Senza entrare nel merito della questione di eventuali finanziamentidello Stato alla scuola privata (questione che mi lascia del tutto
indifferente), osservo, con grande stupore, che le parole finali del
terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione vengono universalmente
interpretate come se stabilissero la proibizione assoluta di ogni forma
di finanziamento della scuola privata da parte dello Stato, tanto da
rendere necessaria una modifica della Costituzione qualora si volesse
istituire una qualche forma di finanziamento.
Questa sembra essere un'interpretazione affatto arbitraria, basata su
una presunta sinonimia tra "onere" e "spesa, costo", che e` nell'uso
comune informale ma non trova riscontro in alcun dizionario della lingua
italiana.
Il Devoto-Oli da` questa definizione di onere: "obbligo, spec. in quanto
previsto e disciplinato da una norma giuridica o amministrativa" ; il
Sabatini-Coletti: "obbligo, carico che si deve sostenere necessariamente
in quanto previsto o disciplinato dalla legge". Questo e` il senso,
strettamente giuridico, di "oneri" nell'articolo 33; e non potrebbe
essere diversamente in un documento di alta dignita`, anche formale,
come la Costituzione.
Da "La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori
preparatori e corredata da note e riferimenti" a cura di V.Falzone,
F. Palermo, F. Cosentino (Oscar Studio Mondadori, 1976):
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Le parole finali "senza oneri per lo Stato" furono proposte dagli on.
Corbino, Marchesi, Preti, Pacciardi, Mario Rodino, Codignola, Bernini
e altri. L'on. Gronchi obietto` che "e` estremamente inopportuno
precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilita` di
venire in aiuto a istituzioni le quali possono concorrere a finalita`
di cosi` alta importanza sociale"; e fece tra l'altro l'esempio di
scuole che siano istituite da Comuni, quindi non statali (A. C.,
pag. 3377). Ma, anche a nome degli altri firmatari l'emendamento,
l'on. Corbino chiari` la portata dell'emendamento: "Noi non diciamo
che lo Stato non potra` mai intervenire a favore degli istituti
privati; diciamo solo che nessun istituto privato potra` sorgere con
il diritto di avere aiuti da parte dello Stato". L'on. Gronchi non
parve convinto e si chiese quale sorte sarebbe riservata alle scuole
professionali che oggi non sono di Stato e che pur vivono col concorso
dello Stato. Un altro firmatario dell'emendamento, l'on. Codignola,
chiari` nuovamente che "con questa aggiunta non e` vero che si venga
a impedire qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali; si
stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere
tale aiuto". L'Assemblea approvo` la formula "senza oneri per lo
Stato", alla quale pertanto va attribuito il significato precisato dai
proponenti (A.C. pagg. 3377-8). Va inoltre osservato che codesta
formula e la sua interpretazione autentica si riferiscono a tutte
le scuole non statali, parificate e non parificate. Durante la
discussione si parlo` infatti indiscriminatamente, delle une e delle
altre, nonche` delle scuole istituite da Comuni e da altri enti e
delle scuole professionali.
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Falzone, Palermo e Cosentino seguirono giorno per giorno i dibattiti
della Costituente e la prima edizione del testo fu pubblicata nel
maggio 1948, a meno di cinque mesi dalla conclusione dei lavori
dell'Assemblea. Come scrive l'Editore nell'avvertenza dell'edizione
negli Oscar Mondadori: "La peculiare caratteristica del lavoro sta
nelle annotazioni che, articolo per articolo, hanno come _fotografato_
la volonta` del costituente, nel momento in cui tale volonta` veniva
elaborata, definitivamente formulata, approvata. E` evidente l'utilita`
che ne deriva per chiunque abbia interesse a conoscere le _ratio_
di ciascuna norma costituzionale cosi` come la volle il costituente
stesso".
All'inizio del commento all'articolo 33, gli Autori scrivono, fornendo
la loro interpretazione del contenuto dell'articolo stesso:
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Nella nobile concorrenza fra scuola statale e scuola privata,
quest'ultima deve contare esclusivamente sulla propria capacita`
organizzativa e sulla efficacia dei propri metodi didattici; essa
non ha alcun diritto precostituito ad aiuti finanziari o ad altri
incoraggiamenti da parte dello Stato; il quale potra` tuttavia,
nell'esercizio di un suo potere del tutto discrezionale, quando
lo creda opportuno nell'interesse delle esigenze universalistiche
dell'istruzione, soccorrere anche con aiuti finanziari organizzazioni
e iniziative scolastiche non statali.
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E` evidente che l'articolo 33 stabilisce solo che lo Stato non ha
alcun obbligo di finanziare la scuola privata; che e` cosa ben diversa
dallo stabilire che lo Stato ha l'obbligo di *non* finanziare la scuola
privata.
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Gianfranco Boggio
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