PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:
TEODORI, CALDERSISI, ZEVI, RUTELLI, VESCE
Presentata il 5 luglio 1989
SOMMARIO: Si propone l'elezione diretta e contestuale del sindaco e della giunta, la trasparenza nel meccanismo di nomina dei candidati, l'istituzione di comitati elettorali e la regolamentazione dei finanziamenti ai candidati.
(Atti parlamentari - Camera dei deputati - X Legislatura - Disegni di Legge e Relazioni - Documento n. 4067)
COLLEGHI DEPUTATI! - Il dibattito sulle riforme elettorali e istituzionali, non solo a livello italiano ma anche europeo, si è sviluppato intorno al dilemma governabilità-democraticità o, in altri termini, rappresentatività-efficienza. Per molti anni, e soprattutto lungo tutto il decennio scorso, l'aspetto della massima rappresentatività è stato certamente privilegiato. L'insorgenza di nuove domande spesso espresse da movimenti non istituzionalizzati (anche nelle forme indefinite ma efficaci dei movimenti collettivi) e l'incapacità da parte dei canali tradizionali della rappresentanza ("in primis" i partiti) a dar voce a tali domande hanno fatto sì che fosse massimizzata la rappresentanza di tali espressioni della società civile. Chiusa la stagione di intensa mobilitazione, si è riaffacciato prepotentemente il problema di "governare" le numerose e multiformi "issues" (richieste) indirizzate alla "società politica". In altri termini, si è trattato di "dare ordine" a quella accelerazione "complessificazione" d
ella domanda politica prodottasi negli anni precedenti. La nuova ottica che si è imposta è quindi quella del "problem-solving" per affrontare pragmaticamente le nuove domande affiorate. Lo spostamento di enfasi dalla massima rappresentatività all'efficienza, in atto dall'inizio di questo decennio, inevitabilmente ha investito le stesse istituzioni politiche e, in particolare, la loro capacità di assicurare governabilità.
Parafrasando Saint Just, che diceva: "vi è un paradosso nella democrazia, poiché richiede dai molti le virtù che sono di pochi", si può dire che vi è un paradosso nella riforma elettorale, poiché richiede dalla maggioranza dei deputati e dei senatori un coraggio che è di pochi.
Il tema, come è noto, è stato ampiamente dibattuto all'esterno come all'interno del Parlamento ed ha trovato il suo momento più significativo nella Commissione Bozzi. Tutte le riflessioni emerse in quella sede così come nel dibattito esterno - pensiamo soprattutto ai lavori curati dal nostro compianto collega Roberto Ruffilli ("Materiali per la riforma elettorale") - hanno investito principalmente il rapporto Governo-Parlamento e le modalità di elezione degli organi legislativi (Camera e Senato) e della Presidenza della Repubblica. Rimane ancora spazio, a nostro avviso, per una riflessione sugli ordinamenti locali e in particolare sulle modalità di elezione dei consigli comunali.
Scopo di questa proposta è infatti quello di fissare alcuni punti (innovativi) sui quali incardinare il rapporto cittadini-istituzioni locali. Questo progetto è di proposito limitato ai comuni capoluoghi di regione con più di centomila abitanti; prevede però che i capoluoghi di provincia e i comuni con più di 100.000 abitanti lo possano adottare.
Si propone, inoltre, che esso diventi la legge elettorale per i futuri governi metropolitani; esso s'ispira a due princìpi di fondo: la legittimità popolare degli organi esecutivi e la maggior trasparenza nel processo decisionale (dalle candidature alla composizione delle liste, ai finanziamenti).
Il progetto che sottoponiamo alla vostra attenzione è maturato all'interno del club "Il Politecnico" di Milano e si è avvalso per la redazione tecnica di un gruppo di lavoro diretto e coordinato da Felice Besostri, il quale, oltre ad essere ricercatore dell'Istituto di diritto e politica internazionale dell'università degli studi di Milano, ha maturato diverse esperienze quale amministratore locale.
Vi è urgenza di presentare il progetto, dopo le recenti tornate elettorali amministrative, il cui esito, ancora una volta, è stato commentato privilegiando i dati politici generali, invece che l'analisi dei programmi e delle coalizioni che li dovrebbero attuare.
A causa di questa urgenza la relazione illustrativa non può dare contro di tutti gli apporti nazionali ed esteri alla base del nuovo progetto. Si è tenuto conto sia della pratica di alcuni cantoni elvetici di un doppio voto, uno per il corpo legislativo e l'altro per l'organo esecutivo, sia della legge elettorale spagnola per l'elezione dei municipi, per la quale il sindaco è di norma il capolista del partito vincitore alle elezioni. Per la previsione di un secondo turno con possibilità di fusione di liste la proposta di legge è ispirata al sistema francese per le elezioni locali.
Rimandando alla seconda parte di questa relazione una illustrazione più dettagliata dei vari articoli, possiamo rintracciare in tre elementi il contributo più qualificante della nostra proposta:
"a)" l'elezione diretta e contestuale del sindaco e della giunta (con uno scrutinio maggioritario a due turni);
"b)" la trasparenza nel meccanismo di nomina dei candidati (contemplando anche l'ipotesi di elezioni primarie) e nella procedura di formazione delle liste coalizzate al secondo turno;
"c)" l'istituzione dei comitati elettorali e la regolamentazione dei finanziamenti.
Per quanto concerne il primo punto, l'elezione del consiglio comunale è distinta da quella del sindaco e della giunta. In quest'ultimo caso si votano liste contrapposte in cui è già chiaramente definito chi sia candidato a sindaco (il capolista), chi a vicesindaco (il secondo in lista) e chi siano i membri effettivi della giunta e quelli supplenti. In questo modo viene restituito ai cittadini il potere di scegliere direttamente il governo della città, conferendogli quindi maggior legittimità e sottraendolo alle spesso defatiganti e bizantine trattative interpartitiche; inoltre, la clausola di sbarramento del 5 per cento dei voti al primo turno per poter concorrere al secondo turno (sia da soli che coalizzandosi) va incontro all'esigenza di riduzione e semplificazione delle opzioni politiche.
Infine, la dettagliata regolamentazione degli accordi per le "liste coalizzate" al secondo turno, pur offrendo concrete "chances" alle liste minori, tende a limitare le capacità manovriere dei partiti; in tal modo si risponde all'esigenza di non veder stravolte le indicazioni dell'elettorato ma anche e soprattutto di non vedere eccessivamente penalizzate (o favorite, grazie ad un altro "potenziale di coalizione") le liste minori.
