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Pannella Marco - 26 novembre 1991
(1) DENUNCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE.
di Marco Pannella

INDICE

CAP. I LE PREMESSE IN DIRITTO: NOZIONE DI ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

par.1) L'attentato alla Costituzione e l'alto tradimento sono autonomi illeciti costituzionali, la cui nozione non è in alcun modo riconducibile nei più ristretti limiti degli art. 283 C.P. e 77 C.P.MILIT.P.

par.2) Segue. L'attentato alla Costituzione del Capo dello Stato come violazione dell'obbligo di fedeltà alla Costituzione contratto con il giuramento, e dunque come condotta, volta non solo a mutare, ma anche solo a colpire o turbare il regolare funzionamento del sistema politico-costituzionale dato, e finanche della costituzione materiale.

par.3) Riflessi del descritto indirizzo dottrinario in ordine alla previa delibazione di "non manifesta infondatezza" della denuncia da parte della Commissione parlamentare competente.

par.4) Il mezzo prescelto dal Presidente della Repubblica per la commissione dell'illecito: le C.D. esternazioni.

CAP. II ATTI, DICHIARAZIONI, COMPORTAMENTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE EX ART. 90 COST.

par.1) La convocazione dei Procuratori Generali della Sicilia nel maggio 1990.

par.2) Richiesta formale del Presidente della Repubblica al Ministro di Grazia e Giustizia, ai Presidenti di Camera e Senato e al Vicepresidente del CSM di adozione di "misure straordinarie" contro la criminalità organizzata.

par.3) Il Presidente della Repubblica e le riforme istituzionali.

par.4) I rapporti tra il Presidente della Repubblica ed il Parlamento, con particolare riferimento alla funzione delle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla vicenda Gladio, alle interpellanze sul Presidente della Repubblica presentate dal PDS, al potere di sciogliemento delle Camere.

par.5) Il Presidente Cossiga e la gestione della crisi del primo Governo Andreotti.

par.6) Le esternazioni e le iniziative del Presidente Cossiga nei confronti di partiti politici, organi di informazione, singoli esponenti politici o cittadini.

par.7) La vicenda della grazia a Renato Curcio.

CAP. III CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 283 C.P.

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CAP. I LE PREMESSE IN DIRITTO: NOZIONE DI ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Io sottoscritto Giacinto Marco Pannella, nato a Teramo il 2-5-1930, residente a Roma in Via di Torre Argentina, 76, Deputato al Parlamento Europeo, sporgo la seguente

DENUNCIA

nei confronti del Presidente della Repubblica Sen. Francesco Cossiga per il reato di cui all'art. 90 Cost. 283 c.p.

La presente denunzia ha per oggetto fatti non contestabili, in quanto compiuti pubblicamente ed anzi destinati alla massima pubblicità, consistenti essenzialmente nelle quotidiane esternazioni, nonchè nello stesso messaggio alle Camere, attraverso le quali i poteri del Presidente della Repubblica sono stati dilatati e deformati, così da essere pressoché unanimemente riconosciuti, per se stessi, al limite della Costituzione, se non palesemente in violazione della Costituzione.

Ciò che qui importa anzitutto evidenziare è che i fatti, i comportamenti, gli atti posti in essere dal Presidente Cossiga, e certamente ascrivibili in un ambito che è genericamente definito di "patologia costituzionale", sono pacifici e non controvertibili.

A ciò deve aggiungersi che tali atti vanno, ovviamente, considerati nel loro complesso, in un contesto, cioè, in cui il contenuto del messaggio alle Camere, le esternazioni ripetute ed insistenti, le violente polemiche con quanti hanno osato contraddire anche solo in parte il contenuto o il tono di essi, reciprocamente si integrano e si rafforzano, soprattutto con riferimento al fine ultimo di essi che, almeno fino ad un certo momento, è stato quello di pervenire alla modifica dell'impianto costituzionale dello Stato attraverso tale pressione ed attraverso altre vie non consentite e non accettabili come normali secondo lo stesso ordinamento.

Alla luce della prevalente dottrina costituzionalista, tali comportamenti sono tali da integrare gli estremi degli illeciti costituzionali di attentato alla Costituzione (e/o di alto tradimento).

Queste nozioni si sono consolidate nel tempo, e assumono valore decisivo proprio perché definiscono il contenuto ed il limite di quegli illeciti costituzionali, e comunque il contenuto ed il limite delle funzioni costituzionali del Capo dello Stato.

Qualsivoglia giudizio sulla "non manifesta infondatezza" della presente denunzia non può prescindere dalla interpretazione dottrinale dell'art. 90 Cost., e non può giustificarsi alla luce di essa.

1) L'ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE E L'ALTO TRADIMENTO SONO AUTONOMI ILLECITI COSTITUZIONALI, LA CUI NOZIONE NON E' RICONOSCIBILE NEI PIU' RISTRETTI LIMITI DEGLI ART. 283 C.P. E 77 C.P. MILIT. P.

Un primo dato certo e pacifico: quella parte dell'indirizzo dottrinario che definiva il contenuto degli illeciti presidenziali di cui all'art. 90 mediante il mero rinvio alle fattispecie penali ordinarie (Persico, Pergolesi, Azzali, Bettiol, Ragno, Ranelletti, Rossi, Crisafulli), risulta ormai del tutto superato, anche nel tempo. Di fronte alle obiezioni che esso sollevava (perché mai l'attentato alla Costituzione ex art.90 non dovrebbe essere integrato anche dalla commissione di tutti gli altri delitti contro la personalità dello Stato in ipotesi commessi dal Capo dello Stato? Come può l'alto tradimento ridursi alla specialissima previsione del codice militare di pace, che costituisce in realtà solo una diversa qualificazione soggettiva degli stessi reati contro la personalità dello Stato, compreso l'art. 283) non ha fornito risposte unitarie convincenti, rifugiandosi tutt'al più nella astratta e abbandonata invocazione di una legge costituzionale di attuazione dell'art. 90 Cost.

Le ragioni della assoluta insufficienza di tale indirizzo, che più ci interessa sottolineare ai fini della denunzia nei confronti del Presidente Cossiga, sono in gran parte sintetizzate dal DI RAIMO (in Enc. Diritto, vol.38·, voce "Reati ministeriali", pag. 1161), laddove afferma:

" PONENDO SULLO STESSO PIANO I REATI CHE PUO' COMMETTERE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E QUELLI CHE POSSONO ESSERE REALIZZATI DA TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI GIURIDICI, ESSA (teoria, n.d.r.) CONTRASTA IN MISURA RILEVANTE LA POSSIBILITA' DI FAR FUNGERE LA RESPONSABILITA' PENALE PRESIDENZIALE COME UN ISTITUTO DI COMPLETAMENTO O DI CHIUSURA DEL SISTEMA COSTITUZIONALE; IL QUALE PREVEDE SI' LA IRRESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE MA DOVREBBE CONSENTIRE LA RIMOZIONE IN OGNI IPOTESI DI GRAVISSIMA MANCANZA AI SUOI DOVERI, PUR SE TALE MANCANZA NON RIVESTA GLI ESTREMI DI UN REATO PREVISTO NEL CODICE PENALE ".

Ecco dunque una prima riflessione decisiva, sempre ai fini del giudizio di "non manifesta infondatezza della denunzia" : sono del tutto infondate, perché assolutamente isolate e superate in dottrina, le considerazioni di chi ritenesse di poter rinviare alla Corte il Capo dello Stato solo in presenza della denunzia di "fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma di Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento Costituzionale dello Stato"; fatti che, nella dottrina penalistica assolutamente prevalente si esigono di estrema gravità ed evidenza, ai limiti del colpo di Stato o della condotta comunque di natura cospirativa.

2) SEGUE. L'ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE DEL CAPO DELLO STATO COME VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' ALLA COSTITUZIONE CONTRATTO CON IL GIURAMENTO, E DUNQUE COME CONDOTTA, VOLTA NON SOLO A MUTARE, MA ANCHE SOLO A COLPIRE O TURBARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA POLITICO-COSTITUZIONALE DATO, E FINANCHE DELLA COSTITUZIONE MATERIALE.

La teoria c.d. AUTONOMISTA (massicciamente - va ribadito - prevalente, pur con le inevitabili differenziazioni al suo interno), ha per la verità le sue radici negli stessi lavori preparatori della Assemblea Costituente, ove la "genericità" del testo dell'art. 90 fu in certo senso rivendicata teoricamente.

L'Assemblea Costituente respinse infatti decisamente la proposta di BETTIOL di ricondurre esplicitamente i delitti presidenziali a fattispecie previste dal codice penale, onde superare la indeterminatezza della nozione contenuta nell'art. 90 (Atti Ass. Cost., seduta 23 ottobre 1947, pag.1497).

In quella stessa sede il RUINI subito affermava (seduta del 23 ottobre 1947): "...NON OCCORRE CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA INCORRA IN UNA RUBRICA SPECIFICA DI REATO DELLA LEGGE PENALE...DEL RESTO LA RUBRICA E' QUI NELLA DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE".

Il 3.12.1947 MORTATI a sua volta, affermava che: "LE FORMULE ADOTTATE...SONO ESPRESSIONI LASCIATE VOLUTAMENTE IN UNA SFERA UN PO' GENERICA...TALE DA CONSENTIRE CHE L'ACCUSA SIA SOLLEVATA ANCHE PER FATTI CHE NON RIVESTONO LA FIGURA DI VERI E PROPRI REATI AI SENSI DEL CODICE PENALE".

Dal canto loro, i relatori della legge Cost.n.1 del 1953 affermarono in proposito che le due figure di illecito presidenziale sono suscettibili di presentare: "...GRADAZIONI INFINITE; DAL FATTO LIEVE CHE, PUR SUPERANDO I LIMITI DELLA CORRETTEZZA, TROVA NELL'ALLONTANAMENTO DALLA CARICA UNA SANZIONE RISPONDENTE ALLE ESIGENZE, ALLA LESIONE GRAVISSIMA CHE PONE IN PERICOLO LA VITA DELL'ORDINAMENTO E PER LA QUALE NESSUNA SANZIONE INDIVIDUALE E' CONSEGUENZA ADEGUATA" (LEONE e TESAURO, Relazione alla Camera dei Deputati etc., in LEX 1953,p.358 ss).

