SOMMARIO: In occasione della promozione dei "referendum per la riforma democratica" (nomine bancarie, intervento straordinario nel mezzogiorno, ministero partecipazioni statali) il Comitato per la Riforma Democratica diffonde un opuscolo con le istruzioni tecniche per la raccolta delle firme.
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I
ADEMPIMENTI E TEMPI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
Nell'ambito del periodo prescritto dalla legge, i Comitati promotori dei tre referendum per la riforma democratica, hanno deciso di raccogliere le firme nei tre mesi che vanno dal 14 gennaio 1992 (infatti, in base alla legge n. 352 del 1970, il deposito delle sottoscrizioni necessarie per richiedere i referendum non può essere effettuato nel 1991, cioè nell'anno anteriore a quello di scadenza delle Camere, ma può avvenire nel 1992, purché non dopo la data del decreto di convocazione dei comizi per l'elezione delle Camere). Entro questa data le firme (almeno 500.000 perfettamente valide, quindi, per sicurezza; almeno 650-700 mila per ciascuno dei tre referendum) dovranno essere depositate presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; questo significa che i giorni per la raccolta vera e propria saranno circa 65 poiché almeno 20-25 giorni saranno necessari per completare la raccolta dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (come prescrive la legge), per far pervenire tu
tti i moduli a Roma presso i Comitati nazionali promotori (sotto Natale le poste saranno sommerse e occorre evitare che i moduli arrivino fuori tempo massimo!) e per adempiere a tutte le altre operazioni necessarie.
La legge che regola il referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352) ha artificiosamente complicato le cose e lascia anche alcune incertezze di interpretazione. Per evitare che la Cassazione, che poi esaminerà le firme raccolte, abbia ad annullarle, è bene perciò attenersi scrupolosamente alle seguenti norme che sono state elaborate in base ad una rigorosa interpretazione della legge e all'esame delle precedenti richieste referendarie.
COME SI RACCOLGONO LE FIRME
La raccolta delle firme va effettuata su moduli che i Comitati dei referendum hanno precedentemente apprestato. Essendo i referendum tre, andranno apposte tre firme, una per ogni modulo.
Ogni persona può firmare per i tre referendum, o soltanto per alcuni di essi.
Per ogni firmatario, colui che raccoglie le firme dovrà scrivere: "nome e cognome, luogo e data di nascita, CAP e Comune in cui è iscritto nelle liste elettorali". Tale operazione andrebbe compiuta tre volte, su ciascuno dei tre moduli. Per rendere più agevoli le operazioni di raccolta, i Comitati promotori hanno perciò predisposto dei moduli particolari autocopiativi. Tali moduli sono ``carbonati'' (cioè sono bianchi da un lato e con la carta carbone dall'altro) e sono inseriti uno dentro l'altro. In questo modo è possibile trascrivere una volta soltanto i dati anagrafici e di residenza dei sottoscrittori: la trascrizione sui moduli sottostanti è automatica grazie alla ``carbonatura''. Per le firme ovviamente non c'è carbonatura, devono essere apposte su ciascun modulo.
DOVE SI RACCOLGONO LE FIRME
Le firme possono essere raccolte in qualsiasi maniera purché in presenza di una persona che è autorizzata alla loro autenticazione. Sono autorizzati ad autenticare le firme "i segretari comunali (1), i cancellieri di pretura e di tribunale (2), i giudici conciliatori e i notai". La raccolta potrà avvenire nell'ambito di questi due sistemi:
a) "I luoghi fissi, istituzionali di raccolta" dove i cittadini si potranno recare nelle ore d'ufficio: "segreterie comunali, cancellerie degli uffici giudiziari (preture e tribunali), uffici dei giudici conciliatori, notai". Alle segreterie comunali di tutti i Comuni i moduli necessari per la raccolta saranno inviati direttamente dai Comitati nazionali per i tre referendum.
b) i "tavoli" nelle strade e nelle piazze delle maggiori città, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nelle università, ecc.; durante manifestazioni, dibattiti, spettacoli, mostre, ecc. In questo caso è sempre necessario che la raccolta avvenga in presenza di una persona abilitata ad autenticare.
