Dichiarazione di Giuseppe Rossodivita, responsabile ufficio legale del Comitato Promotore Referendum:
Roma, 26 novembre - "La decisione con la quale il tribunale civile di Bologna ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. dal Comitato Promotore Referendum per la sospensione del provvedimento con il quale la commissione interpartitica del Comune di Bologna vietava il comizio per il 27/11/99 è a dir poco disarmante e pericolosissima.
Secondo il Tribunale di Bologna, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza dominante e dallo stesso Presidente del TAR con sede a Bologna, poco importa che a fronte di provvedimenti illegittimi dell'Amministrazione non vi siano i tempi per la discussione della sospensiva al TAR con il conseguente pregiudizio per i cittadini, ciò che conta è che il giudice ordinario non ha giurisdizione. V' é dunque uno spazio di tempo in cui il cittadino è sfornito di tutela dinanzi alla protervia, alla arroganza ed ai comportamenti illegittimi della P.A. e se in quello spazio di tempo il cittadino subisce pregiudizio si può dire solo amen.
Non v'è che dire, un bel passo indietro rispetto alla linea tracciata solo pochi mesi fa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 500 del 22/07/99".