Anche da queste premesse storiche si è sviluppata la dottrina autonomistica che, pur nelle inevitabili differenziazioni - cui faremo sintetico cenno più oltre - configurano solidamente una nozione nei suoi tratti essenziali unitaria degli illeciti presidenziali.

In questa dottrina possiamo dunque iscrivere la gran parte degli studiosi del problema. Segnaliamo tra gli altri: MORTATI, Ist.Dir.Pubbl.; LAVAGNA, Ist.Dir.Pubbl.; PIERANDREI, Corte Costituzionale, in Enc.Dir.; CARLASSARRE, Comm.Branca: ZUCCALA', Studi Guicciardi; ANTONELLI, Le immunità del Presidente della Repubblica italiana; MARTINES, Diritto Costituzionale; DI RAIMO, Reati Ministeriali, in Enc.Dir.; BARILE, Istituzioni di diritto pubblico; MARCHI, Comm. Calamandrei-Levi; ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale; CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico; BARTHOLINI, La promulgazione; ORTINO, in Riv.it.Sc. Giur 1973; LIGNOLA, Note in tema di responsabilità del Presidente della Repubblica, in Rass.Dir.Pubbl.1960; TESAURO, La Corte Costituzionale e la responsabilità del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo, in Foro Pen.1951; e molti altri.

Per quanto riguarda la fattispecie dell'attentato alla Costituzione, possiamo descriverne il contenuto secondo quanto scrive il PIERANDREI (Op.cit.) il quale, dopo aver naturalmente osservato che l'attentato alla Costituzione può coincidere con la fattispecie di cui all'art.283 c.p., senza tuttavia esaurirsi in essa, sostiene: "...possono darsi attentati che si propongono non di mutare la Costituzione dello Stato secondo un disegno precostituito, ma soltanto di colpirne o di turbarne temporaneamente il regolare funzionamento, quale svolgentesi sulla base degli esistenti presupposti politici e sociali, al fine di conseguirne certi particolari risultati. D'altra parte non è da escludere che l'attentato alla Costituzione possa essere perpetrato mediante l'esercizio di poteri esplicitamente attribuiti agli organi dello Stato..." (Corte Costituzionale, in Enc. del Diritto).

Pierandrei osserva anzitutto che l'attentato può configurarsi secondo una vasta gamma di possibilità, e cioè sia come violazione di norme di rango Costituzionale, sia come violazione finanche di consolidate "consuetudini costituzionali", purché - le une e le altre - "di grave portata e capaci di produrre vaste e profonde conseguenze, in quanto rivolte a precetti essenziali" (op. cit. ...). Il Pierandrei giunge ad affermare che può "qualificarsi attentato... quell'atto che pur non comportando una violazione diretta dei precetti, fosse emanato senza giustificazione o senza la presenza dei presupposti obiettivi indispensabili al riguardo, o non fosse rivolto alla effettiva soddisfazione di interessi pubblici; ma avesse lo scopo di incidere negativamente sull'esistente assetto delle forze sociali, di sconvolgere il regime politico, di favorire con mezzi artificiosi certe forze a danno di altre o di violare la regola del gioco circa l'assunzione e l'esercizio del potere, o di orientare la vita dello Stato s

econdo indirizzi antitetici a quelli propri dei principi incorporati nelle norme "materiali" della Costituzione.In sostanza, non potrebbe aversi difficoltà a pensare qui, a casi di eccesso di potere costituzionale: ma di tale entità da dar luogo a veri e propri illeciti..." (op. cit., ...).

Sempre nell'ambito della prevalente teoria autonomistica, si è ritenuto di poter precisare la portata dell'illecito costituzionale in questione con riferimento al contenuto del giuramento presidenziale, inteso come formula di assunzione di responsabilità (LOMBARDI, PIERANDREI, LIGNOLA, BARILE, RAGNO, ANTONELLI), così qualificandolo come delitto di infedeltà (ZUCCALA').

Insomma, più in generale possiamo dire che la prevalente dottrina definisce il contenuto dei delitti presidenziali avendo a mente la violazione della legge extra-penale (vale a dire la Costituzione, le leggi Costituzionali, le consuetudini costituzionali o Costituzione materiale), più e prima che la violazione della legge penale; e dunque ritenendo che si configuri il delitto di attentato alla Costituzione ogni qualvolta il Presidente della Repubblica realizzi condotte, anche omissive, che si pongano in contrasto con i doveri di fedeltà alla Costituzione, di sua intransigente difesa, di rappresentanza dell'unità nazionale. Insomma ogniqualvolta si ritenga che il Capo dello Stato sia venuto meno ai propri giuramenti, non necessariamente mutando, ma anche solo turbando, il regolare funzionamento dell'assetto costituzionale vigente, con finalità politiche di parte.

3) RIFLESSI DEL DESCRITTO INDIRIZZO DOTTRINARIO IN ORDINE ALLA PREVIA DELIBAZIONE DI "NON MANIFESTA INFONDATEZZA" DELLA DENUNCIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE COMPETENTE.

La dottrina è specificatamente concorde, nel riconoscere alla giurisdizione della Corte Costituzionale la funzione ed il potere di definire in via interpretativa, alla luce dei criteri sopra esposti, l'eventuale natura illecita dei comportamenti o atti del Presidente della Repubblica.

Da tale scontata premessa deriva tuttavia la conseguenza, di decisivo rilievo, che la Commissione Parlamentare non può che limitare il proprio giudizio sulla non manifesta infondatezza della denunzia contro il Presidente della Repubblica alla stretta verifica dell'effettiva commissione, da parte di quest'ultimo, dei fatti e dei comportamenti denunziati, e della esistenza o meno di fondati dubbi circa la pertinenza di tali condotte all'esercizio della funzione di Capo dello Stato come disegnata dalla nostra Carta Costituzionale; rimanendo perciò del tutto estranea a tale sommaria fase delibativa ogni valutazione circa la qualificazione giuridica di tali comportamenti.

A qualificare quella denunzia come non manifestamente infondata è sufficiente che gli addebiti rivolti al Capo dello Stato dalla denunzia siano circostanziati e precisamente descritti e non controvertibili nella loro materialità storica. Ed è sufficiente che su tali fatti sia diffusa e crescente tra giuristi, giornalisti, commentatori, uomini politici di maggioranza e di opposizione, e finanche Ministri della Repubblica la convinzione, o anche solo il dubbio che tali comportamenti esorbitino dai poteri e dalle prerogative presidenziali, fino a violare apertamente la Costituzione.

Spetterà infatti alla Corte Costituzionale, e non alla Commissione Parlamentare, stabilire la natura (lecita, costituzionalmente non corretta o pienamente illecita) della condotta denunziata.

4) IL MEZZO PRESCELTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA COMMISSIONE DELL'ILLECITO: LE C.D. ESTERNAZIONI.

Prima di elencare gl'interventi presidenziali che si denunciano come criminosi è necessario sottolineare la rilevanza del mezzo prescelto dal Presidente per realizzarli.

Nell'ambito delle dichiarazioni ufficiali, va, infatti, considerata separatamente l'ipotesi del messaggio alle Camere, da quella in cui vengono utilizzati altri mezzi di esternazione che la Costituzione non ha previsto. In relazione a questi ultimi, si potrebbe anche sostenere che esternazioni dirette a soggetti diversi dalle Camere e quindi diverse dal messaggio previsto dall'art.87 Cost., esulano dai compiti attribuiti al Presidente della Repubblica.

Ciò non toglie, tuttavia che tali atti siano stati compiuti dal Presidente Cossiga nella sua veste di Capo dello Stato, veste che non viene meno per il fatto che i relativi poteri siano stati ampiamente travalicati. Così come avviene, del resto, in qualsiasi condotta tipica dei reati propri del pubblico ufficiale, reati che

non potrebbero sussistere se l'abuso facesse sì che la relativa condotta non sia più ascrivibile al pubblico ufficiale come tale.

Anche la comunicazione autonoma del Presidente volta ad informare l'opinione pubblica dei suoi interventi e della motivazione dei medesimi può integrare gli estremi della violazione della Costituzione. Nè varrebbe eccepire che siffatta comunicazione non potrebbe essere tacciata di anti-democraticità in quanto diretta a divulgare notizie che contribuiscono a dare trasparenza all'azione dei pubblici poteri. Questa sarebbe infatti un'obiezione che varrebbe ad escludere il reato soltanto nei casi in cui si potesse dimostrare l'intenzione del Presidente di non volersi sottrarre al controllo governativo.

L'elemento intenzionale del "reato" di attentato alla Costituzione, come viene qualificato l'illecito presidenziale dall'art.12 della legge costituzionale 11.3.83, n.1 (DI RAIMO), anche nella nuova disciplina dettata dall'art.3 della successiva legge costituzionale 16.1.89, n.1, può costituire un utile punto di riferimento per individuare, tra le esternazioni presidenziali, quelle penalmente perseguibili in quanto reati presidenziali.

Le esternazioni che testimoniano la volontà presidenziale di aprire un collegamento diretto con il popolo (Baldassarre - Mezzanotte) erigendosi a potere autonomo ed antagonista di quello parlamentare (Zagrebelsky), costituiscono un attentato alla Costituzione in quanto modificano la stessa forma di governo da questa prevista.

L'inclusione nell'area dell'attentato alla Costituzione sostenuto dalla maggioranza della dottrina di ogni violazione intenzionale della Costituzione trova una sua giustificazione istituzionale, nel senso che anche il Presidente non può sottrarsi al principio di bilanciamento tra i poteri e quindi al giudizio sul suo operato da parte di un organo dotato della massima democraticità qual'è il Parlamento in seduta comune. Inoltre, anche il raffronto tra la figura del reato comune di attentato alla Costituzione di cui l'art. 283 c.p. dove si specifica che rientrano nella fattispecie criminosa soltanto i fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e quella invece prevista dall'art.. 90 Cost. e dall'art. 12 I. cost. n. 1/1953, evidenzia che le dimensioni di quest'ultima sono della massima ampiezza. Tale constatazione legittima la conclusione che mentre nel reato comune l'attentato riguarda la costituzione "materiale", intesa come l'insieme dei supremi principi dell'ordinamento,

oltre alla forma di Governo (che si ritiene che non rientri tra questi), nell'ipotesi del reato presidenziale la Costituzione è intangibile in ogni sua parte. La funzione di garante di quest'ultima e il giuramento di fedeltà alla stessa prestato dal Presidente della Repubblica, confortano tale assunto.