COME SI COSTITUISCE UN COMITATO LOCALE E COSA DEVE FARE
I comitati locali di raccolta delle firme sono la struttura portante dell'operazione referendum. Strumenti essenzialmente operativi essi dovranno:
a) ``attivare'', rendere operanti - "a partire dal primo giorno di raccolta" - con una adeguata pubblicizzazione e un adeguato controllo, i luoghi istituzionali di raccolta delle firme (soprattutto segreterie comunali). I cittadini debitamente informati dai mezzi di comunicazione di massa a livello locale, potranno così spontaneamente recarsi presso questi uffici ad apporre le loro firme che dovranno, per legge, essere raccolte ed autenticate dal funzionario addetto. Ogni rifiuto di adempiere a queste funzioni dovrà essere immediatamente segnalato ai Comitati regionali e ai Comitati nazionali per i referendum;
b) organizzare e allestire i tavoli per la raccolta delle firme nelle strade e nelle piazze di maggior passaggio, ovunque sia possibile e conveniente; dovranno individuare zona per zona, e tenendo conto delle esigenze e delle condizioni locali, le altre possibili fonti di raccolta come "fabbriche, uffici, università ecc."; dovranno promuovere, anche per coinvolgere tutte le persone che possono dare un contributo attivo, tutte quelle iniziative (dibattiti, manifestazioni, spettacoli, mostre, ecc.) che sono atte a determinare la maggior sensibilizzazione sull'iniziativa. Per tutto questo dovranno individuare i cancellieri, i giudici conciliatori, i notai, i segretari comunali disponibili per l'autenticazione delle firme fuori dai loro uffici.
II
LE OPERAZIONI E I MODULI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
La raccolta delle firme si articola sostanzialmente in tre operazioni:
1) la vidimazione dei fogli (art. 7 ultimo comma della legge);
2) raccolta delle firme e loro autenticazione (art. 8 della legge);
3) richiesta e rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (art. 8 ultimo comma della legge).
"Dato che i referendum sono tre tali operazioni vanno compiute tutte per ogni referendum".
VIDIMAZIONI DEI MODULI
La vidimazione dei moduli serve a dare una "data certa" ai moduli: tale data deve essere apposta (art. 7 ultimo comma della legge) dal segretario comunale (dove ci sono più segretari comunali solo dal segretario generale) o dal "cancelliere capo" di pretura, di tribunale o di corte di appello.
Nel modulo in alto a destra della facciata n. 1 è stato riservato un apposito spazio a tale scopo; in esso, l'autorità che vidima deve porre: bollo d'ufficio, data, firma leggibile e timbro personale con qualifica e nome. "Attenzione: la firma deve essere, ai sensi della legge, quella del funzionario ``preposto'' all'Ufficio" cioè, ripetiamo, dove ci sono più cancellieri o più segretari comunali, la firma deve essere del "Capo dell'Ufficio (cancelliere capo dirigente la cancelleria o segretario generale"). Va tuttavia aggiunto che per i precedenti referendum l'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto valide le firme contenute in fogli vidimati dal delegato del funzionario preposto alle segreterie Comunali e alle Cancellerie giudiziarie, "purché appartenente a tali uffici, appartenenza che deve risultare esplicitamente, così come il fatto che agisce su delega".
Per quanto riguarda i moduli a disposizione dei comitati locali per la raccolta con i tavoli, occorrerà che un membro del comitato si incarichi di far vidimare i fogli prima della loro utilizzazione per la raccolta delle firme. Nel silenzio della legge, i moduli vidimati dovrebbero essere utilizzabili indifferentemente su tutto il territorio nazionale, quale che sia l'autorità che li ha vidimati e la relativa circoscrizione di competenza. Peraltro, Magistratura Democratica, che promosse un referendum sul codice penale nel '71, nelle sue istruzioni consigliava di utilizzare i fogli nell'ambito territoriale della circoscrizione dell'Ufficio vidimante (se segretario comunale nell'ambito del Comune, ad esempio) e a tal fine consigliava di far vidimare i fogli presso la Cancelleria delle Corti di Appello che hanno le circoscrizioni più ampie. Per poter individuare le circoscrizioni territoriali delle dette autorità si può utilmente consultare l'annuario del Touring Club Italiano o una qualsiasi agenda legale o ca
lendario giudiziario, facilmente reperibili presso studi legali od uffici giudiziari.
