo è opera congiunta della Procura di Roma e di. Vale a dire, allora, di Calogero e Vitalone: proiezione casuale degli equilibri politici di allora?
Il punto però è che quella decisione non ha solamente spaccato in due il processo, incidendo così già pesantemente sul principio costituzionale del giudice naturale, ma ha determinato due forme processuali profondamente diverse.
Il 7 aprile veneto è stato senza ombra di dubbio un maxiprocesso dell'emergenza ma è rimasto pur sempre ancorato a fatti svoltisi localmente ed a ambiti associativi in qualche modo determinati -e questa non è forse l'ultima ragione del fatto che, giunto a sentenza in un clima già di cambiamento, abbia visto in larga misura crollare l'impianto "teorematico" che lo sosteneva.
Per contro, il 7 aprile romano assume fin da subito un impianto puramente teorematico. A parte la falsa accusa Moro e quella puramente strumentale di insurrezione -entrambe definitivamente cadute- perché il processo dovrebbe svolgersi davanti ai giudici della capitale? Non uno dei singoli fatti di cui si discute si è svolto a Roma. Quanto ai reati associativi riguardano anch'essi realtà organizzative concrete eventualmente esistenti in altre parti di Italia (specie in Veneto e a Milano) tranne che a Roma. Insomma, per entrambi i versi, il processo romano è consistito in una pura duplicazione di processi già svolti o in corso di svolgimento in altre sedi. Si intende, una duplicazione voluta e totalmente sovradeterminata. Un processo del genere non poteva essere "governato" politicamente e dunque non poteva che svolgersi nei pressi del Palazzo.
2. I reati associativi. Si tratta dei reati che costituiscono il vero collante del 7 aprile romano. Nessun altro processo di quegli anni presenta un numero così alto di imputati esclusivamente di questo, di persone cioè sottoposte a giudizio senza che in quello o in altri processi sia emerso un qualsiasi coinvolgimento in quello che per l'uomo della strada è propriamente un reato: avere rubato, ferito, ucciso, etc. Una situazione che sarebbe pressoché inconcepibile in paesi a più elevata tradizione giuridica di tipo liberale.
Ma, ancora una volta, il caso 7 aprile si segnala per un'anomalia ancor più straordinaria. Esso è normalmente, e sensatamente, conosciuto come processo all'Autonomia. Il punto, davvero colossale, è che da questo punto di vista il processo romano è puramente e semplicemente privo di oggetto. E' incontrovertibile che l'autonomia abbia costituito negli anni '70 un movimento diffuso nel paese, ed è altrettanto incontrovertibile che essa abbia dato luogo a realtà organizzate, che non hanno però mai superato la realtà locale o regionale, e sulle quali infatti si sono svolte in varie sedi giudiziarie e con vari esiti singoli processi. Ma qualcosa come un'autonomia operaia organizzata unitariamente a livello nazionale non è mai esistita.
Ma allora, di nuovo, qual è la ragione di esistenza di un processo come quello impiantato a Roma? La risposta rimane sempre la stessa: ragioni di puro e semplice sostegno ad un teorema precostituito. Ma con l'ulteriore conseguenza, una volta impiantato il processo, della trasformazione del teorema in sistema, vale a dire di una fondazione circolare, autoriflessiva del senso e dello stesso oggetto del processo. Quella Autonomia Operaia mai esistita nella realtà diviene una fantastica, indefinita O. (organizzazione) che circola nelle imputazioni e nel processo non già come qualcosa da provare ma come un apriori sottratto per definizione ad ogni verifica.
3. Il carcere preventivo. Si tratta probabilmente dell'unico aspetto che sia riuscito a far breccia nel muro di colpevolismo o di demonizzazione eretto dai media attorno al 7 aprile -dallo slogan "processo subito" su cui si attestò la piccola pattuglia di garantisti nell'arco breve e bruciante della candidatura di Negri da parte del Pr tra primavera e autunno dell'82. Si può ben dire che la legge dell'83 che ha parzialmente modificato il regime della "custodia cautelare" sia nata dal dibattito suscitato dal 7 aprile.
Per capire a quali livelli di barbarie giuridica fosse giunta la situazione ci si limiterà qui a prospettare il caso di un imputato qualsiasi -lo chiameremo Tizio- arrestato il 7-4 con l'accusa di banda armata. In quel momento le prospettive di Tizio sono di trascorrere un massimo di 4 anni in carcere fino alla sentenza definitiva: ogni fase processuale (istruttoria, primo grado, secondo grado, Cassazione) deve concludersi entro un anno, pena la scarcerazione dell'imputato. Una prospettiva non allegra ma semplicemente idilliaca rispetto a quanto accade dopo. Infatti dopo neanche tre mesi dall'arresto Tizio si vede raddoppiare di botto gli anni da mettere in conto: 2 per ogni fase, 8 in tutto. Che è accaduto? I giudici romani lo hanno raggiunto con un nuovo mandato di cattura per insurrezione armata che prevede appunto i termini doppi. Per apprezzare l'assurdità della situazione non bisogna mai dimenticare che il principio in materia dovrebbe essere l'emissione del mandato di cattura solo in presenza di eleme
nti di prova già acquisiti (non già da acquisire durante o peggio mediante l'effetto di pressione del carcere, seppure "preventivo"). Ora, il nuovo mandato non si basa su alcunché di diverso di quanto non esistesse il 7-4 e il suo unico scopo è perciò di "garantirsi" una lunga carcerazione degli imputati. Non contenti i giudici romani -a differenza di quelli del resto d'Italia- sosterranno che il reato di banda armata può essere "aggravato" dalla bizzarra circostanza di essere stato commesso da più di 5 persone, ottenendo così, anche per questa via, il raddoppio dei termini.
