di Giuseppe CalderisiCOME SONO STATE CREATE LE CONDIZIONI GIURIDICHE SENZA LE QUALI I REFERENDUM ELETTORALI NON ESISTEREBBERO E NON SAREBBERO MAI POTUTI ESISTERE. COME MARTINAZZOLI E AMATO LI HANNO FAVORITI, COME E DA CHI SONO STATI OSTEGGIATI. UN GIALLO POLITICO-PARLAMENTARE, LA VICENDA DI UNO DI QUEI GRANELLINI DI SABBIA CHE MUTA IL CORSO DEGLI EVENTI, MA ANCHE UN PICCOLO SQUARCIO SUL FUNZIONAMENTO REALE DELLE NOSTRE ISTITUZIONI.
SOMMARIO: Una ricostruzione cronologica di alcune delle vicende politiche che hanno consentito la convocazione dei referendum elettorali del 18-19 aprile 1993. L'autore racconta in particolare gli interventi messi in atto per modificare la legge elettorale del Senato in modo da rendere più semplice la formulazione del referendum. Il giudizio negativo sul comportamento di Marco Pannella che non avrebbe sostenuto sufficientemente i referendum elettorali. [Giuseppe Calderisi è stato eletto deputato nelle liste radicali per tre legislature e nella decima legislatura ha assunto l'incarico di presidente del Gruppo parlamentare federalista europeo. Nelle elezioni dell'aprile 1992 si è presentato con la lista "Referendum", guidata dal prof. Giannini, che non ha raccolto il quorum necessario per essere rappresentata in Parlamento - Una parte di questa cronistoria è stata pubblicata dal settimanale EPOCA].
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Premessa
Quella che segue non è la cronistoria di tutta la vicenda dei referendum elettorali, ma solo di una parte di essa, quella legata alla creazione delle condizioni giuridiche senza le quali oggi i referendum letteralmente non esisterebbero e quasi certamente non sarebbero mai potuti esistere.
Infatti dopo la sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 1991 con la quale furono dichiarati inammissibili i primi referendum sulle leggi elettorali del Senato e dei Comuni, era unanime e generalizzata la convinzione - da parte dello stesso Segni e di tutti i giuristi - che la legge vietasse di promuovere nuovamente la raccolta delle firme per i referendum prima del 1993 a causa dei divieti temporali connessi con la scadenza della decima legislatura. Senza la scoperta di un'angusta ma percorribile strettoia temporale, con l'invenzione di un'interrogazione presentata all'allora Ministro dell'Interno Scotti nel marzo '91; senza la sua tempestiva e puntuale risposta - sulla quale ha dovuto infine convenire anche la Corte di Cassazione nell'ottobre '92 - oggi i referendum, tutti i referendum, non esisterebbero. Nell'autunno-inverno '91 - '92 non sarebbero state raccolte un milione e quattrocentomila firme; le elezioni del 5 aprile e tutta la fase politica successiva non sarebbero state marcate dall'inizi
ativa referendaria. E il prossimo 18 aprile, anziché essere chiamati a votare, saremmo ancora alla fase della raccolta delle firme nella speranza, molto aleatoria, di veder convocati i referendum nella primavera del 1994. Con probabilità molto maggiore oggi si terrebbero le elezioni anticipate con la vecchia legge proporzionale e il Paese si troverebbe senza vie d'uscita, condonnato all'agonia.
Ma ancora di più. Senza l'invenzione di un emendamento, apparentemente insignificante, ad una legge nota con il nome del suo promotore, Nicola Mancino, e senza l'opera ostinata e caparbia, durata quasi un anno, per farla approvare dal Parlamento ben due volte a causa del suo rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il quesito del referendum sul Senato non sarebbe stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale. La normativa risultante dall'abrogazione referendaria non affermerebbe - come afferma ora in modo chiarissimo grazie alla legge Mancino - che "il Presidente dell'Ufficio circoscrizionale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nel collegio" ma parlerebbe della proclamazione del "candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore" ( ?!?! - proprio così "non inferiore" e poi punto). La mannaia della Corte Costituzionale si sarebbe abbattuta impietosamente su questo quesito e, molto probabilmente,
anche sull'altra formulazione del referendum sul Senato (su cui erano pure state raccolte le firme, poi non consegnate alla Cassazione proprio per la sopraggiunta approvazione definitiva della legge Mancino).
Senza questa leggina non voteremmo per il referendum elettorale del Senato né il 18 aprile di quest'anno, né nel 1994, né mai. Non avremmo così alcuna possibilità di varare una rigorosa legge elettorale uninominale maggioritaria e mancherebbe ogni sbocco democratico e riformatore alla drammatica crisi politica, istituzionale, morale e civile in cui è precipitato il Paese.
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La cronistoria ripercorre tutte le tappe e gli innumerevoli episodi di questa lunga e incredibile vicenda. Leggendola si scoprirà come l'approvazione della legge Mancino sia stata insospettabilmente favorita da Mino Martinazzoli e Giuliano Amato; come abbia goduto di altri aiuti, consapevoli o involontari; come e da chi sia stata osteggiata; quali colpi di fortuna e quali errori l'abbiano contrassegnata.
Un vero e proprio giallo politico-parlamentare, la vicenda di uno di quei piccoli granellini di sabbia che mutano il corso degli eventi, ma anche un piccolo squarcio sul funzionamento reale delle nostre istituzioni e sulle miserie e nobiltà del ceto politico.
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Devo rivolgere un ringraziamento particolare ad Augusto Barbera che è stato anch'egli protagonista di tutta la vicenda. Senza il suo apporto, la sua collaborazione costante, la sua capacità di sopportare la mia maniacale ostinazione, la legge Mancino non sarebbe mai stata approvata.
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16 - 17 gennaio 1991
La sentenza di inammissibilità dei primi referendum elettorali su Senato e Comuni da parte della Corte Costituzionale.
La nascita della controffensiva a questa sciagurata decisione. La questione dei limiti temporali previsti dalla legge sul referendum.
Il 16 e 17 gennaio si riunì la Corte Costituzionale per giudicare l'ammissibilità dei primi referendum elettorali. Nella notte tra il 16 e il 17 partì la risposta militare a Saddam Hussein. Il pomeriggio successivo la Corte dichiarò inammissibili i referendum sulle leggi elettorali del Senato e dei Comuni (perchè i quesiti non erano chiari ed omogenei) e ammissibile il solo referendum sulla preferenza unica. "Ci aveva rovinato la guerra" ? Certamente non aveva contribuito a creare un clima politico favorevole. Ma la decisione negativa della Corte Costituzionale era purtroppo facilmente prevedibile, almeno da parte di chi avesse cognizione del ruolo superpartitocratico da essa svolto soprattutto in tema di referendum (le responsabilità della Corte sono gravissime: se avesse ammesso allora i referendum, oggi il Paese non verserebbe nella crisi drammatica in cui è precipitato). Ed infatti i radicali avevano previsto questo esito con precisione e lucidità sin dall'inizio della prima iniziativa referendaria nel g
ennaio 1990. C'era stata una polemica con Segni e gli altri promotori di area cattolica e comunista. I radicali avrebbero preferito promuovere solo i referendum nettamente maggioritari su Senato e Comuni proprio per non offrire alla Corte Costituzionale la facile scappatoia di ammettere il quesito meno significativo. (Comunque, pur avendo obiezioni anche di merito sul referendum relativo alla preferenza unica, i radicali contribuirono in maniera determinante anche alla raccolta delle firme per questo referendum. Così pure le associazioni cattoliche e il PCI contribuirono in maniera determinante alla promozione del referendum sui Comuni da loro inizialmente non gradito perché troppo maggioritario).
La facile previsione della sentenza della Corte Costituzionale mi aveva spinto sin dal novembre precedente a studiare come poter promuovere nuovamente l'iniziativa referendaria.
La crisi del sistema politico-istituzionale era già gravissima. Dopo il crollo del Muro di Berlino, le "picconate" di Cossiga e l'avanzare del fenomeno leghista non potevano esserci dubbi al riguardo, anche se si era ancora lontani dall'esplosione della tragedia partitocratica di Tangentopoli. Insomma, avevo la fermissima convinzione che occorresse rispondere alla sciagurata sentenza della Corte Costituzionale promuovendo nei tempi più brevi possibili una nuova iniziativa referendaria in materia elettorale.
Ma i divieti temporali previsti dalla legge sul referendum in vicinanza della scadenza delle Camere (2 luglio 1992) sembravano lasciare pochi margini in questa direzione (art. 31 della legge n. 352 del 1970: "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.").
Per rilanciare l'iniziativa referendaria bisognava dunque attendere che si svolgessero le elezioni politiche ?
