Il signor "x" era difesa dall'Avv. Francesco Caroleo GRIMALDI del Foro di Roma.
L'avvocato citato membro della commissione giustizia di Alleanza Nazionale.
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3603/2000 R.G. notizie di reato
N 3077/00 R.G. dib N.Sentenza 24
TRIBUNALE DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della IV Sezione penale, Dott.ssa ANNA ARGENTO nellÆudienza del 25/01/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale_____________________________________________________________
CONTRO
C.P. n. Roma il 28/02/51 libero presente
imputato
reato di cui allÆart.73 co IV DPR 309/90 per aver detenuto, fuori delle ipotesi previste dellÆart.75 DPR 309/90, al fine di spaccio, grammi:2533,415 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish contenente il 6,5% di principio attivo delta-9-THC (corrispondenti grammi: 164,670) perààà..
(illeggibile) o comunque dosi medie
In Roma il 24/01/2000
conclusioni:
P.M. anni 2 di reclusione e L.10.000.000 multa
Difensore: in via principale assoluzione in sub. minimo della pena con concessioni delle attenuanti e non sanzione
Avv. Francesco Caroleo Grimaldi
MOTIVI DELLA DECISIONE
AllÆudienza del 25.1.2000 il Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, per la convalida dellÆarresto e per il giudizio con rito direttissimo,àomnissà, arrestato il 24.1.200, per il reato di cui allÆart.73, IV comma, DPR 30/90, meglio descritto in rubrica.
Convalidato lÆarresto, lÆimputato chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato. Il Giudice, disponeva in conformitß, dava la parola alle parti che rassegnavano le conclusioni trascritte a verbale (PM: condanna dellÆimputato alla pena di anni due di reclusione e lire dieci milioni di multa; Difesa: assoluzione del ààomnissààe, in subordine, minimo della pena con attenuanti generiche e concessioni dei benefici di legge).
dal verbale di arresto in data 24.1.2000 emerso che Ufficiali e Agenti di PG del Nucleo regionale di Polizia Tributaria Lazio, Gruppo Operativo Antidroga, nel corso di unÆoperazione predisposta per la prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, effettuavano il controllo dellÆautovettura Tg àomnissà.condotta da à.omnissà.. Avendo questi mostrato chiari sintomi di nervosismo, gli operatori, insospettitisi, decidevano di procedere (ai sensi dellÆart.103 DPR 30/90) a perquisizione domiciliare presso lÆabitazioneà..omnissà..Qui, nel corso dellÆoperazione, il à.omnissààesibiva spontaneamente una busta in carta di colore blu, occultata sotto alcuni indumenti, contenente gr.2588 lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish e un bilancino di precisione. Il tutto veniva con separato atto posto sotto sequestro. Nella relazione fatta in sede di udienza di convalida, Il Ten. Trezza della Guardia di Finanza, nel confermare integralmente le circostanze riferite nel verbale dÆarresto, ribadiva, su p
recisa domanda, che si era trattato di un normale controllo, non mirato, in un luogo, quale la zona Trionfale, nota per attivitß di spaccio.
Sentito nella stessa udienza, lÆimputato chiariva di detenere tutto quel quantitativo di hashish- acquistato il giorno precedente con denaro risparmiato, allÆinsaputa della moglie, sul reddito della sua attivitß di artigiano in nero (restauratore di mobili) û per uso personale e, pi· specificamente per tentare di attenuare il dolore causatogli da patologie di tipo odontoiatrico, a loro volta verosimilmente collegate al suo accertato stato di depressione ( stato esibito dallÆimputato un tesserino comprovante che lo stesso da tempo in cura presso lÆIstituto di igiene Mentale).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, occorre osservare che se vero che lÆingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dalà.omnissà( si tratta di gr.2533,415 netto di preparato di cannabis contenente il 6,5% di principio attivo delta-9-THC , corrispondenti a grammi 164,670: quantitß equivalente ad oltre 8230 singole dosi medie; v. C.T. chimica in atti) pu apparire incompatibile con il solo consumo personale - ancorch costituito da pi· assunzioni nello stesso giorno û anche in considerazione del presumibile processo di scadimento degli effetti àà..(illeggibile) della sostanza, pur vero che il solo dato quantitativo, in mancanza di sicuri elementi di prova definitiva di spaccioàà(illeggibile) della sostanza, non pu ritenersi sufficiente, secondo un ormai consolidato orientamento della Cassazione, ad affermare la penale responsabilitß dello stesso al reato di cui allÆart.73 DPR 309/90, salvo che emergano circostanze in qualche modo univocamente sintomatiche di quellÆattivitß, quali quelle re
lative alla capacitß economica del soggetto in relazione al prezzo di acquisto dello stupefacente o il rinvenimento di sostanze da taglio e di materiale per il confezionamento di singole dosi dÆuso ovvero ancora lÆaccertata esistenza di contatti con persone potenzialmente destinatarie di eventuali cessioni. Orbene, nel caso di specie, innanzitutto non pu escludersi che il àomnissà fosse in grado di ricavare dal suo lavoro di artigiano una somma sufficiente ( circa lire 3.000.000) ad acquistare il quantitativo di hashish detenuto; non risultano, inoltre, rinvenuti nella sua disponibilitß n sostanze da taglio n materiale da confezionamento- fatta eccezione per il bilancino che, peraltro, ben poteva essere da lui utilizzato per la preparazione delle diverse assunzione giornaliere û cosø come non emerso che il àomnissà intrattenesse rapporti con soggetti tossicodipendenti, quali suoi possibili acquirenti.
A ci aggiungasi che lo stato di forte depressione in cui palesemente sembrato versare lÆimputato induce a non ritenere improbabile che lo stesso si fosse approvvigionato di tutta quella quantitß di hashish per assicurasi la possibilitß di continuare a trovare sollievo ai dolori che gli procurava la riferita caduta dei denti.
Tutto ci premesso, non potendo considerarsi raggiunta una prova tranquillante circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dallÆimputato, lo stesso devÆessere assolto, ai sensi del 2 comma dellÆart.530 c.p.p., dallÆimputazione ascrittagli, perch il fatto non sussiste.
Vanno comunque ordinate la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, mente va disposta la restituzione al àomnissà del bilancino allo stesso sequestrato.
P.Q.M.
Visto lÆart.530 c.p.p assolveàomnissà dallÆimputazione ascrittagli, perch il fatto non sussiste. Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, nonch la restituzione del bilancino sequestrato alàomnissà
Roma, 25 gennaio 2000
Il Giudice
Dott. Anna Argento