Deve tuttavia aggiungersi che, anche ove non si ritenesse di dover condividere la tesi della assoluta autonomia e specialità della figura giuridica di "attentato alla costituzione" di cui all'art. 90 e quindi della punibilità del Presidente della Repubblica solo per condotte che concretino gli estremi del reato di cui all'art. 283 c.p. (con l'ovvia precisazione che i poteri e la posizione del Capo dello Stato conferiscono idoneità lesiva e natura di attentato ad atti che, commessi dal comune cittadino sarebbero assolutamente improduttivi di pericolo) deve affermarsi che nella condotta del Presidente sono riscontrabili gli estremi

della condotta tipica prevista da tale norma penale.

CAP. II ATTI, DICHIARAZIONI, COMPORTAMENTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE EX ART. 90 COST.

1) La convocazione dei Procuratori Generali della Sicilia nel maggio 1990.

23 maggio 1990: a seguito delle accuse formulate nel corso della trasmissione televisiva "Samarcanda" da Leoluca Orlando nei confronti della Magistratura Siciliana, accusata di "nascondere nei cassetti" le prove della collusione tra mafia e potere politico, Cossiga convoca al Quirinale i quattro Procuratori Generali della Sicilia, analizza con gli stessi gli atti dei procedimenti penali contestati - ed ancora coperti dal segreto istruttorio - ed al termine dell'incontro dichiara di poter affermare l'infondatezza delle accuse, ed anzi invita la competente autorità giudiziaria a promuovere la relativa azione penale per vilipendio della Magistratura.

La eccezionalità dell'iniziativa è espressamente riconosciuta dallo stesso Presidente (ANSA, 23/5/90 ore 20.50: "... SU QUESTE PREMESSE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSAPEVOLE DI ESERCITARE UNA SUA FUNZIONE DI GARANZIA POLITICO ISTITUZIONALE, HA ASSUNTO L'INIZIATIVA ECCEZIONALE DI SOLLECITARE IL COMPIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DA LUI RITENUTE UTILI E NECESSARIE A RENDERE PIU' RAPIDO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI, IL CORSO DELLA GIUSTIZIA ED ACCERTARE LA FONDATEZZA DI CRITICHE ED ACCUSE DI ALTRE PERSONALITA' POLITICHE..."

In realtà, l'iniziativa va ben al di là di una pura sollecitazione - comunque di certo estranea, per le forme in cui è stata esercitata, ai poteri del Presidente della Repubblica - se è vero che non solo essa si concretizza in una cognizione, sotto ogni profilo indebita, da parte del Capo dello Stato di istruttorie giudiziarie in corso, e dunque coperte dal segreto: ma che, soprattutto, si conclude con una ufficiale quanto personalissima valutazione nel merito operata dal Capo dello Stato (ANSA, 23/5/90, h. 20.57: "... SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE. DEGLI AVVISI ESPRESSI E NEI LIMITI DI COMPETENZA E DI GIUDIZIO PROPRI DELLA SUA CARICA... IL CAPO DELLO STATO DICHIARA... DI NON AVERE ELEMENTI PER RITENERE CHE SULLA MANCATA DEFINIZIONE DEI PROCESSI.. ABBIANO INFLUITO FATTI ESTRANEI ALLA INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEI MAGISTRATI, INCIDENTI SUL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL LORO LIBERO CONVINCIMENTO, E CONCRETIZZANTESI IN ILLEGITTIME SUBORDINAZIONI O INTERFERENZE...

L'iniziativa del Presidente risulta non tanto extra ordinem, quanto piuttosto contra costitutionem, cozzando violentemente contro i principi fondamentali dell'autonomia della funzione giurisdizionale e dell'indipendenza dei giudici.

Il principio di autonomia postula infatti che non siano consentiti sindacati o interferenze di sorta sull'operato degli organi giurisdizionali da parte di altre autorità ed organi statali, con l'unica eccezione dei mezzi di impugnazione, interni alla funzione, previsti e precostituiti dalle leggi processuali.

Si consideri che la stessa Corte costituzionale, in sede di conflitti di attribuzione originati da atti giurisdizionali, ha costantemente escluso di poter sindacare il modo di esercizio della funzione giurisdizionale, limitandosi a verificare il rispetto dei c.d. "limiti esterni del potere", cioè l'eventuale sussistenza di un difetto assoluto di giurisdizione (cfr. sentt. 69 e 70/1985; 244, 245 e 246/1988).

Alla luce di queste considerazioni è evidente la natura dirompente dell'intervento del Capo dello Stato su procedimenti giurisdizionali in corso, conclusosi addirittura con una pubblica valutazione sul merito della conduzione dei processi. Il vulnus non è certo meno grave solo perché il Presidente ha ritenuto di esprimere un giudizio favorevole, anche se è evidente che una censura formulata in quella sede avrebbe certamente determinato una frizione intollerabile per l'ordinamento.

Ma il comportamento del Capo dello Stato appare anche gravemente lesivo del principio dell'indipendenza dei magistrati: pur esprimendo, conclusivamente, un giudizio sostanzialmente positivo, il Presidente della Repubblica non ha infatti esitato a valutare il comportamento dei singoli giudici in ordine al "processo di formazione del loro libero convincimento". Deve invece fermamente ribadirsi che, al di fuori dei rimedi endoprocessuali, giudizi siffatti potrebbero essere consentiti solo in sede di esercizio del potere disciplinare, potere che per la Costituzione è riservato al C.S.M. e in ordine al quale il Presidente della Repubblica non è nemmeno titolare della relativa iniziativa.

Per non dire che vi è stata anche interferenza rispetto ai poteri del Ministero di Grazia e Giustizia in ordine alla autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio della magistratura.

2) Richiesta formale del Presidente della Repubblica al Ministro di Grazia e Giustizia, ai Presidenti di Camera e Senato e al vice-presidente del CSM di adozione di "misure straordinarie" contro la criminalità organizzata.

Sulla scia delle polemiche e della emozione per l'omicidio del magistrato Rosario Livatino, il Presidente Cossiga invia, il 24/09/1990, una lettera- rendendola contestualmente pubblica - al Ministro di Grazia e Giustizia e poi, da questi controfirmata , ai Presidenti di Camera e Senato ed al vice-Presidente del CSM. nella quale afferma (ANSA, 24/9/1990): "...NON COMPETE A ME, NE SONO CONSAPEVOLE, L'ADOZIONE DI INIZIATIVE NEL SENSO TECNICO-GIURIDICO DEL TERMINE, MA IL MIO PERSONALE DIRITTO DOVERE, QUALE CAPO DELLO STATO E GARANTE DELL'UNITA' NAZIONALE... E LA RESPONSABILITA' CHE MI COMPETE QUALE GARANTE DELLA COSTITUZIONE.. MI IMPONGONO DI ASSUMERE TUTTE LE INIZIATIVE CHE VALGONO A PROMUOVERE E REALIZZARE L'INDISPENSABILE COLLABORAZIONE DI TUTTE LE ISTITUZIONI DELLO STATO AL FINE DI ADOTTARE OGNI IDONEA ...MISURA".

Formulata tale premessa, il Presidente propone dettagliatamente la convocazione di conferenze istituzionali, ne indica i partecipanti, ne delinea l'oggetto (ANSA, 24/9/90, h. 19.29), e poi conclude (ANSA, 26/9/90): "...I0 CHIEDO MISURE STRAORDINARIE OGGI PER NON VEDERMI COSTRETTO, MAGARI TRA QUALCHE MESE, CON PROFONDO DISAGIO, A CHIEDERE L'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI ... RITENGO CHE SI POSSA ANCORA OPERARE DENTRO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.."

Il riferimento, da parte del supremo garante della Costituzione, alla possibilità - e non alla ineludibile necessità - che la legislazione penale rimanga "ancora" nell'alveo costituzionale, e più in generale le modalità dell'iniziativa assunta, che a molti appare del tutto estranea alle competenze del Capo dello Stato, suscita polemiche alle quali il Presidente replica affermando: (ANSA, 26/09/90): "..Questi limiti (dei suoi poteri, n.d.r.) mi sono stati autorevolmente ricordati anche in questi giorni, ipotizzando che io li abbia superati per aver scritto una lettera regolarmente controfirmata dal Ministro di Grazia e Giustizia. Fra poco farò controfirmare anche la corrispondenza privata indirizzata a chi esercita funzioni pubbliche..."

L'ironia presidenziale non dissipa le gravi perplessità sulla procedura seguita dal Presidente. Anche se la controfirma tardiva alla lettera e l'individuazione delle Camere quale destinatario della stessa riconducono l'esortazione presidenziale nell'alveo della figura del "messaggio", il Presidente ha reso pubblica la lettera-messaggio prima ancora della apposizione della controfirma da parte del Guardasigilli. Ciò ha fatto sì che l'intervento ministeriale si inserisse in una fase in cui il contenuto dell'atto era ormai irretrattabile e, per essere divenuto di pubblico dominio, aveva già realizzato i propri effetti.

Al contrario, è pacifico che la controfirma ministeriale, sia che la si intenda quale collaborazione personale sia che, configurando l'atto di messaggio quale "tipicamente presidenziale" le si assegni il più ristretto valore di controllo di legittimità, deve intervenire nella fase preparatoria dell'atto, come del resto indica la chiara lettera dell'art. 89 Cost.

La disinvolta "rottura" delle regole procedimentali costituisce riprova dell'intolleranza presidenziale ai condizionamenti di una forma di governo parlamentare in cui al Capo dello Stato è negata libertà d'iniziativa nei confronti degli altri poteri.

3) Il Presidente della Repubblica e le riforme istituzionali.

Com'è noto, le iniziative, le esternazioni, le prese di posizioni ufficiali o informali del Presidente Cossiga in materia di riforme istituzionali hanno rappresentato l'oggetto forse centrale delle polemiche, delle critiche ed infine delle esplicite censure di sviamento dei poteri presidenziali quali disegnati dalla nostra Carta Costituzionale.

Ci limitiamo qui di seguito ad elencare alcune delle più significative iniziative e/o *esternazioni del Presidente *Cossiga in materia, in successione logica e cronologica, richiamando il contesto nel quale esse sono accadute solo quando ciò appaia necessario ed utile alla migliore comprensione della vicenda.

