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Negri Giovanni, Biondi Alfredo, Calderisi Giuseppe, Costa Raffaele, Rivera Gianni, Bonino Emma, Del Donno Olindo, scalia vito, cima laura - 24 settembre 1991
Disposizioni concernenti la nomina degli amministratori e dei sindaci di talune società di capitali da parte dello Stato o di altri enti pubblici

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:

NEGRI, BIONDI, CALDERISI, COSTA RAFFAELE, RIVERA, CASTRUCCI, PARLATO, BERSELLI, BONINO, DEL DONNO, CIMA, MARTINO, SCALIA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, GRAMAGLIA, VISCARDI, SCOVACRICCHI, DE CARLI, POLI BORTONE

Presentata il 24 settembre 1991

SOMMARIO: Si propone la fissazione dei requisiti di professionalità per gli amministratori e sindaci delle società a partecipazione statale.

(X LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI - DOCUMENTO N. 5968)

ONOREVOLI COLLEGHI! - Il fenomeno dell'azionariato pubblico ovvero della partecipazione dello Stato o enti pubblici a società è nel nostro ordinamento argomento rilevante tanto da essere già contenuto nel codice civile del 1942 (articoli 2458 2460) e da giustificare la creazione, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione, del Ministero delle partecipazioni statali nel 1956 (legge 22 dicembre 1956, n. 1589).

L'attività di azionariato è stata sinora svolta con molteplici modalità sia dallo Stato che da parte di enti pubblici anche se dal punto di vista storico il nucleo centrale dell'azionariato pubblico è rappresentato dall'IRI, ENI ed EFIM i quali enti rappresentano delle holdings che gestiscono il pacchetto azionario di molte società spesso avendone il controllo.

In particolare, risvolto essenziale della presenza dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, è proprio la possibilità da parte di questi di nominare amministratori e sindaci della società in cui si possiede la partecipazione.

Infatti gli articoli 2458 e 2459 del codice civile prevedono la nomina di sindaci e amministratori estendendo nell'ultima norma tale facoltà anche nel caso in CU1 la partecipazione azionaria non sussista.

Particolare rilevanza ha poi, ai fini della determinazione della gestione societaria, la possibilità in caso di controllo da parte dello Stato e di enti pubblici di incidere in maniera decisiva; il concetto di controllo è innanzitutto posto nel nostro ordinamento all'articolo 2359 del codice civile che prevede sia la forma del controllo diretto (attraverso il possesso da parte del controllante dei diritti di voto in maggioranza sia nel caso che la prima società espleti influenza dominante sulla seconda) sia del controllo indiretto che si realizza attraverso altra società controllata a sua volta dalla controllante.

A tale concetto occorre poi riferire il disposto della legge 10 ottobre 1990, n. 287, " Norme per la tutela della concorrenza ed il mercato", che all'articolo 27, con riferimento agli enti creditizi, dispone che il controllo è presunto in via assoluta allorché un socio disponga del 10 per cento dei diritti di voto (o anche del solo 5 per cento, se si tratta di società quotate in borsa); pertanto anche in questo caso, allorché ad esempio la posizione di controllo sia realizzabile a mezzo di accordi parasociali (quali i sindacati di voto), occorre richiedere l'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione o sottoscrizione di altre azioni.

La presente proposta di legge intende pertanto prevedere in modo che al controllo pubblico si accompagni un adeguato livello di competenza l'accertamento dei requisiti di professionalità per gli amministratori e i sindaci di dette società, nominati dallo Stato o dagli enti pubblici.

L'articolo unico della proposta individua al comma 1 quali siano i soggetti nei confronti dei quali va applicata la normativa (Stato, istituti ed enti pubblici individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1986) e fa riferimento altresì come secondo elemento per l'applicazione della normativa all'esistenza del »controllo inteso come già richiamato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo vigente.

Al riguardo va altresì posto in luce che la nomina degli amministratori e sindaci può essere realizzata direttamente o indirettamente a seguito di mandato ai rappresentanti degli stessi enti nell'assemblea.

Pertanto l'ambito di applicazione della normativa è relativo a qualsiasi nomina sia essa diretta o indiretta di amministratori e sindaci.

Nel comma 2 si pone il principio secondo il quale i dipendenti delle società interessate possono essere nominati amministratori e sindaci in quanto garantiscono un adeguato livello di professionalità per l'espletamento delle potestà decisionali; possono altresì essere nominati coloro che hanno acquisito, per esperienza almeno quinquennale, adeguata professionalità a seguito dello svolgimento di funzioni direttive o di vera e propria gestione delegata di società o enti equidimensionati operanti nello stesso settore.

