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Conferenza Rivoluzione liberale
Partito Radicale Rita - 20 febbraio 2000
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO MIACSE NUMERO 16/2000 IN DATA 17 FEBBRAIO U.S.

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 16 APRILE 2000, AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE E DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

Come è noto, l'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, come da ultimo modificato dall'art.4 comma 2, della legge 30 aprile 1999, N., 120, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrittori delle liste e dei gruppi dei candidati. Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazio

ne anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale, per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dalla legge numero 120 del 1999 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che non essendo stato tale potere espressamente limitato dalla nuova legge, può essere esercitato anche dai consiglieri candidati alle elezioni amministrative del prossimo 16 aprile.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta, indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte. Nell'espletamento delle suddette funzioni, ovviamente, dovrà essere sempre assicurata un'assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche. Si richiama l'attenzione, infine, sulla circostanza che, in talune zone sono molto frequenti convenzioni fra due o più comuni per l'effettuazione del servizio di segreteria, con conseguente impossibilità, per i segretari, di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente. Ove ricorra tale fattispecie il segretario comunale potrà delegare le funzioni in argomento ad un altro impiegato del comune, previo assenza del sindaco e comunicazione alla prefettura.

Si pregano le SS.LL di voler portare quanto sopra a conoscenza dei partiti e movimenti politici in sede locale.

 
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