REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Giorno 18 del mese di Gennaio anno 2000
IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Sezione 7.a penale composta dai Signori Magistrati
Dr. GIOVANNI MUSCARA Presidente
Dr. GIACOMO PAOLOMI Giudice
Dr. GIOVANNI MASI Giudice
Con l'intervento del Dr. G. DE MARINIS Sostituto
Procuratore
Con l'assistenza del Dr. D. MITRANO Segretario
Pronunciano la seguente
SENTENZA
SULLA CAUSA PENALE DI 1 GRADO
CONTRO
PANNELLA GIACINTO MARCO
Nato a Teramo il 2/5/30 res.te Roma
Via della Panetteria, 36;
LIBERO - Presente
Dif: fid: Avv: G.D. Caiazza
Via G.Serafino 8 Roma
IMPUTATO
Del reato p: e p: dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per
avere illegalmente tenuto per cederli a terzi tre involucri
contenenti grammi 2,916 di hashish con la percentuale di THC
del 5% pari a grammi 0,146 ed a 5-6 dosi singole.
Roma, il 29 dicembre 1995
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del processo: Con decreto in data 4 giugno 1996
il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio
davanti al Tribunale nei confronti di Giacinto (Marco)
PANNELLA, imputato del delitto di illecita detenzione di
sostanza stupefacente.
Nel fascicolo per il dibattimento è stato inserito il verbale di
sequestro di tre involucri contenenti hashish redatto il 29 dicembre
1995 dal personale della Squadra Mobile della Questura di Roma
a carico del PANNELLA. All'udienza del 6 dicembre 1996 il
dibattimento ha avuto inizio alla presenza dell'imputato, che ha
reso dichiarazioni spontanee (f.15-24 trascr.Ud.), con
l'esposizione introduttiva del P.M. Il collegio, pronunciandosi
sulle richieste di prova formulate dalle parti, ha ammesso l'esame
testimoniale del personale di polizia giudiziaria che aveva preso
parte alle indagini e del consulente chimico indicati dal P.M.,
nonché l'esame di due dei consulenti indicati dalla difesa (secondo
la previsione dettata dall'art.233 CPP) limitatamente alla
valutazione del grado di nocività del quantitativo di sostanza
sequestrata e quello della testimone Rita BERNARDINI; ha
invece ritenuto superflua l'audizione di altri testimoni indicati
dalla difesa in merito al movente della condotta del PANNELLA
in quanto risultava fatto notorio il suo attivo coinvolgimento nella
problematica sul tema del proibizionismo in materia di sostanze
stupefacenti, e si è riservato di decidere in ordine alla richiesta
difensiva di perizia sulla sostanza in sequestro.
L'istruttoria dibattimentale ha avuto inizio alla successiva udienza
del 4 marzo 1997, nella quale sono stati esaminati: il dott.
Massimo CIARDI, consulente chimico del P.M. (f. 1-9 trascr.);
l'isp. Vincenzo DE NAPOLI, in servizio presso la Squadra Mobile
(f.10-15 trascr.); il prof. Alessandro TAGLIAMONTE, consulente
farmacologico dell'imputato (f.17-36trascr.); il prof. Fabrizio
STARACE, secondo consulente dell'imputato (f.36-54trascr.),
Rita BERNARDINI (ascoltata ai sensi dell'art.210 CPP a seguito
delle dichiarazioni rese nel corso dell'esame: v. f.56-63). Dopo i
rispettivi esami sono state prodotte e acquisite al fascicolo le
relazioni redatte dal dott. CIARDI e dal prof. STARACE. Il PM
ha rinunciato all'esame degli altri testimoni indicati e all'esito
dell'istruttoria il collegio, accogliendo la richiesta della difesa, ha
disposto una perizia chimico - tossicologica sulla sostanza
sequestrata.
All'udienza dell'8 aprile 1997 è stato conferito al prof. Enrico
MALIZIA e al prof. Eugenio MULLER l'incarico di accertare in
primo luogo la natura della sostanza sequestrata e la percentuale di
principio attivo presente nell'intero quantitativo ed inoltre, sulla
base della letteratura scientifica e delle indicazioni degli organismi
sanitari internazionali, quale sia il quantitativo di THC idoneo a
produrre effetti droganti in un soggetto non assuefatto e quali
siano gli effetti psicofisici negati eventualmente derivanti per un
soggetto non assuefatto dalla sostanza sequestrata, avuto riguardo
alla sua consistenza qualitativa.