Per quanto riguarda il secondo punto, occorre partire dalla constatazione che la preparazione delle liste costituisce un momento che sfugge al controllo dei cittadini. Il deposito di un "atto di candidatura" - sottoscritto da almeno dieci cittadini - da parte di un potenziale candidato, molti mesi prima della competizione elettorale, consente di sottoporre al vaglio dell'opinione pubblica tale candidato e, d'altro canto, consente ad espressioni della società civile di presentarsi con la "forza" del proprio profilo personale al giudizio della cittadinanza, al di là dell'"imprimatur" partitico.
L'"atto di candidatura" aumenta quindi il livello di controllo sui candidati, di accesso da parte della società civile e di trasparenza nella formazione delle liste. Inoltre, le incompatibilità e ineleggibilità previste in questa nostra proposta per la carica di sindaco (e in misura minore di assessore) ne enfatizzano il ruolo e il peso, in quanto impongono ai professionisti della politica scelte rischiose sulle quali giocare tutto, investendo quindi tutto il proprio prestigio e, nel contempo, consentono una maggiore "circolazione delle "élites"", lasciando libere le precedenti cariche.
In terzo luogo, infine, la gestione finanziaria della campagna elettorale è affidata ad un comitato elettorale che ogni candidato ha l'obbligo di costituire. Contrariamente alla prassi vigente, il progetto prevede la tenuta di libri contabili e la possibilità di comminare sanzioni civili e penali agli inadempienti. La trasparenza finanziaria, tema ancora negletto nella normativa e nella pubblicistica politica, diventa qui un elemento centrale della riforma elettorale.
La presente proposta di legge è composta da cinquantadue articoli, suddivisi in cinque titoli:
TITOLO I. - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (articoli 1-13).
TITOLO II. - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA (articoli 14-31).
CAPO I. - NORME GENERALI (articolo 14).
CAPO II. - DELL'ELETTORATO ATTIVO (articolo 15).
CAPO III. - DELL'ELETTORATO PASSIVO (articolo 16).
CAPO IV. - DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO (articolo 17-18).
CAPO V. - DELLA VOTAZIONE (articolo 19-20).
CAPO VI. - DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE (articolo 21-26).
CAPO VII. - DEL SECONDO TURNO (articoli 27-31).
TITOLO III. - CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE (articolo 32-35).
CAPO I. - REVOCA DEL SINDACO (articolo 32).
CAPO II. - RICERCA DELLA GIUNTA (articolo 33-34).
CAPO III. - REVOCA DEGLI ASSESSORI (articolo 35).
TITOLO IV. - DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (articolo 36-41).
TITOLO V. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (articolo 42-52).
Le disposizioni del titolo primo non si differenziano dalle disposizioni in vigore, se non per la riduzione del numero massimo dei consiglieri assegnati, che è di 60 per i comuni superiori a 1.000.000 di abitanti (articolo 2).
L'obiettivo, riducendo il numero dei consiglieri, è quello di aumentare le capacità di lavoro, perché è noto come gli organismi di grandi dimensioni spesso non riescano a raggiungere il "quorum", specie se sono previste maggioranze qualificate.
La prima sostanziale novità è costituita dalla previsione di un presidente del consiglio comunale (articolo 3), distinto dal sindaco. Questa figura è prevista anche in altri progetti di legge all'esame del Parlamento.
Nella logica della presente proposta che prevede l'elezione distinta dell'esecutivo, è necessario che il consiglio comunale sia dotato di organi di autogoverno.
L'articolo 3 stabilisce termini ristretti ed inderogabili per la sua convocazione.
Con l'articolo 4 si individuano le competenze del consiglio.
La composizione della giunta (articolo 5 prevede una riduzione dei membri componenti ed elimina la figura degli assessori supplenti.
Nei comuni più grossi l'esecutivo (sindaco è giunta) sarà di 15 membri e per i comuni di dimensioni inferiori di 11 o 9, rispettivamente per i comuni superiori a 500.000 abitanti o a 300.000.
L'articolo 6 regola la competenza della giunta e le modalità di convocazione, anche queste tese ad assicurare una rapida convocazione dell'organo. La preminenza accordata al sindaco gli consente peraltro di sottoporre al consiglio comunale ogni decisione in merito a contrasti con la stessa maggioranza di giunta.
Per logica si sono dovute introdurre nuove incompatibilità, in particolare tra la carica di componente dell'esecutivo e quella di membro del consiglio (articoli 7 e 9).
Con l'articolo 8 è sancito il nuovo sistema, cioè l'elezione diretta e contestuale del sindaco e della giunta.
Questa soluzione è la risposta più logica a due esigenze della democrazia che è pericoloso entrino in collisione: la responsabilità di governare è della maggioranza, ma tutti hanno diritto ad essere rappresentati.
Quando la rappresentanza impedisce la formazione di una maggioranza stabile o impedisce a questa di governare, la pubblica amministrazione rischia la paralisi e si allontana l'opinione pubblica dalle istituzioni.
Per converso, tentare di assicurare la stabilità soltanto intervenendo sulla rappresentanza, sistema che pure ha dato ottimi esempi nel caso inglese, può, nella fattispecie di enti locali con compiti prevalentemente amministrativi, portare alla formazione di esecutivi sottratti ad ogni controllo.
Alcune proposte attualmente in discussione prevedono poi che i componenti della giunta siano nominati anche al di fuori del consiglio comunale, sia o meno eletto direttamente il sindaco.
Questo fatto, lungi dal rappresentare un progresso, può sottrarre al cittadino ogni possibilità di scegliersi i propri amministratori.
Certamente, cittadini di valore possono essere scelti "intuitu personae", ma nulla esclude che, invece, questi esterni rispondano ad esigenze di partito sottratte ad ogni controllo.
In tutti i progetti di riforma delle autonomie locali i poteri della giunta vengono enormemente dilatati; poiché nella giunta risederà la capacità effettiva di governo della città, sembra dunque opportuno che sia sottoposta al democratico giudizio degli elettori.
L'elezione di un sindaco e di una giunta contestualmente al rinnovo del consiglio comunale corrisponde meglio alle caratteristiche pluripartitiche del nostro sistema politico. Tuttavia, i partiti sono incentivati a concludere un previo accordo di governo politico e programmatico, individuando altresì chi lo debba attuare.
I voti generici per una formula, da un lato, e l'elezione diretta del solo sindaco, dall'altro, non assicurano la stabilità e l'efficienza. Non esiste una formula disgiunta da una "équipe" che la realizzi, ed un sindaco senza maggioranza, anche se eletto direttamente, dovrebbe rapidamente rassegnarsi all'importanza o dimettersi.
L'elezione del consiglio comunale su liste concorrenti dovrebbe impedire che le candidature per l'esecutivo possano essere fatte sulla base di accordi non politici-programmatici, ma di pura convenienza.
