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CORA - 10 dicembre 1993
Droga: Proposta di legge di Iniziativa popolare
Modificazioni e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

SOMMARIO: Testo della proposta di legge d'iniziativa popolare promossa dal CORA (Coordinamento Radicale Antiproibizionista).

In sintesi si propone:

- legalizzazione e regolamentazione della produzione, del commercio e del consumo della cannabis e dei suoi derivati;

- riforma degli interventi di prevenzione e cura e avvio di effettivi interventi di riduzione dei rischi e dei danni derivanti dall'uso delle droghe illegali;

- libertà di scelta del medico e del servizio pubblico dove sottoporsi alla terapia di disintossicazione;

- trasparenza sulla concessione dei finanziamenti e controllo del loro impiego;

- riforma dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga e pubblicità di tutti i dati raccolti.

La proposta prevede, inoltre, la creazione di sportelli di informazione per i cittadini; l'inserimento di rappresentanti delle associazioni nelle commissioni ministeriali; la tutela del lavoro delle persone ospiti di comunità terapeutiche; la possibilità di accesso alle strutture pubbliche e private da parte di parlamentari e consiglieri regionali.

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Articolo 1

All'articolo 1 del "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (d'ora in avanti: testo unico):

- al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"Fanno altresì parte come consulenti dell'Osservatorio quattro esperti nelle materie statistiche e sociali ed i rappresentanti delle maggiori organizzazioni non governative nazionali operanti in Italia nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Questi sono individuati e nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Dipartimento degli Affari Sociali e partecipano a ciascuna riunione ed alle attività dell'Osservatorio, senza alcuna limitazione di accesso alla documentazione raccolta o elaborata."

- il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Comitato, con l'apporto di esperti e rappresentanti di associazioni nazionali per la difesa dei diritti delle persone tossicodipendenti e delle maggiori organizzazioni non governative che operano nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni di competenza delle regioni nel settore."

- il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. I dati a qualsiasi titolo raccolti, elaborati e pubblicati dall'Osservatorio sono pubblici. L'accesso agli stessi è regolamentato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il Dipartimento degli Affari sociali pubblica in allegato alla relazione di cui al comma 14 del presente articolo, i dati raccolti dall'Osservatorio."

- al comma 13 è aggiunto il seguente:

"13bis. Sportelli per le associazioni e per i cittadini

a) Una quota non superiore ad un ventesimo della somma prevista è utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Ministero per gli Affari sociali della presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per le associazioni", per l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della prevenzione, recupero e riabilitazione alle organizzazioni non governative che operano nel settore.

b) Una quota non superiore ad un ventesimo della somma destinata alle regioni per interventi di prevenzione e informazione a qualsiasi titolo erogati dallo Stato, ferme restando le attuali dotazioni organiche, è utilizzata per l'istituzione, presso l'Assessorato competente delle regioni e delle province autonome, di uno "sportello per i cittadini" per l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione."

Articolo 2

All'articolo 2 del testo unico, lettera h), comma 1 è abrogata la parola: "autobloccanti".

Articolo 3

All'articolo 13 del testo unico, al comma 5 sono abrogate le parole: "in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope".

Articolo 4

Dopo l'articolo 17 si aggiunge il seguente: "17bis. Autorizzazioni per le sostanze di cui alla tabella II.

1. Il Ministero per gli Affari Sociali autorizza, in deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico, la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione ed il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. Le disposizioni per l'autorizzazione sono approvate con apposito Regolamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli Affari Sociali.

2. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi, commerci, distribuisca, importi, esporti ed organizzi transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 senza le autorizzazioni previste dal comma 1 del presente articolo, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 73 della presente legge."

Articolo 5

All'articolo 19 del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 bis c.p., 73 comma 1·, 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, ovvero nei cui confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n.575. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda."

Articolo 6

All'articolo 26 del testo unico, al comma 1 sono abrogate le parole: "di piante di canapa indiana" e "II".

Articolo 7

Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65, al comma 1 dell'articolo 66, al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 e al comma 1 dell'articolo 79 è abrogata la parola: "II".

Articolo 8

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 50 è aggiunto il seguente comma: "10. Le disposizioni del titolo V del testo unico non si applicano all'importazione, l'esportazione e al transito dei semi della cannabis indica. Il Ministero per gli Affari Sociali, di concerto con i Ministeri degli Interni, Estero, Industria e Sanità, regola con proprio decreto queste attività."

Articolo 9

All'articolo 72 del testo unico dal secondo comma si cancelli la parola: "patologiche".

Articolo 10

All'articolo 104 del testo unico:

- nel comma 1 le parole "Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti:

"Ministero per gli Affari sociali d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione nel caso di iniziative rivolte alla popolazione studentesca".

- nel comma 2 dopo le parole "comma 1" si aggiungano le seguenti: "nel caso di iniziative rivolte alla popolazione studentesca".

- nel comma 3 dopo le parole "Ministro della pubblica istruzione" si aggiungano le seguenti:

"d'intesa con il Ministero per gli Affari sociali".

Articolo 11

All'articolo 113 del testo unico:

- al comma 1 si aggiunge il seguente secondo punto:

"Le regioni esercitano altresì, le funzioni di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool."

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una Commissione regionale sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e supporto delle attività di competenza delle regioni, delle USSL e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. Con decreto del presidente della Giunta sono nominati i componenti della Commissione scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, esperti nei diversi settori coinvolti, rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e associazioni di volontariato operanti nella regione."