La semplice lettura delle dichiarazioni del Presidente *Cossiga, tutte desunte da fonti ufficiali o comunque non smentite, evidenzia senza ombra di dubbio che il Capo dello Stato ha, anche in tale materia, operato del tutto al di fuori delle proprie competenze e prerogative costituzionali.

Nell'ottobre del 1990, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Londra, il capo dello Stato, a proposito del crescente dibattito politico sulle riforme istituzionali, riconosce che per lui "...E'COSA ESTREMAMENTE RISCHIOSA E DELICATA (prendere posizione sull'argomento) IN QUANTO LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AD UN PROCEDIMENTO DI RIFORMA DELLE ISTITUZIONI E' QUASI NULLA O COMUNQUE MOLTO LIMITATA.." (ANSA, 24/10)90).

Afferma tuttavia di aver in proposito "idee precise", e cioè - con specifico riferimento all'assetto costituzionale, che "..QUESTO SISTEMA NON FUNZIONA PIU' PERCHE E' STATO PENSATO PER UN'ALTRA COSA, PER UN'ITALIA DIVERSA.. I CUI DUE MAGGIORI BLOCCHI POLITICI AVEVANO PRESO RECIPROCHE GARANZIE NELLA SECONDA FASE DELLA COSTITUENTE, CREANDO UN SISTEMA DI PESI E DI CONTRAPPESI CHE AVEVA UN GRANDE VALORE DI GARANZIA MA POCO VALORE PER QUELLO CHE CHIEDONO I CITTADINI, CHE E' UN GOVERNO ..ALL'ANGLOSASSONE, AFFINCHE' LA COMUNITA' SIA GOVERNATA DA UN POTERE, LIMITATO E CONTROLLATO, MA CHE SIA UN POTERE. LA MIA IDEA E' CHE UNA RIFORMA ISTITUZIONALE SIA NECESSARIA PER DARE UNA RISPOSTA ALLA DOMANDA DI GOVERNO DI UNA SOCIETA' MODERNA..."(IBIDEM).

Nell'aprile del 1991, in una intervista al quotidiano "La Stampa", afferma: "...IL FATTO E' CHE IO NON HO NESSUNA INTENZIONE DI COMPORTARMI COME UN PASSIVO REGISTRATORE MAGNETICO: IO ZITTO, CHE REGISTRO QUEL CHE DICONO GLI ALTRI, OGNI TANTO ANNUISCO, DISTRATTAMENTE PRENDO NOTA E POI FACCIO CIO' CHE LORO HANNO GIA' DECISO DI FARE. NEANCHE PER SOGNO... E QUESTO IMPLICA IL FATTO CHE IO CONTROLLI, CHIEDA, REPLICHI, OBIETTI E FACCIA TUTTO CIO' CHE COMPETE AD UNA PERSONA E AD UN RUOLO PER NULLA PASSIVI, PER NIENTE NOTARILI ED INERTI...E' BENE CHE SIA COSI', NELL'INTERESSE DEL PAESE..." (Ansa, 2/04/91).

Ed ancora, in altra occasione: "...MI SONO DETTO: QUI IL SISTEMA NON FUNZIONA E SICCOME NESSUNO SI MUOVE, ALLORA MI MUOVO IO. MA APPENA HO COMINCIATO A FARLO, E' PARTITA UNA CAMPAGNA NEI MIEI CONFRONTI..." (ANSA, 2/04/91).

Per il Presidente Cossiga, la necessità delle riforme istituzionali nasce dall' "...ACCERTAMENTO, CHE IL CITTADINO COMUNE ESPERIMENTA OGNI GIORNO, E NON SOLTANTO IL CAPO DELLO STATO NEL PALAZZO DEL QUIRINALE, DELLA NON PIU' RISPONDENZA TRA IL NOSTRO ASSETTO COSTITUZIONALE ED IL GRADO DI SVILUPPO POLITICO, SOCIALE CIVILE ED ECONOMICO DEL NOSTRO PAESE... (ANSA, 13/04/1991).

"...E' NON MIO DIRITTO E POTERE, MA MIO DOVERE PROMUOVERE LE RIFORME ISTITUZIONALI. E SU QUESTA STRADA IO CONTINUERO', NELLE FORME CHE MI SONO LECITE E MI SONO PERMESSE DALLA COSTITUZIONE ... POICHE' NESSUNO PENSA CHE IN NESSUN TIPO DI REGIME IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEBBA ESSERE CUSTODE COMUNQUE DELL'ESISTENTE..." (ANSA, 1/05/1991).

Il 24/3/1991, in una ormai famosa conferenza stampa, quasi integralmente trasmessa sui principali organi di informazione radio-televisiva, Il Presidente indica il mancato avvio di un processo di riforma istituzionale come una delle possibili ragioni che lo indurrebbero allo scioglimento delle Camere. Ed infatti, dopo aver detto "...SE LE RIFORME ISTITUZIONALI SONO NECESSARIE, SI FACCIANO, SE IL PARLAMENTO NON E' IN GRADO DI FARLE VUOL DIRE CHE IL PARLAMENTO NON E' IN GRADO DI RISPONDERE AD UNA ESIGENZA DELLA COMUNITA' E AD UNA RICHIESTA DEI CITTADINI...(ANSA, 24/3/91), afferma: "...SE E' PER TRASCINARE LA LEGISLATURA UN ANNO IO CREDO CHE ANCHE I PIU' ACCANITI DIFENSORI, GIUSTI DIFENSORI, DELLA CONTINUITA' DELLA LEGISLATURA, DI FRONTE AD UNA LEGISLATURA CHE AUMENTI IL DIVARIO TRA IL CITTADINO E LE SUE ISTITUZIONI, PREFERISCA ALLORA CHE IL PARLAMENTO VENGA RINNOVATO E CHE IL POPOLO VENGA INVESTITO DI QUESTA PROBLEMATICA ED ESPRIMA LA SUA VOLONTA'..." (ANSA, 24/3/1991).

E' questa un'esternazione programmatica che ben si attaglia ad un capo dello Stato che si pone alla guida del suo popolo, ma che non trova spazio nel nostro tessuto costituzionale (a meno di non strapparlo!) in quanto apre un nuovo canale rappresentativo diretto tra il Presidente e la Nazione.

Mentre il dibattito e la polemica tra le forze politiche cresce quotidianamente, il Presidente Cossiga non esita a schierarsi in modo più o meno esplicito, a favore della proposta di un partito politico, il PSI, che insiste per un referendum consultivo sulle varie proposte di riforma. Nel maggio del 1991, in occasione del suo viaggio a Reykiavik, il Presidente dichiara:"...PENSIAMO... CHE LA LEGITTIMAZIONE DI UNA NUOVA COSTITUZIONE POSSA ESSERE OTTENUTA SENZA FAR PARTECIPARE DIRETTAMENTE. IN UNA QUALCHE FORMA, INDICATIVA, PROPOSITIVA, CONFERMATIVA...LA GENTE?...IO CREDO CHE IL POPOLO... VOGLIA ESSERE FONTE DI LEGITTIMAZIONE, IN QUALCHE MODO, DIRETTAMENTE, DEI NUOVI ORDINAMENTI..." (ANSA, 5/05/91).

Poi in una intervista televisiva concessa ad "Italia 1", ribadisce:...NESSUNO PUO' PENSARE CHE IL PAESE POSSA ESSERE GOVERNATO E SI possa continuare a governarlo... e che ancora di più si possa porre mano e si ponga mano alle riforme istituzionali senza una legittimazione popolare..." (ANSA, 6/5/91).

Il concetto viene ribadito in una intervista al Corriere della Sera: "...E' impossibile pensare ad un procedimento di revisione costituzionale e alla fondazione di nuove istituzioni senza la diretta partecipazione del corpo elettorale in sede di indirizzo, di proposta o di approvazione, nell'esercizio del diritto naturale del popolo a darsi o a riformare le proprie istituzioni parlamentari..." (ANSA, 12/5/91).

La questione, così posta, finisce inevitabilmente per mettere in discussione il meccanismo di revisione costituzionale previsto dall'art. 138 Cost. che infatti già in quella stessa intervista il Presidente Cossiga, dopo aver sottolineato che esso "...fu scritto per dare alla DC e al PCI il diritto di veto delle riforme...", giudica possa "...essere riformato per consentire sostanziali mutamenti; dirò' al Parlamento che se ciò' non avviene il sistema resta bloccato e non si potrà' riformare niente... molti diranno che non sono neutrale, ma questi in realtà vogliono un Presidente che dica le cose che vanno bene a loro..." (ibidem).

Sulla delicatissima questione della riforma dell'art. 138 Cost. il Presidente Cossiga si era d'altro canto già ripetutamente pronunziato in precedenza, soprattutto nel corso della crisi del primo governo Andreotti: "...SAREBBE STATO AUSPICABILE, ED IO LO AVEVO AUSPICATO SULLA BASE DELLE MIE CONVINZIONI PERSONALI, MA ANCHE DEGLI INDIRIZZI MANIFESTATIMI UNANIMEMENTE DELLE FORZE POLITICHE, CHE IL GOVERNO FOSSE DIVENUTO, GIA' IN QUESTA LEGISLATURA, L'ORGANO DI PROPOSTA ALMENO DELLE MISURE CON LE QUALI, RINNOVANDO L'ART. 138, NELLA PROSSIMA LEGISLATURA SI DESSE L'AVVIO A QUESTO CAPITOLO, CHE IO RITENGO INDISPENSABILE, DEL RINNOVAMENTO DELLA NOSTRA VITA CIVILE, ISTITUZIONALE E POLITICA..." (ANSA, 13/4/1991).

Nel corso di una ennesima intervista televisiva, resa in occasione dei risultati del referendum abrogativo del giugno 1991, il Presidente Cossiga dopo aver ricordato che "...TUTTE LE RIFORME FINO AD ORA PROPOSTE PASSANO ATTRAVERSO LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE..." sottolinea come "...IL DEPOSITARIO DEL POTERE COSTITUENTE E' IL POPOLO, TUTTI GLI ALTRI ORGANI SONO DESTINATARI DEL POTERE DI REVISIONE COSTITUZIONALE CHE E' STATO AD ESSI DATO DAL POPOLO...", ma, dopo aver espresso tutto il suo "...GRANDE RISPETTO PER LA COSTITUZIONE DEL 1948", il Presidente Cossiga si chiede "... POSSIAMO AFFERMARE CHE LA COSTITUZIONE E' STATA L'ESPRESSIONE DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO ITALIANO? NON CREDO, *PERCHE SAREBBE UNA BEN STRANA DEMOCRAZIA QUESTA NELLA QUALE UN ATTO DI UN ORGANO SIA SUPERIORE AL POPOLO CHE A QUESTO ORGANO HA DATO LA FORZA DI COMPIERE TANTI ANNI FA..." (ANSA, 11/6/1991).