All'udienza del 15 ottobre 1997 si è svolto (f.1-56trascr.) l'esame
dei periti, i quale si erano avvalsi della collaborazione della dr.ssa
Cecilia CHESSA per gli accertamenti di natura chimico -
tossicologica, ed è stata acquisita la relazione di perizia redatta.
Alla successiva udienza del 10 marzo 1998 (nel corso della quale
il PANNELLA ha reso dichiarazioni spontanee : v.f. 1-4 trascr.) il
collegio ha ritenuto necessari all'esito della discussione delle parti
ulteriori chiarimenti da parte dei periti, i quali sono stati
nuovamente ascoltati all'udienza del 25 febbraio 1999 (f.1d-24
trascr.). Così esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del
16 novembre 1999 si è svolta la discussione finale nel corso della
quale le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni
(il PANNELLA ha reso ulteriori dichiarazioni (f.1-7 trascr.). La
sentenza è stata deliberata alla successiva udienza del 18 gennaio
2000 dopo che il P.M. ha dichiarato di rinunciare alla replica
inizialmente richiesta.
La ricostruzione del fatto: Lo svolgimento dell'operazione di
polizia che ha dato origine al procedimento è piuttosto semplice e
può essere agevolmente ricostruito sulla base delle dichiarazioni
testimoniali dell'Isp. DE NAPOLI e delle affermazioni dello
stesso PANNELLA. Il 29 dicembre 1995 la Squadra Mobile
organizzava un servizio di osservazione in Piazza Navona in
quanto era programmata una manifestazione in favore dei
referendum organizzata dal movimento Riformatori Club Pannella
il quale aveva preannunciato la distribuzione ai presenti di
hashish. Il PANNELLA giungeva sul posto vestito da Babbo
Natale e mentre era in prossimità dei banchi in cui si
raccoglievano le firme estraeva da un cartone alcuni involucri e li
lanciava tra le persone presenti. Il DI NAPOLI, a brevissima
distanza del PANNELLA, recuperava in terra i tre involucri
sequestrati chiusi da un adesivo raffigurante lo stemma Club
riformatori Pannella. Nel corso dell'operazione altro personale
recuperava invece diversa sostanza del peso di 93 grammi, mentre
alcuni dei presenti raccoglievano altri involucri e si allontanavano.
Le motivazioni della condotta: Nel corso del dibattimento Marco
Pannella ha ampiamente esposto che l'azione - la terza in ordine
di tempo nel periodo in esame - era volta a rompere un cerchio di
disinformazione e di censura sulla iniziativa referendaria
finalizzata a contrastare una legislazione proibizionistica ritenuta
criminogena e irragionevole e una sua inaccettabile applicazione
da parte della polizia giudiziaria nonostante l'esito del referendum
abrogativo del 1993. Alla luce di questo fermo convincimento
sulla funzione sociale di tali iniziative inserite nel contesto di
un'azione da lungo tempo svolta per la liberalizzazione delle
droghe leggere, PANNELLA ha anche apertamente e lealmente
sottolineato che in realtà la sostanza diffusa era in quantità molto
superiore rispetto a quella oggetto della contestazione.
Gli accertamenti sulla sostanza sequestrata: L'indagine
chimica svolta dal consulente del P.M. dr. CIARDI e da questi
riferita in sede di esame ha portato alla conclusione che la
sostanza contenuta nei tre involucri sequestrati era costituita
complessivamente da grammi 2,916 di hashish con percentuale di
principio attivo THC pari al 5% per un quantitativo di THC di
grammi 0,146. Il consulente ha aggiunto che da tale quantitativo
era possibile ottenere 5 o 6 dosi medie da 25/30 mg sulla base di
un criterio statisticamente individuato sulla base della esperienza
quotidiana, mentre 50 milligrammi era la dose media giornaliera
determinata nelle tabelle allegate al DPR 309/90 secondo la
originaria previsione dell'art. 75 prima dell'abrogazione disposta,
a seguito del referendum, dal DPR n.171 /1993; ha infine
riconosciuto che, in quanto chimico e non tossicologo, non era in
condizione di specificare quali fossero gli effetti derivanti
dall'assunzione di THC e in particolare dei quantitativi
sequestrati. Nel quadro della più ampia perizia disposta dal
collegio anche l'indagine chimica è stata rinnovata e la dr.ssa
CHESSA è pervenuta a conclusioni (gr.2,522 di hashish con
percentuale di THC del 2% pari a 50 mg) compatibili con quelle
del consulente, in relazione all'alterazione del prodotto
conseguente al periodo di tempo trascorso.