I funzionari vidimanti sono tenuti a vidimare i moduli entro 48 ore: per poter cominciare la raccolta delle firme sin dal primo giorno, è bene contattare il funzionario vidimante con anticipo in modo da avere comunque a disposizione almeno una parte dei moduli già vidimati sin dalla mattina del 10 ottobre.
"Attenzione: la persona che si reca presso le predette autorità per la vidimazione dei fogli deve essere un elettore (quindi maggiorenne ed iscritto nelle liste elettorali) e deve essere munito di un documento di riconoscimento e di un certificato di iscrizione nelle liste elettorali"; è necessario perciò che i membri dei comitati si muniscano subito di tali certificati in tre copie (si può ritenere sufficiente e necessario un solo certificato da esibire e non da consegnare, per ciascuna serie di vidimazioni; ma il funzionario vidimante potrebbe ritirare e conservare come documentazione il certificato elettorale del richiedente per ogni vidimazione).
IMPORTANTE: ESSENDO STATA FISSATA PER L'INIZIO DELLA RACCOLTA LA DATA DEL 10 OTTOBRE, I MODULI DOVRANNO RECARE QUESTA DATA DI VIDIMAZIONE, O UNA DATA SUCCESSIVA MA MAI UNA DATA ANTERIORE A QUESTA. I COMITATI PROMOTORI CHIEDONO DI ADOTTARE UN PARTICOLARE ACCORGIMENTO: UTILIZZARE MODULI VIDIMATI CON LA DATA DI UN GIORNO DEL MESE IN CORSO, CIOE' AD OTTOBRE UTILIZZARE SOLO MODULI VIDIMATI IN OTTOBRE, A NOVEMBRE SOLO MODULI VIDIMATI IN NOVEMBRE, A DICEMBRE SOLO MODULI VIDIMATI IN DICEMBRE. PERTANTO ALL'INIZIO DELLA RACCOLTA NON SI DEVONO VIDIMARE TUTTI I MODULI A DISPOSIZIONE MA SOLO QUELLI PER L'USO DEI GIORNI SUCCESSIVI.
Per quanto riguarda invece i moduli spediti dai Comitati nazionali alle segreterie comunali, si presenta un problema importante e delicato.
"La vidimazione dei moduli dovrà essere richiesta dal primo cittadino che si recherà a firmare presso i citati luoghi istituzionali di raccolta (è importante che ciò accada in tutti i comuni il primo giorno di raccolta). Questi primi firmatari dovranno perciò munirsi in precedenza o richiedere al Comune nel momento stesso in cui vanno a firmare, tre certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Bisogna inoltre controllare che i segretari abbiano dei moduli fino alla fine della raccolta".
E' molto importante segnalare immediatamente ai Comitati nazionali ogni eventuale inadempienza da parte dei segretari comunali.
RACCOLTA ED AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Una volta vidimati, i moduli sono pronti per la raccolta e l'autenticazione delle firme che deve essere effettuata necessariamente da uno dei seguenti pubblici Ufficiali:
a) segretari comunali del predetto Comune:
b) cancellieri della Pretura e del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il sottoscrittore (anche i collaboratori di cancelleria che sono abilitati all'autenticazione delle firme);
c) giudici conciliatori del predetto Comune;
d) notai.
"Tutti i pubblici Ufficiali sono tenuti per legge a ricevere i moduli e a predisporre la raccolta e l'autenticazione delle firme presso i loro uffici".
