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Diez Ripolles Josè Luis - 1 febbraio 1989
La politica delle droghe nell'Europa occidentale
Josè Luis Diez Ripolles

SPAGNA - Docente alla facoltà di Diritto di Malaga, dove dirige una cattedra di Diritto Penale. Autore di molti articoli sulla questione della droga, tra cui ``La politica in materia di droga in Spagna alla luce delle tendenze internazionali, recente evoluzione'', pubblicato dal Dizionario di Diritto Penale. Ha partecipato a diversi incontri sull'argomento e sta preparando un libro dal titolo ``Commentario sulla riforma del codice penale spagnolo in materia di droga''.

SOMMARIO: In questo testo la parola "droga" comprende le sostanze che potenzialmente possono creare un danno alla salute e provocare dipendenza. La legislazione in vigore in Spagna, il diritto penale e la politica sociale si basano su questo presupposto. Ma i trattati internazionali e in particolare la Convenzione del 1971 tendono ad estendere il concetto di droga e le conseguenti forme di repressione penale.

("I costi del proibizionismo sulle droghe" - Atti del colloquio internazionale sull'antiproibizionismo, Bruxelles 28 settembre - 1 ottobre 1988 - Ed. Partito Radicale)

I. Nel contesto in cui stiamo lavorando partiremo da un concetto di ``droghe'' riferito a sostanze le cui caratteristiche fondamentali, a prescindere da un eventuale danno diretto per la salute, consistono nel causare dipendenza in chi ne fa consumo. E' questa conseguenza del loro uso che rende specifiche certe sostanze e richiede un trattamento speciale del fenomeno sociale del loro traffico e consumo. Gli strumenti usati in Spagna dagli organi legislativi e della formazione della politica sociale, sia quelli centrali che quelli delle autonomie locali, e la stessa dottrina penale spagnola, hanno preso con convinzione questo concetto come loro punto di partenza (1). Non si può dire la stessa cosa, invece, della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, il cui articolo 2.4 a) II ammette l'inclusione nelle sue liste di sostanze della cui addittività non si hanno prove, cosa che sta puntualmente accadendo (2); né lo si può dire del rapporto Stewart-Clark che è alla base della posizione del Parlamento

Europeo (3), e questo a dispetto del fatto che le definizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ruotino intorno all'idea di dipendenza.

Inoltre, a causa della complessa natura dei loro difetti, è necessario distinguere tra sostanze che producono dipendenza sia fisica che psichica e sostanze che provocano solo quest'ultimo effetto. Tra le prime dovrebbero essere inclusi gli oppiacei, l'alcool e i barbiturici, mentre tra le seconde dovrebbero essere messe le anfetamine, gli inalanti e i derivanti della coca e, molto più in basso della graduatoria, dato che non danno neanche le stesse chiare prove di dipendenza fisica che dà il tabacco, i derivati della cannabis e le sostanze allucinogene. Distinzioni come quelle che abbiamo fatto sono frequenti nella dottrina penale spagnola (4), mentre il rapporto Stewart-Clark evita di tirare conclusioni sulla maggiore o minore dipendenza dalle droghe e le Nazioni Unite lo fanno a un livello ancora inferiore (5).

II. Le ripetute allusioni alla normalizzazione o alla razionalizzazione delle idee della società in materia di droghe spesso si fermano a mezza strada: non è sufficiente un atteggiamento di rassegnazione, derivato dal fatto che l'assunzione di droghe ha messo radici in ogni tipo di cultura e dalla convinzione che non spariranno mai completamente dalla nostra società (6). E' necessario sviluppare la distinzione tra l'uso e l'abuso delle sostanze stupefacenti e considerare il primo come un comportamento che potrebbe anche essere valutato positivamente nella misura in cui promuove l'autorealizzazione personale e la possibilità di comunicazione intersoggettiva (7).

III. L'impostazione politica secondo la quale vengono fatte delle distinzioni tra droghe legali e droghe illegali dovrebbe essere immediatamente abbandonata. Una distinzione di questo genere non trova giustificazioni né sul piano delle capacità di provocare dipendenza di queste sostanze né sui danni che esse causano alla salute. Inoltre non esistono rilevanti diversità nelle linee di condotta che ne favoriscono una piuttosto che un'altra al di là di quelle legate a fattori diversi di proibizione. Le affermazioni secondo cui certe droghe sono ormai profondamente radicate nella nostra società non hanno più peso da quando è stata richiesta per tutte l'internazionalizzazione delle politiche antidroga. Questa distinzione diventa una nuova forma di oppressione culturale ed economica da parte delle nazioni più potenti le quali, nello stesso momento, da un lato forzano la soppressione del traffico e del consumo di droghe che fanno parte di certe culture, ma non della loro, dall'altro incoraggiano il consumo di

nuove droghe che sono proprie della cultura occidentale. E' anche vero, però, le evidenti somiglianze tra i due generi di droghe rendono estremamente difficile funzionare con efficacia per ogni politica preventiva che voglia mantenere la distinzione. Le diverse conseguenze che sperimentano i consumatori dell'uno o dell'altro tipo di droga rispetto alla loro integrazione nella società sono solo un riflesso di come vengono trattati dalla legge. Questo punto di vista unificatorio sta guadagnando terreno sia nei documenti regionali europei (8) che in quelli spagnoli(9), ma fino ad oggi non ha ancora avuto alcun effetto concreto a livello legislativo o esecutivo.

La tendenza ad adottare una politica comune porta con sé il rischio che ad essere presa come modello sia la politica attualmente seguita per le droghe illegali e che si generalizzi non tanto la repressione penale quanto l'applicazione di dure misure di controllo del traffico e del consumo delle droghe illegali: in realtà i contorni di questa politica sono già stati tracciati in certe comunità autonome (10) e, recentemente, anche a livello nazionale (11). Bisognerebbe invece adottare il punto di vista opposto: una strategia unitaria in materia di droghe dovrebbe essere condizionata piuttosto dalla politica di prevenzione rispetto alle droghe legali attualmente in vigore con grande successo in altri paesi.

IV. Io condivido la diffusa opinione che il fenomeno della droga può essere affrontato con successo solo nel quadro di una politica che ne integri tutti gli stadi, dalla produzione o coltivazione fino al consumo. Relativamente al modo con cui è possibile influenzare tutto questo processo, ritengo che la politica fondamentalmente repressiva che è stata seguita fino ad oggi, a parte ogni altra obiezione, abbia dimostrato chiaramente il proprio fallimento. Si dovrebbe piuttosto porre l'accento sulle misure preventive e sulle offerte di assistenza per modificare la domanda e non l'offerta, come è avvenuto invece con la politica della repressione. Facendo questa affermazione io mi sto limitando meramente a riportare una sensazione comunemente diffusa negli ambienti legali europei(12) e nei vari livelli dell'amministrazione spagnola(13) che sono stati analizzati. Il suddetto approccio si scontra frontalmente con l'attuale politica delle Nazioni Unite che è apertamente incentrata sulla repressione dell'offerta

(14). L'influenza di questa politica si è fatta sentire in Spagna e in Europa e ha rafforzato quei settori di opinione e quelle nazioni europee che mettono l'accento in primo luogo sull'idea di strategie repressive.

In Spagna, l'acutizzazione delle tendenze repressive delle Nazioni Unite ha coinciso con un momento di particolare speranza per le opzioni preventive basate a livello pratico del Piano Nazionale sulla droga. La progressiva accettazione nel nostro paese di questa tendenza internazionale(15), insieme ad alcuni equivoci e ad ingiusti rimproveri mossi alla legislazione spagnola dalle tribune europee,(16) sono stati direttamente responsabili per quell'arretramento dell'opzione preventiva che si può chiaramente notare nella recente riforma penale, in un paese che non aveva ancora interamente messo alla prova l'alternativa della prevenzione né raccolto quei frutti che altre nazioni in precedenza proclamavano di aver avuto. A causa delle strette relazioni tra i vari aspetti della faccenda, la suddetta riforma implica che si mettano in pericolo i risultati che si stavano ottenendo dai metodi di prevenzione e assistenza previsti dal Piano nazionale sulla Droga, metodi spesso incompatibili con l'intensa ondata rep

ressiva ora in atto.