L'indagine peritale sugli effetti della sostanza sequestrata:
L'esigenza, sottolineata dalla difesa ed emersa anche dal leale
riconoscimento dei limiti della propria competenza da parte del
consulente chimico, di un più consapevole approfondimento del
reale fondamento dei criteri comunemente applicati nei
procedimenti in materia di stupefacenti, ha indotto il collegio
all'espletamento di una perizia volta ad accertare quali fossero
realmente gli effetti potenzialmente derivanti a un soggetto non
assuefatto dalla sostanza sequestrata. E deve riconoscersi che la
compiuta e competente esposizione dello stato delle attuali
cognizioni scientifiche fornita da soggetti indiscutibilmente
qualificati nei settori della farmacologia e della tossicologia ha
consentito di acquisire una serie di indicazioni indubbiamente
rilevanti ai fini di una decisione maggiormente consapevole degli
effetti derivanti dall'assunzione di sostanze contenenti
tetraidracannabinolo, anche se l'esatto contenuto e i limiti di
alcune di tali indicazioni sono stati precisati e puntualizzati nel
quadro degli ulteriori chiarimenti forniti dai periti all'udienza del
25 febbraio 1999.
I rilievi più significativi e le risposte formulati dai periti possono
essere sintetizzati nei seguenti termini. Nell'hashish, resina
ricavata dalle estremità fiorite mature della pianta femmina di
cannabis, i costituenti chimici sono circa 400 ma il solo composto
attivo come psicostimolante è il Delta9 THC presente in
percentuale compresa tra il 4 e il 12% fino al 15% di alcuni
campioni. L'hashish è di solito tagliato con il comune tabacco che
ne facilita la combustione e ne stempera il potere irritante; La
tecnica abituale di assunzione è la fumata, ma solo una parte del
THC viene realmente assorbita: il 50% del THC fumato viene
perso per pirolisi, il 20% rimane nel mozzicone (cosiddetto roach
che viene a volte riutilizzato), il 10% resta nel fumo non inalato.
In sostanza il totale inalato è di circa il 20% che può salire del
20% se è fumato tutto il roach e l'inalazione è completa al 50%
(evenienza molto rara), mentre la quantità inalata può scendere
ulteriormente dal 50% al 4% nei soggetti inesperti.
Di conseguenza per una quantità di 25mg - considerata dose
psicoattiva - quella realmente inalata è in realtà solo un quinto e
cioè 5 mg, mentre nei soggetti non assuefatti e inesperti della
tecnica di fumata ed aspirazione può scendere da 3mg a 0,24 mg.
Non è corretto l'uso del termine dose drogante in quanto per
assunzioni isolate o ripetute poche volte deve parlarsi piuttosto di
dosi psicoattive ossia in grado di esercitare gli effetti
farmacologici propri della sostanza, somatici o mentali, piacevoli
o dannosi ma non certo droganti. Per quanto riguarda tali effetti vi
è una enorme variabilità e tuttavia è stata individuata
"virtualmente""in 25 milligrammi la quantità minima che
assorbita, può avere un effetto farmacologico o psicostimolante o
farmacotossico. In 100 mg può invece individuarsi la dose
minima che crea effetti dispercettivi (allucinazioni, delirio,
alterazione della percezione per quanto riguarda i suoni e i colori).
In sostanza se "la dose mediamente euforizzante di THC per via
inalatoria è di 25-50 microgrammi/kg e quella dispercettiva è di
100 microgrammi/kg, per un totale di mg.1,75 fino a 7 mg totali
per un uomo di 70kg e se per la dose di 25 mg inalata da soggetto
inesperto l'assorbimento reale varia da 0,24 a 3 mg, i 25 mg
presenti in uno spinello possono rappresentare alternativamente o
una dose moderatamente attiva (non dispercettiva) o una dose
sprovvista di attività farmacologica. Dal punto di vista della
farmacocinetica il tetraidrocannabinolo è una sostanza
estremamente liposolubile e pertanto con accesso particolarmente
privilegiato al sistema nervoso centrale in maniera che gli effetti -
variabili a seconda della quantità- sono praticamente istantanei.
