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Aglietta Adelaide - 18 febbraio 1992
Proposta di risoluzione sulla pena di morte

RELAZIONE

della commissione per gli affari esteri e la sicurezza

sulla pena di morte

Relatrice: On. Maria Adelaide AGLIETTA

Parte A: Proposta di risoluzione

SOMMARIO: Proposta di risoluzione della Commissione per gli affari esteri e la sicurezza del Parlamento europeo con la quale si afferma che nessuno Stato, ed a maggior ragione, nessuno Stato democratico, possa disporre della vita dei propri cittadini, prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi. Di conseguenza si chiede a tutti gli Stati membri della CE, del Consiglio d'Europa e della CSCE di abolire la pena di morte dai propri ordinamenti giudiziari. Si chiede inoltre alla Commissione e al Consiglio di operare con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economico-finanziari perché venga abolita la pena di morte in tutti gli altri Stati.

(PE 150.365/A/def. - Or. It - A3-0062/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Sulla pena di morte

Il Parlamento europeo

visti gli artt. 3 e 4 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo;

- visti la convenzione europeo dei diritti dell'uomo e l'art. 1 del VI Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione entrato in vigore nel 1985,

- visto l'articolo 6 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici ed il II Protocollo aggiuntivo adottato nel 1989 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, entrato in vigore nel giugno 1991, dopo la decime ratifica;

- visto l'art. 4 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo;

- vista la Convenzione europea di estradizione del 1957;

- viste le risoluzioni dell'ONU sulla pena di morte n. 32/61 dell'8 dicembre 1977, n. 35/172 del 15 dicembre 1980, n. 1984/50 del 2 maggio 1984 e n. 39/118 del 14 dicembre 1984;

- viste le sue precedenti risoluzioni del 18 giugno 1981 (1), sull'abolizione della pena di morte nella CE e del 17 gennaio 1986 (2), sull'abolizione della pena di morte e l'adesione al sesto protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

- vista la risoluzione dell'Assemblea ACP-CEE (doc. 248/90), adottata il 27 settembre 1990, sulla pena di morte nei paesi ACP-CEE;

- viste le proposte di risoluzione doc. B3-605/89, B3-682/90 e B3-1915/90;

- vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza A3-0062/92;

A. rilevando con allarme che la pena di morte è oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunità internazionale su 181 (in 116 per reati ordinari e in 16 per reati eccezionali) e che è ancora applicata in 16 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica;

B. rilevando che numerosi Paesi, anche ad ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze esplicitamente escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (ad esempio, minore età o malattie mentali);

C. sottolineando che, in Paesi non democratici, la pena di morte è ancora molto spesso utilizzata per limitare alcune libertà fondamentali quali la libertà politica, religiosa, sessuale, di parola o di associazione, e quindi quale strumento per colpire i dissidenti o anche solo minoranze;

D. sottolineando che molto spesso la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giudiziarie e processuali;

E. essendo dimostrato dall'esperienza che la condanna alla pena di morte è stata ed è suscettibile di errori, il che ha comportato e può comportare l'esecuzione di persone innocenti, e che tali sentenze sono spesso influenzate da disparità sociali e da pregiudizi etnici;

1. ritiene che nessuno Stato, ed a maggior ragione, nessuno Stato democratico, possa disporre della vita dei propri cittadini, prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi;

2. ritiene che l'impegno ad operare per l'abolizione della pena di morte ovunque essa sia prevista e praticata, possa configurarsi come dovere legittimo;

3. chiede di conseguenza - in coerenza con il VI Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con il II Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti civili e politici - a tutti gli Stati membri di impegnarsi ad abolire la pena di morte degli ordinamenti giudiziari che ancora la contemplano per i reati ordinari (Grecia e Belgio, anche se questi due Stati non la applicano effettivamente da diverse decine di anni);

4. chiede altresì agli Stati membri che ancora la contemplano di abolire la pena di morte per i reati eccezionali (Grecia, Belgio, Italia, Spagna e Regno Unito),

