Dalla sentenza sull'INAIL (referendum non ammesso):
"...lo strumento referendario appare inidoneo a raggiungere il menzionato fine dei proponenti così come oggettivato nel quesito, dal momento che il medesimo non è suscettibile di essere conseguito per via di semplice abrogazione parziale della noramtiva esistente..."
Il ragionamento è semplice: voi promotori presentate il referendum sull'INAIL dicendo che con la sua vittoria il lavoratore sarà libero di scegliere l'INAIL o un'assicurazione privata, ma dal momento che proprio così non sarebbe in punto di diritto, ti casso il referendum.
Sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati la stessa cosa porta ad esiti opposti: voi promotori presentate il referendum dicendo ch'esso mira alla separazione delle carriere dei magistrati (così come è scritto nel titolo del quesito), ma in punto di diritto non è così, perchè l'eventuale esito positivo non porterà alla separazione vera e propria delle carriere, tuttavia lo facciamo passare perchè siamo buoni...