Avevo studiato in profondità la legge sul referendum nel 1977-78, essendo stato il responsabile del Comitato promotore degli otto referendum radicali di quella stagione politica. Con il prof. Ernesto Bettinelli avevo condotto per il Comitato promotore del referendum contro la legge "Reale" sull'ordine pubblico, la battaglia per impedire che una qualsiasi modifica legislativa, anche soltanto formale, facesse decadere la richiesta referendaria. Fu allora che la Corte Costituzionale riconobbe il Comitato promotore del referendum come potere dello Stato abilitato a sollevare conflitti di attribuzione nei confronti di altri poteri dello Stato (ordinanza n. 17 del 2 marzo 1978) e che la Corte dichiarò parzialmente incostituzionale l'articolo 39 della legge sul referendum (sentenza n. 68 del 1978). Risolto in qualche modo quel problema, restavano (e restano) però molte altre incongruenze nella legge sul referendum, in particolare quelle sui limiti temporali. La questione era già stata oggetto di un duro scontro par
lamentare all'epoca dell'esame della legge nel 1969-70. Mi ricordai che già nel 1978 avevo soffermato l'attenzione su quel divieto relativo all'"anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere". Cosa voleva dire l'espressione "anno anteriore" ? Si riferiva ai 365 giorni anteriori alla data di scadenza delle Camere o all'anno solare anteriore a quello di scadenza di una delle Camere ? Una cosa per me era certa: quella espressione non poteva significare sia l'una che l'altra cosa (anche se, molto probabilmente, l'ambiguità non era casuale). La questione dell'articolo 31 non era però mai venuta a galla per il semplice motivo che, da quando era stata approvata la legge sul referendum nel 1970, le legislature non erano mai giunte alla scadenza naturale ma erano sempre state interrotte anticipatamente.
Nel gennaio 1991 era ancora incertissima la sorte della decima legislatura, ma anche grazie alle iniziative parlamentari che avevamo messo in atto (la mozione Scalfaro contro le crisi extraparlamentari) non si poteva affatto dare per scontato che anche quella legislatura finisse anticipatamente.
Gennaio-febbraio 1991
Nelle settimane successive alla sentenza della Corte feci un ulteriore approfondimento della questione dei tempi di raccolta delle firme e misi a punto un documento. Nel caso di elezioni politiche nel '92, le strade possibili erano due: o si raccoglievano le firme nella primavera del '91 (depositandole prima del 2 luglio) con la conseguenza dello svolgimento dei referendum nello stesso periodo delle elezioni politiche del '92; oppure si raccoglievano le firme a partire dal mese di ottobre '91 depositandole nel gennaio '92 purché prima della data di convocazione dei comizi elettorali (nella speranza che Cossiga non sciogliesse le Camere proprio il 1· gennaio 1992, decisione che avrebbe costretto i promotori a buttare via tutte le firme raccolte). La seconda strada era stata resa possibile dall'approvazione, durante l'esame della legge sul referendum nel 1969 al Senato, di un emendamento presentato da Alessandro Galante Garrone. Questo emendamento aveva esteso il periodo annualmente previsto per il deposito de
lle richieste di referendum: anziché dal 1· aprile ai 30 settembre, dal 1· gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Si trattava dunque di infilarsi in questo difficile, strettissimo anfratto temporale.
Sottoposi il documento al giudizio di Augusto Barbera. Diversamente da Mario Segni, tutto assorbito dal problema di venire a capo del referendum residuo e alieno dal riproporre subito iniziative per riforme elettorali maggioritarie non gradite a buona parte dei potenziali alleati nella battaglia per la preferenza unica, trovai Augusto Barbera disponibile a ragionare sulla questione. Trovò fondate le mie riflessioni, in particolare quella relativa alla seconda ipotesi. Ma chi avrebbe potuto garantirla ? Esclusa la possibilità di determinare un pronunciamento del Consiglio di Stato, dopo averne parlato anche con il prof. Valerio Onida, si pensò con Barbera ad una interrogazione al Ministro dell'Interno. Non era l'autorità competente a decidere la questione (la legge la attribuisce all'Ufficio Centrale per il referendum della Corte di Cassazione, e solo al momento in cui tale Ufficio esamina la legittimità delle richieste referendarie già depositate con almeno 500 mila sottoscrizioni). Ma il parere del Ministro
dell'Interno avrebbe potuto costituire certamente un valido punto di riferimento.
25 febbraio 1991
Colloquio con il Ministro dell'Interno Scotti
In un colloquio a Montecitorio illustrai al Ministro dell'Interno Scotti il problema dell'interpretazione dell'articolo 31 della legge sul referendum e dei limiti temporali da esso previsti. Lo pregai di approfondire la questione giuridica, gli annunciai che avevamo intenzione di presentare un interrogazione parlamentare e che gli avremmo sollecitato una risposta tempestiva: dovevamo sapere con urgenza se la strada percorribile fosse quella della raccolta delle firme nei mesi dell'imminente primavera oppure l'altra dei mesi autunnali e invernali a cavallo tra il '91 e il'92. Scotti mi assicurò l'approfondimento e la tempestività.
27 febbraio 1991
La folgorazione dell'emendamento alla legge Mancino e la sua approvazione da parte del Senato
In mattinata mi telefonò il sen. Lorenzo Strik Lievers del Gruppo federalista europeo ecologista. Voleva avere una mia valutazione su un disegno di legge che riguardava la legge elettorale del Senato; nel pomeriggio sarebbe stata discussa in Aula. Era il disegno di legge Mancino (atto Senato n. 1776) che intendeva cambiare la base di calcolo della cifra elettorale individuale dei candidati. Essa doveva essere determinata percentualmente non più sui votanti del collegio ma sui voti validi. Accadeva infatti che attraverso il gioco delle schede bianche e nulle i candidati di uno stesso partito si facessero la guerra tra loro. Si trattava di un provvedimento di natura minore, ma volto certamente ad una maggiore moralizzazione e trasparenza. Non era un caso che per le elezioni del Senato i voti non validi fossero di gran lunga più numerosi che per le elezioni della Camera, nonostante il maggior numero di aventi diritto per queste ultime. Ma da ben tre legislature il sen. Mancino non riusciva ad ottenerne l'approv
azione.
Strik Lievers voleva sapere se quella modifica dell'articolo 17 della legge elettorale del Senato potesse rendere più difficile in futuro la riproposizione del referendum. Mi mandò un fax con il testo. Lo esaminai, lo richiamai al telefono, gli dissi che la sua preoccupazione era infondata perché la modifica lasciava inalterati i problemi della formulazione del quesito referendario.
Stavo per chiudere la telefonata quando fui folgorato da un'idea: perché non provare ad introdurre una piccola modifica lessicale così da rendere semplicissima la formulazione del quesito referendario ? Strik Lievers mi dette quasi del pazzo, come dire che non potevo ragionevolmente ritenere che al Senato avessero tutti scritto sulla fronte sale e tabacchi. Non voleva proprio saperne, ma la mia insistenza fu così caparbia che lo convinsi: un tentativo non costava nulla, tanto più che il relatore del provvedimento era il sen. Cabras, uno dei promotori della prima iniziativa referendaria. Stendemmo il testo dell'emendamento: le parole "proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento del totale dei voti validi espressi nel collegio" venivano sostituite con le parole "proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale". L'emendamento, che lasciava inalterat
o il contenuto della norma, metteva in evidenza il "trucco" con cui nel 1948, su iniziativa di Dossetti, era stato aggirato l'ordine del giorno Nitti approvato il 17 ottobre 1947 dalla Costituente, che prescriveva per il Senato il sistema uninominale. L'introduzione del quorum del 65 per cento, raggiungibile solo da pochissimi candidati (nelle ultime legislature un solo senatore della Svp a Bressanone), rese il sistema del tutto proporzionale.
L'emendamento, rendendo esplicito l'escamotage del quorum, avrebbe consentito una formulazione del quesito referendario estremamente agevole, bastava eliminare le parole da "comunque" in poi e il gioco era fatto: la disposizione residua sarebbe stata assolutamente chiara e lineare, a prova di Corte Costituzionale.
StriK Lievers si impegnò al massimo con risultati straordinari. Era già scaduto il termine per la presentazione di emendamenti da parte di piccoli gruppi. Occorrevano otto firme, alle quattro dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista StriK Lievers, Corleone, Modugno e Boato bisognava aggiungerne altre quattro. Strik Lievers chiese una cortesia tecnica a colleghi di altri gruppi: firmarono tre pidiessini, Galeotti, Pieralli e Tossi Brutti e il democristiano Tagliamonte.
Nel frattempo mi misi a cercare Segni per informarlo della questione affinché sentisse Cabras e Mazzola, vicepresidente del Gruppo DC, anch'egli tra i promotori dei referendum elettorali. Lo trovai solo nel pomeriggio presso il Comitato promotore. Seppure con uno scetticismo più che giustificato, Segni si mise al telefono. Ma nel frattempo Strik Lievers aveva già parlato con Cabras che gli aveva assicurato, come relatore, il suo favore all'emendamento. Quando venne in discussione, Strik Lievers lo illustrò con grande abilità e sobrietà: l'emendamento si illustrava da sè in quanto "meramente tecnico", si trattava di "una modifica di carattere lessicale" che rendeva "più evidente la ratio della norma". Il sottosegretario all'Interno Spini, che seguiva il provvedimento per il Governo aveva molto probabilmente compreso il significato dell'emendamento, ma non lo diede a vedere e si rimise all'Assemblea che così lo approvò.