E' a questo punto opportuno ricordare che gli appelli al potere costituente del popolo per la modifica dei meccanismi di revisione costituzionale suscitarono l'allarmata, alta reazione di numerosi autorevolissimi docenti di diritto costituzionale nelle università italiane, che sottoscrissero il c.d. "appello dei 52".

In esso, i firmatari esprimono "...sorpresa e preoccupazione per il numero, l'intensità e la provenienza di comportamenti e dichiarazioni non riconducibili né alla lettera né allo spirito della Costituzione repubblicana..", la quale esige "...pieno rispetto... finché questa sia in vigore, senza strumentali forzature...", ricordano che "...qualsiasi modificazione della Costituzione, compresa quella delle stesse procedure di revisione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 138"; e sottolineano che "...in ogni caso nessuna modificazione della Costituzione può mai giungere a negare il principio della rigidità Costituzionale (per il quale la Costituzione non può essere modificata se non con procedure aggravate rispetto a quelle di formazione della legge ordinaria), come garanzia di un uso non partigiano del potere di revisione costituzionale".

Allarme più che giustificato, alla luce delle quotidiane *esternazioni in materia di riforma costituzionale da parte del Capo dello Stato. Il quale giunge ad affermare: "...CRESCERE NON E' PERIRE...IL TERMINE SECONDA REPUBBLICA NON DEVE SPAVENTARE..." (ANSA, 5/05/1991): e che "...IO NON SONO DE GAULLE, AL MASSIMO LA MIA SPERANZA E' DI ESSERE IL PRESIDENTE RENE' COTY CHE HA APERTO LA STRADA A DE GAULLE. SE AVESSIMO UN DE GAULLE OGGI IN ITALIA, LE COSE SAREBBERO MOLTO PIU' SEMPLICI..." (ANSA, p.236, 17/6/1991).

L'appello al popolo riformatore assume infatti i connotati dell'incitamento rivoluzionario. Ma anche sollecitare la mobilitazione di tutte le forze politiche per la sostituzione in via legale della "vecchia" Costituzione non più adeguata alle esigenze popolari, di cui lo stesso Presidente si erige ad interprete, integra gli estremi di un attentato multiplo. Non solo il Presidente si pone in situazione diarchica, ma le sue invocazioni confliggono con il dovere di garantire tutta la Costituzione, dallo stesso solennemente assunto all'atto del giuramento, reso prima di assumere le sue funzioni (art, 91 Cost.).

Il più alto funzionario dello Stato è tenuto ad assolvere al dovere del suo ufficio che è quello di garantire il rispetto di tutta la Costituzione e non di alcuni principi soltanto dallo stesso ritenuti prevalenti (la sovranità popolare, ad esempio).

4) I rapporti tra il Presidente della Repubblica ed il Parlamento, con particolare riferimento alla funzione delle Commissioni Parlamentari di inchiesta, alla vicenda Gladio, alle interpellanze sul Presidente della Repubblica presentate dal PDS, al potere di scioglimento delle Camere.

Già a proposito della vicenda di Ustica, il Presidente "...RITIENE DI DOVER ESPRIMERE ALCUNI MOTIVI DI TIMORE E PERPLESSITA', CHE CONFLUISCONO NEL CONVINCIMENTO CHE LO SVOLGIMENTO PARALLELO E SEPARATO DI INCHIESTE SULLA TRAGEDIA DEL 27 GIUGNO DELL'80 POSSA CREARE SITUAZIONI DI CONFLITTO TRA L'ISTITUZIONE PARLAMENTARE E L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO...IL PARALLELISMO COMMISSIONI DI INCHIESTA-MAGISTRATURA E' UN PROBLEMA DELICATO ED IMPORTANTE DEL QUALE IL PARLAMENTO DOVRA' SOLLECITAMENTE OCCUPARSI..." (ANSA, 6/7/1991).

Quanto alle conclusioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2, il Presidente afferma: "...IO DI QUESTA QUESTIONE DELLA P2 NON MI SONO MAI IMPICCIATO E NON SO DI CHE COSA SI TRATTI. NON MI SENTO VINCOLATO DALLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE..." (ANSA, 22/3/1991).

Sulla vicenda "Gladio", mentre è in corso, oltre che l'indagine giudiziaria, l'inchiesta parlamentare da parte del Comitato di Controllo sui servizi segreti, il Presidente *Cossiga dichiara di "...DIFENDERE LA LEGALITA' DELLA STRUTTURA...", pur lasciando alla magistratura il compito di indagare sulle eventuali responsabilità penali, e al Parlamento il compito di "...ACCERTARE LE CORRELATE RESPONSABILITA' DI QUESTE SUE DICHIARAZIONI... NELLA RESPONSABILITA' A CUI PUO' ESSERE CHIAMATO DA CHI VOGLIA A NORMA DELL'ART. 90 DELLA COSTITUZIONE E PER IL GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA COSTITUZIONE (Cossiga) HA RIAFFERMATO, NELLA QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CAPO DELLO STATO E TITOLARE DEL COMANDO DELLE FORZE ARMATE, LA LEGITTIMITA' ISTITUZIONALE, LA NECESSITA' SOTTO IL PROFILO DELLA DIFESA NAZIONALE, L'OPPORTUNITA' SOTTO IL PROFILO DELLA TUTELA DELLA INDIPENDENZA POLITICA DELLA STRUTTURA NAZIONALE APPARTENENTE ALLO 'STAY BEHIND' COSTITUITA NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA ATLANTICA E CHE DA POCO HA APPRESO ESSE

RE DENOMINATA 'OPERAZIONE GLADIO'... (ANSA, 4/12/1990).

A tal proposito, in una intervista al settimanale "Panorama", il Ministro delle Finanze Formica dichiara: "...Noi abbiamo da una parte delle regole che prevedono la non intrusione del Capo dello Stato e dall'altra la pratica delle intrusioni. Questo è un sistema di confusione che il sistema non può tollerare".

Ma in ordine alle posizioni da lui espresse sulla operazione Gladio, il Capo dello Stato giunge ad inviare una lettera al Presidente del Consiglio, con la quale "...PRETENDE UNA MAGGIORE CHIAREZZA SULLA COSTITUZIONALITA'-LEGITTIMITA' DELL'ORGANIZZAZIONE GLADIO: INFATTI CHIEDE FORMALMENTE AL GOVERNO LA SOLIDARIETA' ALLA POSIZIONE DA LUI ESPRESSA SU GLADIO. IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DI TALE RICHIESTA COSSIGA ACCENNA ALLA POSSIBILITA' DI AUTOSOSPENDERSI DALLA CARICA DELEGANDO TEMPORANEAMENTE IL PRESIDENTE DEL SENATO GIOVANNI SPADOLINI. ANDREOTTI PREPARA PERTANTO UN DOCUMENTO SULLA LEGITTIMITA' DI GLADIO CHE VIENE VOTATO ED APPROVATO: LA QUESTIONE RIENTRA E LA CRISI ISTITUZIONALE E' EVITATA...CRAXI DICE: 'CREDO CHE LA SOLA COSA CHE NON SI POSSA FARE, E CHE NON SI PUO' FARE, E' QUELLA DI SANCIRE IN UN ORDINE DEL GIORNO LA INFALLIBILITA' DI UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA O DI UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO..." (ANSA, 7/12/1990).

Quanto alla richiesta di audizione del Capo dello Stato formulata dal Comitato Parlamentare che indaga sulla vicenda Gladio, con riferimento alle responsabilità all'epoca rivestite da Cossiga nella operazione, in qualità di Sottosegretario alla Difesa, il Quirinale conferma la disponibilità del Capo dello Stato ad "incontrare" i membri del Comitato parlamentare.

In una nota ufficiale, si sottolinea come "...L'IMPIEGO DEL TERMINE INCONTRARE DIPENDE DAL FATTO CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, NELLA SUA QUALITA' DI CAPO DELLO STATO, NON E' E NON PUO' ESSERE ASSOGGETTATO AD ALCUN ALTRO POTERE, SALVO IL CASO DI PROCEDIMENTO DI ACCUSA...INOLTRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON E' FRA I DESTINATARI DEL POTERE DI AUDIZIONE DA PARTE DEL COMITATO, COSI' COME DISCIPLINATO DALL'ART. 11 L. 801/1977. E' BEN NOTO CHE, SUL PIANO GIURIDICO, NON E' POSSIBILE FAR DISTINZIONE ALCUNA, IN MATERIA DI ORGANI COSTITUZIONALI, FRA PERSONA FISICA ED ORGANO MEDESIMO, SPECIE QUANDO SI TRATTA DI ORGANO MONOCRATICO QUAL'E' IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. NE' LE PREROGATIVE CONNESSE AD OGNI CARICA COSTITUZIONALE SONO NELLA DISPONIBILITA' DEL TITOLARE DELLA CARICA STESSA..." (ANSA, 11/12/1990).

In relazione a questi fatti, l'intolleranza dimostrata dal Presidente della Repubblica nei confronti di qualunque forma di controllo anche se di provenienza parlamentare, unitamente alla pressione esercitata sul Governo per ottenere l'avallo alle sue dichiarazioni autoassolutorie, costituiscono una deviazione ancor più grave.

La rivendicazione di sovranità non è più funzionale al consolidamento di una posizione diarchica del Capo dello Stato, ma costituisce sfruttamento della sua posizione istituzionale di primazia per assicurare alla propria persona una sorta d'immunità retroattiva.

Nel maggio 1991 il PDS presenta alla Camera dei Deputati quattro interpellanze sul Presidente Cossiga, sulle sue *esternazioni, sui suoi comportamenti istituzionali.