Le alleanze anomale od innaturali troverebbero la loro sanzione democratica. I voti di preferenza per il consiglio comunale sono ridotti a uno, per contribuire alla moralizzazione delle elezioni.
I compiti particolari del sindaco e degli assessori giustificano la corresponsione di un'indennità speciale (articolo 10), che può giungere fino al doppio di quella prevista per i comuni con popolazione equivalente.
Nel titolo secondo si regolano l'elezione del sindaco e della giunta. La sostanziale novità del sistema proposto ha consigliato di limitare la proposta ai comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti.
Si applicherebbe, quindi, alle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Bari, Bologna, Napoli e Palermo, cioè a tutte quelle città che saranno comprese nei comuni o nelle aree metropolitane.
Con la proposta, inoltre, si vuole combattere la tendenza all'uniformità istituzionale degli enti locali. Riteniamo - a differenza del disegno di legge di iniziativa governativa sulla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali - che vi debbano essere diversi sistemi di elezione e di composizione degli organi e che la scelta tra l'uno e l'altro spetti alla autonomia statutaria degli enti locali: autonomia statutaria che risponde pienamente ai precetti sanciti dall'articolo 5 della Costituzione.
I princìpi di autonomia, in specie degli enti locali territoriali, sono stati e sono calpestati sia dallo Stato che dalle regioni.
L'articolo 14 fissa tutti i princìpi della legge:
1) il capolista è il candidato alla carica di sindaco in caso di vittoria. Sono i cittadini che lo scelgono in competizione con altri candidati e non sarà più il risultato di accordi spartitori e lottizzatori dei partiti senza alcuna trasparenza e senza alcun controllo;
2) la lista deve assicurarsi al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi espressi: nessun premio di maggioranza, quindi. La maggioranza deve essere conquistata sul campo, non regolata da meccanismi elettorali;
3) la previsione di una clausola di sbarramento del 5 per cento, per accedere da soli o in coalizione al secondo turno, è una spinta ai partiti minori a coalizzarsi e si giustifica con il fatto che non si tratta della elezione della rappresentanza, ma di un organo esecutivo.
Un'ulteriore spinta alla presentazione sin dal primo turno delle liste di coalizioni è determinato dal fatto che i voti conseguiti dalle liste, con percentuale inferiore al 5 per cento dei voti validi espressi, non concorrono a determinare il "quorum" previsto dall'articolo 24, comma 4, per la proclamazione al primo turno.
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 1.
1. Ogni comune di cui alla presente legge ha un sindaco, una giunta che comprende il vicesindaco e un consiglio.
ART. 2.
1. Il consiglio comunale è composto:
"a)" di 60 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
"b) di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
"c)" di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.
2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Qualora un comune per quattro anni consecutivi presenti una popolazione residente al 31 dicembre di ciascun anno superiore del 5 per cento al numero di abitanti previsto nel comma 1, a tale comune con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni relative alla classe demografica del comma.
ART. 3.
1. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, cui spetta la convocazione delle sessioni consiliari ordinarie e straordinarie, di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, della giunta o di un terzo dei consiglieri. Il consiglio comunale regola le proprie sessioni e i lavori delle commissioni consiliari e può istituire un ufficio di presidenza composto da uno a tre membri oltre il presidente.
2. Il consiglio comunale deve essere convocato dal presidente entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta di convocazione con un ordine del giorno che comprende tutti i punti dei quali è stata chiesta la trattazione. In difetto provvede il sindaco in via sostitutiva entro tre giorni dalla scadenza del predetto termine e in caso di inerzia del sindaco provvede, senza indugi, il prefetto su richiesta della giunta o di un terzo dei consiglieri.
ART. 4.
1. Il consiglio comunale delibera unicamente su tutte le materie che la legge riserva alla sua competenza esclusiva.
2. Spetta in ogni caso al consiglio deliberare:
"a)" lo statuto dell'ente, i regolamenti per il funzionamento degli organi e in genere i regolamenti comunali, compresi quelli degli enti dipendenti;
"b)" i programmi e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, che comportino un aumento della spesa o una diminuzione della entrata del complesso dei capitoli che costituiscono un titolo di parte corrente o delle entrate od uscite per investimenti. Il consiglio ratifica tutte le altre variazioni, che gli devono essere sottoposte, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione da parte della giunta;
"c)" i conti consuntivi, promuovendo l'azione di responsabilità degli amministratori innanzi alla Corte dei conti o all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le rispettive competenze. In tali casi la rappresentanza legale e giudiziale del comune spetta al presidente del consiglio comunale;
"d)" i piani territoriali, urbanistici, le loro variazioni e i relativi programmi di attuazione nonché i pareri da rendere nelle dette materie. Il consiglio formula osservazioni ai piani attuativi dello strumento urbanistico generale di competenza della giunta, e, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può riservarsi l'approvazione definitiva dei piani attuativi stessi, nel caso che la giunta non accolga le osservazioni del consiglio o dei cittadini fatte proprie dal consiglio;
"e)" l'ordinamento del personale relativamente alle piante organiche e loro variazioni, allo stato giuridico ed al trattamento economico collettivo in applicazione dei contratti di lavoro approvati con decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina dei dirigenti e all'individuazione dell'ordine di priorità dei posti di nuova istituzione da mettere a concorso o da ricoprire mediante trasferimento da altro ente;
"f)" le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni ed altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'affidamento di compiti del comune ad altri enti, nonché, in generale, gli atti di partecipazione;
"g)" l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organi di decentramento del comune;
"h)" l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la costituzione di società di capitali, nonché la partecipazione a tali società, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione con terzi;
"i)" l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
"l)" gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, l'approvazione dei loro atti fondamentali nei casi previsti dalla legge;
"m)" la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
"n)" le nomine, le designazioni e le revoche presso enti ed organi interni ed esterni;
"o)" le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, che non siano state specificatamente individuate nel bilancio di previsione;
"p)" gli acquisti, le alienazioni e ogni atto di disposizione di beni immobili e di diritti reali in genere;
"q)" l'approvazione dei progetti, dei capitolati, del metodo di affidamento e dei mezzi di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici, come delle forniture di beni e servizi, in tutti i casi nei quali non sia espressamente consentito dalla legge il ricorso alla trattativa privata. In tale ultimo caso la decisione deve essere comunicata ai consiglieri a pena di decadenza entro venti giorni dalla deliberazione. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può chiedere alla giunta di annullare o revocare l'affidamento a trattativa privata. La giunta provvede entro tre giorni con provvedimento motivato.
3. Gli atti riservati dalla legge alla competenza del consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altro organo del comune.