Ero ancora nella sede del Comitato quando Mazzola telefonò per dare la notizia. Stentavo a credere io stesso a quello che era accaduto. Ma le cose si complicarono subito. Il disegno di legge Mancino era infatti osteggiato dalle opposizioni perché la consideravano una riformetta (cosa senz'altro vera rispetto all'esigenze di riforma elettorale) e perché temevano che il cambiamento della base di calcolo con la soppressione delle schede bianche e nulle potesse consentire a qualche candidato DC di raggiungere il quorum del 65 per cento (cosa del tutto infondata). E c'erano anche senatori di vari gruppi, in specie socialisti, che temevano svantaggi personali da quella modifica legislativa. Sta di fatto che nel voto finale del provvedimento le opposizioni si astennero dal voto (compreso il sen. Pasquino che, presente un'ora prima nella sede del Comitato, sapeva tutto dell'emendamento pro-referendum). Per due volte mancò il numero legale per un solo voto ! Alla terza votazione per appello nominale, alle 19,40, il
numero legale fu ottenuto per un solo voto e il disegno di legge fu approvato, ma il giorno successivo .....
28 febbraio 1991
L'annullamento della votazione finale della legge Mancino
... La presidenza del Senato annullò quella votazione perché scoprì che il numero di senatori che avevano partecipato alla votazione era stato di 142 e non già di 143. Occorreva ripetere la votazione finale. Ma proprio quando il Presidente del Senato stava per indirla, il senatore socialista Modestino Acone chiese un rinvio per consentire un approfondimento del provvedimento (in realtà Acone temeva, come vedremo più avanti, di essere svantaggiato dal nuovo sistema in quanto ultimo degli eletti socialisti in Campania nel collegio di Avellino). La richiesta di Acone fu appoggiata anche dal repubblicano Covi, dal verde Boato, dal pidiessino Giustinelli e, giocoforza, anche da Mazzola. La Presidenza accolse pertanto la richiesta, dopo aver però precisato che si trattava solo del rinvio della votazione finale e non di un rinvio in Commissione (la votazione finale, come vedremo, slitterà addirittura alla fine di maggio, dopo la crisi di governo di marzo-aprile).
5 marzo 1991
Presentazione al Ministro dell'Interno Scotti dell'interrogazione Calderisi, Segni, Barbera.
Confortato dalla speranza, sia pure molto remota, di poter formulare il quesito referendario sul Senato in modo perfetto, mi accinsi a redigere il testo definitivo dell'interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Interno. Raccolta la firma di Barbera, incontravo grandi difficoltà ad avere una risposta da Segni. Fu Barbera a chiedermi di insistere vigorosamente, ancora una volta, con Segni, il quale alla fine accettò di sottoscrivere l'interrogazione.
13 marzo 1991
Approvazione da parte della Camera dell'emendamento per ridurre a due il numero delle preferenze.
La Camera approvò con 175 voti a favore, 172 voti contrari e 1 astenuto l'emendamento, recante le prime firme di Biondi e Negri, che riduceva a due le preferenze per l'elezione della Camera. Avevo avuto io stesso l'idea dell'emendamento (presentato come articolo aggiuntivo ad un disegno di legge governativo in materia elettorale che aumentava il numero di sottoscrizioni per la presentazioni di liste alle elezioni politiche).
Il Comitato promotore del referendum sulla preferenza unica era infatti ancora molto lontano dall'intravvedere una soluzione per l'unico referendum ammesso dalla Corte Costituzionale. I radicali erano molto preoccupati che quel quesito divenisse la culla di leggi-truffa (nelle cosiddette "verifiche" di governo si discuteva di una controriformetta che prevedeva il capolista bloccato più una preferenza, l'introduzione di un collegio unico nazionale, un consistente aumento del numero dei collegi e la conseguente introduzione di uno sbarramento, il tutto senza intaccare il sistema proporzionale). Il PSI aveva poi lanciato la proposta di rinviare di un anno la consultazione abbinandola alle elezioni del 1992, proposta che inizialmente gli altri partiti di maggioranza e il PDS avevano visto con favore. E anche i promotori del referendum non l'avevano affatto esclusa. Pe me era invece un precedente inaccettabile che minava alla radice l'istituto del referendum. Non potevo poi condividere che quasi ci si pentisse d
i aver promosso il referendum. Da qui nacque l'idea dell'emendamento per due preferenze che intendeva trovare una soluzione politica, se non giuridica, al referendum. L'emendamento fu votato dallo stesso Segni e dagli altri referendari. Come Presidente del Gruppo federalista europeo mi astenni dovendo tener conto della posizione di Pannella nettamente contrario ad una riduzione del numero delle preferenze (mi disse che lui ne avrebbe proposte otto... e successivamente si rifiutò di aiutarmi a vincere le resistenze socialiste al Senato per l'approvazione definitiva del provvedimento).
Lo stesso giorno la Camera bocciò invece un altro emendamento a mia firma che sopprimeva l'espressione delle preferenze con il numero. Fu determinante il voto contrario del PDS, determinato dall'intervento di Gianni Ferrara.
La vicenda di questo referendum è poi nota. Il Senato non approvò la riduzione a due delle preferenze. Non andò avanti neppure la proposta di rinviare di un anno la consultazione. Craxi e il PSI, rimasero soli a contrastare il referendum, si inventarono l'invito agli elettori ad andare al mare, con le conseguenze a tutti note.
20 marzo 1991
La risposta del Minitro dell'Interno Scotti all'interrogazione
Il Ministro dell'Interno Scotti rispose con tempestività all'interrogazione presentata da me, Segni e Barbera. Venne nettamente respinta la prima ipotesi formulata nell'interrogazione (l'espressione "anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere" come "dodici mesi anteriori alla scadenza stessa") perchè ne sarebbe discesa la conseguenza dello svolgimento dei referendum "nello stesso periodo in cui devono svolgersi le elezioni politiche per scadenza del mandato parlamentare". "Finalità, appunto, che il legislatore ha inteso evitare". Ma di conseguenza Scotti accolse pienamente la seconda ipotesi contenuta nell'interrogazione ("anno anteriore" come "anno solare anteriore"): "ed invero le richieste di referendum, depositate nello stesso anno di scadenza del mandato parlamentare e prima della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Camere, vengono sottoposte al corpo elettorale in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo a quello dello svolgimento delle
elezioni politiche." Insomma era possibile raccogliore le firme dal mese di ottobre 1991 al mese di gennaio 1992, a condizione di depositarle prima della convocazione dei comizi elettorali. Era l'atto di nascita della nuova iniziativa referendaria per la quale gli elettori sono stati chiamati a votare il 18 aprile.
Scotti precisò anche che l'orientamento dell'Amministrazione dell'Interno "lascia sempre salvo il diverso contrario avviso, cui dovessero pervenire gli organi della funzione giudiziaria, cui spetta, in definitiva, pronunciarsi sulla legittimità delle richieste di referendum." Una precisazione che non fu solo una questione di stile, se consideriamo che l'orientamente iniziale dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione (come vedremo più oltre) era contrario a quello del ministro dell'Interno Scotti.
29 marzo 1991
Dimissioni del VI Governo Andreotti (DC-PSI-PRI-PSDI-PLI)
L'attività parlamentare venne ovviamente interrotta. Il rischio di interruzione anticipata della legislatura fu altissimo.
12 aprile 1991
Nomina del VII Governo Andreotti (DC-PSI-PSDI-PLI) che ottiene la fiducia il 20 aprile successivo
17 aprile 1991
Andreotti espose alla Camera il programma del suo Governo. Sulla materia elettorale dichiarò: "Continuerà, intanto, il confronto sulle modifiche alle leggi elettorali, sulle quali per ora si è acquisito soltanto il favore per l'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei deputati e per adeguare il numero dei collegi ai seggi senatoriali, tuttora incompleti (oggi 238 su 315 mandati). Infine, per quanto riguarda il referendum sulle preferenze che, nel frattempo, abbiamo fissato per il giugno, il Governo penserebbe ad un disegno di legge che ne rinvii eccezionalmente....(Andreotti fu interroto da me con un secco "Meglio che non ci pensi !") ...la celebrazione in coincidenza con le elezioni politiche per la XI legislatura."
20-21 aprile 1991
Congresso dell'Associazione radicale per la Costituente democratica e per la riforma della politica (ARCOD) in cui venne avanzata e discussa per la prima volta la proposta di promuovere nuovamente i referendum su Senato e Comuni. La netta contrarietà di Pannella.
Già sul giornale di convocazione del Congresso dell'Arcod e poi durante il Congresso stesso (dal tema: una risposta democratica alla crisi della Repubblica) venne avanzata, tra le altre, la proposta di promuovere nuovamente i referendum elettorali su Senato e Comuni durante l'autunno-inverno '91-'92, nell'ipotesi divenuta più concreta di elezioni politiche alla scadenza naturale del 1992.