Il Capo dello Stato entra immediatamente in campo, dichiarando che il PDS mira in realtà alla "...PREMATURA ELEZIONE DEL PRESIDENTE...", e che la presentazione delle interpellanze "...PONE PROBLEMI COMPLESSI E DELICATI DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO-COSTITUZIONALE, POLITICO E DEL COSTUME...OCCORRERA' CHE SI VALUTI QUANTO CIO' SIA COMPATIBILE CON I PRINCIPI DELLA AUTONOMIA COSTITUZIONALE E DELLA IRRESPONSABILITA' DEL CAPO DELLO STATO...(il quale) PRENDERA' OVVIAMENTE CONTATTO CON IL GOVERNO CHE, PUR ESSENDO AUTONOMO NELLE SUE DECISIONI, IN MATERIA SIFFATTA NON PUO' CHE ESSERE ALMENO COLLEGATO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA..." (ANSA, 20/05/1991).

Sempre nella medesima occasione (si tratta di una intervista al TG1) il Presidente Cossiga entra poi nel merito delle interpellanze, le contesta punto per punto, spiega le proprie ragioni: afferma che si tratta di un tentativo del PDS di "...AGGIRARE IL DIVIETO DI SOTTOPORRE A SINDACATO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA..." (ibidem).

Come è noto, il Governo dichiarerà per questa ragione irricevibili le interpellanze, rifiutandosi di rispondere alle stesse.

Altra rilevante questione nei rapporti tra il Presidente *Cossiga ed il Parlamento è stata ed è quella del potere di scioglimento delle Camere. Si tratta di una questione sulla quale il Capo dello Stato è tornato in modo via via sempre più insistente, rivendicando a sè un potere esclusivo di scioglimento quasi unanimemente contestatogli da tutti i commentatori e gli osservatori politico-istituzionali.

"...IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' IL TITOLARE ESCLUSIVO DEL POTERE DI SCIOGLIMENTO E LO ESERCITA QUANDO VI SIANO I PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI E RICORRONO LE CONDIZIONI POLITICO-ISTITUZIONALI ...(e cioè quando) IL SOVRANO LEGALE, E CIOE' IL PARLAMENTO, MOSTRA DI NON ESSERE IN CONSONANZA CON IL SOVRANO REALE, CIOE' IL TITOLARE DELLA SOVRANITA' DEL POTERE CHE IN DEMOCRAZIA E' IL POPOLO (oppure quando) IL PARLAMENTO COME RAPPRESENTANZA NAZIONALE DEBBA AFFRONTARE TEMI E PROBLEMI PER I QUALI NON HA RICEVUTO SPECIFICO MANDATO NELLE ELEZIONI NELLE QUALI E' STATO ELETTO O QUANDO DEBBA AFFRONTARE PROBLEMI E QUESTIONI PER LE QUALI SEMBRA PIU' OPPORTUNO VERIFICARE LA VOLONTA' POPOLARE O QUANDO LE ELEZIONI GENERALI SONO OPPORTUNE E NECESSARIE..." (ANSA, 13/07/1991).

"...ALLA DOMANDA SU COSA PENSASSE DELLA DECISIONE DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEMOCRISTIANO DI CHIEDERE DI VOTARE LA MOZIONE (Scalfaro-Biondi) CONTRO LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE, IL PRESIDENTE HA RISPOSTO: IL GRUPPO DC FAREBBE BENE AD IMPICCIARSI DEGLI AFFARI SUOI. LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE E' SOLO AFFAR MIO..." (ANSA, 17/07/1991).

"...IO SCIOLGO QUANDO VOGLIO, MA INSOMMA SEMPRE CHE VI SIANO I PRESUPPOSTI. NON HO BISOGNO CHE DELLA CONTROFIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI..." (intervista al GR1, ANSA, 20/05/1991).

Il 24 marzo del 1991, in una famosa conferenza stampa televisiva, Cossiga afferma: "...TRA I MIEI POTERI C'E' QUELLO DI SCIOGLIERE IL PARLAMENTO. IO MI AUGURO ED HO OPERATO *PERCHE QUESTA SPIRALE PERVERSA PER LA QUALE I PARLAMENTI SONO SEMPRE STATI DISCIOLTI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE, VENISSE INTERROTTA. LA VOLONTA' DI INTERROMPERE QUESTA SPIRALE PERVERSA NON SIGNIFICA ASSOLUTAMENTE CHE IO NON ABBIA IL POTERE DI SCIOGLIERE IL PARLAMENTO ANCHE CONTRO LA VOLONTA' DEL PARLAMENTO..." (ANSA, 24/03/1991).

In altra occasione, ritornando sull'argomento, il Presidente rivendica i propri poteri di scioglimento delle Camere anche sul presupposto di valutazioni tutte politiche della maggioranza di governo pure legittimamente formatasi. Afferma infatti Cossiga: "...PER ESEMPIO, SI PUO' SCIOGLIERE ANCHE *PERCHE LE CAMERE NON RIESCONO AD ESPRIMERE UN GOVERNO AVENTE LA MAGGIORANZA EFFETTIVA. NON E' UNA MAGGIORANZA EFFETTIVA QUELLA CHE VIENE CONCESSA AL GOVERNO NON *PERCHE GOVERNI MA SOLO PER EVITARE LO SCIOGLIMENTO. OPPURE NEL CASO DI CONTRASTO TRA LE DUE CAMERE, CON GRAVI DANNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, O PER RIPETUTE INOSSERVANZE DELLA COSTITUZIONE..." (ansa, 19/07/1991).

"...NON HO MAI NEGATO CHE I PRESIDENTI DELLE CAMERE DEVONO ESSERE SENTITI NELL'IPOTESI DI SCIOGLIMENTO. MA UNA VOLTA SENTITI LORO NON DECIDONO; IO LI DEBBO SENTIRE E SE LORO NON SONO D'ACCORDO, LA MIA OPINIONE PREVALE. QUESTO NON SIGNIFICA CHE IO RESPINGA LA LORO OPINIONE CON PREGIUDIZIALITA'. IL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEVE ESSERE CONTROFIRMATO. IO NON SONO MITTERRAND. NON HO LIBERTA' MA SOLO DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE A SITUAZIONI ISTITUZIONALI CHE SI CREANO..." (ANSA, 20/07/1991).

5) Il Presidente Cossiga e la gestione della crisi del primo governo Andreotti.

In stretta connessione con le *esternazioni del Presidente Cossiga sul potere di scioglimento delle Camere, deve richiamarsi l'attenzione sulla gestione delle crisi di governo del marzo 1991 da parte del Capo dello Stato.

Essa fu caratterizzata, in primo luogo e come già detto, dalla costante minaccia del ricorso al potere di scioglimento delle Camere come sopra delineato, così concretando una gestione tutta politica della crisi, posto che quella minaccia era esplicitamente condizionata al mancato accordo tra le forze politiche di maggioranza su di un programma di riforme istituzionali e di revisione costituzionale.

Anche da un punto di vista strettamente formale, la gestione "politica" della crisi da parte del Capo dello Stato ebbe a manifestarsi in modo esplicito, soprattutto con la esplicita formulazione di "indicazioni" sulla gestione e lo sviluppo della crisi fornite dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, nel corso di un colloquio il cui contenuto viene reso pubblico dal Presidente Cossiga stesso, e poi formalmente riassunto in una lettera al Presidente del Consiglio.

Così, il Presidente indica al Presidente del Consiglio le ragioni della crisi, le linee programmatiche fondamentali del futuro, eventuale governo, la centralità della questione delle riforme istituzionali, le condizioni di risolvibilità della crisi (ANSA, 26/03/1991).

Invitato a rispondere sul senso di tale sua iniziativa, e sulle polemiche da essa sollevate, il Presidente Cossiga risponde: "...NOI SIAMO FINO A QUESTO MOMENTO IN UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE, ANCHE SE LA REPUBBLICA PARLAMENTARE E' UNA REPUBBLICA IN CUI IL PRESIDENTE NON E' IL DETENTORE DELL'INDIRIZZO POLITICO, MA ESISTE, PERCHE ALTRIMENTI, SECONDO UNA CERTA ACCEZIONE DI REPUBBLICA PARLAMENTARE CHE VEDO GIRARE IN QUESTA GRANDE KERMESSE DI DIRITTO COSTITUZIONALE, SEMBREREBBE CHE REPUBBLICA PARLAMENTARE E' QUELLA IN CUI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON ESISTE. MA NON E' COSI'... IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA, PRIMA CHE IL DIRITTO, IL DOVERE DI INTERLOQUIRE NEI MODI PROPRI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, QUINDI DI ESTERNAZIONE FORMALE, NON FORMALE, NEI MODI RISERVATI, DIRE LA SUA OPINIONE, DARE IL SUO CONSIGLIO, DARE I SUOI AVVERTIMENTI..." (ANSA, 30/03/1991).

Non possono infine sottacersi, in questo quadro, le "innovazioni" (ANSA, 30/03/1991) apportate dal Presidente alla consueta prassi delle consultazioni (consultazione simultanea e collegiale dei partiti della disciolta maggioranza, ecc.).

Lo stesso Presidente della DC, Ciriaco De Mita, accuserà il Presidente Cossiga di "...ESSERE ANDATO FUORI DALLA COSTITUZIONE DURANTE LA GESTIONE DELLA CRISI DEL GOVERNO..." (ANSA, 22/04/1991).

6) Le esternazioni e le iniziative del Presidente Cossiga nei confronti di partiti politici, organi di informazione, singoli esponenti politici o cittadini.

Sarebbe troppo lungo, e forse superfluo, elencare tutte le *esternazioni presidenziali in polemica, spesso durissima, con partiti politici, giornali, esponenti politici: dalle leghe al PDS, dal PRI alla DC, da Occhetto a De Mita, da Rodotà a La Malfa, da Onorato a Violante, al sindaco di Bari, a Leoluca Orlando; dal quotidiano "La Repubblica" al TG1, al Mattino di Napoli.

A prescindere dal merito delle polemiche e delle opinioni - più spesso condivisibili che censurabili - espresse dal Capo dello Stato in tali come in altre occasioni, si manifesta con imponenza il vero problema che tutte le accomuna: e cioè la assoluta incompatibilità tra il ruolo, i poteri, le prerogative e le funzioni del Capo dello Stato, supremo garante della unità nazionale, e la costante, quotidiana espressione di questi quale appassionato, polemico, fazioso leader politico.