Tale sostanza liposolubile tende poi ad accumularsi dove vi siano
depositi dei lipidi e ad essere liberata molto lentamente, anche nel
giro di diversi giorni. Esiste secondo i più recenti studi in materia
una dipendenza di tipo farmacodinamico nel senso che nel
cervello esistono strutture di natura proteica (e in particolare una
sostanza, la dopamina) che hanno una affinità particolare con la
cannabis per cui la somministrazione cronica produrrebbe
modificazioni a livello di questo recettore, il quale diverrebbe
meno sensibile all'azione della cannabis, con la conseguente
necessità di aumentare la dose per la compulsione a d assumere il
farmaco. Si tratta peraltro di condizione che si verifica solo nel
soggetto che assume quantità elevatissime di THC (il quantitativo
che crea tolleranza è stato individuato in 210 mg al giorno per
almeno quattro settimane). In caso di assunzione occasionale la
cannabis può essere ritenuta "un farmaco dotato di attività non
psicostimolanti ma addirittura sedative, ansiolitiche e in un certo
senso rilassanti e euforizzanti". Ha peraltro effetti somatici non
indifferenti potendo determinare tachicardia, effetti analoghi al
tabacco a livello del sistema respiratorio e l'induzione di
diminuzione delle difese immunitarie. Gli effetti realmente
terapeutici sono invece allo stato più teorici che pratici anche se
sembra possibile l'utilizzazione della sostanza o di suoi derivati
contro la nausea indotta da chemioterapici utilizzati per il
trattamento di forme tumorali. In conclusione nel soggetto non
assuefatto la sostanza attiva inalata in grado di produrre effetti
psicostimolanti risulta maggiore di quella che provoca gli stessi
effetti in soggetti assuefatti, soprattutto in rapporto
all'inesperienza nella tecnica di fumata - che in alcuni casi può
comportare assorbimento di quantitativi di droga inattivi.
Nel secondo esame dibattimentale i periti hanno sottolineato la
estrema variabilità individuale della sensibilità del soggetto ai
derivati della cannabis e ciò in particolare in relazione alla
eventuale esistenza di fattori genetici (in casi rarissimi anche una
piccola dose può determinare effetti dispercettivi molto rilevanti)
ovvero ad una preesistente assunzione di farmaci e hanno criticato
l'uso nel testo normativo del termine psicotropo (la sostanza
psicotropa si indirizza verso i centri psichici, ma vi sono tante
sostanze psicotrope che non sono droghe). In particolare il prof.
MULLER 8f.23 trascr.25.2.99) ha posto in evidenza come, mentre
in passato si pensava che solo le droghe pesanti agissero sul
sistema nervoso centrale nelle aree chiamate della gratificazione
attivando un neuro trasmettitore (dopamina), si è constatata una
eguale modificazione indotta dalla cannabis sull'animale
sperimentale; in termini più specifici recenti ricerche su modelli di
animali sperimentali privi di recettori per la cannabis hanno
permesso di accertare che l'attivazione del sistema dopaminergico
indotta dalla cannabis è bloccata dai bloccanti degli oppioidi a
dimostrazione di una stretta interazione funzionale e soprattutto
che in animali privi di recettori per la cannabis e resi dipendenti da
morfina gli effetti della sindrome da astinenza da morfina sono
nettamente inferiori a conferma del fatto che esistono meccanismi
endogeni per cui il sistema cannabinoide endogeno esistente e
quello oppioide possono essere tra loro interrelati.
Le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla difesa
dell'imputato: Nel corso del dibattimento il difensore di Marco
PANNELLA ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
della norma incriminatrice e di altre disposizioni del DPR 309/90
sotto distinti profili:
1) l'art.73 comma 4 e comma 5 ultima parte e l'art.14 lett.b) n.1 e
2 DPR 309/90 sarebbero incostituzionali, per violazione degli
art.3, 13,25 comma 2 e 32 Cost, nella parte in cui includono ai fini
della prevista sanzione penale i derivati dalla canapa indiana tra le
sostanze stupefacenti e psicotrope; al riguardo è stata in
particolare sottolineata l'irrazionalità della inclusione tra le
sostanze stupefacenti e psicotrope; al riguardo è stata in
particolare sottolineata l'irrazionalità della inclusione tra le
sostanze illecite di hashish e marijuana sia in assoluto sia avuto
riguardo ai parametri di offensività desumibili dalla affermata
liceità di altre sostanze psicotrope lecite e di larghissimo uso come
caffeina alcool e nicotina e tuttavia più dannose (v. il riferimento
ad alcoolismo e tabagismo negli art.2,3,4 del DPR 309/90);
ed è stato osservato che in relazione alla dichiarata finalità di
tutela della sicurezza pubblica la criminalizzazione dei derivati
