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Conferenza Rivoluzione liberale
Boggio Gianfranco - 3 novembre 1999
"senza oneri per lo Stato"
Senza entrare nel merito della questione di eventuali finanziamenti

dello Stato alla scuola privata (questione che mi lascia del tutto

indifferente), osservo, con grande stupore, che le parole finali del

terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione vengono universalmente

interpretate come se stabilissero la proibizione assoluta di ogni forma

di finanziamento della scuola privata da parte dello Stato, tanto da

rendere necessaria una modifica della Costituzione qualora si volesse

istituire una qualche forma di finanziamento.

Questa sembra essere un'interpretazione affatto arbitraria, basata su

una presunta sinonimia tra "onere" e "spesa, costo", che e` nell'uso

comune informale ma non trova riscontro in alcun dizionario della lingua

italiana.

Il Devoto-Oli da` questa definizione di onere: "obbligo, spec. in quanto

previsto e disciplinato da una norma giuridica o amministrativa" ; il

Sabatini-Coletti: "obbligo, carico che si deve sostenere necessariamente

in quanto previsto o disciplinato dalla legge". Questo e` il senso,

strettamente giuridico, di "oneri" nell'articolo 33; e non potrebbe

essere diversamente in un documento di alta dignita`, anche formale,

come la Costituzione.

Da "La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori

preparatori e corredata da note e riferimenti" a cura di V.Falzone,

F. Palermo, F. Cosentino (Oscar Studio Mondadori, 1976):

---

Le parole finali "senza oneri per lo Stato" furono proposte dagli on.

Corbino, Marchesi, Preti, Pacciardi, Mario Rodino, Codignola, Bernini

e altri. L'on. Gronchi obietto` che "e` estremamente inopportuno

precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilita` di

venire in aiuto a istituzioni le quali possono concorrere a finalita`

di cosi` alta importanza sociale"; e fece tra l'altro l'esempio di

scuole che siano istituite da Comuni, quindi non statali (A. C.,

pag. 3377). Ma, anche a nome degli altri firmatari l'emendamento,

l'on. Corbino chiari` la portata dell'emendamento: "Noi non diciamo

che lo Stato non potra` mai intervenire a favore degli istituti

privati; diciamo solo che nessun istituto privato potra` sorgere con

il diritto di avere aiuti da parte dello Stato". L'on. Gronchi non

parve convinto e si chiese quale sorte sarebbe riservata alle scuole

professionali che oggi non sono di Stato e che pur vivono col concorso

dello Stato. Un altro firmatario dell'emendamento, l'on. Codignola,

chiari` nuovamente che "con questa aggiunta non e` vero che si venga

a impedire qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali; si

stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere

tale aiuto". L'Assemblea approvo` la formula "senza oneri per lo

Stato", alla quale pertanto va attribuito il significato precisato dai

proponenti (A.C. pagg. 3377-8). Va inoltre osservato che codesta

formula e la sua interpretazione autentica si riferiscono a tutte

le scuole non statali, parificate e non parificate. Durante la

discussione si parlo` infatti indiscriminatamente, delle une e delle

altre, nonche` delle scuole istituite da Comuni e da altri enti e

delle scuole professionali.

---

Falzone, Palermo e Cosentino seguirono giorno per giorno i dibattiti

della Costituente e la prima edizione del testo fu pubblicata nel

maggio 1948, a meno di cinque mesi dalla conclusione dei lavori

dell'Assemblea. Come scrive l'Editore nell'avvertenza dell'edizione

negli Oscar Mondadori: "La peculiare caratteristica del lavoro sta

nelle annotazioni che, articolo per articolo, hanno come _fotografato_

la volonta` del costituente, nel momento in cui tale volonta` veniva

elaborata, definitivamente formulata, approvata. E` evidente l'utilita`

che ne deriva per chiunque abbia interesse a conoscere le _ratio_

di ciascuna norma costituzionale cosi` come la volle il costituente

stesso".

All'inizio del commento all'articolo 33, gli Autori scrivono, fornendo

la loro interpretazione del contenuto dell'articolo stesso:

---

Nella nobile concorrenza fra scuola statale e scuola privata,

quest'ultima deve contare esclusivamente sulla propria capacita`

organizzativa e sulla efficacia dei propri metodi didattici; essa

non ha alcun diritto precostituito ad aiuti finanziari o ad altri

incoraggiamenti da parte dello Stato; il quale potra` tuttavia,

nell'esercizio di un suo potere del tutto discrezionale, quando

lo creda opportuno nell'interesse delle esigenze universalistiche

dell'istruzione, soccorrere anche con aiuti finanziari organizzazioni

e iniziative scolastiche non statali.

---

E` evidente che l'articolo 33 stabilisce solo che lo Stato non ha

alcun obbligo di finanziare la scuola privata; che e` cosa ben diversa

dallo stabilire che lo Stato ha l'obbligo di *non* finanziare la scuola

privata.

--

Gianfranco Boggio

--- MMMR v4.80reg

 
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