5. chiede a tutti gli Stati membri della CE che ancora non l'abbiano fatto di firmare e/o ratificare senza ulteriori rinvii sia il VI Protocollo aggiuntivo alla convenzione europeo dei diritti dell'uomo (Belgio, Grecia, Irlanda, Regno Unito) che il Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti civili e politici;

6. chiede inoltre a tutti gli Stati membri che si impegnino a non concedere l'estradizione degli imputati passibili di una condanna alla pena capitale nel paese richiedente a meno che quest'ultimo non dia garanzie sufficienti che ciò non avvenga;

7. auspica che l'impegno ad abolire la pena capitale sia assunto dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che ancora non l'abbiamo fatto (Cipro, Malta e Svizzera per i reati eccezionali, Turchia e Polonia per i reati ordinari ed eccezionali) ed ugualmente degli Stati membri della CSCE che ancora contemplino la pena di morte nei loro ordinamenti (Bulgaria, Stati Uniti d'America, Comunità degli Stati indipendenti, Jugoslavia, Lituania, Estonia, Lettonia, Albania);

8. ciò premesso, chiede alla Commissione, al Consiglio ed agli Stati membri di operare con tutti i mezzi politici, diplomatici, economici-finanziari e in tutte le sedi, affinché venga abolita la pena di morte in tutti gli Stati in cui sia ancora contemplata e ciò alla sua totale eliminazione;

9. chiede di conseguenza al Consiglio ed alla Commissione, e per quanto di loro competenza agli Stati membri;

a) di operare per ottenere in sede ONU una delibera vincolante di moratoria generalizzata sulla pena di morte;

b) di impostare la propria politica estera e in particolare la politica di accordi e cooperazione economica considerando il pieno rispetto dei diritti umani e in particolare l'abolizione della pena di morte come una condizione fondamentale e dirimente di cui tenere conto, consci che il potere negoziale della CEE sarà debole, fino a che esisteranno alcuni Stati membri che prevedono la pena di morte nei loro ordinamenti;

c) di promuovere una vasta e capillare campagna di informazione, non solo delle posizioni del PE, ma delle tesi che si oppongono al mantenimento della pena di morte negli ordinamenti giudiziari di qualsivoglia Stato, al fine di creare una approfondita conoscenza e sensibilità nell'opinione pubblica dell'inutilità e dell'inaccettabilità della pena capitale;

10. ritiene inoltre che contemporaneamente sia necessario, come strumento per combattere la pena di morte, intervenire con determinazione per limitarne e contrastarne l'applicazione; a tal fine chiede alle istituzioni della Comunità e agli Stati membri di intervenire nei confronti degli Stati in cui è ancora prevista la pena di morte affinché da subito:

a) non siano pronunciate ed eseguite condanne a morte contro coloro che al momento del crimine non avevano ancora diciotto anni, contro donne in gravidanza o con figli piccoli, contro persone anziane, malate o ritardate mentali;

b) sia garantito un processo equo a tutti gli imputati e, a maggior ragione, a quelli accusati di reati per cui è prevista la pena capitale e più precisamente:

- l'imputato sia considerato innocente sino a prova della sua colpevolezza;

- siano garantite all'imputato l'assistenza di un avvocato e la possibilità di sostenere la propria difesa conoscendo le accuse ed avendo i mezzi giuridici per controbatterle attraverso testimonianze e prove a discarico;

- il processo sia pubblico;

- sia garantita la possibilità di ricorso contro la sentenza di condanna;

11. ritiene che il tema dell'esecuzioni extragiudiziarie sia altrettanto importante di quello analizzato nella presente risoluzione, ed invita pertanto la propria commissione per gli affari esteri e la sicurezza ad elaborare un rapporto su tale tema;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri degli Affari Esteri riuniti nell'ambito della CPE, ai Governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, alla CSCE, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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(1) doc. 1-0065/81, G.U. no. C172 del 13-7-81, pag. 72

(2) doc A2-0187/85, G.U. no. C36 del 17 febbraio 1986, pag.214

 
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