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Conferenza Rivoluzione liberale
Poretti Donatella - 26 marzo 2000
da www.democraticidisinistra.it.....

Codice di comportamento delle organizzazioni di partito e dei candidati

1) Le candidate e i candidati nelle liste Ds si impegnano a condurre una campagna elettorale di reale confronto con le elettrici e gli elettori, sobria, improntata a serietà di comportamento. Per quanto attiene forme e costi di iniziative, esse - nel pieno rispetto della legge - vanno commisurate e contenute entro margini compatibili con le risorse disponibili, delle cui fonti e del cui impiego va data informazione trasparente agli organismi dirigenti ed agli elettori

2) Ogni candidato/a è tenuto a sostenere il programma elettorale dei DS e della Coalizione, a svolgere la campagna elettorale secondo l'impostazione stabilita dalla Direzione nazionale, a comportarsi in modo leale verso i compagni di lista. Ciò comporta l'impegno, da parte di ciascun candidato, di attenersi alle indicazioni per quel che riguarda la distribuzione dei fascsimile con l'indicazione di preferenza, la diffusione dei volantini, manifesti e fotografie, il ricorso alla pubblicità radiofonica o televisiva. E' proibita qualsiasi azione che danneggi l'immagine del partito o di altri candidati, così come la contesa con altri candidati dei voti di preferenza

3) Le organizzazioni di Partito promuovono e favoriscono, anche con la partecipazione e per iniziativa dei candidati, la formazione nell'ambito territoriale, tematico o di categoria di Comitati o gruppi di sostegno per il voto ai DS e/o suoi candidati, di cui facciano parte anche e soprattutto elettrici ed elettori non iscritti al partito

4) Ad ogni candidato/a viene attribuita una base consistente di suggerimenti preferenziali, in rapporto all'ambito territoriale o tematico, assegnato

5) le preferenze per i capilista vengono suggerite nella misura necessaria per conseguire una qualificata affermazione elettorale

6) I candidati sono tenuti a partecipare, al pari degli altri iscritti ai DS, alla sottoscrizione straordinaria per il finanziamento della campagna elettorale . Con le risorse reperite viene costituito un fondo di lista, da impiegarsi paritariamente, equamente, solidarmente, per ciascun candidato.

7)Le risorse raccolte dai candidati attraverso i Comitati di sostegno debbono essere rese pubbliche ai sensi della legge 515, dichiarate , indicandone l'entità, agli organismi dirigenti regionali e impiegate d'intesa tra i candidati, i comitati di sostegno e gli organismi dirigenti regionali

8) Nell'impostazione della campagna elettorale, le organizzazioni DS si impegnano a valorizzare le iniziative elettorali delle candidate attraverso azioni positive ( ossia ad es. con maggiori facilitazioni per l'uso dei mezzi di informazione, per la partecipazione alle decisioni politiche e alle manifestazioni, per i rapporti con gli elettori/ci) al fine di assicurare la presenza femminile tra gli eletti, secondo quanto previsto dallo Statuto Ds

9) Le candidate e i candidati sottoscrivono , al momento dell'accettazione della candidatura, oltre al presente codice di regolamento, il regolamento finanziario della Direzione nazionale e regionale dei Ds

10) responsabili dell'impostazione della campagna elettorale secondo i criteri qui indicati, sono la Segreteria nazionale e gli esecutivi regionali. Sul rispetto del codice di comportamento vigilano il Consiglio nazionale e i consigli regionali dei Garanti, ai quali vanno segnalate eventuali infrazioni alle norme del Codice . Il Consiglio dei Garanti provvederà ad istruire immediatamente il caso (entro due giorni) e informerà il candidato dell'infrazione che gli viene addebitata. Qualora l'infrazione sia accertata, il Consiglio può adottare, a seconda della gravità del caso, uno di questi provvedimenti: il richiamo la deplorazione pubblica la decadenza delle indicazioni di preferenza In particolare queste due ultime misure sono di rigore adottate nel caso di costituzione di Comitati per la propria elezione in contrasto con quanto previsto dal presente codice. Il Candidato/a contro tale provvedimenti può ricorrere al consiglio nazionale dei Garanti Il presente codice è stato approvato dal Consiglio nazionale

dei Garanti ( presentato alla Direzione nazionale del 17 marzo 2000)

 
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