V. Per quel che riguarda la maggior parte delle misure di prevenzione e assistenza dirette ai consumatori, esiste un'ampia coincidenza di vedute nei vari documenti spagnoli ed europei come risultato delle esperienze raccolte in diversi paesi. Non va comunque dimenticato che il vero funzionamento della riduzione della domanda è direttamente legato alla capacità di integrare il problema con l'offerta di uno stile di vita costruito sull'autonomia personale, ad un intervento attivo e non istituzionale della società e a un generale miglioramento delle condizioni di vita(17). Esistono comunque delle misure che sono controverse: non dovrebbe essere fatto alcun tentativo di educazione preventiva sui giovanissimi, poiché dovrebbe necessariamente basarsi su fattori emozionali e quindi approfittare della capacità di autodeterminazione personale che non è ancora sviluppata, nemmeno ai più bassi livelli operativi, per non parlare dei possibili effetti controproducenti nelle età successive(18).

E' altrettanto importante stabilire attentamente i limiti da mantenere rispetto a qualsiasi tipo di assistenza, che sia destinata alla disintossicazione o alla riabilitazione: all'interno di questi limiti dovrebbe essere incluso il rispetto del diritto al dissenso, rifiutando qualsiasi modello di comportamento che non sia strettamente necessario per spezzare la dipendenza(19). Allo stesso modo si dovrebbe fare molta attenzione rispetto ai metodi di trattamento delle comunità terapeutiche che spesso sottopongono i loro assistiti a pressioni eccessive(20). Dovrebbero essere evitate interpretazioni troppo rigide del concetto di assistenza, che dovrebbe però comprendere la fornitura di informazioni e di strumenti che servano a garantire il modo meno nocivo possibile per assumere droga senza promuoverne effettivamente l'uso(21).

In tutti i casi la politica di prevenzione e assistenza delineata in Spagna è in questo momento in linea con le tendenze europee più moderne.

VI. Oltre al problema dell'enfasi più o meno accentuata sulla prevenzione e l'assistenza, esiste un altro problema relativo all'opportunità di sbarazzarsi dell'approccio repressivo penale o di cambiarlo radicalmente. Come era lecito aspettarsi, questa possibilità non ha trovato alcuna eco alle Nazioni Unite, ma è stata presa in seria considerazione al Parlamento Europeo(22). Sfortunatamente la scelta globale della depenalizzazione è espressamente rifiutata dai documenti ufficiali spagnoli(23) ed è mal rappresentata nella dottrina giuridica(24). Questo era comprensibile, almeno fino a poco tempo fa, perché la Spagna si sentiva sottoposta ad una pressione a livello internazionale in seguito alla chiara priorità che aveva dato nel 1983 al punto di vista propugnatore della prevenzione e dell'assistenza e a quella limitata liberalizzazione tanto esagerata e male interpretata in Europa. Il fatto che di recente la Spagna abbia optato per un approccio di tipo repressivo spiega la mancanza di veri e propri pronu

nciamenti ufficiali a questo proposito.

La depenalizzazione è stata presentata nelle suddette tribune europee in termini di efficacia: è ovvio che oggi il problema della droga non sta tanto nei danni provocati dal consumo, ma piuttosto dall'emergenza causata dalle potenti organizzazioni che trafficano in droga, che influenzano, o stanno per influenzare, le organizzazioni istituzionali di molti paesi e persino lo stesso mondo democratico nella sua totalità: questo concetto si ritrova spesso anche nelle agenzie delle Nazioni Unite(25).

Nell'ambito del Parlamento Europeo il dibattito ruota intorno alla questione se la depenalizzazione riduca drasticamente o meno i profitti dei trafficanti di droga, privandoli così del loro potere economico e politico. Per il momento la risposta della maggioranza è stata negativa, anche se non è stata presa alcuna decisione definitiva(26).

Io sono in disaccordo con buona parte delle argomentazioni sulle quali si basa l'affermazione che le misure di depenalizzazione sarebbero inefficaci. Proclamare che la depenalizzazione non contribuirebbe a diminuire il numero dei consumatori, ma piuttosto ad aumentarlo, significa dimenticare che questa scelta politica è fondamentalmente mirata a privare i trafficanti di droga del loro potere e non alla riduzione del consumo; si suggerisce invece che quest'ultimo obiettivo possa essere risolto con delle misure preventive, le quali, è lecito immaginare, potrebbero essere molto più efficienti se non fossero appesantite da un background repressivo o non fossero contrastate da campagne promozionali ampiamente finanziate dai trafficanti di droga. Lo screditamento delle limitate esperienze di depenalizzazione fatte in paesi come l'Olanda si scontra con opposti apprezzamenti positivi(27). Andando in profondità, quello che impedisce un'alternativa di questo tipo è la mancanza di energia politica sufficiente sia

a spiegare al pubblico quali vantaggi deriverebbero, a medio e lungo termine, dalla depenalizzazione del traffico di droga e da una politica di prevenzione, sia ad essere abbastanza convinti da essere in grado di affrontare i prevedibili momenti di intolleranza che emergerebbero nella società prima che gli effetti di questa scelta possano essere apprezzati, con il costo politico che tutto questo porterebbe con sé.

Ma il problema non dovrebbe essere analizzato solamente in termini di efficacia. E' anche necessario vederlo come una questione di principio e per far questo è necessario chiedersi qual è il bene giuridico che si vuole proteggere. In una società pluralista non è ammissibile considerare in questo modo la salute morale dei cittadini, come d'altronde è indicato dagli attuali accordi internazionali e ancora ripetuto dalle agenzie delle Nazioni Unite(28), anche se accompagnato da vantaggi di altro tipo. Se il problema fosse solo questo, non ci sarebbero dubbi sulla depenalizzazione e, al massimo, sarebbero introdotte alcune misure di mite controllo sociale (stretta supervisione, restrizione degli spazi...) come, secondo me, viene fatto per alcuni tipi di attività che sono tollerati dalla società, ma non completamente accettati (pornografia, gioco d'azzardo...).

L'opinione secondo cui quello che si protegge in modo particolare è la salute pubblica va riconsiderata(29). Anzitutto perché la protezione penale della salute pubblica si basa (con la singola eccezione del traffico di droga) sull'idea di non danneggiare la salute di una maggioranza che non vuole soffrire di questi danni o di non impedire miglioramenti di salute a quelli che non vogliono gli sia impedito di ottenerli. A parte questo, è inaccettabile istituire analogie con le malattie infettive affermando che siamo di fronte a un problema di salute collettiva, nel qual caso il consenso del propagatore del morbo al danno causato sarebbe privo di rilevanza. E se, in tutti i casi, abbiamo a che fare con sostanze del tutto simili a quelle comprese in altri reati contro la salute pubblica, esse dovrebbero essere sottoposte allo stesso tipo di trattamento penale, indirizzato ad assicurare il controllo amministrativo sulla loro produzione e la loro vendita e a controllarne la qualità, in linea con quanto afferm

ato di recente da un altro autore spagnolo(30), con l'aggravante dell'adulterazione delle droghe che è appena stata introdotta nel codice penale spagnolo.

Il secondo motivo per cui l'idea di star proteggendo la salute pubblica va rivista è che sta progressivamente prendendo piede l'opinione che il fattore decisivo non sia tanto il danno diretto alla salute quanto la perdita di autonomia personale di chi fa uso di droghe. Questa evoluzione verso la considerazione del consumo di sostanze stupefacenti come offesa verso la libertà personale, benché si ritrovi anche in Europa, è chiaramente rintracciabile in Spagna, dove il concetto stesso di droga, la discriminante per distinguere tra droghe leggere e pesanti, le categorie entro cui far rientrare i minori e altri centri specifici, i nuovi casi di persone con ridotta o nessuna imputabilità che devono sottoporsi a trattamenti di disintossicazione o riabilitazione, l'impunità del consumatore... tutte queste cose sono costruite intorno all'idea della perdita di libertà. Ma, nonostante che, sia la dottrina(31) che certi documenti ufficiali(32), siano consapevoli di questa dimensione, solo un altro autore ha propos

to una linea di azione politico-criminale che tragga conseguenza da tutto questo(33).