L'invio dei moduli necessari alle segreterie comunali di tutti gli oltre 8.000 comuni sarà effettuato dai Comitati nazionali. I comitati locali dovranno valutare se interessare alla raccolta e alla autenticazione anche le cancellerie delle preture e dei tribunali, gli uffici dei giudici conciliatori e gli studi dei notai.
Per la raccolta delle firme presso gli uffici dei segretari comunali sarà opportuno che, ovunque sia possibile, i militanti dei comitati locali si incarichino di curare i rapporti e controllare le operazioni di raccolta e autenticazione delle firme presso queste strutture pubbliche; esse sono tenute comunque a predisporre un locale e a distaccare un funzionario autenticatore per la raccolta delle firme durante il normale orario di ufficio e ad affiggere, nei locali del comune un pubblico avviso con le indicazioni dei referendum e degli orari precisi di raccolta. "Per i precedenti referendum l'Ufficio Centrale della Corte di Cassazione ha ritenuto valide le firme autenticate da impiegati appartenenti all'ufficio del Segretario comunale e che dichiarino di operare su delega dello stesso Segretario comunale (non del Sindaco). Su questa base il Ministero dell'Interno ha diramato un'apposita circolare (n. 2598 del 18 aprile 1986) affinché nell'ambito dei comuni sia assicurata la continuità della prestazione quoti
diana del servizio di autenticazione delle firme per l'intera durata del normale orario d'ufficio".
In tal modo i cittadini, opportunamente sollecitati ed informati dalle nostre iniziative, dalla stampa nazionale e locale, dai manifesti murali, dai volantini o in altro modo, potranno recarsi a firmare presso tali uffici.
Ai tavoli è indispensabile la presenza continuativa di uno dei pubblici Ufficiali prima elencati. Se dovessero allontanarsi, anche per breve tempo, la raccolta va sospesa. La raccolta delle firme fuori dalla sede e dagli orari di ufficio non è obbligatoria per gli autenticatori. E' necessario poter contare perciò su pubblici ufficiali personalmente disponibili, eventualmente dietro compenso per rimborso delle spese. In tal senso è bene prendere subito contatti soprattutto con i cancellieri della pretura e del tribunale locale che in genere sono più disponibili, con i locali giudici conciliatori e con i notai. "Per i precedenti referendum l'Ufficio Centrale della Corte di Cassazione ha ritenuto valide anche le firme autenticate da cancellieri della Procura della Repubblica". Per l'individuazione dei cancellieri disponibili è necessario servirsi dei sindacati democratici della categoria. L'elenco completo dei cancellieri è reperibile sui calendari giudiziari; l'elenco dei giudici conciliatori si può reperire p
resso tribunali e comuni; quello dei notai sulle pagine gialle.
"Per ogni cittadino che intende sottoscrivere la richiesta dei referendum, è essenziale individuare subito la residenza, cioè il Comune nelle cui liste elettorali il firmatario è iscritto, che poi è il Comune dove vota. Ciò per le esigenze di cui tra poco si dirà. Sulle rispettive colonne dei tre moduli vanno poste, sulle due righe di ciascuna casella, le indicazioni a STAMPATELLO: del nome e cognome di chi sottoscrive (per le donne coniugate il nome originario e non quello acquisito con il matrimonio), del suo luogo e data di nascita, dell'indirizzo (preferibilmente anche del C.A.P.) e del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto".
La prima colonna va lasciata in bianco; essa serve per le annotazioni della Corte di Cassazione che esaminerà le firme raccolte. L'ultima colonna va pure lasciata in bianco; essa serve al Comune competente per la certificazione elettorale.
"Attenzione: le firme dei sottoscrittori devono essere chiare e per esteso; chi firma deve presentarsi con un documento di riconoscimento al pubblico Ufficiale. Poiché i sottoscrittori firmatari devono essere elettori, essi devono essere maggiorenni ed essere già iscritti nelle liste elettorali".
