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Martinazzoli Mino - 10 dicembre 1988
"Stranieri" alle europee - La proposta di legge per il diritto all'elettorato passivo nelle elezioni del PE

SOMMARIO: Il testo della proposta di legge per il diritto di elettorato passivo in Italia dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea.

(Notizie Radicali n· 271 del 10 dicembre 1988)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARTINAZZOLI, ZANGHERI, CAPRIA, PAZZAGLIA, DEL PENNINO, BASSANINI, CARIA, CALDERISI, MATTIOLI, BATTISTUZZI, RUSSO FRANCO, CAVERI, TEODORI, SODDU, STRUMENDO, CARDETTI, FRANCHI, DE CAROLIS, LANZINGER

presentata il 27 ottobre 1988

"Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n.18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea"

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge intende recepire prontamente e rendere applicabile sin dalle prossime elezioni del Parlamento europeo del 18 giugno 1989 la richiesta espressa solennemente dallo stesso Parlamento europeo il 16 settembre 1988 - a maggioranza assoluta dei suoi membri - di sancire il diritto di elettorato passivo per tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea in qualsiasi e in ciascuno dei Paesi della Comunità medesima.

Il nostro Paese, da sempre attestato in prima fila nell'impegno per l'integrazione europea, potrebbe essere il primo a tradurre in misure legislative appropriate e conseguenti questa risoluzione dei rappresentanti dei popoli europei, agendo da battistrada affinché gli altri facciano altrettanto in tempi rapidi, e ciò prima ancora dell'auspicabile modifica della Decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 sulle norme per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

L'adeguamento all'esigenza di costituire un corpo elettorale unico è oggi frenata dall'assenza di una procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo. La citata Decisione del Consiglio si limita infatti a dettare norme generali lasciando agli Stati membri ampia facoltà di disciplinare con leggi nazionali il sistema elettorale, la partizione dei collegi ed eventuali ulteriori casi di incompatibilità e di ineleggibilità non previsti dalla Decisione medesima.

Un elemento appare comunque chiaro nello spirito del legislatore europeo, suffragato oggi dalla pronunzia unanime del Parlamento europeo: l'articolo 2 della Decisione sopra ricordata afferma infatti: »il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue... . Nessuna menzione è fatta in ordine alla nazionalità di questi rappresentanti: la ratio seguita sembra dunque essere quella di una grande divisione per »circoscrizione o collegi europei, sull'insieme dei Paesi membri. Pertanto nulla sembra ostare in ordine alla possibilità che uno Stato membro - in un primo momento in modo unilaterale, tale da imprimere una spinta verso una decisione collegiale - fissi nuovi criteri di elettorato passivo che contemplino la facoltà per cittadini di altri Paesi membri di candidarsi nella »quota dei rappresentanti fissati per quel Paese.

La procedura nazionale non assume rango costituzionale. Si tratta, infatti, dell'elezione dei rappresentanti italiani ad un organo che resta formalmente distinto e separato dalla struttura costituzionale dello Stato italiano.

Non può porsi pertanto alcuna questioni di possibile contrasto con la Costituzione, che prevede l'eleggibilità »alle cariche elettive dei soli cittadini italiani. Questa norme riguarda evidentemente il diritto di elettorato passivo agli organi elettivi dell'ordinamento italiano, restando il legislatore libero di fissare modalità e condizioni per l'elezione al Parlamento europeo e, tra queste, quella di attribuire uno specifico criterio di elettorato passivo ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea.

A nessuno sfugge l'enorme importanza che una decisione del genere riveste per l'integrazione progressiva dei Paesi membri della Comunità nella prospettiva del grande mercato interno del 1992 e per le nuove e impellenti scadenze di adeguamento istituzionale che tale traguardo deve comportare. In più, una siffatta decisione è suscettibile di creare le condizioni adeguate per una rapida approvazione di una procedura elettorale uniforme.

La proposta di legge presentata fissa le conclusioni generali per la modifica dell'attuale legge per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. La sua approvazione onorerebbe l'impegno europeista da sempre manifestato dalle Camere, costituirebbe un elemento di novità prezioso per l'avvenire della costruzione europea, permetterebbe di compiere un salto di qualità senza precedenti nel processo di integrazione dei popoli europei.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

»Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Palamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali .

2. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

»In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo .

 
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