dell'hashish produrrebbe all'evidenza l'effetto esattamente
opposto a quello che la norma intenderebbe reprimere;
2) gli art.73 comma 4 e 5, 13, 14 e 78 DPR 309/90 sarebbero
incostituzionali, per violazione degli art.25 e 3 Cost., nella parte in
cui non prevedono uniformi criteri determinativi della quantità
minima di principio attivo delle sostanze indicate nelle tabelle di
cui alla legge necessaria a produrre effetti stupefacenti o
psicotropi, sia ai fini della stessa applicabilità della norma
incriminatrice sia ai fini della valutazione della gravità della
condotta. Sotto questo profilo è stato in particolare osservato che
l'abrogazione dell'art.78 DPR 309/90 nella parte in cui
demandava all'autorità amministrativa la determinazione dei limiti
quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere - limiti che presupponevano necessariamente
l'individuazione della dose singola "drogante" - avrebbe
determinato un vuoto normativo manifestamente patologico da un
punto di vista costituzionale non solo ai fini del principio di
offensività necessaria, ma anche a quelli della valutazione della
gravità del fatto-reato. Proprio l'orientamento, espresso dalla
Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza c.Kremi del 24
giugno 1998, secondo cui è da ritenersi irrilevante ai fini
dell'art.49 CP l'accertamento dell'effettiva efficacia drogante del
principio attivo in concreto contenuto nella sostanza stupefacente
sequestrata renderebbe palese la illegittimità dell'attuale
normativa; e ciò anche alla luce della disposizione dell'art.14
lettera d) DPR 309/90 la quale nel definire i criteri determinativi
della Tabella 5 avente ad oggetto prodotti farmacologi contenenti
alcune tra le sostanze elencate nelle Tabelle I-IV, richiede che il
ministero indichi quando queste preparazioni per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro
uso non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano
assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione.
Le questioni sollevate dalla difesa, elaborate con una serie di
argomentazioni indubbiamente suggestive e incisive,
ripropongono - sotto alcuni profili attraverso la prospettazione di
elementi non privi del carattere della novità - la problematica
della legittimità della previsione di sanzione penale per la cessione
di droghe leggere già in epoca recente oggetto di esame da parte
della Corte Costituzionale. Invero per quanto riguarda la prima
questione sollevata non sembra che i pur importanti elementi di
cognizione acquisiti attraverso l'esame dei periti siano tali di
determinare un quadro significativamente diverso a quello già
valutato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 23 luglio
1996 n.296. Nella motivazione di tale pronuncia la Corte, dopo
aver rilevato che anche l'asserito fallimento della politica
proibizionistica non può che formare oggetto della valutazione del
legislatore cui appartiene - nel rispetto dei vincoli derivanti da
accordi internazionali - la scelta della più o meno rigida strategia
di controllo della diffusione della droga e del contenimento del
fenomeno delle tossicodipendenze, ha affrontato la questione della
assunta non offensività (della cessione) delle droghe leggere
perché non nocive o comunque meno nocive dell'alcool ribadendo
considerazioni già svolte in precedenti decisioni (sentenze n.333
del 1991, n.104 e 170 del 1982, n.308 del 1982) per escludere che
sia non giustificata la repressione penale dello spaccio dei diversi
tipi di sostanze psicotrope: in particolare la discrezionalità della
valutazione del legislatore in ordine alla nocività dei vari tipi di
droga, la corrispondenza ad un preciso obbligo internazionale
dell'inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe
leggere, l'inconferenza al tema del richiamo alla nocività delle
bevande alcooliche, per le quali è risalente la differenza di
disciplina ispirata ad una larga tolleranza. La conclusione è stata
pertanto che "non è carente del connotato in astratto
dell'offensività - salvo apprezzamento da parte del giudice
ordinario dell'offensività in concreto - la condotta relativa alla
fase terminale del circuito del narcotraffico, consistente nella
cessione al consumatore, fase questa che normalmente si realizza
proprio mediante la cessione capillare di modesti quantitativi di
sostanza stupefacente".
Ad avviso del collegio, il complesso di elementi di valutazione
posti in rilievo dai periti non assume rilevanza tale da consentire
una nuova prospettazione della questione sotto il profilo della
mancanza di ragionevolezza della previsione di sanzione penale
per la cessione anche a titolo gratuito di droga leggera.
