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Manfredi Giulio - 27 gennaio 2000
Certificati per le liste elettorali validi anche dopo la scadenza
Sole 24 ore Giovedì 27 Gennaio 2000

ROMA I certificati elettorali dei sottoscrittori di una lista politica possono essere presentati anche dopo le ore 12 dell'ultimo giorno utile. La controversa questione, su cui la quinta sezione del Consiglio di Stato si era spaccata, è stata risolta dall'Adunanza plenaria di Palazzo Spada con la decisione 23/99.

Il problema nasce nel maggio '98, con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia. In quell'occasione, la commissione elettorale ammise alla competizione una lista che presentò i certificati dei sottoscrittori dopo le 12 (alle 12,40) del ventinovesimo giorno prima delle votazioni.

Secondo un orientamento della quinta sezione del Consiglio di Stato, il ritardo nella presentazione dei certificati non rappresenta un motivo di esclusione dalle elezioni: tale conseguenza non è infatti stata espressamente prevista dalla legge 570 del 1960. Secondo l'orientamento più recente, invece, la commissione elettorale deve accertare se la lista sia stata sottoscritta dagli elettori del Comune. Valutazione che può essere fatta solo sulla base della documentazione acquisita dal segretario comunale entro - come vuole l'articolo 32 della legge 570 - le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione. Se i documenti non ci sono, la lista viene esclusa.

E vero, ha osservato l'Adunanza plenaria, che l'articolo 32 assegna al presentatore della lista l'onere di depositare i certificati elettorali dei sottoscrittori. Ma è altrettanto vero che né l'articolo 32 né l'articolo 33 obbligano la commissione elettorale a ricusare la lista se mancano i certificati.

Lo spirito della norma, secondo i giudici, è che la commissione elettorale possa verificare anche d'ufficio, sulla base degli elenchi elettorali depositati, l'identikit dei sottoscrittori della lista. Il poterlo fare o meno dipende unicamente dalla consistenza della popolazione del Comune. E chiaro che una tale operazione di riscontro non può essere eseguita nei grandi Comuni, dove è invece necessario che il presentatore della lista produca anche i certificati dei sottoscrittori.

Ecco perché, ha spiegato l'Adunanza plenaria, si può pensare che i certificati possano essere consegnati al segretario comunale anche dopo le 12 dell'ultimo giorno utile, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli ha trasferito la documentazione alla commissione elettorale circondariale. Se il presentatore non è riuscito a consegnare i certificati al segretario comunale, può sempre produrli davanti alla commissione elettorale, che ne prende atto e non ricusa la lista se tutto è a posto. Se manca ancora qualche documento, la commissione può allora fissare una scadenza e se il presentatore della lista non lo rispetta, solo allora può escludere la compagine dalle votazioni.

Antonello Cherchi

 
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