A mio avviso, a parte i provvedimenti penali proposti nell'ultimo paragrafo, dovrebbero essere inoltre incluse tra i reati contro la libertà individuale delle nuove categorie che punirebbero il traffico di droga che coinvolga persone prive della sufficiente libertà decisionale e il cui consenso non potrebbe quindi essere ritenuto valido. Questo potrebbe valere non solamente per i minori, ma anche per quegli adulti con nessuna o ridotta imputabilità che sono in una situazione in cui ci si può approfittare di loro, o che sono soggetti a una forte pressione psichica, o per coloro che stanno seguendo un trattamento di disintossicazione o riabilitazione, o per coloro che stanno chiaramente soffrendo delle conseguenze di una dipendenza fisica, almeno fino al perdurare di una situazione del genere. Dovrebbero essere stabilite delle distinzioni o delle supposizioni di impunità a seconda del tipo o dell'intensità della dipendenza provocata da una sostanza. In tutti i casi, ogni genere di traffico tra adulti cons

enzienti dovrebbe essere libero da ogni punibilità(34bis). Non c'è dubbio che questo tipo di reati riguarderebbero i livelli di traffico più vicini al consumatore.

Gli alti livelli del narcotraffico richiedono trattamenti penali diversi. Soprattutto, sarebbero i più direttamente colpiti dai tipi di controllo previsti per i reati contro la salute pubblica. E' anche necessario, però, porre l'attenzione sulle conseguenze del timore ampiamente diffuso negli ambienti internazionali a proposito della minaccia per le istituzioni rappresentata dalle organizzazioni per il traffico di droga. Questo elemento implica lo spostamento del dibattito nell'ambito dei reati contro l'ordine socio-economico, una possibilità a cui alcuni autori spagnoli(35) hanno soltanto alluso.

La controversia in atto in Spagna per stabilire fino a che punto l'ordine socio-economico debba essere visto come un oggetto di protezione nell'ambito penale-giuridico(36) è molto conosciuta. Per i nostri propositi, questo è irrilevante, perché anche assumendo il concetto nel modo più ristretto, i comportamenti a cui ci riferiamo vi sono sempre compresi. In effetti si ha a che fare con un comportamento di tipo monopolistico ed oligopolistico che ha ripercussioni su tutte le aree della libera concorrenza, dai meccanismi di determinazione del prezzo alla salvaguardia dei diritti del consumatore, e che porta con sé una violazione massiccia delle leggi sul contrabbando e sui controlli dell'importazione, per non parlare degli effetti più generici su tutto il sistema finanziario. E' quindi necessario facilitare misure penali che trattino le attività criminali delle organizzazioni di narcotrafficanti da questo punto di vista, invece di rassegnarsi ad usare delle inoperanti circostanze aggravanti che appartengo

no ad ambiti giuridici non corrispondenti alla reale natura di questo tipo di criminalità.

La mia proposta prevede la depenalizzazione secondo il principio di un traffici controllato di droghe, traffico che dovrebbe però continuare ad essere punito nella misura in cui offende la libertà individuale o l'ordine socio-economico. Una scelta di questo tipo soddisfarebbe sia la necessità di proteggere interesse giuridici che quella di trovare risposte più efficaci per il problema.

VII. Se, abbandonando l'idea di un approccio globale alle possibili forme di alternative repressive, prendiamo come punto di partenza la situazione attuale, occupandoci della possibilità di modifiche parziali, dobbiamo porre la nostra attenzione sull'opposizione frontale tra le agenzie delle Nazioni Unite che chiedono un ampliamento del concetto di cannabis, o tra queste e la maggioranza del Parlamento Europeo che rifiuta di operare delle distinzioni tra droghe leggere e pesanti(37), e l'atteggiamento di una minoranza del suddetto Parlamento e quello dei documenti ufficiali e dottrinali spagnoli che richiedono con forza il mantenimento di queste distinzioni(38), spingendosi tanto in là, in alcuni settori dottrinali spagnoli(39), da mettere parzialmente in pratica la depenalizzazione del traffico di cannabis, o almeno da chiederla. A mio avviso la distinzione tra una classe e l'altra di droghe non consiste solamente nei diversi livelli di gravità del loro spaccio, ma anche in un punto di vista realistico

del problema, libero da esagerazioni e irrazionalità, realismo necessario se si vuole che un politica di prevenzione abbia effetto. Ma a parte questo, la distinzione tra droga e droga, posto che si basi sul grado di dipendenza causato da ognuna oltre che sulla depenalizzazione di quelle droghe leggere che si ritiene non ne causino affatto, è in linea con l'idea sopra esposta di adattare almeno una parte di questi provvedimenti al principio di proteggere la libertà individuale.

VIII. Ritengo che la perseveranza dei documenti ufficiali, giuridici e dottrinali spagnoli nel mantenere la non punibilità del consumo e delle attività strettamente connesse ad esso, una posizione che è condivisa da un'altra nazione europea e da una minoranza del Parlamento Europeo(40), debba considerarsi in pieno accordo con quegli interessi giuridici che devono essere protetti: il diritto di fare uso delle droghe non può essere negato né è possibile agire contro le vittime della promozione dell'abuso di droga. Oltre a questo, un trattamento differenziato verso i consumatori, a prescindere se siano o meno tossicodipendenti, è un principio e una prassi generalizzata, sia pure con diverse gradazioni, in tutta l'Europa.

Fino a che lo spacciatore agisce per soddisfare i bisogni che gli vengono dall'essere lui stesso dipendente dalla droga, dovrebbe essere trattato come qualsiasi tossicodipendente. Anche il risultato delle sue azioni nei confronti di terzi, fatta eccezione per delle future riforme legali che discriminino a seconda delle persone a cui sarebbero dirette queste azioni, richiede un tipo di pena non troppo severa e che gli offra alternative basate sul principio di combattere la sua tossicodipendenza. Vediamo come, sia pure per altre strade, arrivino a questa stessa conclusione sia le tribune ufficiali e dottrinali spagnole che le proposizioni del Parlamento Europeo, e tutte e due avanzano occasionalmente proposte di pura e semplice depenalizzazione(41). C'è voluto tempo perché delle forme sostitutive di pena facessero la loro comparsa su una bozza di nuova Convenzione delle Nazioni Unite(42).

IX. L'intento delle Nazioni Unite di allargare il concetto di ``traffico'' va al di là di quanto sarebbe opportuno nel momento in cui esse intendono includervi comportamenti che mancano totalmente delle normali caratteristiche di un'attività di commercio(43). La legge spagnola, che dopo la riforma del 1983 era stata particolarmente cauta nell'omettere le attività non commerciali, ha introdotto nel 1988 una nuova regolamentazione che ammette la punibilità di tutti i tipi di condotta che promuovono, favoriscono o facilitano l'assunzione di droga, dando di conseguenza alle pene un campo di applicazione sproporzionato e ancor di più violando il principio della sicurezza giuridica(44). La cosa giusta da fare sarebbe invece partire da un concetto di spaccio che corrisponda agli attuali sistemi di tecnica di mercato, il che significa che dovrebbero esservi comprese tutte le attività, pagate o no, destinate allo scopo di creare o allargare il mercato, mentre tutte le altre dovrebbero restare depenalizzate. Le a

ttività di propaganda che non usano il sistema delle donazioni sono difficili da inserire nel concetto di traffico anche se ne si voglia forzare l'interpretazione.

Una regolamentazione fatta in armonia con i propositi politico-giuridici sopra illustrati penalizzerebbe la coltivazione e la fabbricazione di droghe solo se esse, in conseguenza del modo con cui sarebbero condotte, finissero col costituire un reato contro l'ordine socio-economico o il controllo penale della salute pubblica, la stessa cosa avverrebbe per lo spaccio per il quale, quindi, non dovrebbe essere tralasciata la penalizzazione di tecniche pubblicitarie ingannevoli e dovrebbero essere prese in considerazione misure utili a proteggere la libertà individuale nel senso già indicato.