Bisogna inoltre fare attenzione che non ci siano divergenze tra le firme dei sottoscrittori e i nominativi indicati e tra i dati anagrafici indicati e le risultanze dei certificati elettorali che poi bisognerà richiedere, come più oltre vedremo. Per questo è necessario chiedere a chi firma se quanto riportato sul documento presentato corrisponde a quanto risulta sul certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
"Se il sottoscrittore non firma tutti i tre referendum bisognerà sbarrare con un tratto di penna ciascuna casella (della colonna delle firme) relativa ai o al referendum non firmati. L'annullamento (o la sbarratura) dei nominativi trascritti ma privi delle relative firme, al pari di ogni correzione da apportare sul primo modulo, deve essere compiuta dall'autenticatore e deve essere effettuata inserendo sotto al foglio un cartoncino pesante come quello messo a disposizione dai Comitati nazionali (sul quale sono stampate alcune importanti istruzioni per l'uso dei moduli ``carbonati'').
E' estremamente importante l'accertamento del comune in cui il sottoscrittore vota: infatti il segretario comunale e il giudice conciliatore possono autenticare solo le firme degli elettori che votano nel loro comune; i cancellieri giudiziari solo quelle degli elettori iscritti nei comuni su cui rispettivamente pretura e tribunale hanno competenza"; per i notai non ci sono limitazioni ma sarà bene attenersi al criterio che riterrà opportuno adottare il notaio.
I segretari comunali possono delegare, come abbiamo visto, un funzionario che lo sostituisca per le autentiche (la delega deve essere fatta dal segretario comunale e non dal sindaco che non è tra le autorità competenti per l'autenticazione). I cancellieri giudiziari possono autenticare tutti anche se non cancellieri dirigenti la cancelleria.
Le autenticazioni sono collettive (modulo per modulo); quindi tutti i sottoscrittori che firmano uno stesso modulo devono essere iscritti nelle liste elettorali di comuni, (e quindi ivi residenti), che ricadono nella competenza dell'autorità che autentica. E' consigliabile che vengano predisposti moduli diversi per ciascun comune. Data l'estrema difficoltà ad ottenere i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di cittadini residenti in comuni molto lontani, sarà bene invitare questi sottoscrittori a firmare presso la segreteria comunale del proprio comune. Ciò servirà a non perdere neppure una firma.
L'autorità che autentica deve precisare la propria qualità, la sede e l'ufficio, il numero delle firme autenticate e apporre data, timbro e firma leggibile. Ogni comitato o centro numererà progressivamente i propri moduli (riquadro in alto sulla facciata 3) specificando anche il centro di raccolta.
I moduli per la raccolta delle firme possono essere utilizzati anche parzialmente. Ciò si renderà necessario soprattutto per i segretari comunali quando la raccolta si effettuerà presso i loro uffici e quando i sottoscrittori non siano raggruppati in giorni e tempi stabiliti. Infatti se all'ufficio del segretari comunale o alla cancelleria della pretura o del tribunale, si presentano pochi sottoscrittori isolati ogni giorno, il segretario comunale o il cancelliere anziché usare ogni giorno un modulo diverso, con inutile spreco, potrà, dopo aver raccolto le firme di sottoscrittori, trascrivere di seguito la formula dell'autenticazione delle firme riportata sulla facciata 4 del modulo. Per i sottoscrittori del giorno successivo potrà così essere utilizzato lo stesso modulo a partire da subito dopo l'autentica precedente.
"Attenzione: I moduli sono autocopiativi, è necessario che questa autenticazione compiuta non nell'apposito spazio in calce al modulo, ma in mezzo al foglio dopo poche firme, sia eseguita ponendo un adeguato cartoncino (come quelli messi a disposizione dai Comitati nazionali) sotto al foglio che si autentica, per evitare che la scrittura ``passi'' anche sui moduli sottostanti".
CERTIFICAZIONE ELETTORALE
a) I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali non sono i certificati di godimento dei diritti politici, né i certificati elettorali (questi ultimi sono di quelli che servono per andare a votare). I certificati che la legge richiede attestano che il sig. ``xy'' è iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..... al n. ..... "L'importante è, in sostanza, che ci sia questo numero". E' indispensabile chiederli per ciascun referendum e man mano che si raccolgono le firme, giorno per giorno, per non appesantire troppo gli uffici elettorali e per razionalizzare i lavori dei centri e dei comitati. Tali certificati possono essere, ed è consigliabile che siano, collettivi per il maggior numero possibile dei sottoscrittori di ciascun modulo.
