Il Parlamento europeo,
- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 29 ottobre 1990 e comunicata il 23 novembre 1990 dal Presidente del Parlamento europeo,
- visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986,
- visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A 3-68/91),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Pannella;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione della sua commissione, alle competenti autorità della Repubblica italiana.
RELAZIONE
della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA
Relatore: on. GIL-ROBLES
INDICE
A. PROPOSTA DI DECISIONE
B. MOTIVAZIONE
I. I FATTI
II. IMMUNITA' DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO: TESTI E PRINCIPI
III. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECISIONE
IV. CONCLUSIONI
Allegato I: Testo della querela proposta dal sig. Paglia
Allegato II: Testo del discorso cui si riferisce la querela
Allegato III: Articolo 68 della Costituzione italiana
Nella seduta del 23 novembre 1990 il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di aver ricevuto una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 29 ottobre 1990, su domanda del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma, e di averla deferita alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
Nella riunione del 10 gennaio 1991 la commissione ha nominato relatore l'on. GIL-ROBLES.
Nella riunione del 5 e 6 febbraio 1991 la commissione ha esaminato la richiesta e ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulle ragioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA, il quale, convocato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, non si è presentato.
Nella riunione del 20 marzo 1991 la commissione ha esaminato il progetto di relazione e ha approvato la proposta di decisione all'unanimità.
Hanno partecipato alla votazione gli onn.: Galle, presidente; Gil-Robles, relatore; Bru Purón, Defraigne, Herman (in sostituzione dell'on. van Raay), Lalor, Patterson (in sostituzione dell'on. Prout), Pierros, Rogalla, Stamoulis, Stewart (in sostituzione dell'on. Hoon) e von Wechmar (in sostituzione dell'on. Salema).
La relazione è stata depositata il 22 marzo 1991.
A. PROPOSTA DI DECISIONE
sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA.
Il Parlamento europeo,
- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 29 ottobre 1990 e comunicata il 23 novembre 1990 dal Presidente del Parlamento europeo,
- visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ,
- visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (Doc. A 0068/91),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione della sua commissione, alle competenti autorità della Repubblica italiana.
B. MOTIVAZIONE
I. I FATTI
1. Il 2 febbraio 1990 il sig. Guido Paglia, giornalista professionista, propose querela nei confronti dell'on. Marco PANNELLA, accusandolo di avere proferito al suo indirizzo espressioni lesive della sua dignità e della sua reputazione, e di avergli inoltre attribuito la responsabilità di un fatto determinato, nel corso dell'intervento da questi svolto nell'ambito del Congresso del Partito radicale celebrato a Roma tra il 27 e il 29 gennaio 1990. Il testo della querela costituisce l'Allegato I.
2. Il testo integrale dell'intervento dell'on. PANNELLA, trasmesso in seguito per radio, costituisce l'Allegato II della presente ralazione. Tanto il querelante quanto il Procuratore della Repubblica ne mettono in risalto il paragrafo seguente:
"Non sono stupito che Guido Paglia, così continuo a farmi amici, ma un po' di verità ci vuole, sia riuscito ad ingannare Montanelli, comunque a far fuori la tradizione di drammatica onestà e contraddittorietà del Giornale, insediandovisi. Sono molti anni, Guido Paglia, che mi attacchi. Io non so se hai redatto materialmente con Giannettini il primo attacco che mi è venuto dalla tua area, quando riuniti a convegno all'Hotel Jolly agli inizi degli anni '60 faceste un libretto, pagati da uno dei due contendenti Aloia o De Lorenzo dal titolo "Le mani rosse sull'esercito" e si veniva detto che in realtà quelle più pericolose e rapaci erano le mie e dei radicali '64/'65".
3. Il Procuratore della Repubblica, seguendo la procedura regolamentare, ha richiesto al Parlamento europeo, in conformità dei regolamenti, l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. PANNELLA, ritenuto autore di un presunto reato previsto e punito dagli articoli 84, paragrafo 1, 594, paragrafi 3 e 4, e 595, paragrafo 1, del Codice penale italiano.
II. IMMUNITA' DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO: TESTI E PRINCIPI
4. L'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , il quale raccoglie le disposizioni dell'articolo 9 dei protocolli allegati ai trattati istitutivi della CECA, della CEE e della CEEA, recita:
"Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri."
5. I fatti imputati all'on. PANNELLA, membro del Parlamento europeo di cittadinanza italiana, sarebbero stati commessi sul territorio della Repubblica italiana. Di conseguenza, l'on. PANNELLA beneficia delle immunità riconosciute ai membri del parlamento di tale Stato, in conformità dell'articolo 68 della Costituzione italiana .
6. La procedura nell'ambito del Parlamento europeo è disciplinata dall'articolo 5 del regolamento .
7. Da quando i suoi membri sono eletti a suffragio universale diretto, il Parlamento europeo si è pronunciato sulle richieste di revoca dell'immunità parlamentare dei suoi membri cercando di conformarsi a principi generali, affinché le sue decisioni non venissero influenzate da considerazioni relative all'appartenenza politica o addirittura alla cittadinanza del deputato interessato.
