Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 10 mag. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Rivoluzione liberale
Partito Radicale Maura - 27 marzo 2000
Sentenza Pannella per la distribuzione di hashish del 29 dicembre 1995 a Piazza Navona

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Giorno 18 del mese di Gennaio anno 2000

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione 7.a penale composta dai Signori Magistrati

Dr. GIOVANNI MUSCARA Presidente

Dr. GIACOMO PAOLOMI Giudice

Dr. GIOVANNI MASI Giudice

Con l'intervento del Dr. G. DE MARINIS Sostituto

Procuratore

Con l'assistenza del Dr. D. MITRANO Segretario

Pronunciano la seguente

SENTENZA

SULLA CAUSA PENALE DI 1 GRADO

CONTRO

PANNELLA GIACINTO MARCO

Nato a Teramo il 2/5/30 res.te Roma

Via della Panetteria, 36;

LIBERO - Presente

Dif: fid: Avv: G.D. Caiazza

Via G.Serafino 8 Roma

IMPUTATO

Del reato p: e p: dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per

avere illegalmente tenuto per cederli a terzi tre involucri

contenenti grammi 2,916 di hashish con la percentuale di THC

del 5% pari a grammi 0,146 ed a 5-6 dosi singole.

Roma, il 29 dicembre 1995

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo svolgimento del processo: Con decreto in data 4 giugno 1996

il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio

davanti al Tribunale nei confronti di Giacinto (Marco)

PANNELLA, imputato del delitto di illecita detenzione di

sostanza stupefacente.

Nel fascicolo per il dibattimento è stato inserito il verbale di

sequestro di tre involucri contenenti hashish redatto il 29 dicembre

1995 dal personale della Squadra Mobile della Questura di Roma

a carico del PANNELLA. All'udienza del 6 dicembre 1996 il

dibattimento ha avuto inizio alla presenza dell'imputato, che ha

reso dichiarazioni spontanee (f.15-24 trascr.Ud.), con

l'esposizione introduttiva del P.M. Il collegio, pronunciandosi

sulle richieste di prova formulate dalle parti, ha ammesso l'esame

testimoniale del personale di polizia giudiziaria che aveva preso

parte alle indagini e del consulente chimico indicati dal P.M.,

nonché l'esame di due dei consulenti indicati dalla difesa (secondo

la previsione dettata dall'art.233 CPP) limitatamente alla

valutazione del grado di nocività del quantitativo di sostanza

sequestrata e quello della testimone Rita BERNARDINI; ha

invece ritenuto superflua l'audizione di altri testimoni indicati

dalla difesa in merito al movente della condotta del PANNELLA

in quanto risultava fatto notorio il suo attivo coinvolgimento nella

problematica sul tema del proibizionismo in materia di sostanze

stupefacenti, e si è riservato di decidere in ordine alla richiesta

difensiva di perizia sulla sostanza in sequestro.

L'istruttoria dibattimentale ha avuto inizio alla successiva udienza

del 4 marzo 1997, nella quale sono stati esaminati: il dott.

Massimo CIARDI, consulente chimico del P.M. (f. 1-9 trascr.);

l'isp. Vincenzo DE NAPOLI, in servizio presso la Squadra Mobile

(f.10-15 trascr.); il prof. Alessandro TAGLIAMONTE, consulente

farmacologico dell'imputato (f.17-36trascr.); il prof. Fabrizio

STARACE, secondo consulente dell'imputato (f.36-54trascr.),

Rita BERNARDINI (ascoltata ai sensi dell'art.210 CPP a seguito

delle dichiarazioni rese nel corso dell'esame: v. f.56-63). Dopo i

rispettivi esami sono state prodotte e acquisite al fascicolo le

relazioni redatte dal dott. CIARDI e dal prof. STARACE. Il PM

ha rinunciato all'esame degli altri testimoni indicati e all'esito

dell'istruttoria il collegio, accogliendo la richiesta della difesa, ha

disposto una perizia chimico - tossicologica sulla sostanza

sequestrata.

All'udienza dell'8 aprile 1997 è stato conferito al prof. Enrico

MALIZIA e al prof. Eugenio MULLER l'incarico di accertare in

primo luogo la natura della sostanza sequestrata e la percentuale di

principio attivo presente nell'intero quantitativo ed inoltre, sulla

base della letteratura scientifica e delle indicazioni degli organismi

sanitari internazionali, quale sia il quantitativo di THC idoneo a

produrre effetti droganti in un soggetto non assuefatto e quali

siano gli effetti psicofisici negati eventualmente derivanti per un

soggetto non assuefatto dalla sostanza sequestrata, avuto riguardo

alla sua consistenza qualitativa.

