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ARCOD - 21 aprile 1991
STATUTO DELL'A.R.CO.D.
Associazione Radicale per la Costituente Democratica e per la riforma della politica

Approvato dal primo congresso dell'ARCOD, Roma, Hotel Jolly, 20 e 21 aprile 1991

articolo 1 - FINALITA'

1.1 A.R.CO.D. - Associazione Radicale per la Costituente Democratica e per la riforma della politica, sulla base del documento per la Costituente Democratica presentato al III Congresso italiano del Partito Radicale, ha lo scopo di offrire uno strumento di organizzazione e di lavoro ai radicali e a tutti coloro che, sulla base del presente statuto, intendono operare per la riforma della politica; di sostenere organismi già esistenti impegnati nella stessa direzione, come Forum i Democratici, ed operare per la trasformazione dei Comitati promotori dei referendum elettorali in Movimento per la riforma; di promuovere confronto, dialogo, iniziativa con quanti nel PDS, tra le forze laiche e socialiste, tra i cattolici liberali, tra i molti altri anche non impegnati direttamente in politica, intendono sostenere il progetto di Costituente democratica.

1.2 A.R.CO.D. non ha scopi di lucro e non partecipa con proprie liste a competizioni elettorali.

1.3 Il presente articolo può essere modificato solo con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti votanti in Congresso.

articolo 2 - ISCRITTI E ADERENTI

2.1 Sono iscritti tutti coloro che condividono il presente statuto, che versano la quota di iscrizione stabilita dal Congresso e che sono iscritti al Partito Radicale.

2.2 Sono aderenti tutti coloro che condividono il presente statuto e versano la quota di adesione stabilita dal Congresso.

articolo 3 - FINANZIAMENTI

3.1 I finanziamenti di A.R.CO.D. provengono dalle quote individuali degli iscritti e degli aderenti, dai contributi esterni e dalle iniziative di autofinanziamento.

articolo 4 - ORGANI STATUTARI

4.1 Gli organi di A.R.CO.D. sono:

- il Congresso;

- il Consiglio;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei revisori dei conti.

articolo 5 - IL CONGRESSO

5.1 E' l'organo che stabilisce gli indirizzi politici di A.R.CO.D. e ne approva i bilanci.

5.2 E' convocato in via ordinaria una volta l'anno. Può essere convocato in via straordinaria dal Segretario, dal Presidente o su richiesta di un terzo degli iscritti o degli aderenti. Può deliberare modifiche allo statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. Il Congresso elegge il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei revisori dei conti.

articolo 6 - IL CONSIGLIO

6.1 E' l'organo vicario del Congresso. Si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria. Elegge un suo Presidente che convoca e presiede le riunioni.

6.2 E' composto da:

a) i parlamentari iscritti o aderenti come membri di diritto,

b) i membri eletti in Congresso in numero da 30 a 60 con elezioni separate, per due terzi degli iscritti e per un terzo e per un terzo dagli aderenti, ciascuno per la quota di appartenenza.

articolo 7 - IL SEGRETARIO

7.1 E' il responsabile politico di A.R.CO.D.. Elabora e coordina le iniziative dell'associazione e attua le delibere del Congresso e del Consiglio. Può designare una Segreteria, sottoponendone la ratifica al Congresso o al Consiglio. E' il legale rappresentante di A.R.CO.D. e propone tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi dell'associazione e ne assume la rappresentanza processuale. Il Segretario è eletto dagli iscritti.

articolo 8 - IL TESORIERE

8.1 Il Tesoriere è responsabile della politica finanziaria e presenta il bilancio consuntivo al Congresso. E' il legale rappresentante di A.R.CO.D. in tutte le attività economico-finanziarie. Il Tesoriere è eletto dagli iscritti.

articolo 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

9.1 E' formato da tre membri. Revisiona il bilancio e ne relaziona al Congresso.

NORMA TRANSITORIA

Nel primo anno il Consiglio può designare ulteriori membri fino ad un numero di 10 su proposta del Segretario o del Presidente del Consiglio e con la ratifica dei due terzi dei membri del Consiglio stesso.

 
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