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Pietrosanti Paolo - 11 marzo 1988
La dichiarazione di Wolnosc i Pokoi
di Paolo Pietrosanti

SOMMARIO: La proposta di regolamentazione dell'obiezione di coscienza predisposta dal movimento polacco Wolnosc i Pokoi

(Notizie Radicali n· 51 dell'11 marzo 1988)

L'idea-guida è di conquistare una legge che regoli le condizioni del servizio alternativo in modo il più vicino possibile alle normali condizioni di lavoro; infatti fino ad oggi, il problema degli obiettori di coscienza al servizio militare non è stato per nulla regolato con leggi. Noi proponiamo che il Parlamento polacco cambi la legge che afferma il dovere generale di difendere la Repubblica popolare polacca, in particolare l'articolo quinto, nonché il decreto del Consiglio dei ministri, e le altre regole amministrative a tutt'oggi esistenti.

Paragrafo 1

Tutti i cittadini soggetti all'obbligo di leva militare hanno il diritto di svolgere un servizio alternativo.

a) Si esercita il diritto al servizio civile alternativo inviando un modulo agli organi amministrativi incaricati della coscrizione.

b) Nel modulo non devono essere richieste motivazioni per la scelta del servizio alternativo, e la decisione può essere presa in qualsiasi momento, anche dopo l'arruolamento.

Paragrafo 2

Gli organi dell'amministrazione preposti al servizio alternativo lo organizzano tenendo in considerazione le attitudini e qualificazioni professionali dei richiedenti e la loro residenza; le decisioni amministrative che riguardano la prestazione del servizio alternativo possono essere appellate presso un tribunale amministrativo in caso di violazione della legge.

Paragrafo 3

Il servizio alternativo si svolge attraverso impieghi in istituzioni sanitarie, presso servizi sociali, nella protezione dell'ambiente, per l'educazione e in altre istituzioni di pubblica utilità, secondo le capacità professionali del coscritto.

a) In casi speciali, il servizio civile può essere svolto in altri campi, previo reciproco accordo delle parti.

b) Agli impieghi nel servizio alternativo si applicano le regole sancite dai Tribunali del Lavoro.

c) Il contratto di servizio alternativo ha il carattere di un normale contratto di lavoro per la durata del servizio alternativo.

Paragrafo 4

Il ministero del Lavoro e degli Affari sociali è responsabile del servizio alternativo.

Paragrafo 5

I coscritti nel servizio civile hanno il diritto:

a) ad un salario non inferiore al salario minimo ufficiale;

b) a vacanze;

c) ai giorni di riposo;

d) all'assicurazione sociale gratuita;

e) all'estensione dell'assicurazione sociale per i membri della famiglia a loro carico, per un valore non inferiore a quello del minimo sociale ufficialmente previsto;

f) alla libertà di movimento attraverso il paese;

g) ad altre facilitazioni di apprendimento;

h) a condizioni di lavoro sicure ed igieniche;

i) all'organizzazione sindacale;

l) ad altre garanzie sotto speciali regolamentazioni.

Paragrafo 6

Chi svolge il servizio alternativo non può essere obbligato a vivere in caserme, indossare uniformi o altri segni distintivi del servizio alternativo. Non possono essere obbligati ad alcun giuramento, e non possono essere chiamati per manovre della riserva. Non sono soggetti ad istruzione militare o indottrinamento politico.

Paragrafo 7

La durata del contratto di servizio alternativo è pari a quella minima del contratto di lavoro e viene computata come periodo lavorativo a fini pensionistici.

Paragrafo 8

Le controversie insorgenti nel servizio alternativo sono di competenza dei Tribunali del Lavoro, secondo le procedure loro proprie.

Paragrafo 9

La durata del servizio alternativo non può essere superiore al doppio del servizio militare base, a condizioni che quest'ultimo sia drasticamente ridotto; la durata del servizio civile non può comunque essere superiore a 24 o 36 mesi.

Paragrafo 10

Le regole del servizio civile sono valide anche per gli studenti e i laureati.

Questa dichiarazione è definitiva; ci attendiamo che ogni interessato intervenga.

 
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