4. Il consiglio può, tuttavia, delegare i propri compiti alla giunta municipale, esclusi quelli di cui alle lettere da "a)" a "g)" e l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, per un progetto o un periodo determinato, non eccedente la durata in carica dell'organo delegato.
5. Il consiglio decide ed esprime pareri in tutte le materie che gli siano sottoposte dal sindaco o dalla giunta.
ART. 5.
1. La giunta municipale è presieduta dal sindaco o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vicesindaco, che ne ordina i lavori e ne esegue le deliberazioni.
2. La giunta municipale si compone:
"a)" del vicesindaco e di 13 assessori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
"b)" del vicesindaco e di 9 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
"c)" del vicesindaco e di 7 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
ART. 6.
1. La giunta municipale è competente in tutte le materie non riservate dalla legge in via esclusiva al sindaco e al consiglio comunale.
2. La giunta municipale è convocata dal sindaco di propria iniziativa, o su richiesta di metà dei membri della giunta o del vicesindaco unitamente con un terzo dei membri della giunta, o per deliberazione del consiglio comunale. In caso di richiesta, il sindaco deve convocare la giunta entro e non oltre quindici giorni con un ordine del giorno che comprende tutti i punti di cui si chiede la trattazione. Se non provvede nel termine, la giunta è convocata dal vicesindaco; trascorsi venti giorni dalla richiesta di convocazione provvede, senza indugi, in via sostitutiva il presidente del consiglio comunale, o - in difetto - il prefetto.
3. Il sindaco partecipa alle votazioni in seno alla giunta ed in caso di parità prevale il suo voto.
4. Se il sindaco non concorda con la maggioranza della giunta può decidere inappellabilmente di sottoporre la decisione al consiglio comunale.
ART. 7.
1. Il consiglio comunale è eletto con le modalità di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in un'unica giornata domenicale coincidente con il primo turno di votazione per l'elezione del sindaco e della giunta municipale, fissata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Non può essere eletto, e se già eletto diventa incompatibile, il consigliere che sia sindaco, vicesindaco o membro della giunta dello stesso o di altro comune. Si applicano tutte le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi per i consiglieri comunali.
3. In deroga alle disposizioni previste per gli altri comuni non si può dare più di un voto di preferenza.
ART. 8.
1. Il sindaco e la giunta, che comprende il vicesindaco, sono eletti contestualmente con voto diretto dai residenti nel comune, cittadini italiani o equiparati ai sensi dell'articolo 15.
2. L'elezione avviene secondo le modalità previste nel titolo secondo.
ART. 9.
1. Non possono essere eletti sindaci, vice-sindaci e assessori e se eletti decadono, a meno che rimuovano la causa di decadenza entro sette giorni dalla proclamazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 8, numero 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154, nonché i componenti del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, nonché coloro che sono sindaci, vicesindaci e assessori di altro comune o consiglieri dello stesso comune.
ART. 10.
1. Al sindaco, al vicesindaco e agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di carica a norma di legge e un'indennità speciale deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri nella prima seduta dopo l'elezione del presidente del consiglio comunale e prima di poter passare a trattare qualsiasi altro oggetto.
2. L'indennità speciale non può essere inferiore alla metà e superiore al doppio della indennità mensile di carica prevista dalla legge in via generale per i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione equivalente. In caso di assenza di criteri di legge si raddoppia l'indennità di carica prevista per il comune con popolazione immediatamente inferiore ai 300.000 abitanti.
3. L'indennità mensile di carica complessiva costituita dalla somma dell'indennità mensile di carica e dell'indennità speciale è raddoppiata per coloro che svolgono esclusivamente compiti connessi con il mandato elettivo, collocandosi in aspettativa non retribuita o sospendendo l'iscrizione in albi di ordini e collegi professionali.
ART. 11.
1. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non inferiore a millecinquecento giorni, salvo il caso di elezioni anticipate. Il quinquennio decorre dalla data di elezione del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale esercita le sue funzioni fino al trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il suo rinnovo.
3. Il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.
ART. 12.
1. La qualità di sindaco, di membro della giunta e di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti o delle incapacità contemplati dalla legge.
2. La perdita della qualità e la nullità dell'elezione deve essere accertata con la forma e la procedura previste dalla legge per i consiglieri comunali.
ART. 13.
1. Le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli comunali, della giunta e del sindaco sono quelli previsti dalle leggi vigenti sull'ordinamento delle autonomie locali per quanto non espressamente regolato dalla presente legge.
TITOLO II
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
CAPO I
NORME GENERALI
ART. 14.
1. Nei comuni capoluoghi di regione con popolazione superiore ai 300.000 abitanti l'elezione del sindaco e della giunta avviene in base a liste contrapposte senza voto di preferenza.
2. Il capolista è il candidato alla nomina a sindaco ed in ordine seguono il vicesindaco e gli altri assessori per il numero totale assegnato al comune.
3. Nel caso che nessuna lista raggiunga il "quorum" previsto dall'articolo 24, comma 4, per l'elezione diretta al primo turno, si procede ad un secondo turno di elezioni la terza domenica successiva.
4. Al secondo turno di votazioni sono ammesse soltanto le liste che al primo turno abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
5. Le liste che hanno superato la clausola di sbarramento si possono coalizzare e presentarsi al secondo turno con una diversa composizione, risultante dalla integrazione dei candidati delle liste.
6. In ogni caso il capolista deve essere uno dei capilista del primo turno.
7. Non sono ammesse nuove candidature tra il primo e il secondo turno.
8. Le liste possono contenere un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire.
9. I candidati non nominati subentrano in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del sindaco, del vicesindaco e degli assessori, nell'ordine di lista.
CAPO II
DELL'ELETTORATO ATTIVO
ART. 15.
1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate nei termini previsti dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.
3. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati della comunità europea e di tutti quegli Stati che riconoscono il diritto di voto ai cittadini italiani per gli organi locali di autogoverno ai quali con legge della Repubblica sia stato riconosciuto l'elettorato attivo.
4. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 3, è necessario risiedere nel comune ininterrottamente da almeno 5 anni.
CAPO III
DELL'ELETTORATO PASSIVO
ART. 16.
1. Sono eleggibili a sindaco, vicesindaco e assessore i cittadini italiani e gli stranieri equiparati di cui dell'articolo 15.
2. Gli interessati devono fare atto di candidatura nel periodo compreso tra un anno e sei mesi prima della data prevista per la elezione.
3. Gli atti di candidatura sono ricevuti dal comune e devono contenere le generalità del candidato, la sua dichiarazione di candidatura e la presentazione del candidato da parte di non meno di 10 e di non più di 20 elettori del comune. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate ai sensi di legge e contenute in un unico foglio.