Ma Pannella, che pur conosceva bene le opportunità offerte dall'interrogazione al Ministro dell'Interno e dall'emendamento alla legge Mancino (per il quale a fine febbraio mi aveva espresso vivo apprezzamento), manifestò la sua più assoluta contrarietà a questa proposta. Le motivazioni consistevano nei rischi di leggi truffa che il referendum avrebbe innescato e nei contraccolpi che avrebbe creato un probabibile nuovo giudizio negativo della Corte Costituzionale. Nell'analisi di Pannella c'era una valutazione di sostanziale staticità della situazione politica. Nonostante il vuoto aperto dalla crisi comunista e il vuoto di iniziativa politica di laici, socialisti e verdi, Pannella si manifestava poco interessato ad iniziative che potessero aggregare i radicali e in generale i democratici per cercare di costruire una risposta riformatrice alla crisi della Repubblica. E probabilmente aveva già in mente la presentazione della lista Pannella (o almeno i soci fondatori dell'Arcod riuscirono già allora a ipotizzar
e, con tanto di disegno abbozzato su un foglio, il simbolo della lista che Pannella avrebbe presentato alle successive elezioni politiche).
La contrarietà di Pannella rimaneva per me poco comprensibile e comunque inaccettabile. Non potevo capacitarmi del perchè Pannella, dopo aver parlato da dieci anni di sistema uninominale maggioritario anglosassone, non assumesse la leadership - sul versante laico progressista, accanto a quella di Segni sul versante cattolico moderato - di questa decisiva battaglia, proprio nel momento in cui il nodo della riforma elettorale veniva al pettine.
Nei mesi successivi furono messi in atto nuovi tentativi nei confronti di Pannella che rimase però contrario alla promozione sia dei referendum elettorali sia dei referendum antipartitocratici di Giannini. Solo quando queste due iniziative furono lanciate nei mesi di agosto e settembre, suscitando largo interesse di stampa, Pannella decise di entrare nella partita dei referendum promuovendo quelli su finanziamento pubblico e droga.
22 aprile - 30 maggio 1991
Le resistenze del senatore Modestino Acone e l'approvazione della legge Mancino da parte del Senato.
Nonostante la posizione di Pannella, non intendevo affatto rinunciare al tentativo di riproporre i referendum elettorali. Pertanto, una volta costituito il nuovo Governo, tornai al "mio" piccolo problema della legge Mancino, ancora ferma al Senato in attesa del voto finale. Ripresi i contatti con Mazzola e Cabras.
Per farla inserire nuovamente nel calendario dei lavori dell'aula, si dovettero vincere molte resistenze. Caduta la preoccupazione che la nuova legge potesse consentire alla DC di raggiungere in qualche collegio il quorum del 65 %, occorreva ancora convincere alcuni senatori socialisti preoccupati di essere penalizzati dal nuovo meccanismo che non computava le schede bianche e nulle per determinare la graduatoria dei candidati dello stesso partito. Particolari resistenze erano esercitate dal senatore Modestino Acone. Per questo inviai a Strik Lievers e Corleone, affinchè la mostrasse ad Acone, la graduatoria dei candidati PSI in Campania in base alla nuova legge. Acone sarebbe rimasto il terzo e ultimo degli eletti socialisti (la sua cifra elettorale passava da 17,27 a 18,44 mentre quella del suo più vicino rivale passava da 17,11 a 18,39 !). Il 30 maggio, finalmente, l'assemblea del Senato approvò la legge Mancino in prima lettura. Il disegno di legge passava alla Camera (con il numero 5729) ma i lavori pa
rlamentari erano fermi per lo svolgimento del referendum sulla preferenza unica.
9-10 giugno 1991
La sonora sconfitta dell'astensione e la schiacciante vittoria dei SI' nel referendum sulla preferenza unica.
Con il 62,5 % di votanti, il 95,6 % di SI' e il 4,4 % di NO il Paese manifestò nettamente la sua volontà di cambiamento, molto al di là della portata giuridica del quesito referendario sulla preferenza unica, aprendo così una nuova stagione politica per il Paese.
La larghissima vittoria di Segni apriva anche la strada alla riproposizione degli altri referendum. Ma sul palco a piazza Navona, la sera del 10 giugno, ero ancora il solo a parlare dei nuovi referendum, dopo aver convinto anche il segretario del partito radicale, Stanzani, a far aprire dai militanti radicali uno striscione di trenta metri con la scritta: "E ora gli altri due referendum".
11 giugno 1991
La pubblicazione sul bollettino della Camera della risposta di Scotti all'interrogazione Calderisi, Segni, Barbera.
La difficilissima questione dell'esame della proposta di legge Mancino da parte della Camera.
Dopo mesi di inspiegabile ritardo e dopo numerose sollecitazioni venne finalmente pubblicata sull'apposito bollettino della Camera la risposta del Ministro del'Interno Scotti all'interrogazione sui tempi di raccolta delle firme.
Iniziava ora la fase delicatissima dell'esame della legge Mancino da parte della Camera. Come farla iscrivere nel calendario dei lavori della Commissione affari costituzionali presieduta dal socialista Silvano Labriola ? E come farla approvare dall'Aula prima della pausa estiva per poter andare in Cassazione a settembre con il quesito referendario sul Senato ben formulato ?
Non potevamo esporci direttamente nè io, nè Barbera, nè tantomeno Segni: avremmo destato immediatamente sospetti e sarebbe stato svelato il "mistero referendario" contenuto nella leggina. Labriola non sembrava averlo scoperto ma era estemamente diffidente e sospettoso.
D'accordo con Barbera investimmo del problema la deputata del PDS Silvia Barbieri, componente della Commissione affari costituzionali (che dal 16 luglio successivo divenne rappresentante del suo gruppo nella Commissione). Con lei concordammo la linea da tenere per chiedere l'esame della proposta di legge senza destare sospetti: avrebbe sostenuto che erano i senatori del PDS a sollecitare il provvedimento (figuriamoci !).
Comunque qualche tempo dopo, a luglio, l'azione di Silvia Barbieri risultò credibile perchè in effetti arrivarono dal Senato sollecitazioni alla Commissione. Ma non da parte dei senatori PDS. Infatti Mazzola, con cui mantenevo martellanti contatti, aveva convinto Fabbri, presidente del Gruppo PSI a sollecitare il provvedimento presso lo stesso Labriola e presso Giorgio Cardetti, anch'egli socialista, designato relatore della proposta di legge. Scarsi effetti ebbero invece le sollecitazioni di Mazzola sui democristiani Ciaffi e Soddu.
10 luglio 1991
Grazie all'opera di Silvia Barbieri, la proposta di legge fu iscritta all'odg della Commissione. Ma l'assenza del rappresentante del Governo consentì a Labriola il rinvio dell'esame.
11 luglio 1991
Anche nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi non potevo espormi personalmente. Trovai la preziosissima e attiva collaborazione di Antonio Del Pennino e anche quella di Ada Becchi. Nonostante non fosse stata ancora esaminata in Commissione ottenni che la proposta di legge Mancino fosse iscritta nel calendario dei lavori dell'Aula per i giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 luglio.
16 luglio 1991
Cardetti in Commissione affari costituzionali sollecitò l'esame della proposta Mancino e il presidente Labriola la iscrisse per il giorno successivo. Sembrava fatta ma...
17 luglio 1991
...il giorno dopo la Commissione Affari costituzionali non discusse la proposta Mancino, rinviandola al 25 luglio. Saltò di conseguenza anche l'esame in Assemblea. Era accaduto infatti che alle diffidenze di Labriola si era aggiunta l'iniziativa di Gianni Ferrara (come ho potuto ricostruire successivamente discutendone con lui stesso). Avendo scoperto cosa c'era nella proposta Mancino, Ferrara aveva scritto a Violante, vicepresidente del gruppo PDS, facendogli pressioni perchè la proposta non andasse avanti.
24 luglio 1991
Nel tardo pomeriggio ero con Barbera in Transatlantico e discutevamo sconsolati il da farsi. Ci avvicinò Mino Martinazzoli, allora Ministro per le riforme istituzionali e chiese il motivo della nostra visibile amarezza. Gli raccontammo tutto, fino al problema di Violante. "Ci penso io" ci disse, impegnandosi a parlarne con Gitti e avvicinando immediatamente il vicepresidente del gruppo PDS. Poco dopo Violante mi informò che dopocena avevano una riunione al gruppo e che avrebbe fatto il possibile. Mi disse di chiamarlo a casa a tarda sera per sapere notizie. Lo trovai quasi all'una, era un o.k. ma rimanevano le resistenze di Gianni Ferrara.
