ART. 1 - E' costituita la "fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora" in forza di testamento di Enzo Tortora, nato a Genova il 30/11/1928 e deceduto in Milano il 18/5/1988, reso pubblico per atto Notar Paolo Consolandi in Milano rep. n. 77169/15.135 All.B del 22/4/1988, che da ora nel presente statuto viene denominato "atto costitutivo".
ART. 2 - La Fondazione ha sede in Milano, Via dei Piatti 8, e in Roma, Corso Rinascimento 65.
ART. 3 - La Fondazione ha lo scopo: A) di assicurare in ogni sede, in particolare giudiziaria, la difesa dell'immagine, dell'identità personale, dell'onore e della reputazione di Enzo Tortora in relazione alla vicenda processuale denominata "Processo Tortora", attraverso iniziative dirette ed indirette volte a ricercarne la verità storica e processuale; B) di promuovere attraverso idonee iniziative giudiziarie la difesa dell'immagine, dell'identità personale, dell'onore e della reputazione di persone vittime di abusi e colpe gravi nell'amministrazione della giustizia e di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, delle altre Convenzioni Internazionali in materia, nonché dei singoli ordinamenti statuali di Paesi Europei; C) di promuovere studi, ricerche, iniziative legislative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali, attività editoriali tutte volte ad assicurare nella società e negli Ordinamenti Europei una sempre maggiore affermazione del diritto all'immagine, all'identità personal
e, all'onore e alla reputazione della persona imputata; D) di promuovere lo studio e l'approfondimento scientifico della realtà sociale ed istituzionale dei distretti giudiziari, in particolare di quelli Campani e Napoletano nel ventennio 1971/1990; E) istituire due premi internazionali, con scadenza almeno biennale, destinati il primo alla persona fisica, e in via straordinaria anche giuridica, che più tenacemente ed efficacemente avrà contribuito all'affermazione e alla difesa del diritto alla immagine, alla identità personale, all'onore e alla reputazione dei soggetti vittime di abusi e violazioni nell'amministrazione della giustizia; il secondo alla persona che, vittima di abusi e violazioni nell'amministrazione della giustizia, avrà saputo senza rassegnazione reagire difendendo, assieme alla propria persona o personalità, gli ideali della giustizia.
ART. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo legatole dal Fondatore nell'atto costitutivo, e da contributi, erogazioni e donazioni che a qualsiasi titolo - purché compatibile con lo scopo della Fondazione stessa - le perverranno in futuro.
ART. 5 - La Fondazione è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre a dieci membri, che dureranno in carica dieci anni e potranno essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione, sette membri del quale sono già stati nominati dal Fondatore nell'atto costitutivo, nomina al proprio interno il Presidente e può, a maggioranza, cooptare altri membri, nominati anche a tempo determinato.
Enti o persone fisiche che devolveranno alla Fondazione erogazioni o donazioni in un unico contesto di importo superiore a L. 300.000.000 avranno diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. I membri così nominati dureranno in carica due anni.
I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso per l'attività di partecipazione alle riunioni del Consiglio medesimo, ma solo al rimborso delle spese che questa comporta.
ART. 6 - Il Consiglio di Ammministrazione esercita i più ampi poteri di gestione ed amministrazione del patrimonio della Fondazione, al fine di finanziare le iniziative della Fondazione dirette al raggiungimento degli scopi, e di sostenere le spese di organizzazione e funzionamento della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Delibera a maggioranza dei suoi componenti, salve le delibere previste dallo statuto all'unanimità.
Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio sia pari, prevale il voto del Presidente.
I criteri del suo funzionamento, del modo di erogazione di somme e di fondi, e del rimborso delle spese saranno deliberati dal Consiglio, nominato nell'atto costitutivo, nella sua prima riunione e costituiranno il regolamento di funzionamento della Fondazione.
ART. 7 - Il Consiglio di Ammministrazione redige ogni anno, entro il 31 dicembre, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite, nonché il conto patrimoniale, li sottopone al controllo del Colleegio dei Revisori dei conti, e li approva.
Copia del bilancio approvato con la redazione del collegio dei revisori dei conti deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano, per essere registrata a sensi dell'art. 33 c.c.
ART. 8 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone nominate rispettivamente dal Primo Segretario del Partito radicale, dal Presidente dell'ordine Nazionale dei dottori commercialisti, e dal presidente del Tribunale di Milano.
Le persone così nominate durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ai revisori dei conti verrà corrisposto un compenso professionale secondo le tariffe dell'ordine dei Commercialisti.
ART. 9 - L'atto costitutivo e lo Statuto potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.
ART. 10 - La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento dello scopo o per estinzione del patrimonio, ma non ne è consentita la trasformazione.