All'udienza del 15 ottobre 1997 si è svolto (f.1-56trascr.) l'esame

dei periti, i quale si erano avvalsi della collaborazione della dr.ssa

Cecilia CHESSA per gli accertamenti di natura chimico -

tossicologica, ed è stata acquisita la relazione di perizia redatta.

Alla successiva udienza del 10 marzo 1998 (nel corso della quale

il PANNELLA ha reso dichiarazioni spontanee : v.f. 1-4 trascr.) il

collegio ha ritenuto necessari all'esito della discussione delle parti

ulteriori chiarimenti da parte dei periti, i quali sono stati

nuovamente ascoltati all'udienza del 25 febbraio 1999 (f.1d-24

trascr.). Così esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del

16 novembre 1999 si è svolta la discussione finale nel corso della

quale le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni

(il PANNELLA ha reso ulteriori dichiarazioni (f.1-7 trascr.). La

sentenza è stata deliberata alla successiva udienza del 18 gennaio

2000 dopo che il P.M. ha dichiarato di rinunciare alla replica

inizialmente richiesta.

La ricostruzione del fatto: Lo svolgimento dell'operazione di

polizia che ha dato origine al procedimento è piuttosto semplice e

può essere agevolmente ricostruito sulla base delle dichiarazioni

testimoniali dell'Isp. DE NAPOLI e delle affermazioni dello

stesso PANNELLA. Il 29 dicembre 1995 la Squadra Mobile

organizzava un servizio di osservazione in Piazza Navona in

quanto era programmata una manifestazione in favore dei

referendum organizzata dal movimento Riformatori Club Pannella

il quale aveva preannunciato la distribuzione ai presenti di

hashish. Il PANNELLA giungeva sul posto vestito da Babbo

Natale e mentre era in prossimità dei banchi in cui si

raccoglievano le firme estraeva da un cartone alcuni involucri e li

lanciava tra le persone presenti. Il DI NAPOLI, a brevissima

distanza del PANNELLA, recuperava in terra i tre involucri

sequestrati chiusi da un adesivo raffigurante lo stemma Club

riformatori Pannella. Nel corso dell'operazione altro personale

recuperava invece diversa sostanza del peso di 93 grammi, mentre

alcuni dei presenti raccoglievano altri involucri e si allontanavano.

Le motivazioni della condotta: Nel corso del dibattimento Marco

Pannella ha ampiamente esposto che l'azione - la terza in ordine

di tempo nel periodo in esame - era volta a rompere un cerchio di

disinformazione e di censura sulla iniziativa referendaria

finalizzata a contrastare una legislazione proibizionistica ritenuta

criminogena e irragionevole e una sua inaccettabile applicazione

da parte della polizia giudiziaria nonostante l'esito del referendum

abrogativo del 1993. Alla luce di questo fermo convincimento

sulla funzione sociale di tali iniziative inserite nel contesto di

un'azione da lungo tempo svolta per la liberalizzazione delle

droghe leggere, PANNELLA ha anche apertamente e lealmente

sottolineato che in realtà la sostanza diffusa era in quantità molto

superiore rispetto a quella oggetto della contestazione.

Gli accertamenti sulla sostanza sequestrata: L'indagine

chimica svolta dal consulente del P.M. dr. CIARDI e da questi

riferita in sede di esame ha portato alla conclusione che la

sostanza contenuta nei tre involucri sequestrati era costituita

complessivamente da grammi 2,916 di hashish con percentuale di

principio attivo THC pari al 5% per un quantitativo di THC di

grammi 0,146. Il consulente ha aggiunto che da tale quantitativo

era possibile ottenere 5 o 6 dosi medie da 25/30 mg sulla base di

un criterio statisticamente individuato sulla base della esperienza

quotidiana, mentre 50 milligrammi era la dose media giornaliera

determinata nelle tabelle allegate al DPR 309/90 secondo la

originaria previsione dell'art. 75 prima dell'abrogazione disposta,

a seguito del referendum, dal DPR n.171 /1993; ha infine

riconosciuto che, in quanto chimico e non tossicologo, non era in

condizione di specificare quali fossero gli effetti derivanti

dall'assunzione di THC e in particolare dei quantitativi

sequestrati. Nel quadro della più ampia perizia disposta dal

collegio anche l'indagine chimica è stata rinnovata e la dr.ssa

CHESSA è pervenuta a conclusioni (gr.2,522 di hashish con

percentuale di THC del 2% pari a 50 mg) compatibili con quelle

del consulente, in relazione all'alterazione del prodotto

conseguente al periodo di tempo trascorso.