25 luglio 1991
La Commissione affari costituzionali iniziò finalmente l'esame della proposta di legge Mancino. Ma dopo la relazione di Cardetti sia Labriola che Ferrara sollevarono la questione del significato delle schede bianche: non dovevano essere considerate, come affermato nella proposta di legge, voti non validi al pari delle schede nulle, ma voti validi ancorchè inefficaci. Pertanto esse dovevano continuare a concorrere a determinare la graduatoria dei candidati. Labriola chiese in proposito che il Governo chiarisse il senso della disposizione approvata dal Senato e l'interpretazione del Ministero dell'Interno. Anche se notoriamente il Ministero dell'Interno ha sempre considerato, per tutte le consultazioni elettorali, le schede bianche come voti non validi, il sottosegretario Spini accettò la richiesta di approfondimento del Presidente della Commissione. L'esame della proposta fu pertanto rinviato da Labriola alla seduta del martedì successivo, 30 luglio.
26 luglio 1991
Era tutto da rifare. In Conferenza dei Presidenti di gruppo occorreva inserire di nuovo il provvedimento nei calendario dei lavori senza che la Commissione lo avesse ancora licenziato per l'Aula. Con il consenso di Gitti e Quercini, capogruppo del PDS, la proposta di legge Mancino fu iscritta in Aula sia per martedì 30 luglio (all'ultimo punto all''odg), sia per mercoledì 31, sia per giovedì 1· agosto.
30 luglio 1991
La proposta Mancino non fu discussa in Commissione affari costituzionali nè in Aula. Cercai subito Martinazoli e non trovandolo gli scrissi subito una lettera per riferire la situazione. Nel frattempo feci intensificare le sollecitazoni dal Senato.
31 luglio 1991
Ore 9,10: l'Aula iniziò i suoi lavori. Tra i primi provvedimenti c'era il disegno di legge che recava modifiche ai procedimenti elettorali (il ddl che aumentava consistentemente il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, lo stesso provvedimento nel quale era stato inserito in prima lettura l'emendamento per ridurre a due le preferenze). Parlai con il sottosegretario all'Interno Spini. Gli assicurai che non avrei messo in atto azioni per contrastare il ddl ma gli feci comprendere il mio interesse per la proposta Mancino. La seduta fu sospesa alle 13,50.
Ore 14,30: si tenne una riunione da Segni per fare il punto della situazione per promuovere nuovamente i referendum. Si valutò lo stato della legge Mancino. La consegna fu il silenzio, non solo fino all'auspicata approvazione della legge ma anche fino alla promulgazione della stessa.
Ore 16,00: l'agenzia Asca dette notizia dell'appuntamento del 29 settembre dei Popolari per la Riforma riferendo che in quella occasione sarebbe stata rilanciata l'iniziativa referendaria. Ero furente. Barbera ancora di più perchè nel comunicato dato all'Asca si utilizzava strumentalmente una sua intervista al Sabato in cui aveva parlato genericamente dei referendum. Una giornalista dell'agenzia ADN Kronos Maria Teresa Meli cominciò a tallonare me e Barbera in tutti i nostri movimenti, seguendoci ovunque. Sembrava proprio che qualcuno l'avesse informata di tutto. Alla buvette, standomi alle spalle, mi sentì sbuffare "se Labriola mette in relazione le due questioni siamo fritti". E anche un altro giornalista del quotidiano La Stampa, Augusto Minzolini, con il quale avevo preso accordi per lanciare l'iniziativa in agosto, mi fermò per chiedere informazioni su quanto stava accadendo in Aula e fuori (Minzolini pensava che fossi stato io a parlare della legge Mancino alla Meli). Con grandissima fatica riuscii a c
onvincere entrambi a non scrivere nulla. Ma il rapporto con loro era divenuto delicato.
Ore 17,10: la Commissione affari costituzionali riprese l'esame del provvedimento, mentre Silvia Barbieri svolgeva diligentemente il suo compito di... portare Gianni Ferrara a prendere un gelato fuori dalla Camera. Spini spiegò chiaramente che le schede bianche erano sempre state considerate dal Ministero dell'Interno come voti non validi, non erano perciò necessari emendamenti correttivi o esplicativi. Labriola dovette prendere atto di tali dichiarazioni e la Commissione licenziò la proposta Mancino per l'Aula alle 17,20.
Ore 19.00: ripresero i lavori dell'Aula. Erano in discussione i progetti di legge in materia di ristrutturazione del Ministero delle Finanze, provvedimenti che stavano particolarmente a cuore al Ministro Formica. Intorno alle 20,30, scemando il numero dei depuati, il Presidente Iotti interruppe le votazioni passando alla discussione della proposta Mancino.
Dopo la relazione di Cardetti, assente Spini, il Ministro della Marina Mercantile Facchiano dichiarò che il Governo si riservava di intervenire in sede di replica. Dopo l'unico intervento del missino Tassi, il Presidente dichiarò chiusa la discussione sulle linee generali. Mancava però la replica del Governo che fu pertanto rinviata al giorno successivo. La proposta Mancino era iscritta al terzo punto all'odg.
1· agosto 1991
Ore 9,35: iniziò la seduta con i provvedimenti per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria. Il loro esame fu interrotto più volte per vari motivi e ci furono pertanto numerose modifiche dell'odg. Ma ogni volta che veniva l'occasione per riprendere la discussione della proposta Mancino, il sottosegretario Spini spariva improvvisamente dai banchi del Governo. Le mie preoccupazioni erano alle stelle anche perchè la Repubblica aveva riportato con evidenza il comunicato diffuso dall'Asca. I lavori furono interrotti alle 13,15. Cercai subito il Ministro Scotti per chiedergli di sentire Spini e di mandare eventualmente un altro sottosegretario all'Interno.
Ore 15,40: ripresero i lavori con la Presidenza di Biondi. Spini era finalmente nei banchi del Governo. Pertanto, alla prima occasione, la segretaria del gruppo PDS Maria Taddei chiese l'inversione all'odg per continuare l'esame della proposta Mancino.
Dopo la rapida approvazione dei tre articoli, prese la parola Labriola chiedendo che il voto finale fosse rinviato al momento del voto finale degli altri provvedimenti. Nè Gitti nè Violante sembravano intenzionati ad opporsi alla richiesta di Labriola, ma prese la parola il missino Tassi che, nonostante le riserve sul merito della proposta, chiese che si completasse subito l'esame del provvedimento opponendosi alla richiesta di Labriola. L'intervento di Tassi spinse anche Violante a dichiarare la sua contrarietà al rinvio. La proposta di Labriola fu messa ai voti e respinta. Per reazione Labriola fece astenere dal voto i deputati socialisti e quindi...
ore 15,55: mancò il numero legale (che sarebbe comunque mancato). Era il 1·agosto, molti deputati erano già andati via, altri erano pronti, borse alla mano, ad abbondonare Montecitorio per le ferie estive. L'iniziativa di Labriola suscitò una forte reazione, anche perchè il Governo teneva molto ai provvedimenti sull'amministrazione finanziaria. Furono mobilitati i gruppi per richiamare i deputati e il Governo fece venire numerosi ministri e sottosegretari. Arrivarono anche Forlani e Craxi per votare...la legge Mancino.
Ore 17.00: ripresero i lavori e fu subito ripetuta la votazione in cui era mancato il numero legale. La legge Mancino fu così approvata con 235 voti a favore, 120 astenuti, nessun voto contrario.
Ore 17.30: Zamberletti, Segni e Ciccardini andarono al Quirinale ricevuti da Cossiga per un incontro di rappacificazione. Parlarono a Cossiga della nuovi referendum esponendogli i problemi dei tempi di raccolta delle firme e della loro connessione con lo scioglimento delle Camere (se fosse avvenuto il 1· gennaio, il Comitato promotore avrebbe dovuto buttare via tutte le firme raccolte). Non pensarono invece di sottoporre subito a Cossiga il problema della promulgazione della legge Mancino approvata pochi minuti prima.
2 agosto 1991
Al Gruppo federalista europeo festeggiai l'approvazione della legge Mancino. Ma non ero affatto tranquillo. Occorreva la promulgazione della legge e con Cossiga c'era ormai da aspettarsi di tutto, tanto più che essa recava il nome del senatore Mancino oggetto in quel periodo degli strali più feroci da parte del Presidente della Repubblica.
4 agosto 1991
Con una intervista a tutta pagina sulla Repubblica Mario Segni lanciò la nuova iniziativa referendaria. Non accennava alla legge Mancino ma quell'uscita complicava moltissimo la situazione. Il giornalista Augusto Minzolini, a cui avevo raccomandato il silenzio e che aspettava la promulgazione per fare il suo servizio sui referendum, era fortemente risentito. Feci una grandissima fatica per evitare che scrivesse sulla questione.
7 agosto 1991
Mentre ero al mio paese natale, nel Gargano, dove avevo accompagnato mia madre, Pannella a Montecitorio incontrò Maria Teresa Meli. Tra le altre cose, parlarono della legge Mancino. Pannella le disse che le mie preoccupazioni erano solo paranoie...insomma ogni inibizione della giornalista saltò e l'agenzia ADN Kronos produsse quel pomeriggio ben cinque lanci raccontando tutta la vicenda della legge Mancino.