8. Nella seduta del 10 marzo 1987 , il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla base della relazione dell'on. Donnez sul progetto di protocollo recante revisione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 per quanto riguarda i membri del Parlamento europeo (Doc. A2-0121/86).
I principi applicabili al caso in questione sono i seguenti:
a) Finalità dell'immunità parlamentare
L'immunità parlamentare non costituisce un privilegio di cui beneficiano i deputati al Parlamento in quanto tali, ma è piuttosto una garanzia dell'indipendenza del Parlamento e dei suoi membri nei confronti di altri poteri. In base a tale principio, è irrilevante che la data dei fatti imputati all'onorevole sia anteriore o posteriore alla sua elezione al Parlamento, poiché ciò che importa è esclusivamente la salvaguardia dell'istituzione parlamentare attraverso quella dei suoi membri.
b) Mancanza di efficacia giuridica della rinuncia all'immunità
La commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità raccomanda di non discostarsi dal principio finora seguito dal Parlamento europeo, secondo il quale la rinuncia all'immunità parlamentare da parte del deputato interessato non ha efficacia giuridica.
c) Limiti temporali dell'immunità
La Corte di giustizia è stata consultata in due occasioni sull'interpretazione della frase "per la durata delle sessioni del Parlamento europeo", inclusa nell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Dalle due sentenze della Corte di giustizia (Wagner/Fohrmann e Krier del 12 maggio 1964, 101/63, raccolta 1964, pag. 397 e Wybot/Faure del 10 luglio 1986, 149/85, raccolta 1986, pag. 2403) si deduce che il Parlamento europeo tiene una sessione annuale durante la quale i suoi membri, anche se esso non è effettivamente riunito, beneficiano delle immunità previste dal suddetto Protocollo.
Inoltre, la finalità stessa dell'immunità parlamentare esige che essa abbia efficacia per tutta la durata del mandato, si tratti dell'avvio di un procedimento giudiziario o di provvedimenti istruttori o di esecuzione di sentenze già passate in giudicato, o si tratti di procedimenti di appello o di cassazione. L'immunità decade al termine del mandato parlamentare.
d) Carattere autonomo dell'immunità parlamentare europea rispetto a quella dei Parlamenti nazionali
Il fatto che il punto a) dell'articolo 10 del Protocollo faccia riferimento alle immunità di cui beneficiano i membri dei Parlamenti nazionali non implica che il Parlamento non possa emanare norme proprie che formino, in qualche modo, una "giurisprudenza"; quanto alla revoca dell'immunità parlamentare, è necessario distinguere tra l'immunità parlamentare, che è identica per i deputati nazionali e per quelli europei, e la revoca della stessa, che è di competenza di ogni singolo Parlamento. Tali norme, che derivano da decisioni adottate in relazione a richieste di revoca dell'immunità, tendono a creare una nozione coerente di immunità parlamentare europea, che in linea di massima presenta un carattere autonomo rispetto alle diverse procedure dei Parlamenti nazionali; se così non fosse, si accentuerebbero le disparità tra deputati di uno stesso Parlamento in funzione della rispettiva cittadinanza.
9. Nella riunione del 17 e 18 settembre 1990 la commissione per il regolamento ha approvato una risoluzione che include criteri relativi alla revoca dell'immunità parlamentare, tra cui quello "che debba essere respinta in particolare ogni richiesta di revoca dell'immunità per delitto d'opinione, quando il fatto consiste in un'interpretazione, in un giudizio o in una tesi di natura politica, e che, al contrario, l'immunità vada revocata quando il delitto d'opinione per cui è chiesta consiste in una diffamazione che reca pregiudizio alla dignità di una persona o di un gruppo di persone oppure in un incitamento diretto a comportamenti improntati ad odio, oppure in una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo".
III. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECISIONE
10. Dall'esame della richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA, trasmessa al Presidente del Parlamento europeo in data 29 ottobre 1990, risulta che le dichiarazioni attribuite all'onorevole rientrano nell'esercizio del diritto alla libertà di opinione.
Anche isolando le espressioni incriminate e separandole dal loro contesto, non si avverte in esse un contenuto ingiurioso o tale da oltrepassare i limiti di una critica legittima dell'operato di un giornalista.
E' evidente che i giudizi o i silenzi di quanti si esprimono attraverso i mezzi di informazione devono sottostare alla valutazione critica degli interessati cui i loro giudizi o silenzi sono diretti e che l'accusa di parzialità o di servirsi di un mezzo di informazione per uno scopo determinato non costituisce di per sé un attentato alla dignità della persona. Né, in questo caso, tale attacco emerge dal contesto.
IV. CONCLUSIONI
11. Alla luce delle precedenti considerazioni, la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, esaminate le ragioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, raccomanda al Parlamento europeo di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. PANNELLA.