Così, è certamente fuori da ogni legittimità costituzionale - valga solo per esempio - il fatto che il capo dello Stato dia corpo ad una polemica durissima, e quasi quotidiana, nei confronti di uno specifico gruppo editoriale (Repubblica-Espresso) da quando le testate di quest'ultimo hanno iniziato ad attaccarlo politicamente, protestando pubblicamente e formalmente quando esponenti del partito di maggioranza relativa (Gava, Mancino, De Mita) rilasciano interviste a "La Repubblica" (ANSA, 30/04/1991) esigendo formalmente che la direzione della DC si pronunci sull'accaduto (ANSA, 4/06/1991, 7/05/1991), "...A PARTE OGNI ASPETTO PERSONALE O STRETTAMENTE POLITICO, ISTITUZIONALMENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA IL DIRITTO E, AI FINI DELLE SUE COMPETENZE, IL DOVERE DI SAPERE SE IL PARTITO DI MAGGIORANZA RELATIVA, NELLA SUA SEGRETERIA E NELLE SUE PRESIDENZE DI GRUPPI, ISTITUZIONALMENTE CENTRALI NEL SISTEMA POLITICO COSTITUZIONALE, RESPINGANO, FACCIANO PROPRIE O FACCIANO PROPRI I GIUDIZI E LE PROPOSTE ACC

USATORIE FORMULATE DAL NOTO GRUPPO O INVECE INSISTANO NEL TACERE..."; e, una volta ottenuto con soddisfazione il pronunciamento della direzione DC, pubblicamente incalzi il presidente De Mita, delle cui dichiarazioni "...IL CAPO DELLO STATO NON E' RIMASTO SODDISFATTO..." (ANSA, 25/05/1991).

Né appare costituzionalmente corretto - sia detto ancora a titolo di esempio - che il Capo dello Stato attacchi pubblicamente altro organo di stampa, il Mattino di Napoli, con riferimento alla proprietà pubblica dello stesso, solo da quando quella testata ha iniziato a polemizzare con il Presidente della Repubblica, e minacciando di farne "...UNO SCANDALO NAZIONALE..." (ANSA, 18/06/1991), e così nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, con feroci accuse di lottizzazione di direttori e giornalisti, subito dopo la trasmissione di un servizio ritenuto offensivo per il Capo dello Stato, e promettendo di conseguenza l'avvio di una "campagna" autunnale contro la RAI.

(Campagna poi non realizzata, per ragioni che potrebbero essere allarmanti quanto la promessa di promuoverla).

7) La vicenda della grazia a Renato Curcio.

La recentissima -e davvero clamorosa- vicenda relativa alla Grazia al fondatore delle Brigate Rosse, Renato Curcio, entra a pieno titolo nella descritta, pervicace e metodica attività di modifica e di sovversione delle regole e della prassi costituzionale consolidata.

La vicenda è notissima e recente, e non necessita di essere qui ricostruita nel dettaglio.

In questa sede ci preme sottolineare come il potere presidenziale di concessione della grazia è stato completamente stravolto da Presidente Cossiga, il quale ha innanzitutto pubblicamente comunicato la decisione di esercitarlo in favore di Renato Curcio.

A tal proposito, è appena il caso di ribadire che il Presidente della Repubblica, nella nostra Costituzione, non può pubblicamente preannunziare l'esercizio di un suo potere (che poi, nella specie, nemmeno eserciterà); e men che mai se il potere in questione è così esclusivo, incondizionato e personale come quello di concessione della grazia ad un cittadino.

Il Capo dello Stato deve limitarsi a concedere o non concedere la grazia, comunicando pubblicamente non l'intenzione di concederla, ma null'altro che l'avvenuta concessione o la negazione della stessa.

Ancor più estraneo ai poteri del Capo dello Stato è il "condizionare" la "preannunziata" concessione della grazia, al riconoscimento -da parte delle forze politiche, e soprattutto del Governo e del Parlamento- di un presunto valore politico generale della stessa, in stridente contrasto con la natura personale del provvedimento, così artatamente conferendo al potere di grazia il valore proprio di altri provvedimenti clemenziali (indulto e amnistia) e dunque, in sostanza, avocando a sè un potere ben più ampio di quello propriamente connaturato alla concessione della grazia.

In ogni caso, e conclusivamente, è sufficiente richiamare - ai fini della presente denunzia - le censure di incostituzionalità della condotta del Capo dello Stato sollevate pubblicamente ed anche formalmente (mediante proposizione di conflitto avanti la Corte Costituzionale) dal Ministro di Grazia e Giustizia, on. Claudio Martelli.

La conclusione tutta politica del contrasto nulla toglie, ovviamente, al valore decisivo che essa riveste ai fini della presente denunzia; nè è superfluo ribadire che il delitto di attentato è reato di pericolo, che cioè si realizza per il solo aver posto in essere una condotta -come nella specie- idonea a realizzare l'attentato medesimo, a prescindere dall'effettività della lesione.

CAP. III CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 283 C.P.

Passando ora ad esaminare il complesso degli atti e delle dichiarazioni e comportamenti prima esposti al fine specifico di valutarne la corrispondenza alla fattispecie descritta all'art. 283 c.p., e ciò per far fronte alla già considerata ipotesi in cui si voglia negare la più ampia previsione sanzionata dall'art. 90 della Costituzione, si deve ritenere che gli stessi inequivocabilmente configurino il reato previsto e punito dall'art. 283 C.P. in quanto essi mirano al conseguimento del fine specifico dello stravolgimento dell'impianto costituzionale con mezzi non consentiti dall'Ordinamento costituzionale, mezzi rappresentati sia dai comportamenti ed atti stessi in quanto illegittimi, preordinati ed idonei al fine suddetto, sia da altri fatti, procedimenti concorsi di persone e di circostanze alla cui determinazione la condotta denunziata è palesemente diretta, che rappresentano a loro volta altre modalità e procedimenti del rivolgimento (o elementi di tali procedimenti) che non possono per più versi

considerarsi consentiti dall'Ordinamento.

E' noto che il Presidente della Repubblica sen. prof. Francesco Cossiga ha dichiarato di ritenere la Costituzione della Repubblica, che non per nulla egli oramai chiama "la Costituzione del 1948", obsoleta e superata.

Basterebbero, a tal proposito, le pagine del messaggio inviato alle Camere il 26 giugno 1991, in cui si afferma l'esigenza di "un nuovo patto tra gli italiani", e le parole, gravissime, in cui, a chiusura del messaggio si additano al disprezzo e si accusano di tradimento degli ideali delle lotte per la libertà, dei sacrifici di quanti per essa hanno patito e sono caduti, coloro che "ritenessero di nascondersi (!!!) dentro questa Costituzione, dietro questa Costituzione e, trasformatala in un feticcio (!!!) volessero sbarrare la strada a quella che è la legittima richiesta di nuove istituzioni"....

Basterebbe questa pretesa, contenuta in un atto, espressione di un potere formalmente attribuito al Presidente, peraltro per adempiere a specifiche funzioni a lui attribuite dalla Costituzione, per poter parlare di "attentato", giacchè la proclamazione politica, ancorchè priva di effetti giuridici immediati, di decadenza della Costituzione vigente è di per sè atto non solo arbitrario, ma tale da ledere la Costituzione negarne l'attualità di spirito e di lettera, e quindi, sostanzialmente e duramente diretto a "mutarla". Il messaggio del Capo dello Stato non è una semplice espressione di opinione, ma atto espressione di un potere, capace di produrre effetti immediati non irrilevanti e di influire in modo consistente sulle determinazioni di altri soggetti, invadendo la sfera propria della dialettica democratica, dei partiti, dei confronti politici ed elettorali, dell'esecutivo e del legislativo.

Nè può ritenersi che il reato di cui all'art. 283 C.P. possa ritenersi sussistente solo quando il colpevole intendesse portare a compimento il mutamento della Costituzione senza passare affatto per le procedure formali previste dall'ordinamento per siffatti mutamenti.

Anzitutto la norma penale richiamata parla di "mezzi", alludendo quindi chiaramente anche a quelle fasi del rivolgimento dalle quali non dipende con immediatezza il mutamento costituzionale (proclamazione di decadenza della Costituzione, proclamazione della nuova etc.) ma anche a condotte strumentali rispetto a quelle e tali tuttavia da caratterizzare l'avvenimento e suscettibili di una valutazione giuridica negativa. Tali atti possono eventualmente costituire reati autonomi (attentato contro gli organi costituzionali, art. 289 C.P., usurpazione di potere politico o comando militare, art. 287 C.P., insurrezione armata contro i poteri dello Stato 284 C.P., attentato ai diritti civili e politici dei cittadini) concorrenti con l'attentato alla Costituzione, ma possono anche consistere non in reati, ma atti costituzionalmente illegittimi ed anche in atti in sè formalmente legittimi, tuttavia esercitati con finalità diverse da quelle per le quali il relativo potere è conferito ad un determinato organo o sog

getto.

Nel caso in questione è comunque individuabile il perseguimento della finalità di mutamento della Costituzione anche con modalità e procedure formali diverse da quelle previste dall'ordinamento, che sono quelle di cui all'art. 138 della Costituzione.

Nel messaggio presidenziale viene addirittura sottolineato come necessità l'uso di forme diverse da quelle previste dall'art. 138; - afferma il Presidente della Repubblica - "adeguate" all'importanza dei mutamenti propugnati, secondo l'assunto che le procedure previste da tale articolo sarebbero da considerare preordinate solo a modifiche di scarso rilievo.

Paradossalmente, però, la procedura di cui all'art. 138 della Costituzione viene "garantita" solo per la modifica dello stesso art. 138, considerata evidentemente di scarsa importanza. Nello stesso tempo l'osservanza delle forme previste dalla Costituzione per le proprie modifiche non viene considerata accettabile e prospettata altro che strumentalmente e marginalmente.

Particolarmente grave, e tale da rappresentare di per sè un tentativo di delegittimazione del Parlamento per ciò che riguarda i suoi poteri legislativi costituzionali, è l'affermazione secondo cui "il Capo dello Stato ha il dovere imprescindibile di prospettare la necessità che qualunque procedimento sia prescelto, tenuto conto della importanza fondamentale delle opzioni.....sia sempre garantita l'espressione della libera e sovrana volontà popolare."

Ciò equivale a considerare "superato" e decaduto il 3· comma dell'art. 138 della Costituzione.