8 agosto 1991
Pubblicarono articoli la Stampa e la Repubblica. Chiamai subito Segni a Stintino che consigliò la tattica del silenzio (della serie "meglio non disturbare il cane che dorme"). Avendo presente il suo recente incontro di riconciliazione con il Presidente della Repubblica, Segni pensò forse che Cossiga non sarebbe arrivato a tanto. Quale motivazione di natura giuridica o di merito poteva esserci per rinviare alle Camere la legge Mancino ? Pertanto non fu messo in atto alcun contatto e alcuna verifica con Cossiga, neppure da parte di Mazzola, che allora rientrava ancora nel novero ristretto degli amici del Presidente della Repubblica e che era anche lui in vacanza a Stintino insieme a Segni.
Partii anch'io per le vacanze, ma ogni mattina telefonavo al Gruppo federalista europeo per sapere se la Gazzetta Ufficiale avesse pubblicato la legge.
16 agosto 1991
Da Tambre d'Alpago Cossiga firmò il rinvio alle Camere della legge Mancino. Le motivazioni: la legge "ha concluso il suo iter in un momento in cui più pressante appare l'esigenza di una complessiva riforma del sistema elettorale..."; "...un intervento sui meccanismi elettorali andrebbe, più opportunamente, correlato alla riforma del bicameralismo..."; "...di più non può non indurre a riflessione la scelta operata di togliere rilevanza alle schede bianche, espressione di un voto valido ancorchè inefficace..." (quando lessi queste motivazioni mi sembrò proprio di scorgere le impronte digitali della mano che l'8 agosto, con grande probabilità, aveva composto il numero di telefono del Quirinale. O almeno mi sembrò proprio di risentire le parole pronunciate in Commissione affari costituzionali della Camera dal suo Presidente... per dirlo con un anagramma... Sillabalo Rovina !).
19 agosto 1991
Il messaggio di Cossiga fu trasmesso alle Camere.
22 agosto 1991
La notizia del rinvio la seppi solo quando tornai a Roma. Me la comunicò proprio Mancino che trovai alla Camera presso l'Auletta dei Gruppi dove si teneva il dibattito sul tentato golpe in Unione Sovietica. Mi sentii quasi mancare. Subito tentai di rintracciare Segni, Zamberletti...Trovai infine Mazzola chiedendogli se si poteva fare ancora qualcosa (il messaggio non era stato ancora comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive assemblee). Mazzola, da pochi giorni entrato in disgrazia presso Cossiga per la posizione espressa sulla vicenda Curcio, poté solo leggermi il telegramma recentemente inviatogli dal Presidente della Repubblica e recapitatogli nel cuore della notte dai carabinieri: "All'onorevole senatore Francesco Mazzola umanista Stintino Sardegna: letto tuo intervento su vicenda Curcio, persa una buona occasione per tacere, siediti in acque fresche così si rischiarirà il cervello e si rinfrescheranno le idee. Buone vacanze, Francesco Cossiga."
Nel mese di agosto qualcuno pose dei dubbi anche sulla possibilità di raccogliere le firme in autunno. Ci fu un articolo su Epoca e una lunga lettera su il Giornale del 22 agosto ("Tempi lunghi per il nuovo referendum") alla quale risposi il giorno dopo ("Timori infondati per il nuovo referendum") riferendo in dettaglio dell'interrogazione e della risposta di Scotti.
Settembre 1991
Durante più riunioni presso il Comitato promotore dei referendum che si stava ricostituendo, discutemmo come agire dopo il rinvio alle Camere della legge Mancino. Quale quesito dovevamo presentare in Cassazione ? Quello formulato dal prof. Chimenti che faceva divenire regola principale una disposizione particolare collocata in fondo alla legge elettorale del Senato (veniva abrogata unicamente la parola "soltanto" all'ultimo comma dell'articolo 19) oppure quello elaborato dal prof. Galeotti (in base al quale la disposizione risultante dall'abrogazione recitava "...il Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore") ?
Ambedue le formulazioni risultavano passibili di censure, soprattutto la seconda con quella frase tronca. Il quesito Galeotti aveva però un pregio particolare: se fosse stata approvata la legge Mancino, anche successivamente all'inizio della raccolta delle firme, la Cassazione avrebbe dovuto, per legge, modificare il quesito, trasferendolo anche sulla nuova legge. Il risultato sarebbe stato un quesito perfetto esattamente come lo avremmo formulato se la legge Mancino fosse stata già in vigore. Ma nessuno era disponibile a scommettere un soldo bucato sulla possibilità di una nuova approvazione di quella legge. Ed ero considerato, nella migliore delle ipotesi, un'illuso. L'orientamento prevalente nel Comitato era per il quesito "Chimenti". Poi, con l'aiuto di Stefano Ceccanti e Giovanni Guzzetta della Fuci, riuscimmo a far prevalere la proposta di due referendum su entrambi i quesiti, con l'intesa che a gennaio ne avremmo depositato uno solo: il "Chimenti" se la Mancino non veniva riapprovata, il "Galeotti" i
n caso contrario. La proposta fu accolta anche dallo staff di giuristi che avevamo riunito a Firenze nello studio di Paolo Barile (oltre a Barile e Barbera, Valerio Onida e Carlo Chimenti). Fu d'accordo anche Galeotti impossibilitato a partecipare alla riunione fiorentina. All'esterno giustificammo l'esistenza di due quesiti con la motivazione dei diversi effetti che essi producevano: uno era un po' più maggioritario, l'altro un po' meno.
16 settembre 1991
Cinquantatrè promotori presentarono in Cassazione i quesiti per tre referendum in materia elettorale: due sul Senato e l'altro sui Comuni (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre).
Lo stesso giorno furono presentati in Cassazione anche i quesiti dei tre referendum Giannini sul Ministero delle Partecipazioni Statali, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sulle nomine bancarie. Questi ultimi tre referendum erano nati, in particolare su iniziativa di Giovanni Negri, per due esigenze. La prima era quella di prospettare, accanto alla riforma elettorale, quella della liberazione delle istituzioni dall'occupazione partitica (diciamo che con due anni di anticipo si cercava la "soluzione politica" a Tangentopoli). La seconda esigenza era quella di colmare il vuoto di presenza e di leadership laico progressista che l'assenza dalla scena di Pannella aveva determinato.
19 settembre 1991
In tutta segretezza Pannella presentò in Cassazione, oltre al referendum sulla droga, anche quello contro il finanziamento pubblico (referendum, quest'ultimo, che in realtà era stato proposto da Negri in agosto e sul quale, in un apposito incontro, sia Pannella che Stanzani avevano espresso la loro contrarietà). Pannella annunciò pubblicamente la sua iniziativa solo qualche giorno dopo al Consiglio Federale del Partito Radicale (lamentando che i radicali erano stati lasciati soli ad andare in Cassazione per promuovere il referendum....).
Ma l'improvvisazione e la fretta con la quale Pannella aveva deciso di scendere in campo fece fare... i gattini ciechi: infatti il quesito del referendum sul finanziamento pubblico (G.U. n. 221 del 20 settembre) era stato formulato male, erano stati sottoposti all'abrogazione i 45 miliardi previsti dalla legge del 1974 che non era più in vigore ed erano stati lasciati fuori dal quesito gli 83 miliardi della legge del 1981 ancora in vigore ! Come dire, un referendum sull'aria fritta. Fui io ad accorgermi subito dell'errore leggendo il testo del quesito sulla Gazzetta Ufficiale e informando della questione Stanzani (se me ne fossi accorto qualche settimana dopo i radicali avrebbero dovuto ricominciare da capo la raccolta delle firme e certamente non sarebbero più riusciti a raggiungere la quota minima necessaria). Nonostante il forte conflitto che era insorto con Pannella, decisi di segnalare quell'errore anche nella speranza di mitigare i contrasti. Una linea di scontro frontale avrebbe prodotto danni incalc
olabili per tutti facendo saltare con grande probabilità ogni referendum. Ero infatti preoccupato che potesse essere messa in discussione la facoltà di raccogliere le firme in autunno. Inoltre per sostenere quello scontro avrei dovuto guadagnare condizioni di libertà rinunciando alla presidenza del gruppo federalista europeo e quindi agli strumenti indispensabili per sperare di far approvare nuovamente la legge Mancino.
24 settembre 1991
Pannella ripresentò in Cassazione il quesito sul finanziamento pubblico (G.U. n. 225 del 25 settembre). Nonostante la segnalazione dell'errore, non pensò neppure lontanamente di aprire il Comitato promotore alla partecipazione mia e di altri. Ma presentò ancora una volta un quesito tecnicamente sbagliato che avrebbe invalidato il referendum. Ancora una volta segnalai l'errore sottolineando che anche il quesito sulla droga aveva lo stesso difetto.
27 settembre 1991
Terza presentazione solitaria da parte radicale dei referendum su finanziamento pubblico e droga (G. U. n. 228 del 28 settembre). Una telefonata di Stanzani dalla cancelleria della Cassazione mi consentì di impedire un ennesimo errore.
