SOMMARIO: Scheda sul referendum di abrogazione parziale dell'art. 35 dello "Statuto dei lavoratori", al fine di ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti, promosso da DP. Sentenza della Corte costituzionale
(CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI - IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA, Roma 1981 - Aggiornamenti successivi)
12 gennaio 1989: annuncio della richiesta (G.U. 10/1989)
30 giugno 1989: presentazione della richiesta
19 dicembre 1989: Ordinanza Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che dichiara legittima la richiesta
18 gennaio 1990: Sentenza n. 65 della Corte costituzionale che dichiara la ammissibilità della richiesta
26 marzo 1990: D.P.R. di indizione del referendum
L. 11 maggio 1990, n. 108 ``Disciplina dei licenziamenti individuali''
21 maggio 1990: Ordinanza Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che dichiara che non debbano avere più corso le operazioni referendarie
25 maggio 1990: Ricorso dei promotori e sottoscrittori del referendum per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum
30 maggio 1990: Ordinanza della corte costituzionale con cui si dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dai promotori e sottoscrittori del referendum nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum in relazione all'ordinanza del 21 maggio
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CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 GENNAIO 1990 N. 65
(...)
"Considerato in diritto":
La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle parole "dell'art. 18 e".
La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità del detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della Costituzione, poiché esso non rientra in nessuna delle ipotesi escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi tributarie).
Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.
Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum è diretto, con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
"ammette" la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo "Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
F.to Francesco SAJA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Doro MINELLI, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il cancelliere
F.to MINELLI