Così il "nuovo patto", e la Costituzione, rinnovata anzichè modificata, e quindi esplicitamente "mutata", sono obiettivi che nell'azione del Presidente della Repubblica si integrano e si collegano con la riaffermazione della "necessità" di una forma nuova più "adeguata" di quella prevista dalla Costituzione vigente per le sue modifiche (tutte le sue modifiche, esclusa quella della forma repubblicana dello Stato, non già rimessa ad altro procedimento, ma semplicemente vietata) con evidente caratterizzazione eversiva dell'assetto costituzionale conseguente alla sostanziale estraneità del mutamento propugnato rispetto all'evoluzione fisiologica dell'assetto costituzionale vigente.

Ma il carattere ancor più chiaramente illecito, che attinge indiscutibilmente gli estremi di reato, emerge per il ricorso, reiterato ed anzi costante, che ha preceduto, accompagnato e seguito il suddetto messaggio presidenziale, alla minaccia di scioglimento delle Camere, al ricatto politico insito nel quotidiano irrituale, di per sè eversivo, turbamento della vita politica e istituzionale del Paese.

Nelle numerosissime "*esternazioni" su tale argomento il collegamento tra le "riforme istituzionali" propugnate dal Presidente, l'atteggiamento delle forze politiche al riguardo, la formazione di una maggioranza parlamentare capace di attuarle nei tempi ritenuti ottimali, l'anticipazione dei tempi d'inizio dell'opera di mutamento istituzionale da parte di un Parlamento "capace" di affrontarla e di portarla a termine, è incontestabile ed esplicita, anche se tali considerazioni sono spesso contraddittorie tra loro e notevolmente differenziate quanto al tono più o meno esplicito, sia quanto alla chiarezza degli assunti, data anche la sede e le modalità prescelte per le "*esternazioni".

Intanto non si può qui fare a meno di richiamare come esemplare un allarmante episodio di tali *esternazioni di cui diede notizia il "Corriere della Sera" del 4 luglio c.a. relativo ad una conversazione telefonica tra il Presidente ed il giornalista Giuseppe Turani durante la quale il Presidente accennò spregiativamente ai generali italiani in quanto "antigolpisti" ed "eccessivamente pazienti con il potere politico". La smentita di tali affermazioni, e per la fonte (Palazzo Chigi) e per il tenore (non si trattava di un'intervista) è ancora più allarmante dell'esternazione in sè considerata: una vera conferma, abilmente compromettente anche il Governo, allusioni pericolosamente e minacciosamente allusive.

Vale ricordare, ancora, l' "esternazione" di Torre del Greco, alla vigilia del dibattito in Parlamento sul messaggio, di cui un'agenzia di stampa diede una versione che può definirsi "ultimativa": se il Parlamento non avesse trovato un accordo tra le forze politiche per l'attuazione di riforme istituzionali si sarebbe dovuto ricorrere allo scioglimento delle Camere.

Successive versioni hanno attenuato il tono di tale gravissimo ultimatum ma non la sostanza, essendo rimasto fermo il collegamento tra l'esito del dibattito e l'eventualità di scioglimento.

Nel ribadire quanto sul punto si è dettagliatamente detto in precedenza, è qui ancora il caso di sottolineare che il potere di scioglimento delle Camere, benchè non regolamentato quanto alle condizioni dalla Costituzione, non è certamente raccordato alle esigenze (vere o presunte) relative all'esercizio di uno specifico "potere costituente" del Parlamento.

L'esercizio del potere di scioglimento al fine di realizzare intendimenti del Presidente relativamente a materia sulla quale questi non ha invece alcuna prerogativa e rispetto alla quale egli non può esercitare alcuna politica personale, rappresenta un abuso tipico (sviamento di potere) la cui minaccia (che, in quanto persistente e continuata, rappresenta un elemento ulteriore del carattere abnorme dell'evocazione di tale istituto con le finalità di cui sopra) è mezzo idoneo a condizionare e menomare la libertà di decisione del Parlamento e così a completare il quadro della complessa condotta nella quale si concreta l'attentato alla Costituzione.

A tutto ciò deve aggiungersi l'ulteriore abuso rappresentato dall'utilizzazione, per finalità vietate dalla Costituzione dello Stato, diverse da quelle per le quali tale uso deve intendersi concesso, dei mezzi pubblici di comunicazione di massa radiotelevisivi, mezzi che conferiscono all'iniziativa presidenziale, alla minaccia di scioglimento delle Camere ed alla pressione sulla opinione pubblica e sulle forze politiche, un particolare valore cogente, e quindi un elemento ulteriore di condizionamento del Parlamento e di illiceità dei mezzi adoperati per conseguire il mutamento costituzionale.

**********

Tutto ciò, d'altra parte, non è che uno degli aspetti delle conseguenze, della massima dannosità e ulteriore pericolosità, dell'attentato in atto contro la Costituzione dello Stato, cioè contro la legge e la stessa possibilità di civile e democratica convivenza del nostro Paese. Un aspetto, una modalità di per loro assolutamente sufficienti, oltre che eloquenti, a caratterizzare l'attentato in atto, da urgentemente interrompere, nella sua flagranza, ed a sanzionare secondo legge.

Quel che è stato qui indicato non è che parte importante, ma relativamente piccola, delle azioni, dei mezzi, dell'enorme potenziale criminoso messo in atto. Se nei confronti del legislativo si opera in tal modo, nei confronti dell'esecutivo non si è da meno. La sua vita e la sua attività sono state condizionate, come ampiamente detto in precedenza, in modo altrettanto chiaro e puntuale, e dirottate o distratte rispetto ai suoi impegni costituzionali nei confronti del Parlamento, con una continua, pubblica, massiccia interferenza e minaccia di messa in crisi, di conflitti politicamente gravissimi tanto quanto impossibili o abnormi sul piano giuridico istituzionale. Altrettanto poi deve qui dirsi sul piano dei rapporti con la giurisdizione, com'è a tutti noto.

Nei confronti dei Partiti, e dei loro compiti derivanti dall'art. 49 - e non da quelli anticostituzionali della cosiddetta "Costituzione materiale" - l'opera del Presidente della Repubblica è anch'essa impropria e ne usurpa le funzioni o se ne attribuisce gran parte, pubblicamente e politicamente ponendosi a guida e garante del "partito della riforma", reiettando a dissidenti quanti non concordano con il suo disegno politico.

Nei confronti, infine, dei cittadini - sempre al fine di stravolgere l'ordinamento - si viene rafforzando quell'attentato contro i loro diritti civili e politici, costituzionali sul quale da decenni sempre più, con la complicità dell'ordine giudiziario oltre che delle altre istituzioni, si basa il regime partitocratico.

Da parte di uno dei tre costituenti presenti tutt'ora nella Camera dei deputati, Oscar Luigi Scalfaro, è stato detto nel corso del dibattito parlamentare, che evidentemente è stato scelto come luogo per una denunzia solenne e di altissimo tono: "E' fuori dubbio che da tempo l'interpretazione della suprema magistratura costituisce riforma di fatto della nostra Costituzione." Riforma extra e contra legem, senza ombra di dubbio, aggiungono i sottoscritti.

Da parte di uno dei più autorevoli giuristi e costituzionalisti italiani, il prof. Gustavo Zagrebelsky, un editoriale sul n. 7 del 1991 de "Il Corriere Giuridico", si legge: "Il minimo dei poteri presidenziali, il topolino chiamato innocentemente "esternazione" è cresciuto a tal punto da diventare un mostro che scuote dalle fondamenta la nostra Costituzione". Un mostro, dunque, anche per un autore e uno scrittore uso al understatement piuttosto che alle iperboli o alla retorica. Il prof. Zagrebelsky continua: ""oggi ci chiediamo come abbia potuto prendere piede e crescere e se anche la scienza costituzionalista, forse troppo prona nel seguire gli andamenti della prassi, talora impropriamente nobilitata sotto la formula della "Costituzione materiale", non porti pesanti responsabilità"".

Anche i sottoscritti se lo chiedono, non ritenendosi legittimati, come Julien Benda a denunciare anche "la trahison des clercs" nell'Italia di questi anni. E allegano alla denuncia, unico, per ora, documento tra i mille univoci della dottrina e della giurisprudenza, ma tra essi il più recente e autorevole, l'intero editoriale del Prof. Zagrebelsky dal titolo: "Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica", dal quale i sottoscritti ritengono di poter trarre una vigorosa e incalzante descrizione scientifica di aspetti fondamentali dell'attentato alla Costituzione dello Stato da parte del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, a suffragio della presente denunzia.

*********

Quanto sopra esposto concreta indubbiamente il reato di cui all'art. 283 C.P., reato che ai sensi dell'art. 90 della Costituzione importa la responsabilità del Presidente della Repubblica in quanto a questi ascrivibile.

PERTANTO

CON IL PRESENTE ATTO IL SOTTOSCRITTO SPORGE FORMALE DENUNZIA DEL

REATO DI ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE, FACENDO RISERVA DI

ESTENDERLA ANCHE ALLA FATTISPECIE DELL'ALTO TRADIMENTO.

Ai fini della denunzia e della comprovazione della manifesta fondatezza allego quanto segue:

- ALLEGATO N. 1 RACCOLTA AGENZIE ANSA DAL 1.2.90 AL 7.9.91;

- ALLEGATO N. 2 EDITORIALE DI GUSTAVO ZAGREBELSKY SU IL CORRIERE GIURIDICO N. 7/1991;

- ALLEGATO N. 3 SINDACATO ISPETTIVO;

- ALLEGATO N. 4 RACCOLTA SINTESI ANSA SU "ESTERNAZIONI" DALL' 1.2.90 AL 4.11.91, SU "CORTE COSTITUZIONALE", "PARTITI", "RAI", "LEOLUCA ORLANDO", MAGISTRATI", "SCUSE", "ON. STEFANO RODOTA'", "PDS", "LEGHE", "GLADIO", "ELOGI", ETC. ETC. ...;

- ALLEGATO N. 5 RASSEGNA STAMPA SU PRESIDENTE COSSIGA;

e di far pervenire agli organi procedenti eventuali ulteriori elementi e documentazione a sostegno della denunzia stessa, elementi del resto ampiamente disponibili per chiunque intenda raccoglierli.

Roma li, 26 novembre 1991

Giacinto Marco Pannella

 
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