X. I nuovi tipi di reato proposti dalle Nazioni Unite dovrebbero essere esaminati attentamente(45).

Va detto anzitutto che classificare tra i reati autonomi gli atti preparatori alla fabbricazione o alla distribuzione o al possesso di materiali ed equipaggiamenti intesi ad essere destinati alla produzione o alla fabbricazione illegale di droghe narcotiche o sostanze psicotrope(46) espone alla classica critica in cui incorrono tutte le criminalizzazioni di atti preparatori di questo genere: l'eccessiva distanza che separa questi atti dal verificarsi del danno al bene giuridico rende oltremodo difficoltoso provare che questo bene è stato messo in pericolo. Inoltre, la mancanza di un accordo definitivo sulle esigenze soggettive e l'ovvia difficoltà di ottenere delle prove, a causa della varietà di destinazioni possibili del suddetto materiale o equipaggiamento (penso, ad esempio, ad una macchina per incapsulare), fa temere che, se una norma di questo genere dovesse essere applicata, i principi di sicurezza giuridica e legalità non sarebbero rispettati. Va anche detto che colpire penalmente questi atti pr

eparatori è incoerente se si riflette sul fatto che la fase intermedia tra essi e la produzione o fabbricazione delle droghe narcotiche o delle sostanze stupefacenti, e cioè la produzione, la distribuzione o il possesso delle materie prime chimiche grezze da cui queste vengono ottenute, è sottoposta solo a controlli amministrativi(47); e se si controbatte che queste materie prime possono essere usate per ottenere sostanze legali allora questo è vero anche per quei materiali e quegli equipaggiamenti che si vogliono penalizzare. La stessa Bozza della Convenzione prova che è possibile essere più coerenti con la volontà di allargare il concetto di cannabis includendovi quei semi che sono assolutamente necessari per la sua coltivazione((48). Considerando tutto quello che è stato detto, non sorprende che la proposta di allargare il campo delle pene abbia trovato scarsa eco nel dibattito europeo, e anche al di fuori di esso. Per quel che riguarda la Spagna, l'introduzione di un principio del genere di scontrerebbe

con l'opinione generalizzata che il possesso di semi, piante o materie prime per coltivare o fabbricare droghe non è punibile e dovrebbe continuare a non esserlo, almeno nel nostro codice(49).

Per quel che riguarda nuove norme penali per la ricettazione, intendendo con questo termine l'acquisizione, il possesso, il trasferimento o il riciclaggio di un prodotto derivato direttamente o indirettamente dal traffico illegale, bisogna ammettere che esse sono state accolte nei circoli della Comunità Europea a patto che il ricevente sia a conoscenza della provenienza del prodotto dal traffico illegale(50). Questo tipo di ricettazione, rispetto a quello normalmente previsto nella nostra legislazione, si distingue per le seguenti peculiarità: in primo luogo deve rispondere al caso ipotetico di ricettazione sostitutiva, non coperto dall'art. 546bis a) in un buon numero di casi, dato che quello che si prende in considerazione non è solo il ricevere degli ``effetti'' del reato, cioè a dire le somme di denaro ottenute dal traffico di droga, ma anche i beni ottenuti con questo denaro; è in questo senso che vengono usati il concetto di ``prodotto'' e il riferimento a quanto è derivato ``direttamente o indire

ttamente'' dal traffico di droga(51). D'altro lato il bene giuridico che viene protetto in questo caso non è lo stesso del reato dei cui effetti il ricettatore gode i benefici poiché non si può affermare che costui stia danneggiando la salute pubblica(52). Ugualmente, il suggerimento di limitare il reato di base a un reato ``contro i beni economici'' impedirebbe di rispettarlo poiché oggi il reato di base è contro la salute pubblica e neanche un ampliamento molto accentuato del concetto di ``beni economici'' permetterebbe una cosa del genere(53). Quanto detto finora non ha impedito l'introduzione nel 1988 nel Codice Penale spagnolo di una norma che accoglie in gran parte le proposte delle Nazioni Unite su questo punto e che fa sorgere nuove specifiche ipotesi di ricettazione(54). In ogni caso, la necessità sentita di creare dei concetti simili a quelli della ricettazione, così come le due differenze che si riscontrano rispetto all'art. 546bis a), ci ricordano l'inadeguatezza di questi reati (quando si tratta

di livelli molto alti di spaccio) come offese contro la salute pubblica e non contro l'ordine socio-economico.

D'altro canto, se si lascia da parte l'ampliamento delle pene che comporterebbe la ricettazione sostitutiva, nei casi in cui il ricettatore, sia da solo che con altri, fosse stato preventivamente consenziente, tutto si svolgerebbe come al solito, e cioè non ci sarebbe bisogno di applicare nuove categorie di reato, ma piuttosto quelli già esistenti di istigazione o partecipazione al traffico di droga(55).

Infine, rimane da considerare quanto è riportato dalla nuova regolamentazione in materia di livelli di partecipazione ed esecuzione di questi reati, il che implica un avanzamento sproporzionato delle barriere della protezione penale. In primo luogo la penalizzazione del semplice ``consiglio di commettere un qualsiasi reato'' è messa in evidenza rispetto agli atti preparatori, la cospirazione e il favoreggiamento, i quali sono anche penalizzati, e ugualmente puniti, pur senza essere integrati nei vari gradi di partecipazione al reato, che sono essi pure soggetti a pena. In secondo luogo, dato che tutti questi tipi di possibili comportamenti si riferiscono sia allo spaccio di droga che ai reati autonomi che coinvolgono atti preparatori o ricettazione, il raggio della punibilità si rafforza enormemente. D'altra parte un meccanismo di questo tipo non potrebbe funzionare ricorrendo alle norme generali del Codice sui livelli di esecuzione o partecipazione, poiché, in virtù dell'art. 55, non è ammissibile la p

unibilità di atti pre-preparatori ad atti preparatori né la ricettazione di un particolare tipo di ricettazione, benché siano punibili la partecipazione ad atti preparatori o a differenti livelli di esecuzione in caso di partecipazione autonoma(56): per poter creare dei precetti specifici sarebbe nuovamente necessario stiracchiare i principi generali del codice.

Nonostante la scarsa eco che le proposte delle Nazioni Unite hanno avuto nei vari ambienti, in base alla considerazione che le norme generali sulla partecipazione e l'esecuzione dei reati sono sufficienti(57), la riforma spagnola del 1988 le ha invece indirettamente accettate accentuando, attraverso la nuova descrizione di comportamenti penalizzabili, e in particolare modo con l'inclusione dei termini ``promuovere, favorire, facilitare'', la punibilità di tipi di comportamento che sono ben lontani dal danneggiamento del bene giuridico o della salute pubblica.

XI. L'inasprimento delle pene attualmente in vigore proposto dalle agenzie delle Nazioni Unite ha ricevuto appoggi qualificati(58). In realtà, i riferimenti al fatto che le ammende dovrebbero essere proporzionate ai profitti illeciti e che le pene carcerarie dovrebbero essere tali da intimidire, sono ragionevoli se legati ai livelli di traffico medio e alto, anche se il volume dei profitti è oggi talmente grande che sarebbe difficile per qualsiasi ammenda, non importa quanto rilevante, costituire un'intimidazione e questo finirebbe quindi per essere un altro argomento a favore dei nuovi approcci repressivi nel senso già esposto. Quello che ora non sembra giustificato è affermare che tutti i casi di traffico di droga dovrebbero esse considerati come reati gravi soggetti alle pene corrispondenti o che tutti dovrebbero essere esclusi dalle consuete pene alternative o dai benefici carcerari. Una scelta di questo tipo, che è stata giustamente respinta da molti paesi europei(59), presuppone che non si valutin

o le differenze di gravità tra le azioni e, oltre tutto, non è particolarmente efficace. La normativa specifica, e in generale più generosa, in materia probatoria per i criminali tossicodipendenti, è stata introdotta in Spagna nel 1988 e riflette i principi di differenziazione caratteristici delle nazioni europee(60).