Al comma 3 si introduce la previsione della nullità ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile delle delibere assembleari assunte in dispregio della normativa in commento. Tale nullità si pone con i particolari caratteri della irretroattività e della salvezza dei diritti dei terzi, comuni ad altre ipotesi della specie riguardanti le SpA. La sanzione opera per inosservanza a norme imperative di diritto ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

A tal proposito va detto che tale rilevanza dell'inosservanza della normativa nella nomina di amministratori e sindaci consente anche di dare rilievo prevalente all'interesse pubblico rispetto all'interesse sociale in quanto, come sostenuto in dottrina, l'interesse pubblico allorché la partecipazione statale sia prevalente - non può essere considerato come motivo irrilevante ma costituisce un ulteriore fine sociale che deve essere contemperato con il fine imprenditoriale.

In relazione alla menzionata nullità è attribuita al TAR, quale giudice degli atti della pubblica amministrazione, la competenza a dichiarare nullo il provvedimento di nomina che costituisce il presupposto invalido che incide sulle delibere assembleari ritenendosi, in parallelo con quanto previsto a proposito di altre nullità generali (quale ad esempio quella dell'articolo 2332 del codice civile) legittimato ad ottenere la dichiarazione »chiunque vi abbia interesse (ovvero i cittadini lesi dal provvedimento viziato a seguito dell'assunzione della carica di amministratore o sindaco da parte di soggetti incompetenti, oltre ai singoli soci) e ai sensi di quanto stabilito al comma 4, la CONSOB, quale organo preposto alla tutela di interessi pubblici attinenti alla trasparenza e correttezza della gestione societaria, ovvero ogni altra autorità di vigilanza.

Va infine rilevato l'obbligo della motivazione, quale rafforzamento della tutela del socio o del cittadino, dell'atto o del provvedimento di nomina dell'amministratore o del sindaco effettuato in deroga ai criteri generali, come previsto dal comma 5 nel caso in cui tali incarichi richiedano particolari competenze specialistiche e professionali; viene previsto in tal caso che i suddetti incarichi possano essere assunti anche da soggetti che abbiano maturato cinque anni di insegnamento universitario o significative esperienze imprenditoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato e gli istituti ed enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nel caso in cui detengano in una società di capitali il controllo, come definito dall'articolo 2359 del codice civile ovvero dalle norme speciali applicabili alla società partecipata, debbono conferire ai propri rappresentanti nell'assemblea dei soci mandato all'esercizio del diritto di voto per la nomina degli amministratori o dei sindaci della società partecipata, ovvero nei casi contemplati dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile, esercitare il diritto di nomina di uno o più amministratori o sindaci della società, nell'osservanza dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Fermi restando i requisiti imposti agli amministratori ed ai sindaci delle società di cui al comma 1 del presente articolo dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, e da ogni altra norma di legge speciale, per le cariche di amministratore o sindaco delle società di cui al comma 1 possono essere designati dallo Stato e dagli enti pubblici di cui al comma 1 esclusivamente dipendenti delle società stesse; possono altresì essere designate persone che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un quinquennio, funzioni di amministratore con delega, di gestione o funzioni di carattere direttivo, in società od enti operanti nello stesso settore della società per cui si procede alla nomina degli organi sociali, ed aventi dimensioni economiche o fatturato comparabili con quelli della società stessa.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta la nullità delle deliberazioni dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile Nei casi previsti dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile il provvedimento di nomina è dichiarato nullo dal tribunale amministrativo regionale competente.

4. Ferma restando ogni diversa previsione di norme speciali di legge applicabili alle società di cui al comma 1, l'atto o il provvedimento di nomina possono essere impugnati, ai sensi del comma 3, anche dall'organo o ente competente all'esercizio della vigilanza sulla società, ovvero, in ogni caso, dalla CONSOB. La norma di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui lo Stato, ovvero l'istituto o l'ente pubblico, sia l'unico partecipante alla società.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere derogate in favore di persone che abbiano maturato 5 anni di insegnamento universitario o significative esperienze imprenditoriali, qualora l'esercizio delle funzioni connesse alle cariche sociali della società per cui si procede alla nomina degli amministratori o dei sindaci richieda particolari competenze specialistiche o professionali. In tal caso il mandato all'esercizio del diritto di voto ovvero il provvedimento di nomina devono specificare le ragioni della designazione.

 
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