Indubbiamente i dati forniti dai periti sul quantitativo elevatissimo
di THC che è necessario assumere continuativamente per
determinare tolleranza e sulla limitatissima percentuale di THC
che viene assorbita attraverso il fumo soprattutto dai soggetti non
assuefatti e verosimilmente inesperti non possono non suscitare
considerazioni sul fatto che in termini generali il pericolo
derivante per la salute del consumatore da un consumo
occasionale o comunque non elevatissimo di hashish è
estremamente contenuto. Si tratta d'altra parte di dati che
dimostrano, ad esempio, come la determinazione in soli 50mg
della dose media giornaliera che originariamente costituiva il
limite per la rilevanza penale della detenzione di hashish fosse
assolutamente incongrua se posta in relazione alla quantità di THC
presente in tale sostanza realmente assorbita secondo i rilievi
formulati dagli esperti e compresa tra una media di 10 mg e per un
soggetto assuefatto, un minimo di 0,48 mg al giorno. E' evidente
che alla luce di tali dati la previsione per i fatti di minore entità di
cessione a titolo gratuito di hashish non solo della sanzione
penale, ma anche di un a pena detentiva minima (sei mesi di
reclusione) non può non suscitare fondate perplessità, così come
non possono - in tale contesto di limitata pericolosità del fatto
nella sua oggettività - essere sottovalutati i rilievi difensivi sul
pericolo derivante dalla criminalizzazione di tali condotte e
connesso al contatto che necessariamente si stabilisce tra
consumatori spesso giovani e indifesi (ivi compresi molti dei
soggetti responsabili dei fatti di cessione a titolo gratuito di droga
leggera) e coloro che si dedicano abitualmente allo spaccio
indifferentemente di droghe leggere e pesanti per fine di lucro. Ma
al tempo stesso non può non prendersi atto dei diversi profili di
tenore diverso sottolineati dai periti, che non possono essere
sottovalutati ai fini di un giudizio sulla ragionevolezza dell'attuale
disciplina e che concernono l'estrema varibilità dei diversi
soggetti all'assunzione di THC (con casi molto rari, ma
particolarmente pericolosi di effetti dispercettivi conseguenti a
occasionali assunzioni) e l'evoluzione della ricerca sulle
interrelazioni esistenti tra l'assunzione di derivati dalla cannabis e
quella di oppioidi. Se questo è vero, deve in conclusione
riconoscersi come, in relazione al quadro complessivo delineato e
in particolare a questi ultimi aspetti evidenziati dagli esperti, sia
sostanzialmente condivisibile (pur in presenza delle motivate
perplessità suscitate dal rigore dell'attuale disciplina in tema di
droghe leggere) il rilievo costantemente espresso dalla Corte
Costituzionale sul fatto che la valutazione in ordine alla nocività
dei diversi tipi di droga e conseguentemente alla previsione per i
derivati dalla cannabis della sanzione penale non possa che essere
rimessa alla discrezionalità del legislatore. La questione sollevata
deve pertanto ritenersi manifestamente infondata.
Ad avviso del collegio, invece irrilevante ai fini del presente
giudizio la seconda questione sollevata concernente la mancata
individuazione da parte del legislatore di criteri determinativi della
quantità minima di principio attivo delle sostanze psicotrope
previste dal DPR 3091990. Invero non sembra al Collegio
condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni unite secondo cui "il fatto che il principio attivo contenuto
nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la
cosiddetta soglio drogante, in mancanza di ogni riferimento
parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai
fini della punibilità del fatto. A giudizio della suprema Corte
l'inidoneità dell'azione relativamente alle fattispecie previste
dall'art.73 del DPR 30990 dovrebbe essere valutata unicamente
avuto riguardo ai beni oggetto di tutela penale individuabili in
quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico,
nonché della salvaguardia delle giovani generazioni; e sarebbe in
particolare erroneo il presupposto che il bene giuridico della salute
pubblica non sia suscettibile di essere messo in pericolo
dall'assunzione di sostanze elencate come stupefacenti o
psicotrope che non superino la cosiddetta soglia drogante.
Sembra invece al collegio che proprio il complesso di elementi di
conoscenza acquisiti nel presente giudizio confermi l'esigenza di
valutare in relazione al singolo caso la concreta offensività della
condotta, così come del resto affermato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n.296 del 1996; esistono infatti indiscutibilmente
fatti di cessione di derivati della cannabis in cui la sostanza ceduta
per la particolare modestia quantitativa e qualitativa non può in
alcun modo essere nociva per il consumatore e in tali ipotesi non
può essere ragionevolmente affermata la rilevanza penale della
condotta, pur assumendo come riferimento i diversi beni oggetto
di tutela penale individuati dalla Suprema Corte. Peraltro, se è
vero che l'individuazione in 25 mg della dose minima psicoattiva
è espressione di un procedimento necessariamente semplificativo,
attesa la elevata variabilità degli effetti, prime analisi chimiche
mg.146 di THC era tale da poter determinare effetti psicoattivi
(per un consumatore medio l'assorbimento di THC derivante
dall'assunzione sarebbe stato comunque di oltre 29 mg.). Si versa
pertanto in un'ipotesi in cui la mancanza di una indicazione
normativa della dose minima non è suscettibile di assumere
rilevanza ai fini del giudizio nei termini prospettati dalla difesa.
