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Teodori Massimo - 2 agosto 1988
Canapa indiana: Proposta di legge per la "Liberalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope".
d'iniziativa dei deputati TEODORI, CALDERISI, AGLIETTA, FACCIO, MELLINI, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, VESCE

SOMMARIO: La proposta di legge presentata dai deputati del Gruppo parlamentare federalista europeo si propone di legalizzare la produzione, il commercio e l'uso della canapa indiana in quanto "non droga".

(Camera dei deputati, X Legislatura, Proposta di legge n. 3095 presentata il 2 agosto 1988)

COLLEGHI DEPUTATI! - Riteniamo ormai non più dilazionabile la revisione della disciplina stabilita dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa all'uso e al commercio delle sostanze stupefacenti, con riferimento specifico alla cannabis indica (canapa indiana).

Se abbiamo da sempre ritenuto pericoloso per tutte le sostanze cosiddette stupefacenti e psicotrope, il "rimedio" proibizionista, responsabile di una amplificazione degli effetti del circuito perverso produzione-commercio clandestino-abuso di droghe, a maggior ragione crediamo che si imponga la necessità di liberalizzare la produzione e il commercio di una sostanza quale la canapa indiana, che sulla base di una ampia serie di ricerche scientifiche può a buon diritto essere considerata "non droga".

Studi approfonditi hanno infatti escluso le conseguenze di ordine medico e le implicazioni di natura sociale che presiedono e generalmente forniscono giustificazione alla proibizione di sostanze altamente psicotrope. Nella specie, i risultati di tali indagini da un lato hanno portato ad escludere recisamente la connessione fra l'uso della cannabis indica e comportamenti criminali, dall'altro hanno rivelato la non configurabilità di un nesso causale fra tale uso e l'insorgere di malattie mentali o l'utilizzazione delle droghe cosiddette pesanti. Inoltre, se non si riscontrano fenomeni di assuefazione e dipendenza da cannabis, da un punto di vista tossicologico si escludono effetti cronici o acuti; e la tossicità rilevata di tale sostanza risulta, alle quantità abitualmente consumate, comunque inferiore a quella dell'alcool e del tabacco.

Considerando che tali due ultime sostanze non sono ritenute droghe dal sistema normativo italiano, è evidente la necessità di eliminare la discriminazione ai danni dei consumatori di una "non droga" incoerentemente inclusa nella disciplina delle sostanze stupefacenti. Una discriminazione operata, tra l'altro, mediante una sostanziale criminalizzazione, giacché il possesso di modiche quantità della sostanza per uso personale costituisce - allo stato attuale - esclusivamente una condizione di non punibilità per il consumatore. Peraltro, un'ulteriore incongruenza deriva dalla persistenza del divieto della produzione e del commercio della canapa indiana e dei suoi derivati, proibizione che troverebbe una ratio esclusivamente nella finalità di impedirne il consumo, ma che difetta di una qualsiasi giustificazione nell'ambito di un sistema in cui l'uso personale non viene punito.

Quanto poi ai vincoli internazionali, cui l'Italia sarebbe assoggettata, in base all'adesione alla Convenzione unica dell'ONU sulle droghe stupefacenti", le relative obiezioni sono facilmente superabili.

In primo luogo la cannabis indica può essere cancellata dalla Convenzione su emendamento di qualsiasi Paese aderente. In secondo luogo, la partecipazione all'ONU non viene messa in discussione, come affermato da qualcuno, dalla richiesta di ritiro dalla Convenzione da parte di un Paese, né una simile scelta inficia la validità delle norme sul traffico internazionale, che risultano comunque applicabili in tutti i Paesi ONU. Infine, a chi argomenta da tale Convenzione la necessità di mantenere il regime proibizionista rispetto alla canapa indiana, va ricordata la Convenzione di Vienna del 1969, che introduce la procedura di "denuncia selettiva" da parte dei Paesi aderenti, consistente in una sostanziale disapplicazione delle disposizioni ritenute discendenti da "errori di fatto" della Convenzione stessa.

Tutto ciò lascia dunque spazio e ragione ad una proposta di assoggettare il commercio e la produzione della cannabis, nel contesto di un uso libero e non soltanto "non punibile", ad un regime autorizzatorio di natura amministrativa, che comporti altresì una vigilanza su tali attività, esattamente come avviene per il tabacco e l'alcool.

Per tali motivi, si propone (art. 1) l'abrogazione del numero 2, 1· comma, dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, che prevede l'assoggettamento alla disciplina delle sostanze stupefacenti anche per la canapa indiana.

Conseguentemente, tale intervento rende necessaria l'introduzione di una disposizione (art. 2) che consenta la coltivazione e l'elaborazione della canapa indiana, con la previsione - demandata a un successivo atto amministrativo - di apposita autorizzazione e la predisposizione di sanzioni per la violazione di tale regime. Si ritiene a tale scopo opportuno richiamare quanto già disposto dalla disciplina vigente, e in particolare dall'art. 71 della legge n. 685.

In sostanza, la proposta di liberalizzazione della "marijuana" costituisce un primo passo nell'adeguamento della legislazione italiana all'evoluzione - incontestabile - delle realtà sociali del Paese, fornendo un'indicazione dell'inutilità di conservare schemi repressivi di fronte a comportamenti che criminali non sono.

Riteniamo quindi di fornire un contributo tendente ad eliminare il pericolo insito nel mantenimento di una disciplina che certamente non affronta il problema della droga e delle tossicodipendenze in un'ottica risolutiva, limitandosi piuttosto ad assimilare all'oggettiva illiceità di determinati comportamenti - ed alla loro repressione - attività che possono essere considerate come rientranti nella sfera inviolabile dei diritti di disponibilità individuale.

Art. 1

Il numero 2) del primo comma dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, Tabella II, è abrogato. E' altresì abrogato ogni altro riferimento alla Tabella II nel Titolo VIII ed in ogni altra disposizione contenuta nella legge suddetta, nonché ogni riferimento alla canapa indiana e derivati.

Art. 2

E' consentita la coltivazione di canapa indiana e la produzione dei suoi derivati, salvo nel caso seguente:

- chiunque intenda coltivare, produrre, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito o comunque detenere a fini di commercio canapa indiana o suoi derivati, deve munirsi di autorizzazioni delle autorità competenti; la violazione dei divieti di cui sopra è punita ai sensi dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
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