4. E' facoltà del candidato di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risultino i titoli di studio, le condanne penali riportate, i carichi pendenti, i redditi dichiarati nei tre anni precedenti la presentazione di candidatura, il partito politico di appartenenza. E' altresì facoltà del candidato di fornire, sul suo onore, ulteriori notizie biografiche e professionali non eccedenti quattro facciate di foglio uso bollo.
CAPO IV
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
ART. 17.
1. Per quanto qui non espressamente previsto si applica il titolo secondo, capo quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Sono predisposte due schede distinte, una per l'elezione del consiglio comunale e l'altra per l'elezione del sindaco e della giunta.
ART. 18.
1. Le candidature per il sindaco e la giunta debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai posti da eleggere aumentati di tre unità e non superiore al numero di posti aumentato della metà arrotondata per eccesso.
2. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità: da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori per i comuni con più di un milione di abitanti; da almeno 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; da almeno 250 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 300.000 abitanti.
3. La lista dei candidati con le loro accettazioni, nonché le firme dei primi dieci elettori presentatori, devono essere contenute in un unico foglio.
4. Due fra i primi dieci elettori presentatori sono autorizzati a depositare la lista presso gli uffici competenti.
5. Nella presentazione ufficiale delle liste sono indicati in calce ad ogni lista i nominativi e le generalità dei primi dieci elettori presentatori.
6. Alle elezioni regolate dalla presente legge non si applica l'articolo 1, lettera "b)", del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
CAPO V
DELLA VOTAZIONE
ART. 19.
1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applica il titolo II, capo quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, eccetto i riferimenti alla votazione da tenersi il lunedì.
ART. 20.
1. Il voto di lista si esprime unicamente tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescritta o sul rettangolo che lo contiene.
2. Le eventuali cancellature di nominativi di candidati si danno per non apposte e non comportano nullità della espressione del voto.
CAPO VI
DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE
ART. 21.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica il titolo II, capo sesto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
ART. 22.
1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati nell'ordine di lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti, e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
ART. 23.
1. Lo spoglio dei voti per l'elezione del sindaco e della giunta municipale segue, senza interruzione, quello per l'elezione del consiglio comunale.
2. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente del seggio, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale contrassegno.
3. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero raggiunto successivamente da ciascuna lista.
4. I verbali delle operazioni di voto debbono essere trasmessi immediatamente all'ufficio centrale elettorale a cura e sotto la responsabilità del presidente del seggio.
ART. 24.
1. L'ufficio centrale, dopo la proclamazione delle elezioni del consiglio comunale, esamina senza indugio i verbali delle votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta senza poterne modificare i risultati, salvo quanto previsto per le contestazioni risolvibili dall'ufficio.
2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista.
3. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
4. Il "quorum" per la proclamazione della lista vincitrice è costituito dalla maggioranza assoluta delle somme delle cifre elettorali delle liste che hanno riportato una percentuale pari almeno al 5 per cento dei voti validi espressi, sempre che la lista abbia conseguito almeno il voto del 25 per cento degli aventi diritto e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.
5. Il sindaco, il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono proclamati nell'ordine di lista.
ART. 25.
1. Il capolista è proclamato sindaco.
2. Il secondo di lista è proclamato vicesindaco.
3. I primi candidati, pari al numero dei posti da eleggere, non possono essere sostituiti dai candidati supplenti salvo il caso di rinunzia, dimissioni, decadenza o in seguito a nullità dell'elezione.
ART. 26.
1. La prima riunione della giunta è convocata di diritto alle ore 16 del primo giorno successivo al giuramento del sindaco e comunque alla stessa ora del settimo giorno successivo alla proclamazione dell'elezione del sindaco e della giunta da parte dell'ufficio centrale.
2. Il sindaco, prima che la giunta possa discutere ogni altro argomento, conferisce le deleghe per l'assolvimento delle sue competenze quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale di governo al vicesindaco e agli altri assessori.
3. I compiti delegati non possono essere rifiutati e una volta accettati debbono essere svolti, salvo il caso di dimissioni, di sospensione temporanea dell'incarico o di proposizione di mozione di sfiducia al sindaco o alla giunta, alla quale il delegato abbia dato adesione.
4. Il sindaco può in ogni momento, per iscritto, revocare o modificare i compiti delegati e, comunque, senza formalità alcuna compiere tutti gli atti connessi o conseguenti ai compiti delegati con il solo onere di darne comunicazione al delegato.
5. Il contenuto e la durata delle deleghe deve essere partecipata per iscritto al presidente della giunta regionale, al prefetto e al presidente del competente organo di controllo.
CAP VII
DEL SECONDO TURNO
ART. 27.
1. Qualora nessuna lista abbia raggiunto il "quorum" di cui all'articolo 24, comma 4, si procede ad un secondo turno di elezioni da tenersi nel giorno previsto dall'articolo 14, comma 3.
2. A tale turno possono partecipare unicamente le liste che sono depositate a cura dei loro capolista entro le ore 12 della prima domenica successiva al primo turno.
3. Nel caso di ripresentazione di lista nella esatta composizione del primo turno non occorre alcuna formalità; in ogni altro caso vi deve essere l'accettazione con firma autentica dei componenti la lista in calce alla stessa.
4. Le liste di coalizione di cui all'articolo 28 sono depositate dal capolista.
ART. 28.
1. I capilista delle liste che hanno superato il 5 per cento dei voti validi espressi al primo turno possono presentare liste integrate di coalizione.
2. Spetta i capilista decidere se presentare una lista integrata di coalizione. La decisione è fatta constare in verbale redatto in tanti esemplari quante sono le liste coalizzate più uno, sottoscritti dai capilista o da chi li sostituisce ai sensi del comma 10. Ciascuno dei capilista può depositare il verbale di coalizione presso la commissione elettorale mandamentale. E' vietato a chi abbia sottoscritto un accordo di coalizione di partecipare ad altri accordi o presentarsi con lista propria, pena la nullità delle candidature multiple proposte nelle liste.
3. Deciso il capolista, candidato a sindaco, si ripartisce il numero degli altri candidati secondo i criteri definiti nei commi successivi.
4. La ripartizione dei candidati avviene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno rispetto alla somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate. Nella lista di coalizione, fatte salve le disposizioni particolari per la testa di lista, i candidati entrano nell'ordine determinato ai sensi del comma 5, e nella successione prevista nelle rispettive liste di origine.