La determinazione della pena: La condotta antigiuridica
consapevolmente posta in essere da Marco PANNELLA integra
indubbiamente l'ipotesi delittuosa contestata, che può essere
peraltro ritenuta di lieve entità ai fini della circostanza attenuante
prevista dall'art.73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla
modestia quantitativa e quantitativa della sostanza e alla limitata
offensività del fatto: come già in altre occasioni il comportamento
dell'imputato era preannunciato agli organi di polizia che erano
posti in condizione di predisporre un servizio di osservazione
idoneo al recupero di gran parte della sostanza offerta a terzi.
Ritiene inoltre il collegio che, unitamente alle circostanze
attenuanti generiche connesse alla positiva valutazione della
personalità del soggetto, possa essere riconosciuta a Marco
PANNELLA la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.1 CP
per il fatto di aver agito per motivi di particolare valore sociale.
Invero è noto che, secondo il rigoroso e pienamente condivisibile
orientamento costantemente espresso dalla Corte di Cassazione,
per la sussistenza di tale attenuante "non è sufficiente che il
movente sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è
necessario che l'agente abbia commesso il reato per realizzare uno
scopo spiccatamente nobile e altruistico, oggettivamente conforme
alla morale ed ai costumi della società; il fondamento ideologico
dell'attenuante va pertanto ravvisato nel movente etico che spinge
l'agente a commettere il delitto con la convinzione di ristabilire un
principio morale e sociale offeso" (Cass.sez.I- 22 marzo 1991
n.6205, Poli). All'origine dell'azione debbono esservi "motivi di
spiccato valore etico e sociale condivisi dalla coscienza pubblica e
quindi meritevoli di un particolare apprezzamento" (Cass.sez.I-16
novembre 1992 n.11659, Citro ed altri), motivi che "traggono
origine dalla prevalente coscienza collettiva" (Cass.sez.I-14
novembre 1994 n.2386, Bonelli e altro); d'altra parte il valore
morale e sociale può definirsi particolare quando "i motivi per i
quali l'imputato ha agito superano l'entità della morale comune
media e non debbono essere di scarsa rilevanza rispetto alla
gravità del reato perpetrato" (Cass.sez.I 11 gennaio 1995 n.1715,
Di Maiuta). Nel caso in esame, come si è già rilevato, l'imputato
ha ampiamente esposto le motivazioni di ordine sociale sottostanti
alla sua iniziativa: l'impegno per la liberalizzazione delle droghe
leggere, l'azione svolta per contrastare una legislazione
proibizionistica ritenuta criminogena e irragionevole e una sua
inaccettabile applicazione da parte della polizia giudiziaria. In
particolare alla base della condotta contestata erano stati (v.