Ma il dibattito si è centrato sulla proposta di introdurre una normativa estensiva in merito al sequestro e alla confisca dei proventi derivati dal traffico di supefacenti(61). Questa proposta comporterebbe anzitutto la creazione di un concetto specifico di confisca, distinto da quello previsto dall'art. 48 del Codice Penale, che non include i benefici o i guadagni ottenuti dall'aver commesso un reato, e che sarebbe simile a quello adottato nell'art.393(62). Questo ampliamento del concetto, che è appoggiato in generale da alcuni autori relativamente a tutti i tipi di confisca(63), si scontrerebbe con i gravi timori che sorgono nel nostro sistema giuridico ogni qualvolta una norma si avvicina all'idea di confisca generale(64), timori che spiegano come mai neanche all'interno dell'attuale, rigida, normativa sulle confische siano previste tutte le possibilità(65). Non c'è dubbio che un'interpretazione così ampia della confisca permetterebbe di collegare le misure procedurali che le Nazioni Unite definiscon

o ``congelamento'' all'idea di sequestro com'è contenuta negli artt. 589 e segg. del Codice di Procedura Penale, dato che si tratterebbe di assicurare la responsabilità di chi commette il reato almeno sotto il profilo delle responsabilità penali risultanti dalla confisca(66).

E' possibile notare che i timori sollevati da questo discutibile ampliamento dei concetti di confisca e sequestro si stanno notevolmente rafforzando, come si può vedere dalle reazioni di alcune nazioni europee(67), sulla base della povertà di garanzie previste dalla loro applicazione. E' previsto infatti che il sequestro possa essere deciso da autorità non giudiziarie e che il sequestro e la confisca possano essere imposti dalle autorità giudiziarie civili. Si accetta che vi sia un uso estensivo della presunzione o dell'inversione dell'onere della prova per verificare se i proventi da porre sotto sequestro derivino da traffichi illeciti o se l'accusato fosse a conoscenza di questo... e come se non bastasse, è consentita la confisca di beni o diritti di persone non condannate e nemmeno perseguite, se la corte ritiene che ci siano prove sufficienti che queste persone fossero a conoscenza delle origini del prodotto. Tutte queste possibilità eliminano una volta per tutte dei principi basilari in materia di

sequestro e confisca quali, per dirne solo alcuni, i principi secondo i quali non si può applicare una confisca nei confronti di una persona non colpevole del reato, o che non si possono confiscare i beni di una persona di cui non sia stata provata la responsabilità penale(68).

Una volta che si sia posto rimedio alla mancanza delle suddette garanzie, si potrebbe avere una sanzione penale adeguata ai livelli medio-alti del traffico. Il legislatore spagnolo ha seguito questa strada nel 1988 ed è stato rispettoso di quei principi basilari su sequestro e confisca a cui abbiamo appena fatto riferimento(69).

XII. Relativamente all'inasprimento di altri meccanismi procedurali proposto dalle Nazioni Unite, e cioè l'inasprimento dei principi della giustizia mondiale, l'istituzione di termini dissuasivi di prescrizione o la mitigazione delle norme che regolano l'estradizione, negli ambienti europei vi sono state forti resistenze per queste ultime due misure(70). Sintetizzando, per quanto riguarda l'estradizione esiste la consapevolezza della necessità di armonizzare il funzionamento e la frequenza in Europa, ma logicamente non sembra ci sia alcuna inclinazione ad ignorare i principi faticosamente stabiliti nella Convenzione Europea sull'Estradizione(71). In Spagna, il principio di giustizia mondiale relativo a questi reati è accettato nell'art. 23.4 della Legge Costitutiva del Giudiziario, mentre la sostituzione delle suddette norme di limitazione dell'estradizione cozzerebbe con la recente legge sull'estradizione passiva del 1985(72).

XIII. Una forma di attività di polizia che viene molto discussa in questo momento è quella della ``distribuzione controllata''. La proposta delle Nazioni Unite ha suscitato sospetti in un certo numero di nazioni, anzitutto perché si preferisce assicurarsi che l'iniziativa e il controllo restino nel paese in cui hanno luogo i fatti, in secondo luogo perché questa proposta entra in conflitto con alcune difficoltà legali del cosiddetto sistema giuridico continentale(73). Infatti, l'astenersi della polizia da ogni intervento in questi casi presuppone, in via di principio, una violazione dei suoi specifici doveri così come sono previsti dalle procedure penali e dalle leggi costitutive(74), il che, nei casi in cui il reato potrebbe essere prevenuto, costituirebbe addirittura complicità per omissione se questo è in generale ritenuto possibile e dove la posizione e il dovere si applicano come garante(75). Comunque, se motivi di utilità lo raccomandassero e se l'autorità giudiziaria ne fosse richiesta, non ci so

no, o almeno non dovrebbero esserci, ostacoli legali per l'inclusione della ``distribuzione controllata'' nel nostro codice penale. Comunque non abbiamo a che fare con un ipotetico caso di provocazione poliziesca che dovrebbe essere risolto attraverso altri canali, poiché l'accettazione dell'induzione per omissione come regola generale è, in questo caso, discutibile, se non peggio(76).

La proposta di poter abbordare navi battenti bandiera straniera in acque non territoriali è vista comprensibilmente con sospetto dai paesi che si preoccupano per i possibili attentati alla sovranità nazionale che si avrebbero se non venisse concordata una metodologia che, pur non indebolendo l'efficacia del provvedimento, offrisse sufficienti garanzie al riguardo(77).

La reiterata affermazione contenuta nei documenti ufficiali spagnoli secondo cui bisogna perseguire i piccoli spacciatori a causa dello scalpore provocato dalla loro apparente impunità e dalla necessità di mantenere l'ordine pubblico(78), oltre ad esporsi alle critiche relative al vero oggetto di protezione nel traffico di droghe a cui abbiamo già fatto riferimento, può comportare, se si continua ad agire di conseguenza, un uso brutale dell'intimidazione in generale e in ultima analisi la creazione di un circolo vizioso, dal momento che i problemi di pubblica sicurezza e l'emarginazione sociale sono strettamente legati all'eccesso di persecuzione penale e al traffico di droga, nonché alle ripercussioni che ha tutto questo sullo spaccio e sul consumo ai livelli più bassi.

XIV. Per quanto riguarda le nuove misure di controllo e monitoraggio, lasciando da parte il Codice Penale, non è possibile, come è stato comunque più volte suggerito nel Parlamento Europeo, che la sostituzione del raccolto nei paesi produttori di oppio avvenga con metodi indirettamente coercitivi(79). Questo significa dimenticare la parte di responsabilità dei paesi consumatori nella semina di quei raccolti e, quel che è più importante, nella generalizzata diffusione nei paesi produttori delle cosiddette droghe legali; inoltre esiste il rischio di un attentato alla loro cultura, per non parlare della loro sovranità: tutti questi argomenti sono già stati sollevati al Parlamento Europeo(80).

La proposta formulata dalle Nazioni Unite di imporre delle sanzioni ai vettori commerciali che non prendono ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto siano usati per traffichi illegali è stata accolta con molta cautela. Non è infatti chiaro se si tratterebbe di sanzioni amministrative o penali e potrebbe significare l'inizio della penalizzazione dell'imprudenza nel traffico di droga(81).

Il controllo del commercio di materiali ed equipaggiamenti che potrebbero servire alla fabbricazione di droghe, proposto ex novo dalle Nazioni Unite, è stato rifiutato dai paesi industrializzati. Significherebbe rafforzare l'attenzione che viene progressivamente rivolta verso atti preparatori sempre più lontani dal danno del bene giuridico(82).

NOTE

(1) Come nel Plan Nacional sobre drogas, che è stato approvato il 24 luglio 1985 e che è attualmente in applicazione (vedi ``Legislaciòn sobre drogas, Tecnos 1986, pp. 800-801) e nella Ley de la Comunidad autonoma de Cataluna del 25 luglio 1985 (vedi Diari official de la Generalitata de Catalunya, n. 572 del 7-8-1985, preambolo e art. 3), oltre alla quasi totalità della dottrina giuridica spagnola, riassunta in Diez-Ripolles, ``La politica sobre drogas en Espana a la luz de las tendencias internationales. Evolucion reciente''. Anuario de Derecho penal y Ciencias penales. 1987, p. 373.

(2) Vedi ad esempio le ragioni per le proposte di includere nella Convenzione cinque nuove sostanze, contenute nel documento E/CN. 7/1987/0 del 2 dicembre 1986 della Commissione Narcotici delle Nazioni Unite.

(3) Vedi paragrafi 30-34, 45, 54-56, 119, 246 del Rapporto Stewart-Clark A 2-114/86 serie A del 2 ottobre 1986. Documenti di sessione. Parlamento Europeo. Comunità Europea.