Si può a tal fine utilizzare lo stesso modulo, con le firme già raccolte, portandolo al Comune competente che dovrà riempire con i numeri di iscrizione nelle liste elettorali l'apposita colonna del foglio e apporre poi la certificazione, in calce alla facciata 4, nello spazio all'uopo riservato. Sono necessari: la firma del Sindaco o di chi da lui delegato ("in questo caso la specificazione del nome e cognome e della qualifica"), la data ed il bollo dell'ufficio. E' necessario che coloro che hanno sottoscritto ciascun modulo appartengano tutti allo stesso comune.
"Tenere ben presente che le donne coniugate risultano iscritte nelle liste elettorali con il loro cognome originario e non con quello acquisito per cui è indispensabile indicare nei moduli il primo cognome e non quello del marito".
b) La consegna ai comuni dei moduli firmati affinché sia compiuta la certificazione elettorale, è un atto particolarmente delicato, per vari motivi. Basta un disguido, uno sciopero degli uffici comunali, lo smarrimento di carte o simili per compromettere tutto. Non solo, ma gli uffici elettorali, se è vero che sono obbligati a rilasciare i certificato entro 48 ore (art. 8 ultimo comma della legge), notoriamente non sono attrezzati per tale sollecita incombenza, funzionano solo in periodo elettorale (per predisporre i certificati elettorali, cosa diversa perché meccanizzata, almeno nei grandi comuni).
"Al momento della consegna dei moduli occorre pertanto farsi rilasciare una dettagliata ricevuta per poter dimostrare che i certificati sono stati richiesti in tempo utile e per dare eventualmente prova alla Cassazione che, se mancano i certificati, ciò è da addebitarsi ai sindaci; e anche per le denunce dei sindaci inadempienti per omissioni di atti di ufficio".
INOLTRO A ROMA DELLE FIRME RACCOLTE
Appena completati, i moduli contenenti le firme vanno ritirati dagli uffici e dai punti di raccolta e conservati in luoghi sicuri, presso i centri ed i comitati locali. Bisognerà poi ottenere, con la massima sollecitudine possibile, le corrispondenti certificazioni elettorali dal comune competente. Per quanto riguarda in particolare le firme raccolte nelle segreterie comunali, i comitati regionali con i comitati locali dovranno farsi carico di provvedere periodicamente la ritiro dei moduli, completi della certificazione elettorale, presso tutti i comuni della loro regione. (A tale scopo i Comitati nazionali forniranno ai Comitati regionali e locali le relative deleghe). Bisognerà, infine, trasmettere i moduli completi della certificazione alla sede di Roma.
"E' necessario che detto invio avvenga periodicamente in almeno tre scadenze: fine ottobre, fine novembre, 15 dicembre", cioè almeno 20 giorni prima del termine del tempo utile per la raccolta delle firme, in modo da riservare agli ultimi giorni l'invio delle sole firme raccolte in questo periodo. Alla chiusura della raccolta, o comunque, quando ritenuto utile, non ci si preoccupi di completare i moduli non completi di firme; basta sbarrare le righe rimaste vuote e far procedere all'autenticazione delle sole firme raccolte.
Si raccomanda di effettuare la spedizione non a mezzo posta ma con persona e mezzi di fiducia.
"Per i comuni eventualmente non raggiunti da nessun rappresentante dei Comitati, i segretari comunali dovranno inviare ai Comitati nazionali le firme raccolte, autenticate e corredate della certificazione elettorale, alle stesse tre scadenze di fine ottobre, fine novembre e del 15 dicembre, quando dovranno chiudere la raccolta e spedire tutto ai Comitati nazionali per evitare che le poste, intasate sotto Natale, consegnino i moduli fuori tempo massimo".