Ma non è finita. Tizio ha appena finito di riprendersi dallo sbigottimento che giunge una nuova definitiva mazzata. Nel dicembre dello stesso anno viene emanato il decreto Cossiga. Tra l'altro esso dispone l'aumento di un terzo dei termini di "preventiva" dei reati di terrorismo, e, quel che è più, con valore retroattivo. Ed ecco che nel giro di pochi mesi Tizio è passato da quattro a dodici anni di possibile carcere preventivo senza che nulla della sua situazione processuale (indizi, addebiti concreti ecc.) sia minimamente mutato. Resterà probabilmente tra le pagine più nere della giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale la sentenza con cui due anni più tardi verrà salvata la retroattività di tali norme penali peggiorative, per puro ed esplicito ossequio alla ragion di Stato.
Gli imputati del "7 aprile" hanno comunque avuto la sentenza di primo grado dopo cinque anni e due mesi di carcerazione preventiva.
4. Fioroni. Ecco infine un capitolo straordinariamente importante per l'intera vicenda -per il destino stesso- del 7 aprile; un capitolo che qui non si potrà nemmeno abbozzare. Scopo e leit motiv di queste annotazioni, lo si ripete, è uno solo: mostrare come il 7 aprile è insieme un processo prototipo dell'emergenza e una mostruosa anomalia anche rispetto alla cultura emergenzialista. Ovvero, detto altrimenti, che il 7 aprile proprio in quanto porta al limite le storture di quella cultura esibisce platealmente i veleni che l'attraversano. Fioroni è da questo punto di vista esemplare. Egli è il primo "grande" pentito, ne inaugura la galleria, ma è anche l'unico che non sia mai stato portato in dibattimento a confrontarsi con i "suoi" accusati.
In realtà, pur essendo il primo in ordine cronologico dei grandi pentiti Fioroni inaugura quasi esclusivamente l'animus ideologico. Fin dalle sue prime dichiarazioni egli fa mettere a verbale preliminarmente la sua contrizione per aver abbandonato tanti anni prima l'ovile del movimento operaio- non a caso a patrocinarlo è fin dall'inizio un avvocato ufficiale del Pci, Tarsitano. Per tutto il resto se ne differenzia: non fa scoprire covi o arsenali, non fa arrestare clandestini o latitanti, non sbaraglia alcuna "colonna" terroristica in attività.
Nondimeno egli viene considerato un'architrave dell'accusa quando, con grande tempismo, si decide (o viene deciso) a collaborare nel dicembre '79, nel momento in cui il grande castello dell'accusa minaccia seriamente di crollare. E con qualche ragione. Su cosa verte infatti la sua collaborazione con la giustizia? Su due punti essenzialmente.
Primo, sull'ardita tesi che Potere operaio sia stato all'origine dell'intero terrorismo italiano. Egli si spinge più in là dello stesso Calogero: non solo le Br ma anche Prima Linea sarebbe da ricondurre a quella matrice.
Secondo, che l'orrido delitto rispetto a cui è reo confesso -l'uccisione di Saronio- possa essere fatto risalire a Negri e al suo gruppo.
Il piccolo particolare che sul primo punto la tesi di Fioroni sia risultata, alla luce delle stesse evenienze giudiziarie successive, del tutto risibile, e che sul secondo abbia finito lui stesso, per bocca del suo avvocato milanese, per fare completa marcia indietro, nulla toglie al fatto che sulle sue dichiarazioni (ovvero sulle suggestioni da esse create) si sia celebrata e conclusa tutta questa prima parte del processo, grazie anche alla incredibile decisione della Corte romana di dare ingresso ai suoi verbali di interrogatorio malgrado la sua irreperibilità.
L'unico vero e grosso problema che la figura di Fioroni residua oggi non è dunque quello della fondatezza delle sue dichiarazioni accusatorie. Nel loro rilievo di carattere generale e per quel che riguarda il delitto più grave esse sono già crollate, sebbene non sia naturalmente da attendersi che i prossimi giudici lo riconoscano senza difficoltà. Il vero problema è sul perché il Fioroni sia stato fatto sparire con passaporto falso di Stato e su diretta disposizione politica.
L'unica motivazione certamente inesistente è quella, ufficiale, relativa alla sua sicurezza personale, in un paese che ha fatto, e giustamente, comparire in aula i Peci e i Buscetta. Le ragioni devono dunque essere altre ed assai serie, se persino un uomo della "prudenza" istituzionale di Spadolini è giunto a commettere o ad autorizzare a questo scopo un vero e proprio reato.