(4) Vedi Diez-Ripolles e la dottrina da lui citata, op. cit., p. 374.

(5) Vedi paragrafi 30-34, 246, 45, 54-56, 119 del Rapporto Stewart-Clark op. cit. e la sua analisi, e quella dei recenti documenti delle Nazioni Unite sull'argomento in Diez-Ripolles op. cit. p. 348 e seguenti e p. 358.

(6) Questo è un punto di vista molto generalizzato nei documenti del Parlamento Europeo (Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafo 248 e opinioni della minoranza a p. 96), negli ambienti giudiziari e amministrativi ufficiali in Spagna (Plan Nacional sobre drogas op. cit. p. 800) e nella dottrina giuridica spagnola (vedi la dottrina citata da Diez-Ripolles, op. cit. p. 374-375).

(7) Secondo la stessa impostazione Beristain Ipina ``Delitos de trafico ilegal de drogas''. In ``La reforma del codigo penal del 1983. Tomo V. Vol. 2'' Edersa 1985, p. 803; Prieto Rodriguez ``El delito de trafico y el consumo de drogas en el ordenamiento juridico penal espanol'' Bosc 1986, p. 3-4, 441.

(8) Chiaramente l'opinione della minoranza nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. p. 96 e vari interventi di rappresentanti di gruppi parlamentari di sinistra durante il dibattito che ebbe luogo come risultato del suddetto rapporto in seduta plenaria del Parlamento Europeo il 7 ottobre 1986 (Débats du Parlament Européen. Document n. 2-343).

(9) Come nell'Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de drogas en Espana. Boletin Oficial de las Cortes Generales. Senado. II Legislatura. Serie I n. 206 del 25-11-85 pp. 8276-8278. Nella dottrina spagnola (vedi citazioni in Diez-Ripolles op. cit. p. 378) sono menzionati frequentemente gli effetti devianti che hanno sulla prevenzione degli approcci diversi per le droghe legali e quelle illegali.

(10) In particolare, Ley de la Comunidad autonoma de Catalunya del 25 luglio 1985, artt. 15 e seg., e Proyecto de ley sulla prevenzione, l'assistenza e il reinserimento per le tossicodipendenze, che è stato trattato dal Parlamento Basco nello stesso periodo.

(11) Vedi il R.D. del 4 marzo 1988.

(12) E ugualmente nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 153 e 24, numerosi interventi di parlamentari di tutti i gruppi durante il dibattito su questo rapporto in seduta plenaria al Parlamento Europeo (Débats du Parlament Européen op. cit.), che si sono riflessi sul punto 12 della bozza di risoluzione sottoposta al Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee con la Risoluzione sul problema della droga adottata dal Parlamento Europeo il 9 ottobre 1986 (Resoconto Ufficiale delle Comunità n. C283 del 10-11-86).

(13) Come nell'Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de drogas en Espana op. cit. p. 8279-8281; Comizion de Sanidad y Seguridad social del Senado. Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. Diario de sesiones del Senado. Cortes generales. III Legislatura n. 7 del 4-11-86, pp. 8, 12, 18, 19. L'idea di optare per un approccio preventivo anziché repressivo è ampiamente diffusa nella dottrina giuridica spagnola. Vedi le citazioni raccolte da Diez-Ripolles op. cit. p. 376.

(14) A questo riguardo è molto utile seguire i documenti che, in accordo con la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 39/141 del 14 dicembre 1984, sono stati emanati dalla Commissione narcotici del consiglio economico e sociale, con l'idea di preparare una nuova Convenzione sul traffico di stupefacenti. Rispetto al momento attuale sono molto significativi i documenti intitolati Inizio di elaborazione di un progetto di convenzione contro il traffico di narcotici (Documento E/CN. 7/1985/19 del 14 gennaio 1985) e Applicazione ed elaborazione di strumenti internazionali sulla fiscalizzazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (Documento E/CN. 7/1987/2 del 17 giugno 1987) che contiene una bozza preliminare di una nuova convenzione contro il narcotraffico e che è stato controllato da un gruppo di esperti le cui osservazioni sono contenute nei Documenti E/CN/1988/2 parte II e IV. E' solo negli ultimi due documenti che inizia a comparire la possibilità di misure di riabilitazione (art.

2.2 del testo riveduto della bozza di Convenzione).

(15) A livello ufficiale questa accettazione è stata senza dubbio influenzata dalle affermazioni fatte dal Ministro della Sanità e dei Consumi durante l'audizione di fronte alla Comision de Politica Social y empleo del Congreso de Las Diputatos del 14 maggio 1987 (Resoconti ufficiali del Congreso de Las Diputatos. Cortes generales. III Legislatura n. 133, pp. 4982 e segg.) che fanno continuamnete riferimento al cambiamento di politica legislativa per le droghe particolarmente evidente nelle agenzie delle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa, che opta apertamente per la repressione, e al quale gli ambienti ufficiali, giudiziari e amministrativi spagnoli vogliono diligentemente adattarsi (vedi in modo particolare pp. 4985, 4986, 4989, 4990, 4991, 4995, 4997, 5001, 5002, 5015).

(16) Come nel Rapporto Stewart-Clark e negli interventi dei gruppi parlamentari di destra nel corso del dibattito su questo rapporto, nei quali le critiche sono concentrate sulle politiche della Spagna e dell'Olanda in materia di droga. Vedi un riassunto di esse in Diez-Ripolles op. cit. p. 361-362. Il delegato governativo del Plan Nacional sobre drogas, apparendo davanti al Senato nel novembre 1986 (Comision de Sanidad y Seguridad social del Senado op. cit. p. 20-21) ha ammesso che gli altri governi europei hanno una pessima immagine della politica spagnola per la droga, in gran parte dovuta ad informazioni errate. D'altro canto, però, nel maggio del 1987, una volta avvenuto in Spagna il cambiamento di politica antidroga, il Ministro della Sanità e dei Consumi, intervenendo al Congreso de Los Diputatos, ha negato che in Europa ci siano mai stati questi malintesi (Comision de Politica Social y empleo op. cit. p. 4997).

(17) Come nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafo 44 e nelle opinioni della minoranza p. 99; Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de drogas en Espana op. cit. pp. 8280, 8282; Plan Nacional sobre drogas op. cit. p. 802-804.

(18) Questa proposta è stata comunque accettata entusiasticamente dal Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 155-157.

(19) Come è chiaro nell'Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de drogas en Espana op. cit. p. 805-806; Proyecto de ley in corso di approvazione al Parlamento Basco.

(20) Come nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafo 211 e segg.; Informe de la Comision especial... op. cit. p. 8289

(21) Vedi l'opinione della minoranza del Rapporto Stewart-Clark op. cit. p. 99.

(22) Anche il Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 116-123 solleva questa possibilità, ma rifiuta la proposta di qualsiasi ulteriore discussione su questo punto, mentre l'opinione della minoranza ( Rapporto Stewart-Clark op. cit. p. 95, 96, 98), più disponibile a questa soluzione, propone l'organizzazione di una conferenza internazionale per studiare la possibilità di una politica antiproibizionista collegata ad una campagna di informazione sui rischi del consumo di droga. La discussione pro e contro la legalizzazione del traffico di droga è proseguita nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.) e ha provocato l'inclusione nella bozza di risoluzione sottoposta al Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee, di un impegno ad indire in Europa una conferenza per ``studiare tutti gli effetti e le implicazioni del consumo di droga in modo da dare, tra l'altro, una valutazione delle attività delle organizzazioni criminali ed in particolare le conseguenze sociali

e fisiche delle droghe''. (vedi Risoluzione sul problema della droga op. cit.)

(23) Se, nell'Informe de la Comision especial... del Senato e nel Plan nacional sobre drogas op. cit., colpisce l'assenza di ogni riferimento all'alternativa della depenalizzazione, nell'audizione del Ministro della Sanità e dei Consumi di fronte alla Comision de Politica social y empleo del Congreso de los Diputatos op. cit. pp. 4989, 5001 ci sono invece esplicite dichiarazioni sfavorevoli, in linea col cambiamento di politiva riportato.

(24) Vedi le opinioni in proposito raccolte da Diez-Ripolles op. cit. p. 376-377.

