SOMMARIO: Elenco di proposte di legge presentate dai Federalisti europei.
(Notizie Radicali n.165 del 21 luglio 1987)
MODIFICA DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, NUMERO 352, SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO
L'attuale normativa sui referendum prevede che, in caso di elezioni, il referendum già indetto sia sospeso e che i relativi termini del procedimento riprendano "a decorrere a datare dal 365· giorno successivo alla data della elezione"
Il referendum, dunque, in base alla ratio della norma, dovrebbe tenersi l'anno successivo alle elezioni. In realtà, però, non è così. Già due volte, referendum già indetti e poi sospesi per l'anticipato scioglimento delle Camere, sono stati rinviati di due anni. E' accaduto per il referendum sul divorzio che doveva svolgersi nel 1972 e che è slittato al 1974 e per il referendum sulle norme del codice Rocco in materia di aborto che doveva tenersi nel 1976 e che è slittato al 1978 (senza poi svolgersi per la sopravvenuta approvazione della legge n. 194).
Il motivo di questo slittamento di due anni è dovuto all'interpretazione dell'art. 34 data dal Consiglio di Stato in un parere del 24 febbraio 1973 che accolse le osservazioni espresse da alcuni costituzionalisti (ma che da altri fu oggetto di dura contestazione). Il Consiglio di Stato (o meglio la "speciale commissione" tratta dal suo seno cui fu scaricata la responsabilità della decisione della data di svolgimento del referendum sul divorzio) argomentò che, essendosi tenute le elezioni delle Camere il 7 e 8 maggio 1972, non vi erano più i tempi tecnici, a partire dal 9 maggio 1973, per tenere il referendum entro il 15 giugno dello stesso anno (il primo comma dell'art. 34 prevede che la data di convocazione degli elettori sia fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno). La presente proposta intende eliminare un assurdo incentivo allo strumentale scioglimento anticipato delle Camere, causato dall'intento di "scongiurare" a tutti i costi i referendum.
Occorre che quanti intendano provocare la fine della legislatura per rinviare la soluzione legislativa delle questioni poste dai referendum o il voto popolare su di essi, siano disincentivati dal fatto che i problemi rinviati si riproporrebbero non due anni dopo, ma pochi mesi dopo.
La presente proposta di legge, pertanto, prevede -con una semplice modifica dell'art. 34- che in caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum si tenga in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 30 novembre dello stesso anno.
RIFORMA UNINOMINALE DEL SISTEMA ELETTORALE
E' necessario snellire il funzionamento delle istituzioni, dare agli organi di governo la stabilità indispensabile per guidare un paese moderno e in continua evoluzione e soprattutto far sentire i cittadini partecipi del processo di elaborazione e di decisione politica. A tal fine una riforma del sistema elettorale proporzionale -che da sola non è sufficiente- è tuttavia una condizione irrinunciabile.
Per garantire, quindi, tanto le formazioni di governi stabili ed efficienti, quanto l'esistenza di forti legami tra gli elettori e gli eletti, è indispensabile ricostituire questi legami mediante un sistema di elezione diverso da quello attualmente in vigore.
La proposta formulata prevede l'adozione di un sistema elettorale basato sul principio del collegio uninominale, cioè sulla regola, considerata fondamentale in paesi di antica democrazia, che ogni collegio elettorale deve avere un solo rappresentante in Parlamento, che la votazione avviene non tra liste concorrenti ma tra singoli candidati, e che l'eletto è colui che nel collegio ha raccolto il maggior numero di consensi. Ogni comunità ha quindi un unico rappresentante parlamentare e la scelta di questo avviene con un sistema elettorale che valorizza al massimo il rapporto tra eletto e elettore, diminuendo il peso della intermediazione dei partiti.
La nostra proposta, prima di tutto, ha il valore di una denuncia pubblica di una situazione sempre più rischiosa per il corretto funzionamento della democrazia nel nostro paese e di un forte invito al Parlamento perché affronti con urgenza il problema. Sui problemi istituzionali, sui quali da troppo tempo si discute, sono possibili scelte diverse, ma non è possibile e non è lecito, ad una classe politica responsabile, il continuo rinvio.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI MARITTIMI IN NAVIGAZIONE
Anche nelle recenti elezioni politiche anticipate un gran numero di cittadini italiani non hanno potuto esercitare il diritto di voto.
In particolare, decine di migliaia di marittimi, imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti stranieri sono stati privati di un diritto fondamentale che è a base della legittimità del patto sociale.
MODIFICHE DELLE LEGGI CHE PREVEDONO LA NOMINA E DISCIPLINANO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI.
Innanzitutto si richiede l'abrogazione di quelle leggi che prevedono l'istituzione di Commissioni bicamerali, che non trovano il loro fondamento nella Costituzione o in leggi costituzionali; commissioni nei confronti delle quali non esiste la possibilità di esercizio dei sindacati previsti dai regolamenti, che posseggono dei loro bilanci e non sono sottoposte ad alcun controllo.