5. Per determinare il numero dei candidati che compete a ciascuna delle liste coalizzate si divide ciascuna cifra elettorali successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei candidati e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Ogni lista coalizzata ha diritto ad almeno un posto nella testa della lista per il secondo turno anche in deroga all'ordine determinato ai sensi del comma 5. Un candidato designato per il secondo turno può rinunciare ad entrare nella lista di coalizione; le rinunce operano a favore del collocato al posto successivo, indipendentemente dalla appartenenza alla stessa lista di origine, e così di seguito.
7. Nessuna lista che non abbia conseguito la maggioranza assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate al primo turno può disporre della maggioranza assoluta dei candidati compresi nell'ordine di lista pari al numero dei posti da eleggere.
8. La lista che ha riportato la più alta cifra elettorale ha diritto al candidato al posto di vicesindaco, sempre che non abbia il capolista della lista di coalizione; in tal caso il diritto di designazione del candidato a vicesindaco spetta alla lista che ha riportato la seconda migliore cifra elettorale.
9. La testa di lista è formata dal capolista, candidato a sindaco, dal secondo di lista, candidato a vicesindaco e da un numero di candidati rappresentanti le liste coalizzate che non hanno espresso i primi due candidati.
10. Salvo quanto disposto dai commi 8 e 9, l'ordine della testa di lista a partire dal terzo posto è determinato ai sensi del comma 5.
11. Un capolista di lista presentata al primo turno può rinunziare al posto di capolista a favore del candidato immediatamente successivo nell'ordine di lista che non abbia rinunziato a presentarsi per il secondo turno.
ART. 29.
1. Può essere candidato al secondo turno soltanto chi sia stato candidato in una lista presentata la primo turno, che abbia conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
2. Soltanto nel caso che i candidati che accettano di presentarsi al secondo turno in liste di coalizioni non siano pari almeno al numero minimo previsto dall'articolo 18, i capilista possono proporre candidati compresi nelle liste il cui capolista abbia depositato entro quarantotto ore dalla pubblicazione dei risultati del primo turno la rinuncia a concorrere al secondo turno.
ART. 30.
1. Non può essere candidato al secondo turno chi sia stato eletto nel consiglio comunale a meno che abbia rinunciato alla elezione prima della presentazione della lista per il secondo turno.
ART. 31.
1. Al secondo turno sono proclamati eletti i candidati pari al numero dei complessivi posti da ricoprire (sindaco, vicesindaco e assessori effettivi), compresi nella lista che ha conseguito il maggior numero dei voti validi espressi, purché abbia partecipato alla elezione almeno il 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. In caso di mancato raggiungimento del "quorum" dei votanti il sindaco e la giunta sono eletti secondo le norme in vigore per gli altri comuni.
2. Non sono ammesse cancellature dei nominativi dei candidati e, se effettuate, si danno come non apposte e non comportano la nullità della espressione del voto.
TITOLO III
CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
REVOCA DEL SINDACO
ART. 32.
1. Il consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza della giunta può, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati, revocare il sindaco.
2. La revoca deve essere preceduta dalla notifica al sindaco, da parte della metà della giunta o dei consiglieri dei motivi politici amministrativi, che giustificano la revoca, almeno quindici giorni prima della sessione del consiglio in cui sarà discussa la revoca.
3. Il sindaco ha diritto di prendere la parola per primo nella sessione in cui si discute la sua revoca.
4. La revoca deve essere al primo punto dell'ordine del giorno e non può essere posposta o rinviata. In caso contrario decade di diritto dall'ordine del giorno e non può essere riproposta prima di novanta giorni.
5. Se la revoca è posta all'ordine del giorno per due volte e non viene deliberata il sindaco può sciogliere il consiglio comunale e chiedere l'indizione di nuove elezioni, che devono essere effettuate entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio.
6. Se la revoca è deliberata subentra nella funzione di sindaco il vicesindaco fino alla scadenza del mandato e la giunta è integrata dal primo candidato supplente.
CAPO II
REVOCA DELLA GIUNTA
ART. 33.
1. Al di fuori del caso previsto dall'articolo 32, il consiglio comunale può deliberare la revoca dell'intera giunta municipale, su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
2. La relativa deliberazione non può essere assunta prima di quindici giorni dalla data di notifica al sindaco e ai singoli componenti della giunta della proposta di revoca da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di revoca non ha effetto e non può essere discussa se contestualmente non viene indicata una nuova composizione della giunta municipale, vicesindaco compreso.
4. Possono essere designati a componenti della nuova giunta soltanto candidati al primo o secondo turno per l'elezione del sindaco e della giunta e che abbiano accettato la candidatura per iscritto prima della votazione della revoca della giunta in carica.
5. I componenti della giunta in carica che abbiano accettato di far parte della nuova proposta di giunta di cui al comma 3 del presente articolo, decadono di diritto nel caso che a revoca non sia deliberata dal consiglio comunale e sono sostituiti dai candidati supplenti nell'ordine di lista.
6. Nel caso in cui i candidati supplenti non accettino o siano in numero insufficiente sono sostituiti dal sindaco con persone scelte tra i candidati alle lezioni per il sindaco e la giunta. In mancanza di tali candidati o in caso di mancata accettazione il sindaco può nominare cittadini elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità.
ART. 34.
1. Il sindaco, in caso di revoca della giunta, decade di diritto se la revoca è disposta con il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri assegnati. In tal caso il consiglio comunale provvede alla elezione del sindaco con la maggioranza prevista dall'articolo 33, comma 1.
2. Se dopo tre votazioni consecutive nessun candidato riporta la maggioranza prescritta, assume le funzioni di sindaco il vicesindaco designato con la deliberazione di revoca.
3. Nel caso che la revoca non raggiunga il "quorum" previsto dal comma 1, il sindaco, se non gradisce la nuova composizione della giunta, si può dimettere ovvero sciogliere il consiglio e chiedere l'indizione di nuove elezioni.
CAPO III
REVOCA DEGLI ASSESSORI
ART. 35.
1. La revoca di un singolo assessore è deliberata a maggioranza semplice se è proposta dal sindaco o a maggioranza assoluta se è proposta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta deve illustrare i motivi.
2. La proposta è inserita all'ordine del giorno della prima sessione del consiglio comunale successiva alla notifica all'interessato della proposta di revoca e comunque non prima di una settimana dalla notifica.
3. Nel caso in cui la revoca sia deliberata il sindaco provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste dall'articolo 33, commi 5 e 6.
TITOLO IV
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
ART. 36.
1. Ogni lista ed ogni candidato devono costituire con atto e data certa un comitato elettorale di sostegno.
2. Possono far parte dei comitati di sostegno persone fisiche e giuridiche, anche in rappresentanza di associazioni o enti riconosciuti o comunque costituiti con atto e data certa.