(25) Come nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafo 6 e nelle opinioni della minoranza op. cit., p. 95 e anche in Inizio di elaborazione di un progetto di convenzione contro il traffico di narcotici op. cit., Preambolo.

(26) Vedi Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi da 116 a 123 e l'opinione della minoranza op. cit. p. 98. La questione è stata anche ampiamente discussa nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.)

(27) Questo è riscontrabile in modo particolare nei vari interventi notati nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.) e anche nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 118-119.

(28) Vedi i preamboli alla Convenzione Unica del 1961 e alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (in ``Legislacion sobre drogas'' op. cit. p. 201-267) e la Risoluzione 39/141 e 39/142 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

(29) La considerazione della salute pubblica come bene giuridico preminente è ampiamente diffusa nella giurisprudenza spagnola (vedi Diez-Ripolles op. cit. p. 378).

(30)Vedi Bustos Ramirez ``Manual de Derecho Penal. Parte Especial'' Ariel 1986 p. 378.

(31) Vedi i nuovi artt. 344 bis a) V del Codice Penale Spagnolo.

(32) Vedi la dottrina giuridica spagnola in proposito riassunta da Diez-Ripolles op. cit. p. 379.

(33) Vedi l'Informe de la Comision especial... op. cit.; Plan nacional sobre drogas op. cit. p. 802

(34) Vedi Bustos Ramirez op. cit. p. 277-278

(34bis)La riforma del Codice Penale Spagnolo del 1988 ha introdotto o consolidato le circostanze aggravanti legate ad alcune di queste situazioni di assenza di libertà (vedi art. 344bis a), ma senza abbandonare la penalizzazione del traffico tra adulti consenzienti.

(35) Come Garcia-Pablos Molina ``Bases para una politica criminal de la droga''. In ``La problematica de la droga en Espana'' Edersa 1986 p. 37 Beristain Ipina ``Dimension historica, economica y politica de las droga en la Criminologia critica''. In ``Delito contra la salud publica'', Universidad de Valencia 1977, p. 59; Boix Beig-Mira Benavent ``La riforma penal en relacion con la problematica de la droga''. In ``Drogas: Aspectos juridicos y medico legales.'' Facoltà di legge, Palma de Mallorca 1986, p. 15.

(36) Vedi la raccolta dei differenti pronunciamenti dottrinali in Diez-Ripolles op. cit. p. 392.

(37) Rispetto al precedente art. 1 e) della bozza preliminare della nuova Convenzione (Documento E/CN 7/1987/2) e le modifiche proposte dal gruppo di esperti che, pur evitando di menzionare apertamente questo ampliamento, lo facilita sostituendo il termine ``sostanze'' a ``droghe'' riguardo all'elenco della Convenzione del 1961 (Documento E/CN 7/1988/2 (Part II)). Rispetto al secondo punto vedere la mancanza di riferimenti alla distinzione nei documenti delle Nazioni Unite, e il rifiuto di distinguere tra droghe pesanti e leggere nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 119-122 corroborata dall'atteggiamento dei gruppi parlamentari della destra nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.)

(38) Vedi l'opinione della minoranza nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. p. 98; e ugualmente quella dei gruppi parlamentari della sinistra nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.). In Spagna, Informe de la Comision especial... op. cit. p. 8283); Plan nacional sobre drogas op. cit. p. 804; e la maggior parte della dottrina giuridica, che indica come la giurisprudenza per qualche tempo abbia fatto uso di questa distinzione nel comminare le pene (vedi Diez-Ripolles op. cit. p. 380-381).

(39) Riguardo alla Spagna, vedi numerosi criminologi che sono contro la penalizzazione del commercio di cannabis, anche con un'analisi di ``lege lata'', e non solo con una di ``lege ferenda'' (nel primo caso, non sono appoggiati dalla giurisprudenza), in Diez-Ripolles op. cit. p. 381.

(40) Vedi Informe de la Comision especial... op. cit. p. 8283, audizione del delegato del Governo per il Plan nacional sobre drogas di fronte alla Comision de Sanidad y Seguridad Social del Senato op. cit. p. 21. La dottrina giuridica spagnola è decisa e praticamente unanime su questo punto che è stato sostenuto almeno dalla giurisprudenza degli anni Settanta (vedi Diez-Ripolles op. cit. p. 383-384). Sulla stessa linea, l'opinione della minoranza del Rapporto Stewart-Clark op. cit., p. 98 e i gruppi parlamentari della sinistra nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.)

(41) Vedi Informe de la Comision especial op. cit. p. 8283; Plan nacional sobre drogas op. cit. p. 805; Diez-Ripolles op. cit. p. 385 con il sommario delle varie opinioni della dottrina spagnola a questo proposito. Queste pretese hanno trovato un'eco di risposta nella riforma del 1988, in accordo con l'art. 93 bis. Vedi anche Informe de la Comision especial op. cit. paragrafi 10. 108, 110, 111 e le opinioni della minoranza, ibidem, p. 98.

(42) Questo non è accaduto fino alla revisione della bozza di Convenzione da parte di un gruppo di esperti nell'ottobre del 1987 (vedi testo riveduto della bozza nel documento E/CN. 7/1987/2 Part.II art. 2.2 c)

(43) Vedi le allusioni alla ``distribuzione sotto qualsiasi forma'' o alla ``facilitazione delle suddette operazioni o attività'' nell'art. 1.1 della bozza della Convenzione preliminare (Documento E/CN. 7/1987/2) o al precedente, e quanto legato al ``possesso di ogni sostanza controllata con l'intento di una qualsiasi delle suddette attività'', menzionato nel testo revisionato dal gruppo di esperti (Documento E/CN 7/1988/2 Part. II)

(44) Vedi art. 344 del Codice Penale dopo la riforma del 1988

(45) Useremo i documenti che contengono la bozza preliminare della Convenzione e il testo riveduto di questa bozza steso da un gruppo di esperti (Documento E/CN. 7/1987.2 e E/CN 7/1988/2 (Part.II e IV)

(46) Vedi artt. 2.1 b) della bozza preliminare e 2.1 a)ii. b)ii del testo riveduto. Quest'ultimo restringe il raggio dei comportamenti proibiti richiedendo che il soggetto sia a conoscenza dell'illecita destinazione di questo materiale o equipaggiamento.

(47) Vedi la bozza preliminare, art. 8.

(48) Vedi art. 1. e) della bozza preliminare e del testo riveduto e supra note. Il gruppo di esperti ha capito la contraddizione e ha incluso all'ultimo momento nel concetto di traffico illecito, il ``commercio di specifiche sostanze chimiche in contrasto con l'articolo della presente Convenzione'' (vedi testo riveduto art. 1 h)), il che non sembra essere il modo migliore per risolvere la contraddizione. La cosa giusta da fare sarebbe stata eliminare la punizione autonoma di questi atti preparatori.

(49) Vedi Conde Pumpido. ``El tratamiento penal del trafico de drogas: Las nuevas cuestiones'', in ``La problematica de la droga en Espana'', Edersa 1986, p. 125 in una analisi precedente alla riforma del 1988, che resta valida anche dopo l'entrata in vigore della riforma stessa.

(50) Vedi art. 2.1. c) della bozza preliminare e art. 2.1i a)iiii b)i del testo riveduto in cui si allude al suddetto elemento soggettivo. Per quel che riguarda l'Europa, nazioni molto significative hanno fatto delle osservazioni in merito alla bozza preliminare, e precisamente, hanno detto di essere disposte ad accettare questi nuovi reati solo se verrà introdotto l'elemento soggettivo (Vedi (Documento ER/CN 7/1987/2 Add 1 e ''). Anche il Rapporto Stewart-Clark accetta queste misure op. cit. p. 103-106; inoltre esse sono state ritenute auspicabili in vari interventi durante la Seduta plenaria del Parlamento Europeo (Débats du Parlament Européen op. cit.) fino ad essere specificamente nominate nella Risoluzione sul problema della droga che è stata adottata al termine dei dibattiti del suddetto Parlamento Europeo (vedi Resoconti Ufficiali delle Comunità Europee op. cit.).