29 settembre 1991
In un colloquio con Mancino gli esposi l'esigenza di un tempestivo riesame della legge da parte del Senato, prima della finanziaria che era iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 22 ottobre. Mancino non nascose le notevoli difficoltà dell'operazione e l'esigenza di far passare un po' d'acqua sotto i ponti.
14 ottobre 1991
Iniziò in tutta Italia la raccolta delle firme.
Al Senato si rivelò impossibile l'esame della legge Mancino prima della finanziaria.
5 dicembre 1991
Mentre la raccolta delle firme proseguiva ormai a gonfie vele dopo alcuni ritardi iniziali colmati dalla collaudatissima capacità dei radicali in questo campo, la Commissione affari costituzionali del Senato esaminò la legge Mancino rinviata alla Camere da Cossiga. Nella discussione Pasquino dichiarò questa volta il suo voto favorevole. Il sottosegretario D'Onofrio sottolineò un po' ambiguamente che il Parlamento era libero di apportare modifiche o di confermare il testo già approvato, Acone ricordò la "posizione variegata" assunta dal gruppo socialista e manifestò forti riserve.
14 dicembre 1991
La svolta: la disponibilità di Amato
Discutevo con Barbera della situazione. Anche ammettendo una rapida approvazione da parte del Senato (ma questa volta la cosa era molto difficile anche per Mancino) non saremmo mai riusciti a far approvare il provvedimento dalla Camera. Barbera ebbe un'idea che si rivelò fondamentale. "Parliamone con Amato" disse destando il mio più vivo stupore. Sta di fatto che il vicesegretario del PSI, contattato da Barbera, si mostrò disponibile. Probabilmente riteneva che nella nuova legislatura il PSI avrebbe cambiato posizione sulla legge elettorale. Amato si disse interessato a reintrodurre la possibilità di esprimere la preferenza con il numero, abrogata dal referendum del 9 giugno, adottando comunque dei correttivi anti-broglio. Forse era preoccupato, come capolista nella propria circoscrizione elettorale, di essere svantaggiato dal sistema della preferenza unica da esprimere solo con il cognome.
Barbera ed io ne parlammo con Segni che dette il suo avallo al tentativo, anche se non poteva esporsi direttamente. Ma nei contatti con i senatori referendari si registrava poca disponibilità e grande diffidenza, pur ricercando la soluzione che desse le maggiori garanzie contro la possibilità di brogli e di controllo del voto.
18 dicembre 1991
Erano iscritte all'odg, oltre alla legge Mancino, altre due leggi in materia elettorale (in particolare le modifiche al testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo con la normativa antimafia). La discussione generale congiunta sui tre provvedimenti e il voto dei tre articoli della legge Mancino andarono lisci. Ma gli accordi prevedevano il voto finale a conclusione dell'esame di tutte e tre le leggi. All'articolo 11 del provvedimento antimafia i socialisti Casoli, Visca, Gerosa, Santini e Cutrera avevano presentato tre articoli aggiuntivi che non solo reintroducevano l'espressione numerica delle preferenza, ma stravolgevano smaccatamente l'esito del referendum del 9 giugno.
La discussione fu animatissima, quasi drammatica e durò alcune ore. Ci furono quasi quaranta interventi, alcuni senatori intervennero, non si sa in base a quale norma regolamentare, fino a tre o quattro volte (Mancino, Maffioletti, Tossi Brutti, Fabbri, Pasquino). I socialisti insistevano per i loro emendamenti minacciando il rinvio di tutti i provvedimenti in materia elettorale, legge Mancino compresa. Sul versante opposto i senatori pidiessini e alcuni democristiani non erano disponibili ad alcuna modifica. Inutilmente Strik Lievers (anche a nome del Club dei nomi difficili) tentò di sostenere che la ragione dell'eliminazione del numero decisa dal referendum stava nelle possibilità di brogli offerte dalla precedente disciplina, e che il numero poteva essere reintrodotto con una normativa rigorosa che escludesse tali possibilità. Mancino si dichiarò sulla stessa linea, ma insisteva su formulazioni che lasciavano ancora margini ai brogli. Tra le tante questioni, vi era anche quella del tipo di riquadro da pr
evedere nella scheda (prestampato con i numeri da barrare oppure con il numero da scrivere) e della collocazione del riquadro stesso nella scheda (al centro o accanto ad ogni simbolo). Il caos procedurale era enorme anche per la difficoltà di decidere questioni così complesse senza alcuna fase istruttoria in Commissione. Alla fine fu accolta la proposta di Elia che prevedeva il ritiro degli emendamenti da parte socialista, la loro trasformazione in un disegno di legge autonomo e il suo deferimento immediato alla Commissione affari costituzionali. La legge Mancino fu così approvata dal Senato con 172 voti favorevoli e 3 contrari, ma su di essa gravava ancora come un macigno la posizione socialista.
22 dicembre 1991
La legge Mancino riapprodò a Montecitorio. Chiesi subito e ottenni che l'aula dichiarasse l'urgenza della proposta.
23 dicembre 1991
Al Senato la questione del numero era lontana da una soluzione. Occorreva risolverla alla Camera.
Il Presidente della Commissione affari costituzionali teneva saldamente in mano la situazione. Sapeva del mio impegno con Amato. Ma prima della pausa natalizia, con buona pace delle mie speranze, accossentì solo che la Commissione affari costituzionali ascoltasse la relazione di Cardetti. "Appare opportuno - disse Labriola - che l'esame non si concluda nella seduta odierna" per "riflettere sui problemi posti dalla materia in esame" nonchè "sulla eventualità di procedere contestualmente all'esame degli altri provvedimenti concernenti le elezioni" e per "tener conto delle diverse condizioni politiche, in particolare della possibilità di scioglimento delle Camere".
Le mie preoccupazioni non riguardavano solo i tempi dello scioglimento delle Camere ma anche quello del deposito delle firme in Cassazione: il 14 gennaio, ultimo giorno dei tre mesi disponibili, quale referendum avremmo consegnato ? Se la sorte della legge Mancino fosse stata ancora incerta, avremmo scelto la formulazione di Chimenti o l'altra di Galeotti ? o addirittura avremmo presentato entrambe creando noi stessi una grande confusione per il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale ?
7 gennaio 1992
Nel pomeriggio si svolse la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. C'erano tre provvedimenti in materia elettorale: la legge Mancino,
quella sui simboli a colori nelle schede elettorali (Motetta) e la disciplina delle spese elettorali. Furono inseriti nel calendario a partire dal 9 gennaio. Ricorrendo a tutte le possibili armi regolamentari, riuscii ad evitare che la discussione generale dei tre provvedimenti fosse congiunta e ottenni che la Mancino fosse la prima delle tre. Una decisione fondamentale per evitare che si insabiasse nella problematica discussione della disciplina delle spese elettorali.
Alle 17.00 si tenne la riunione della Commissione affari costituzionali. Avevo presentato l'emendamento relativo all'espressione della preferenza con il numero formulandolo nel modo più rigoroso possibile ( e considerando l'impossibilità tecnica di introdurre lettori ottici). Avevo dovuto presentarlo come articolo aggiuntivo proprio alla legge Mancino.
La reintroduzione del numero era ben vista dai deputati dirigenti dei gruppi (generalmente capilista nelle loro circoscrizioni), ivi compresi quelli del PDS. Ma fortunatamente nella discussione furono manifestate forti perplessità sull'opportunità di inserire questo argomento nella legge Mancino (la Segreteria generale della Camera aveva dei dubbi sull'ammissibilità dell'emendamento, trattandosi di un argomento nuovo inserito in una legge rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica). Ritirai pertanto l'emendamento per presentarlo in Aula come articolo aggiuntivo di un altro provvedimento. Labriola concordò anche perchè, a garanzia del suo obiettivo, aveva segnato molti punti: infatti era stata approvato un emendamento governativo (voluto dal sottosegretario Ruffino) relativo al voto dei rappresentanti di lista per la Camera (potevano votare per il Senato solo se elettori del collegio senatoriale). Si trattava di una precisazione sostanzialmente superflua perchè la questione era già prevista dall'art
icolo 3. L'approvazione di quell'emendamento significava che la legge Mancino sarebbe dovuta tornare ancora una volta al Senato e che il Presidente della Repubblica avrebbe potuto rinviarla ancora una volta alle Camere...
9 gennaio 1992
Dopo la discussione e approvazione dei tre articoli della Mancino che avvenne senza problemi, iniziò la discussione della proposta di legge Motetta sui simboli a colori nelle schede elettorali. Era la proposta alla quale avevo presentato l'emendamento sulla preferenza con il numero. Lo illustrai problematicamente. Ma intanto a Montecitorio era scoppiata una specie di sommossa. Protestavano i referendari che non sapevano nulla di quanto avevamo concordato con Segni (non presente quel pomeriggio a Montecitorio). Non potevo parlarne con tutti. Spiegai la questione solo a Gianni Rivera e fortunatamente prese le mie difese Bartolo Ciccardini. Ma ancora più fortunatamente la protesta più consistente era scoppiata proprio nel gruppo socialista, da parte dei deputati che non erano capilista. Labriola e Amato si resero conto che quell'emendamento non sarebbe mai potuto passare. Riconobbero la mia assoluta lealtà: potevo ritirare l'emendamento. La legge Mancino non poteva più essere fermata. Fu approvata poco dopo co
n 383 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti.