ART. 37.
1. Tutta la propaganda elettorale con qualunque mezzo effettuata o da chiunque proposta, ad eccezione del personale volontario che presta attività senza rimborso di spese, deve essere fatturata.
2. L'obbligo di fatturazione incombe a chiunque, persona fisica o giuridica, anche se esentata a norma di legge a tenere libri e scritture contabili; in tal caso terrà un apposito registro esclusivamente per annotare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti per propaganda elettorale.
3. Le prestazioni effettuate ai fini di propaganda elettorale sono esenti da IVA.
4. La mancata emissione di fattura, oltre che le penalità previste per omessa fatturazione prevista per lo specifico bene o servizio, prevede un'ammenda fino a lire 2 milioni per ogni singolo episodio e fino a cinque infrazioni. In caso di infrazioni superiori a cinque è prevista la reclusione fino a sei mesi.
ART. 38.
1. Le prestazioni per propaganda elettorale devono essere fatturate esclusivamente ai candidati, ai loro familiari maggiorenni e conviventi, ai partiti politici ed ai componenti dei comitati elettorali di sostegno di cui all'articolo 36, comma 1.
2. I nominativi e la qualifica dei componenti di un comitato di sostegno di un candidato o di una lista devono essere registrati in un pubblico registro elettorale depositato presso il comune entro una settimana dalla presentazione della lista.
3. E' fatto divieto, pena l'esclusione di diritto ed una ammenda fino a 2 milioni di lire, di far parte di comitati di sostegno di candidati appartenenti a liste diverse. Si può contemporaneamente far parte di un comitato di sostegno di lista e di uno o più candidati della stessa lista.
4. L'adesione ad un comitato di sostegno di lista o di candidato non è vincolante in caso di secondo turno con liste di coalizione.
5. Non si possono utilizzare per qualsiasi attività di propaganda elettorale i nomi dei componenti dei comitati di sostegno di lista e dei candidati, allo stesso modo degli elettori presentatori di una lista o di un candidato, che hanno fatto conoscere il loro dissenso sulla presentazione di liste di coalizione mediante comunicazione al capolista della lista di coalizione.
ART. 39.
1. Tutti i mezzi di comunicazione e informazione devono garantire parità di accesso alle liste ed ai candidati e ai partiti politici, salvo che siano organi ufficiali di un partito politico o di associazione o categoria, che faccia parte con proprio rappresentante di un comitato di sostegno di lista o di candidato.
2. Ogni mezzo di comunicazione e di informazione ha la facoltà di dichiarare prima che scada il termine di presentazione delle liste che non accetterà propaganda elettorale. Non costituisce propaganda elettorale la semplice segnalazione di attività di lista, partiti politici e candidati.
3. I legali rappresentanti dei mezzi di comunicazione e di informazione, i loro dipendenti o chiunque abbia accesso a tali mezzi che accetti per sé o per altri ogni promessa di una qualsiasi utilità da parte di lise, partiti politici o singoli candidati o da componenti dei rispettivi comitati di sostegno per svolgere propaganda elettorale, anche indiretta, è condannato alla reclusione fino a sei mesi.
4. Alla stessa pena soggiace il candidato che promette una qualsiasi utilità per ottenere voti. Se il colpevole è un candidato che risulti eletto, la condanna definitiva comporta la perdita dei diritti politici, senza possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena accessoria.
ART. 40.
1. Le tariffe per la pubblicità elettorale, radiofonica o televisiva o per proiezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere di pubblico dominio e non possono essere superiori a quelle di norma praticate per la pubblicità commerciale al netto di IVA.
2. La propaganda e l'informazione elettorale possono essere rifiutate unicamente con motivazioni attinenti alla violazione della legge penale e al buon gusto.
3. I mezzi di comunicazione e informazione sono obbligati alla fine della campagna elettorale a presentare e pubblicare il rendiconto degli introiti per la pubblicità elettorale con specificazione delle spese sostenute dai candidati proclamati eletti e dalle liste. La mancata o infedele pubblicazione del rendiconto comporta una sanzione amministrativa pari all'importo degli introiti non rendicontati.
ART. 41.
1. Ogni lista per ogni turno di elezioni non può spendere più di 500 milioni.
2. Ogni candidato per ogni turno di elezioni non può spendere più di 50 milioni.
3. Alla formazione del tetto di spesa i candidati concorrono tutte le spese sostenute dai candidati, dai loro familiari conviventi e dai componenti dei comitati di sostegno.
4. Alla formazione del tetto di spesa per le liste concorrono tutte le spese sostenute dal capolista e dai componenti del comitato di sostegno, compresi i partiti politici che ne facciano parte.
5. La violazione del tetto di spesa, se non costituisce reato, comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della eccedenza fino a 10 milioni, al triplo da 10 a 20, al quadruplo da 20 a 30, al quintuplo da 30 a 50. Oltre i 50 milioni si applica la reclusione fino a sei mesi e l'ammenda fino a 2 milioni. La definitiva condanna penale comporta la decadenza d'ufficio del candidato per cui si è superato il tetto di spesa.
6. Se il colpevole è il sindaco in carica la condanna penale definitiva comporta la decadenza del sindaco e della giunta. In tal caso il sindaco e la nuova giunta sono eletti con la maggioranza assoluta del consiglio comunale. Se tale maggioranza non è raggiunta entro tre votazioni consecutive, da tenersi con un intervallo tra l'una e l'altra non superiore a cinque giorni, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Il consiglio comunale è convocato dal presidente entro quindici giorni dalla comunicazione a cura del prefetto della sentenza definitiva di condanna. In difetto provvede senza indugio il prefetto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 42.
1. L'ufficio centrale, d'ufficio o su ricorso degli interessati e prima della proclamazione dei risultati, rettifica gli errori materiali di conteggio contenuti nei verbali dei singoli seggi.
2. Provvede altresì, redigendo nuovo verbale di scrutinio, ad esaminare i ricorsi circostanziati e risultanti da dichiarazioni e verbali dei seggi relativi alle schede nulle o erroneamente attribuite, sempre che la correzione dell'errore sia a priori rilevante per proclamare la lista vincitrice al primo turno o per determinare quali liste hanno raggiunto il "quorum" per partecipare al secondo turno. La proclamazione dell'ufficio deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla riscossione dell'ultimo verbale nazionale.
3. Contro le decisioni dell'ufficio centrale si ricorre alla commissione elettorale mandamentale, che decide in via d'urgenza e comunque con decisione resa nota almeno trentasei ore prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per il secondo turno.
4. Contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale si ricorre all'organo giurisdizionale competente per le operazioni di voto.