(51) Il concetto di ``prodotto'' scompare nel testo riveduto, ma la descrizione dei comportamenti illeciti suppone uno studio approfondito dell'idea di comprendere atti di occultamento dei profitti del traffico. In generale contro il concetto di ricettazione sostitutiva in Spagna, vedi Bajo Fernandez ``Manual de Derecho Penal. Parte Especial II'' Ceura 1987 p. 334; Rodriguez Devesa ``Derecho penal espanol. Parte especial'' Nona edizione 1983 p. 546, Bustos Ramirez ``Manual de Derecho Penal. Parte especial'' Ariel 1986, p. 249.

(52) Questo requisito di relativa equivalenza tra i due beni giuridici è sottolineato, tra gli altri, da Bajo Fernandez op. cit. p. 391-392; Munoz Conde ``Derecho Penal. Parte Especial'' Universidad de Sevilla 1985, p. 314.

(53) Un'inclusione di questo tipo sarebbe rifiutata da Bajo Fernandez op. cit. p. 334, Rodriguez Devesa op. cit. p. 545; Martos Nunez ``El delito de receptation'' Montecarvo 1985 p. 195 e seguenti; Rodriguez Mourullo ``Comentarios al Codigo penal'' I. Ariel 1976 p. 921. Potrebbe forse essere accetta da Bustos Ramirez op. cit. p. 259-25 e Munoz Conde op. cit. p. 316.

(54) Vedi il nuovo articolo 546 bis f) del Codice Penale Spagnolo.

(55) Vedi la posizione giurisprudenziale in Munoz Conde op. cit. p. 314 e Bajo Fernandez op. cit. p. 338.

(56) Vedi le pene proposte per questo genere di comportamenti negli art. 2.1.d) della bozza preliminare e art. 2.1.b)iii del testo riveduto. Per quanto implicato dall'art. 55 del nostro Codice Penale vedi Rodriguez Mourullo ``Comentarios al Codigo Penal'' Tomo I p. 140-162 e Tomo II p. 240. Comunque, benché non si tratti esattamente della stessa cosa poiché è riferito a due reati autonomi, l'accoglimento di beni provenienti dalla ricettazione è accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza: Rodriguez Devesa op. cit. p. 544; Bajo Fernandez op. cit. p. 334; Martos Nunez op. cit. p. 199-202.

(57) Vedi le osservazioni delle varie nazioni sulla bozza preliminare della Convenzione (Documento E/CN 7/1987/2 Add 1 e 2.)

(58) Si può trovare la proposta di inasprimento nell'art. 2.2 della bozza preliminare e negli artt. 2.2 e 2.4 del testo riveduto. Vedi una sintesi delle osservazioni dei vari paesi su questo punto della bozza preliminare in Diez-Ripolles op. cit. p. 355. Inoltre Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 10, 108 e seguenti, e i vari interventi nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (Débats du Parlament Européen op. cit.)

(59) Vedi i riferimenti europei della nota precedente.

(60) Vedi l'art. 93 bis introdotta dalla riforma penale spagnola del 1988.

(61) Vedi le proposte in merito nell'art. 3 della bozza preliminare e del testo riveduto

(62) Vedi Manzanares Samaniego ``Las penas patrimoniales en el Codigo penal espanol'' Bosch 1983 p. 265-267; Cordoba Roda ``Comentario al Codigo penal'' Tomo II Ariel 1976 p. 196; Landrove Diaz ``Las consecuencias juridicas del delito'' Tecnos 1985 p. 114.

(63) Vedi Manzanares Samaniego op. cit. p. 352.

(64) Sulla confisca come genere specifico di sequestro, nelle confische speciali, vedi Manzanares Samaniego op. cit. p. 251

(65) Sul mancato uso della confisca in casi in cui potrebbe essere applicata, vedi Cordoba Roda op. cit. p. 198; Landrove Diaz op. cit. p. 113.

(66) In ogni caso, non si dovrebbe dimenticare la nuova alterazione del concetto di confisca e sequestro che viene presupposta dalla nuova regolamentazione quando si include nel concetto di ``proventi'' oggetto della confisca elementi strettamente pecuniari, non avendo riferito i sequestri precedenti solo alle ``responsabilidades pecuniarias'' poreviste attualmenmte dalla nostra legge di proceduta.

(67) Vedi le osservazioni sulla bozza preliminare presentate dalle varie nazioni in Documento E/CN 7/1987/2 Add. 1 e 2 e la loro sistematizzazione in Diez-Ripolles op. cit. p. 355.

(68) Contrariamente a quanto proposto nella bozza preliminare, il testo riveduto ha aperto la strada alla possibilità che, qualora lo richiedano le legislazioni nazionali, le parti interessate mantengano tutte le attività all'interno del quadro della giurisdizione criminale, e ha eliminato le supposizioni anche se non l'inversione dell'onere della prova, né, almeno con sufficiente chiarezza, la confisca di beni di persone che non sono né state condannate e nemmeno perseguite. Vedi art. 3 del testo riveduto. Ricordare i principi di base della confisca come sono citati nel testo Manzanares Samaniego op. cit. p. 278-280; Cordoba Roda op. cit. p. 199.

(69) Vedi art. 344 bis e) del Codice Penale Spagnolo dopo la riforma del 1988.

(70) Vedi gli art. 2.7 e 4 della bozza preliminare e 2.5.2 bis e 4 del testo riveduto. Vedi le osservazioni dei Paesi Membri nelle proposte della bozza preliminare in Documento E/CN 7/1987/2/Add. 1 e 2

(71) Vedi una loro analisi in Cerezo Mir ``Curso de Derecho penal espanol. Parte general I. Introduccion. Teoria Juridica del delito'' Terza edizione 1985, p. 221-233. Vedi anche il Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 92 e 93 e la Risoluzione del problema della droga op. cit. del Parlamento Europeo.

(72) Vedi Cerezo Mir op. cit. p. 234-239.

(73) Vedi gli articoli 1.d) e 7 della bozza preliminare, le osservazioni dei vari paesi sull'introduzione di questa tecnica (Documento E/CN 7/1987/2/Add. 1 e 2) e gli art. 1 d) e 7 del testo riveduto che indeboliscono in gran parte l'introduzione di questa tecnica, che è stata riformulata in modo molto generico, in contrasto con la bozza preliminare. Il Rapporto Stewart-Clark appoggia il sistema della distribuzione controllata op. cit. paragrafi 132 e 133.

(74) Vedi gli artt. 282, 284 e 492 in relazione al 490 del Codice di procedura penale, così come l'art. 5 della Legge sulla Polizia e le Forze di Sicurezza, tra le altre.

(75) Sulla complicità per omissione vedi Jescheck e Mir Puig in ``Tratado de derecho Penal. Parte General'' Vol. II Bosch 1981 p. 858, 863, 967 e 976-977 con abbondanti riferimenti bibliografici e legali alla Germania e alla Soagna.

(76) Vedi ibidem p. 981-962, 975 e Mir Puig ``Derecho Penal Parte General'' 1985, p. 345-347.

(77) Vedi questi suggerimenti negli artt. 12 della bozza preliminare e del testo riveduto. Vedi inoltre le osservazioni di varie nazioni su questo punto contenute in Documento E/CN 7/1987.2/add. 1 e 2

(78) Come nell'Informe de la Comision especial op. cit. p. 8286-8287; Plan nacional sobre drogas op. cit. p. 829-831; Comision de Politica social y de empleo del Congreso de Diputatos op. cit. p. 4989.

(79) Vedi Rapporto Stewart-Clark op. cit. paragrafi 63, 69, 70, 72 e i gruppi parlamentari di destra nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo quando è stato discusso il rapporto (vedi Débats du Parlament Européen op. cit.)

(80) Vedi l'opinione della minoranza nel Rapporto Stewart-Clark op. cit. p. 97 e quanto detto dai gruppi parlamentari della sinistra nella Seduta plenaria del Parlamento Europeo (ibidem).

(81) Vedi l'art. 11 della bozza preliminare, le osservazioni delle varie nazioni su questo articolo (Documento E/CN 7/1987/2/add. 1 e 2) e la susseguente riformulazione nel testo riveduto che evita riferimenti specifici alle sanzioni (art. 11)

(82) Vedi gli artt. 9 della bozza preliminare e del testo riveduto.

 
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