10 gennaio 1992
A questo punto l'approvazione definitiva della legge Mancino non era più solo una chimera ma una concreta realtà, per quanto non del tutto perfezionata. Dovevamo decidere quale quesito depositare alla Corte di Cassazione. Fu preziosissimo l'intervento risoluto del prof. Chimenti che era contrarissimo alla presentazione di entrambi i quesiti (perchè avrebbero sollevato un ginepraio di problemi giuridici) e che, a quel punto, era favorevole al quesito Galeotti. La presentazione di entrambi i quesiti era invece fortemente voluta da Cesare Salvi con la motivazione che l'abbandono di un referendum non sarebbe stata compresa dai cittadini che avevano firmato (in realtà pensava di poter utilizzare i problemi giuridici che sarebbero insorti per dilatare i poteri di intervento e manipolazione dei partiti in Parlamento). Barbera ebbe l'idea geniale: il 14 gennaio dovevamo depositare solo il quesito Galeotti, riservandoci di presentare quello Chimenti dopo una decina di giorni nel caso in cui la legge Mancino fosse s
tata bloccata ancora una volta. Avevamo un milione e quattrocentomila firme, anche togliendo quelle raccolte con i moduli vidimati nel mese di ottobre (il periodo di raccolta delle firme non può superare i tre mesi a partire dalla data più remota di vidimazione dei moduli) ne sarebbero rimaste più che a sufficienza per superare le 500 mila valide. Questa proposta comportava però la necessità di riaprire tutta la marea di scatole già sigillate per separare i gruppi di moduli... un altro compito improbo aspettava i militanti del Comitato promotore in quel fine settimana. Ma il gioco valeva assolutamente la pena. Nell'indisponibilità del segretario del Comitato Cesare San Mauro, l'operazione fu guidata dal tesoriere Piero Sandulli e da Bianca Trillò.
14 gennaio 1992
Vennero depositate in Cassazione le firme per due referendum elettorali: quello sul Senato nella formulazione Galeotti e quello sui Comuni.
La legge Mancino fu approvata per la terza volta dalla Commissione affari costituzionali e poi...
16 gennaio 1992
dall'assemblea di Palazzo Madama con 177 voti favorevoli e 2 astenuti.
Con Segni e Barbera pensammo che non potevamo ancora una volta aspettare inerti la decisione di Cossiga (che pochi giorni prima aveva manifestato chiaramente la sua volontà di non ostacolare i referendum assicurando i promotori che non avrebbe sciolto le Camere prima del deposito delle firme in Cassazione). Segni chiese pertanto a Zamberletti di andare da Cossiga per parlargli della promulgazione della legge Mancino.
19 gennaio 1992
Zamberletti si recò da Cossiga. Era domenica. Alle 19,30 squillò il telefono in casa mia. All'altro capo del filo - l'accento non lasciava dubbi - c'era Cossiga. Col suo caratteristico tono scherzoso mi disse: "Peppì, ho qui prostrato davanti ai miei piedi l'onorevole Zamberletti. Peppì, stai tranquillo, appena mi arriva dal Senato la promulgo. Ciao e buon anno".
Sembrava la fine di un incubo. Mi era costata la rottura con Pannella, ma l'esistenza dei referendum era ormai assicurata. Potevo tranquillamente ricoverarmi per l'operazione d'ernia che avevo rinviato da tre mesi.
23 gennaio 1992
Fu promulgata la legge Mancino e non c'era più bisogno di depositare l'altro quesito referendario.
29 gennaio 1992
La Gazzetta ufficiale n. 23 pubblicava la legge n. 33 del 23 gennaio 1992 con tutto il suo tormentatissimo iter.
2 febbraio 1992
Il Presidente della Repubblica firmò i decreti di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali per il 5 aprile 1992.
5 aprile 1992
Le elezioni politiche furono marcate dall'iniziativa referendaria per la quale si era conclusa da poco la raccolta delle firme. Fu stipulato il Patto referendario tra i candidati dei vari partiti che avevano promosso o aderito ai referendum. Da parte del prof. Giannini fu presentata la lista Referendum, del tutto autonoma dai partiti (una lista che non riuscì ad ottenere il quorum per circa ventimila voti solo perchè fu lanciata con troppo ritardo a soli cinquanta giorni dalle elezioni e solo perchè...Di Pietro aprì il coperchio di Tangentopoli qualche settimana più tardi).
La campagna elettorale e tutta la vicenda politico-parlamentare della XI legislatura non rientra però in questa "storia segreta dei referendum". Del resto è una vicenda ben nota e presente a tutti. I referendum l'hanno segnata indelebilmente. Essi rappresentano l'unica risposta democratica e riformatrice al vero e proprio sconvolgimento politico prodotto da Tangentopoli. Chiunque può pensare cosa sarebbe accaduto se non ci fossero stati i referendum e in che situazione saremmo oggi senza il voto del 18 aprile.
1· ottobre 1992
L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione pose la questione della tempestività della presentazione delle richieste referendarie in relazione all'articolo 31 della legge n. 352 del 1970 secondo cui "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere....". In sostanza mise drasticamente in discussione l'interpretazione data dal Ministro dell'Interno Scotti il 20 marzo 1991 in risposta all'interrogazione di Calderisi, Segni, Barbera. Ci fu una sorta di sollevazione dell'opinione pubblica a difesa dei referendum e i mezzi di informazione passarono giorni e giorni a spiegare ai loro lettori la questione dell'interpretazione dell'espressione "anno anteriore".
23 ottobre 1992
L'Ufficio centrale per il referendum della Cassazione dichiarò tempestiva la presentazione delle richieste referendarie, aderendo pertanto all'interpretazione del Ministro dell'Interno Scotti. I referendum erano salvi.
1· dicembre 1992
L'Ufficio centrale per il referendum della Cassazione pose a questo punto il problema "dell'attualità del quesito attinente alla legge elettorale del Senato in relazione alla sopravvenienza della legge 23 gennaio 1992, n. 33" (legge Mancino). Anche per tale questione ci fu qualcuno che tentò di mettere i bastoni tra le ruote. Vittorio Barnato funzionario del Dipartimento economico presso la Presidenza del Consiglio sostenne in un lunghissimo saggio comparso sulla prestigiosa Rivista trimestrale di diritto pubblico che la Cassazione doveva riformulare il quesito referendario in modo che...non si capisse nulla e la Corte Costituzionale potesse bocciare il referendum. Ma la tesi non stava assolutamente in piedi e il tentativo maldestro fallì.
10 dicembre 1992
L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione modificò correttamente il quesito del referendum relativo alla legge elettorale del Senato. La parte risultante dall'abrogazione referendaria non affermava più che "Il Presidente dell' Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore" bensì che "Il Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi". Un quesito così chiaro da essere a prova di Corte Costituzionale. Fu proprio questa cristallina e solare chiarezza a smontare sul nascere ogni iniziativa (che pure fu tentata, ad esempio da Spadolini) volta ad esigere che la Corte Costituzionale togliesse ancora una volta le castagne dal fuoco agli strenui difensori della proporzional-partitocrazia.
15 dicembre 1992
L'Ufficio centrale dichiarò infine la regolarità delle sottoscrizioni e la legittimità di tutti i referendum.
16 gennaio 1993
La Corte Costituzionale dichiarò ammissibili i referendum elettorali. Una decisione che significava la svolta per il nostro sistema politico.
4 febbraio 1993
Nella sentenza di ammissibilità depositata in cancelleria, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la piena "chiarezza, univocità e omogeneità del quesito" e la "parallela lineare evidenza delle conseguenze abrogative". Il richiamo alla necessità di non alterare "la sequenza temporale delle operazioni relative all'assegnazione dei seggi, così come disciplinata dall'art. 19" (necessità già affermata nella sentenza del 1991) ha dimostrato chiaramente che l'altro quesito referendario (su cui erano state raccolte le firme e che poi non furono depositate in Cassazione) sarebbe stato dichiarato quasi certamente inammissibile (esso infatti invertiva le sequenze temporali delle operazioni di assegnazione dei seggi facendo divenire norma principale la disposizione particolare contenuta nell'ultimo comma dell'art. 19). Del resto, questa convinzione era ed è largamente diffusa tra i giuristi e costituzionalisti di ogni orizzonte politico e culturale.
Senza la legge Mancino, insomma, non saremmo chiamati a votare - nè il 18 aprile nè mai - per il referendum elettorale che chiede di introdurreanche nel nostro Paese il sistema uninominale maggioritario, il sistema elettorale delle grandi democrazie.
25 febbraio 1993
Il Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri, ha indetto i referendum per il 18 aprile 1993.
18-19 aprile 1993
Con il ... per cento di votanti, il ... per cento di SI' e il ... per cento di NO, gli elettori hanno deciso che....