ART. 43.
1. Il consiglio comunale dei comuni nei quali il sindaco e la giunta sono eletti ai sensi della presente legge, può prevedere un apposito regolamento per la designazione dei candidati da parte degli elettori e il loro carattere consultivo o vincolante.
2. La consultazione dei cittadini è effettuata a cura e spese del comune in un'unica giornata e deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature individuali previsto dall'articolo 16, comma 2.
3. Essa può essere chiesta da un numero di cittadini che abbiano fatto atto di candidatura secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 16, triplo rispetto ai posti da eleggere. La richiesta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini elettorali pari almeno al numero minimo previsto per la presentazione di una lista o da un gruppo consiliare già rappresentato in consiglio comunale o da uno o più partiti politici.
4. Chi chiede la consultazione degli elettori deve specificare se alla consultazione possono partecipare tutti gli iscritti alle liste elettorali ovvero gli iscritti a determinati partiti. In tale ultimo caso deve essere fornita la lista degli aventi diritto al voto elettori del comune. E' fatto divieto ai partiti politici di discriminare i propri iscritti ovvero di introdurre nominativi di iscritti in violazione ai propri statuti o regole di tesseramento, a pena di dover rifondere tutte le spese sostenute dal comune per la consultazione dei cittadini e della invalidazione degli effetti della consultazione sulla composizione delle liste. Ai ricorsi relativi si applicano le disposizioni per le operazioni elettorali e la competenza del TAR è esclusiva anche nella determinazione dell'ammontare delle spese da rifondere.
5. Alla consultazione dei cittadini si applicano gli stessi tetti di spesa, ridotti alla metà, previsti per le elezioni del sindaco e della giunta.
ART. 44.
1. Il contrassegno delle liste per il primo turno è rappresentato da un numero e da un simbolo.
2. Il numero è attribuito secondo sorteggio tra tutte le liste presentate ed ammesse nel termine di legge previsto.
3. Il simbolo è quello depositato, insieme con la lista, dal presentatore della stessa ed è costituito da un segno grafico e una sigla o denominazione.
4. Quando più partiti politici presenti in Parlamento sostengono una stessa lista in luogo di un unico simbolo si possono indicare più segni grafici e sigle o denominazioni corrispondenti a quali dei partiti coalizzati.
5. Il contrassegno delle liste per il secondo turno è rappresentato da una lettera e da un simbolo.
6. La lettera è attribuita secondo l'ordine di presentazione delle liste per il secondo turno.
7. La lista con composizione invariata mantiene lo stesso simbolo.
8. Le liste di coalizione possono adottare il simbolo di una di loro ovvero presentarne uno nuovo contenente i simboli delle liste coalizzate.
ART. 45.
1. In occasione della prima elezione del sindaco e della giunta ai sensi della presente legge le liste dei candidati fermo il numero dei cittadini elettori presentatori, possono essere composte in deroga all'articolo 16, commi 2 e 3.
2. E' facoltà dei candidati di allegare quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, contestualmente all'accettazione della candidatura.
ART. 46.
1. Nei comuni nei quali si applica la presente legge è facoltà del consiglio comunale di deliberare il contestuale rinnovo degli organi esecutivi del decentramento previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, con le stesse modalità previste per l'elezione del sindaco e della giunta.
2. In tal caso il numero dei componenti l'esecutivo del consiglio di circoscrizione deve essere prestabilito e comunque non essere superiore ad un quinto arrotondato per eccesso dei componenti del consiglio di circoscrizione.
ART. 47.
1. Ogni comune che sia capoluogo di provincia, o che abbia una popolazione superiore a 100.000 abitanti, può decidere di eleggere i propri organi secondo la presente legge.
2. La decisione è assunta dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati o in seguito a "referendum" cittadino su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o di un numero di elettori pari al 10 per cento degli iscritti alle liste elettorali e comunque non inferiore a 3.000.
3. In tale caso il numero dei consiglieri comunali è fissato in 20 ed i componenti della giunta municipale in 6 oltre che il sindaco.
4. Si applica l'articolo 10 della presente legge.
ART. 48.
1. I presidenti e i commissari delle aziende speciali dei comuni, nei quali si applica la presente legge, nonché i componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali di nomina diretta devono essere rinnovati, se scaduti, entro tre mesi dal rinnovo del consiglio comunale e comunque entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico.
2. La nomina è di competenza della giunta ed è ratificata dal consigli comunale; la ratifica può essere negata su deliberazione motivata, che raccolga i voti di almeno la metà dei membri assegnati.
3. La nomina è nulla, e il nominato deve essere sostituito, se non è preceduta dall'accettazione e dalla contestuale presentazione di un "curriculum" tecnico e professionale del cittadino. In calce al "curriculum" il candidato dovrà apporre la seguente dichiarazione: "Dichiaro sul mio onore che le notizie fornite sono veritiere".
4. In caso di infruttuoso decorso del termine previsto dal comma 1 e di mancata sostituzione ai sensi del comma 3, nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione di nullità provvede, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, il consiglio comunale sulla proposta di una terna per ogni posto da ricoprire. La terna è formata dal presidente o dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale se istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
5. Qualora sia convocato il consiglio comunale per la deliberazione ai sensi del comma 4, è inibito alla giunta di procedere alle nomine già di sua compentenza a pena di nullità di diritto delle relative deliberazioni.
6. In caso di inerzia del consiglio comunale provvede d'ufficio in via sostitutiva l'organo regionale di controllo entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al consiglio comunale.
7. Se l'organo regionale di controllo non provvede decide per esso il presidente della provincia o in suo difetto il prefetto.
ART. 49.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un regolamento per la sua attuazione.
2. Il rinnovo dei consigli comunali interessati avviene secondo la presente legge indipendentemente dall'adozione del regolamento.
ART. 50.
1. La presente legge si applica altresì per l'elezione degli organi esecutivi delle istituende aree metropolitane.
ART. 51.
1. Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale comporta il rinnovo del sindaco e della giunta con elezioni da tenersi nello stesso giorno fissato per il rinnovo del consiglio comunale. In caso di rinnovo anticipato del sindaco e della giunta non si applicano i termini previsti dall'articolo 16, comma 2, per la presentazione delle candidature.
ART. 52.
1. Tutte le disposizioni delle leggi applicabili alle autonomie locali non compatibili con la presente legge debbono essere interpretate secondo la "ratio" e lo spirito della presente legge e cioè assicurare organi di governo degli enti locali stabili e dotati dei più ampi poteri e garantire l'insostituibile posizione di controllo del consiglio comunale e l'esercizio pieno delle sue competenze esclusive.