SOMMARIO: Breve descrizione del progetto di Unione europea delineato dal Trattato elaborato e promosso dal Parlamento europeo su iniziativa di Altiero Spinelli.
(Per gli Stati Uniti d'Europa, a cura di Roberto Cicciomessere, Gianfranco Dell'Alba, Gianfranco Spadaccia - Supplemento a Notizie Radicali n. 68 del 5 aprile 1988)
Per sanare il deficit democratico della Comunità e per riavviare il processo d'integrazione politica dell'Europa, il Parlamento Europeo decide nel luglio del 1981, su iniziativa di Altiero Spinelli, di creare una Commissione per gli affari istituzionali incaricata di elaborare modifiche ai trattati esistenti, di cui Marco Pannella è vicepresidente.
Dopo poco meno di tre anni di lavori, nel febbraio del 1984, il Parlamento Europeo approva con 237 voti favorevoli, 31 contrari e 43 astensioni il progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea.
Nello stesso momento, la Camera dei deputati italiana approva, su iniziativa dei radicali, una mozione che fa proprio il progetto di Trattato dell'Unione.
Secondo questo progetto l'Unione definisce il suo territorio e la sua cittadinanza.
Le istituzioni dell'Unione sono Il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione, la Commissione, la Corte di Giustizia, il Consiglio europeo.
I poteri delle istituzioni dell'Unione s'ispirano ai principi della partecipazione degli Stati membri, della legittimità democratica, della separazione dei poteri e della efficienza operativa.
Il progetto amplia naturalmente i poteri del Parlamento Europeo eletto a suffragio universale, aggiungendo a quelli attualmente esercitati il potere d'investitura e di controllo politico nei confronti della Commissione e il reale potere di partecipazione alla procedura legislativa(1).
Il Consiglio è concepito quale istituzione dell'Unione e non quale organo intergovernativo, in qualche modo avvicinandosi al modello del Senato (Bundesrat) della Repubblica federale di Germania in cui sono rappresentati tutti i Land.
Questa caratteristica è sottolineata dalla previsione che ogni membro del Consiglio nominato dai governi nazionali debba essere un "ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell'Unione".
L'iniziativa legislativa appartiene alla Commissione, concepita come un vero governo dell'Unione, ma in caso di rifiuto di quest'ultima di presentare un progetto di legge conforme alla richiesta del Parlamento o del Consiglio, queste ultime due istituzioni possono presentare un progetto di legge.
La procedura di approvazione legislativa prevista dal progetto riduce il potere del Consiglio rafforzando nel contempo quelli del Parlamento e della Commissione. In ultima lettura il Consiglio può solo respingere il testo scaturito dal PE senza poterlo emendare.
Le competenze dell'Unione vengono classificate fra competenze esclusive, concorrenti e potenziali.
Le prime attengono al compimento della libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali e cioè la soppressione totale dei controlli della circolazione delle persone alle frontiere interne dell'Unione.
Nei settori dell'agricoltura e della pesca, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della ricerca e dello sviluppo, e in quello dell'energia l'Unione ha, invece, una competenza concorrente, vale a dire che gli Stati membri continuano ad esercitare la loro azione finché non sia intervenuta l'Unione.
L'Unione ha una competenza concorrente anche per quanto riguarda il sistema monetario europeo, che viene integrato nel quadro istituzionale e decisionale dell'Unione.
Con la previsione delle competenze potenziali si esprime sostanzialmente la volontà di permettere un'evoluzione progressiva dell'Unione in funzione dello sviluppo della solidarietà tra gli Stati membri.
Il progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea prevede infine una politica estera uniforme con competenza esclusiva dell'Unione nel campo della politica commerciale, dopo un periodo transitorio, nel campo della politica di aiuto allo sviluppo e negli altri settori che già rientrano nel quadro delle competenze esclusive delle Comunità europee.
--------------
(1) Articolo 36 (Progetto di Trattato dell'Unione)
"Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione."