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Partito radicale - 30 aprile 1992
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL 36· CONGRESSO DEL PARTITO RADICALE

Roma, Hotel Ergife, 30 aprile - 3 maggio 1992

1) Il Presidente d'Onore, il Primo segretario, il Tesoriere, la Presidente del Partito, Il Presidente del Consiglio Federale ed il Vice Tesoriere, possono intervenire in ogni fase del dibattito, senza limiti di tempo.

I relatori, salvo diversa specificazione nell'ordine dei lavori, non hanno limiti di tempo nelle relazioni. Il limite di tempo per le relazioni delle Commissioni è di 30' e di 5' per le eventuali repliche.

2) Gli emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento vanno presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro cinque minuti dal termine della illustrazione delle proposte e non possono essere sub-emendati.

Gli emendamenti messi in votazione vengono illustrati dai presentatori con interventi della durata massima di 5 minuti. Su ognuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevole ed una contraria della durata massima di 3 minuti.

Ogni congressista può presentare un solo emendamento, anche complessivo, sull'ordine dei lavori ed uno sulle norme regolamentari.

Le proposte di regolamento e dell'ordine dei lavori sono distribuiti ai congressisti un'ora prima dell'inizio dei lavori.

3) Ogni congressista può proporre mozioni d'ordine alla Presidenza, che le accetta dando loro esecuzione, o le dichiara insindacabilmente inammissibili o le sottopone al voto dell'assemblea, consentendone l'illustrazione per 5 minuti e dando la parola per dichiarazione di voto, una a favore ed una contraria, della durata di 3 minuti.

Le mozioni d'ordine non possono comunque modificare l'ordine dei lavori e le norme regolamentari votate all'inizio del Congresso se non sono presentate da almeno un decimo dei congressisti.

Le mozioni d'ordine devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza e non possono interrompere un intervento in corso.

4) Le mozioni di sfiducia alla Presidenza devono essere presentate e sottoscritte da un decimo dei congressisti e sono poste in discussione e votazione con le medesime modalità stabilite per le mozioni d'ordine.

5) Gli interventi nel dibattito generale sono al massimo di 15' per gli iscritti e 7' per i non iscritti.

6) Le iscrizioni a parlare devono essere presentate personalmente alla Segreteria di Presidenza nei termini di tempo annunciati dalla Presidenza o previsti dall'ordine dei lavori.

La Presidenza forma l'elenco generale degli iscritti a parlare, alternando un iscritto italiano ogni 2 non italiani.

7) Gli eletti nella attuale legislatura nel Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali che risultino iscritti al Partito all'inizio dei lavori del Congresso e abbiano chiesto la parola alla Segreteria di Presidenza entro i termini previsti dall'ordine dei lavori, hanno la facoltà di intervenire nel dibattito (su ciascun punto all'ordine del giorno) al di fuori dell'ordine delle iscrizioni a parlare, dopo il termine del secondo intervento a partire dal momento in cui lo richiedono alla Presidenza.

La Presidenza accoglie non più di 2 di queste richieste per ogni ora di dibattito.

8) Le mozioni generali devono essere presentate sottoscritte da un quinto dei congressisti iscritti. Ciascun congressista non può presentare o sottoscrivere più di una mozione generale. Il numero dei congressisti iscritti è precisato dalla Presidenza al momento fissato dall'ordine dei lavori per la presentazione dei documenti.

Le mozioni particolari devono essere presentate da almeno 40 congressisti iscritti e possono essere rinviate, a giudizio insindacabile della Presidenza, agli organi responsabili del Partito.

Ciascun documento può essere illustrato da uno dei presentatori per un limite massimo di 20 minuti per le mozioni generali e di 10 minuti per quelle particolari.

9) Eventuali emendamenti alle mozioni devono essere sottoscritti da almeno 35 congressisti iscritti per le mozioni generali e da 20 per quelle particolari e vanno presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza.

Qualora gli emendamenti alle mozioni non siano accolti dai presentatori dei documenti cui sono rivolti (l'accettazione deve essere espressa dal primo firmatario), la Presidenza dà la parola per l'illustrazione ad uno dei presentatori dell'emendamento per la durata massima di 3'. Su ciascuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevole ed una contraria della durata massima di 2'.

10) Esaurita la votazione degli emendamenti, la Presidenza procede alla votazione delle mozioni generali ed esaurita questa votazione procede alla eventuale votazione delle mozioni particolari, dando la parola per le dichiarazioni di voto per una durata non superiore ai 7' ciascuna e ad un numero limitato di iscritti favorevoli e ad altrettanti contrari.

Durata e numero delle dichiarazioni di voto sono stabiliti, per ciascuna delle due votazioni, dalla Presidenza.

11) Eventuali raccomandazioni possono essere accolte a giudizio insindacabile della Presidenza ed essere tramesse agli organi responsabili del Partito.

12) Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro la scadenza fissata dall'ordine dei lavori o dalla Presidenza e devono essere sottoscritte da almeno un decimo del numero dei congressisti che risultino iscritti al momento precisato dall'ordine dei lavori o dalla Presidenza per la presentazione delle proposte.

Le proposte di modifica possono essere illustrate, ciascuna, da uno dei presentatori per non più di 5'.

La Presidenza procede alla votazione dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto, della durata massima di 3'ad un numero limitato di iscritti favorevoli ed altrettanti contrari o astenuti, numero stabilito a giudizio insindacabile dalla Presidenza.

Le proposte di modifica dello statuto non sono emendabili.

13) Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti a scrutinio segreto.

14) L'elezione del Consiglio Federale avviene su liste bloccate e contrapposte, formate nel massimo da un numero di candidati pari a 2/3 degli eligendi.

La ripartizione degli eletti tra le liste concorrenti avviene su base maggioritaria, attraverso l'attribuzione di 2/3 degli eletti alla lista che raccoglie la maggioranza dei voti e di 1/3 all'altra lista.

Quando vi fossero più di due liste concorrenti, la ripartizione di 1/3 degli eletti tra le liste che risultino minoritarie avviene su base proporzionale con recupero dei maggiori resti e, all'interno di ciascuna lista, secondo l'ordine con il quale i candidati sono stati presentati.

Ciascuna lista deve comprendere anche candidati supplenti in

numero pari alla metà degli eligendi.

 
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