Articolo 12

All'articolo 116 del testo unico la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "c) personale adeguato allo svolgimento delle attività nei confronti di persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con decreto del Ministro della Sanità, sentite le regioni e le province autonome. Per ciascuna struttura o unità operativa operante sul territorio nazionale anche della stesso ente ausiliario, deve essere indicato un responsabile delle attività."

Articolo 13

All'articolo 120 del testo unico:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale ovvero a proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo."

- al comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"Con proprio Decreto il Ministro della Sanità detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai SERT, al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8 del presente articolo e devono essere inviati all'USSL e alla Regione territorialmente comptetente per l'attività del medico o della struttura socio-sanitaria."

- dopo il comma 9 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"10. E' fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'art. 115 del testo unico, e di cambiare medico curante, SERT o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale."

Articolo 14

All'articolo 122 del testo unico, nel comma 1 si abrogano le parole: "in caso di riconosciuta necessità e urgenza".

Articolo 15

All'articolo 124 del testo unico, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesti il periodo di massima copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'art. 120."

Articolo 16

All'articolo 127 del testo unico, dopo il comma 5 si aggiunge: "5bis. Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, secondo quanto previsto dall'articolo 135 del testo unico."

Articolo 17

All'articolo 131 del testo unico, dopo il comma 3 si aggiunge: "4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in via prioritaria al sostegno di quegli interventi che prevedono iniziative di riduzione dei danni sociali e sanitari, di cui all'articolo 135 del testo unico."

Articolo 18

L' articolo 135 del testo unico è sostituito dal seguente: "Art.135. Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze psicotrope o stupefacenti.

1. Il Ministero per gli Affari sociali promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali e legali, con particolare rifermento alla prevenzione delle infezioni da Hiv ed alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14 del testo unico.

2. Queste iniziative devono, tra l'altro, garantire:

la creazione di strutture di pronta accoglienza per consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, favorendo in fase sperimentale piccole strutture che offrano residenza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati;

la creazione di "unità di strada" anche attraverso l'uso di mezzi mobili;

la distribuzione di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I dell'articolo 14 del testo unico secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni con decreto del presidente della giunta regionale;

la realizzazione di programmi di prevenzione e informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'AIDS, anche attraverso iniziative per la diffusione di profilattici e l'uso non promiscuo di siringhe monouso.

3. Il Ministero progetta e realizza gli interventi di riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti anche nel mondo della scuola, dell'esercito, delle forze di polizia, degli istituti di prevenzione e pena, dell'associazionismo, in collaborazione con le amministrazioni competenti.

4. Alla realizzazione di queste iniziative concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le USSL ed i servizi sociali gestiti in forma diretta dai Comuni.

5. Il Dipartimento può realizzare gli interventi di cui al presente articolo, anche avvalendosi di enti ausiliari e organizzazioni di volontariato la cui preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e comprovata.

6. Per la realizzazione gli interventi di cui al presente articolo, oltre ai fondi di cui agli articoli 127 e 131 del testo unico, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 1994, 1995 e 1996 determinato in lire 60.000 milioni.

Articolo 19 - Documentazione necessaria per l'accesso a finanziamenti pubblici

Gli enti ausiliari e le associazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero per gli Affari sociali, alle regioni, alle province, alle USSL e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti:

nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'associazione e del responsabile del progetto;

relazione analitica sugli obiettivi, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e quelle da recuperare, sul personale volontario e non a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento;

bilancio di previsione del progetto, con indicate le possibilità fonti di finanziamento;

bilancio consuntivo dell'associazione per l'anno precedente e bilancio preventivo dell'associazione per l'anno corrente, redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministero per gli Affari Sociali per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali e con Decreto del Presidente della Giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, provincie, comuni, USSL ed altri enti locali.

Gli enti che erogano il contributo possono, con apposito regolamento, integrare i documenti richiesti con altri secondo la propria normativa o la propria attività di programmazione."

Articolo 20 - Accesso alle strutture

1. I deputati ed i senatori della Repubblica, nonché i consiglieri regionali ed i consiglieri provinciali delle province autonome per l'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestiti da enti pubblici o privati, ovvero da enti ausiliari, per la verifica delle condizioni di attività ed il rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

2. Nello svolgimento delle loro competenze i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla privatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone.

Articolo 21 - Delega al Ministero per gli Affari sociali per norme sul lavoro all'interno delle comunità

Il Ministero per gli Affari sociali, d'intesa con il Ministero del Lavoro, è delegato ad emanare apposito decreto per la regolamentazione del lavoro degli ospiti presso comunità o strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un salario e per il versamento dei contributi previdenziali, per quelle attività fonte di reddito per le strutture.

Articolo 22 - Delega alla redazione di un testo coordinato.

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento degli Affari sociali, approva il testo coordinato del testo unico e delle norme di modifica ed integrazione al testo stesso contenute nella presente legge.

Articolo 23 - Norma transitoria

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri approva il Regolamento di cui all'articolo 17 bis del testo unico entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, di concerto con i Ministeri degli Interni, Esteri, Industria e Sanità, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

2. Il Ministero della Sanità approva il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 120 del testo unico, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

3. La costituzione o ricostituzione di Commissioni statali o regionali, avviene entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Il Ministero per gli Affari sociali e i Presidenti delle Giunte regionali approvano i decreti di cui agli articoli 19 e 21 entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

 
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