dichiarazioni spontanee a f.6 trascr. Un. 16. 2. 99) alcuni arresti
operati nell'anno 1995 a Cattolica e Rimini di "dieci
ragazzi...perché si erano passati uno spinello". Al riguardo deve
in primo luogo riconoscerlo che l'impegno sociale notoriamente
manifestato da Marco PANNELLA e l'azione politica dallo stesso
da lungo tempo svolta in tal senso non possono essere ritenuto
privi di rilevanza sulla progressiva evoluzione di una legislazione
che prima dell'esito positivo del referendum del 18 aprile 1993 era
oggettivamente ispirata a principi repressivi estremamente rigidi
(si consideri inoltre che, prima della modifica dell'art.380 CPP
introdotta con il d.l.247/1991, l'arresto per il delitto previsto
dall'art.73 era obbligatorio anche se il fatto era di lieve entità) e
sul superamento di alcuni orientamenti giurisprudenziali che di
tale normativa proponevano anche dopo il referendum una
interpretazione particolarmente rigorosa. E in effetti, se si tiene
presente il caso che secondo PANNELLA avrebbe concorso a
determinare la sua condotta, deve riconoscersi che solo in epoca
successiva al fatto contestato le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, superando con la sentenza del 28 maggio 1997 i
contrasti giurisprudenziali in materia, hanno affermato il principio
che non sono punibili e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito
amministrativo l'acquisto e la detenzione di stupefacenti destinati
all'uso di gruppo (l'orientamento è ormai costantemente seguito
dalla Suprema Corte: in tal senso v. in particolare Cass. N.9075
del 1999). Né sembra priva di fondamento l'affermazione di
Marco PANNELLA (f.18 trascr. Ud. 6.12.96) in ordine alle
positive conseguenze delle azioni intraprese: "Abbiamo avuto
sicuramente, subito dopo, l'effetto che carcerazioni in quelle
condizioni non si sono quasi più verificate". Se d'altra parte si
amplia la prospettiva di questa analisi sulla base dei principi
indicati dalla Suprema Corte, non può non osservarsi che un
orientamento favorevole a una legalizzazione delle droghe leggere
è ampiamente diffuso in larghi strati della pubblica opinione,
come è confermato dal fatto che proprio in epoca recentissima,
secondo notizie riferite da tutti i più importanti organi di
informazione, un ordine del giorno in favore di tale legalizzazione
è stato approvato nel corso del congresso DS di Torino e cioè
nell'ambito di un partito che concorre a far parte in misura
determinante della maggioranza parlamentare (si è parlato al
riguardo - ad esempio sul quotidiano La Repubblica - di "svolta
antiproibizionistica al congresso della Quercia"). Può pertanto
affermarsi, ad avviso del Collegio, che i motivi ampiamente
rappresentati da Marco PANNELLA, per i quali lo stesso ha con
piena consapevolezza posto in essere azioni la cui inevitabile
conseguenza sarebbe stata per le concrete modalità esecutive
l'applicazione di sanzioni penali, corrispondono oggettivamente e
non solo soggettivamente a valori di elevato significato
ampiamente diffusi nella coscienza sociale.
In conclusione, la pena nei confronti dell'imputato secondo i
criteri di valutazione dettati dall'art.133 CP può essere
adeguatamente determinata in due mesi e venti giorni di
reclusione e lire un milione di multa: pena base ex art.73 comma 5
DPR 309/90 mesi 6 e lire due milioni ridotta di mesi 2 e lire
600.000 ex art.62 n.1 CP (m.4 e L. 1.400.000) e ulteriormente di
giorni 40 e lire 400.000 ex art.62 bis CP.
Non ricorrendo condizioni soggettive e oggettive ostative, la pena
detentiva così determinata in misura inferiore a tre mesi di
reclusione può essere sostituita a norma dell'art.53 della legge
n.689 del 1981 con la pena pecunaria della specie corrispondente
secondo il criterio fissato dall'art.135 CP (lire 75.000 per ogni
giorno di pena detentiva) e pertanto con la multa di sei milioni di
lire.
Alla condanna conseguono l'obbligo dell'imputato al pagamento
delle spese processuali e la confisca, con relativa distruzione delle
sostanze sequestrate.
P.Q.M.
Visti gli art.533 e 535 CPP dichiara PANNELLA Giacinto
colpevole del delitto ascrittogli e, concessa l'attenuante del fatto
lieve ai sensi del 5 comma art.73 DPR 309/90, le attenuanti
generiche nonché l'attenuante dell'azione commessa per motivi di
particolare valore sociale ex aer.62 n.1 CP, lo condanna alla pena
di due mesi e venti giorni di reclusione e lire un milione di multa -
sostituita la pena detentiva con la pena della multa di lire sei
milioni - e così complessivamente alla pena di sette milioni di
multa. Condanna il PANNELLA al pagamento delle spese
processuali. Confisca e distruzione di tutta quanta la sostanza
stupefacente in sequestro.
Motivazione nel termine di sessanta giorni.
Il presidente
Il Giudice est.
CONCLUSIONI
P.M.: in data 16/11/99 - penale responsabilità - concessine
attenuanti generiche - ipotesi lieve - mesi 4 di reclusione 1
milione di multa
DIFENSORE: Avv. Caiazza: assoluzione ai sensi dell'art. 49 - in
Subordine trasmettere gli atti alla Corte
Costituzionale per irrazionevolezza delle norme
Comprese nelle tabelle 13 e 14 sostanze definite
Impropriamente stupefacenti
Si da atto che l'imputato PANNELLA rende
Spontanee dichiarazioni in data 18/1/2000
P.M.: rinuncia alla replica
L'imputato PANNELLA rende dichiarazione spontanee come da
registrazione
DIFENSORE: si riporta conclusioni del 16/11/99