L'indagine peritale sugli effetti della sostanza sequestrata:

L'esigenza, sottolineata dalla difesa ed emersa anche dal leale

riconoscimento dei limiti della propria competenza da parte del

consulente chimico, di un più consapevole approfondimento del

reale fondamento dei criteri comunemente applicati nei

procedimenti in materia di stupefacenti, ha indotto il collegio

all'espletamento di una perizia volta ad accertare quali fossero

realmente gli effetti potenzialmente derivanti a un soggetto non

assuefatto dalla sostanza sequestrata. E deve riconoscersi che la

compiuta e competente esposizione dello stato delle attuali

cognizioni scientifiche fornita da soggetti indiscutibilmente

qualificati nei settori della farmacologia e della tossicologia ha

consentito di acquisire una serie di indicazioni indubbiamente

rilevanti ai fini di una decisione maggiormente consapevole degli

effetti derivanti dall'assunzione di sostanze contenenti

tetraidracannabinolo, anche se l'esatto contenuto e i limiti di

alcune di tali indicazioni sono stati precisati e puntualizzati nel

quadro degli ulteriori chiarimenti forniti dai periti all'udienza del

25 febbraio 1999.

I rilievi più significativi e le risposte formulati dai periti possono

essere sintetizzati nei seguenti termini. Nell'hashish, resina

ricavata dalle estremità fiorite mature della pianta femmina di

cannabis, i costituenti chimici sono circa 400 ma il solo composto

attivo come psicostimolante è il Delta9 THC presente in

percentuale compresa tra il 4 e il 12% fino al 15% di alcuni

campioni. L'hashish è di solito tagliato con il comune tabacco che

ne facilita la combustione e ne stempera il potere irritante; La

tecnica abituale di assunzione è la fumata, ma solo una parte del

THC viene realmente assorbita: il 50% del THC fumato viene

perso per pirolisi, il 20% rimane nel mozzicone (cosiddetto roach

che viene a volte riutilizzato), il 10% resta nel fumo non inalato.

In sostanza il totale inalato è di circa il 20% che può salire del

20% se è fumato tutto il roach e l'inalazione è completa al 50%

(evenienza molto rara), mentre la quantità inalata può scendere

ulteriormente dal 50% al 4% nei soggetti inesperti.

Di conseguenza per una quantità di 25mg - considerata dose

psicoattiva - quella realmente inalata è in realtà solo un quinto e

cioè 5 mg, mentre nei soggetti non assuefatti e inesperti della

tecnica di fumata ed aspirazione può scendere da 3mg a 0,24 mg.

Non è corretto l'uso del termine dose drogante in quanto per

assunzioni isolate o ripetute poche volte deve parlarsi piuttosto di

dosi psicoattive ossia in grado di esercitare gli effetti

farmacologici propri della sostanza, somatici o mentali, piacevoli

o dannosi ma non certo droganti. Per quanto riguarda tali effetti vi

è una enorme variabilità e tuttavia è stata individuata

"virtualmente""in 25 milligrammi la quantità minima che

assorbita, può avere un effetto farmacologico o psicostimolante o

farmacotossico. In 100 mg può invece individuarsi la dose

minima che crea effetti dispercettivi (allucinazioni, delirio,

alterazione della percezione per quanto riguarda i suoni e i colori).

In sostanza se "la dose mediamente euforizzante di THC per via

inalatoria è di 25-50 microgrammi/kg e quella dispercettiva è di

100 microgrammi/kg, per un totale di mg.1,75 fino a 7 mg totali

per un uomo di 70kg e se per la dose di 25 mg inalata da soggetto

inesperto l'assorbimento reale varia da 0,24 a 3 mg, i 25 mg

presenti in uno spinello possono rappresentare alternativamente o

una dose moderatamente attiva (non dispercettiva) o una dose

sprovvista di attività farmacologica. Dal punto di vista della

farmacocinetica il tetraidrocannabinolo è una sostanza

estremamente liposolubile e pertanto con accesso particolarmente

privilegiato al sistema nervoso centrale in maniera che gli effetti -

variabili a seconda della quantità- sono praticamente istantanei.

Tale sostanza liposolubile tende poi ad accumularsi dove vi siano

depositi dei lipidi e ad essere liberata molto lentamente, anche nel

giro di diversi giorni. Esiste secondo i più recenti studi in materia

una dipendenza di tipo farmacodinamico nel senso che nel

cervello esistono strutture di natura proteica (e in particolare una

sostanza, la dopamina) che hanno una affinità particolare con la

cannabis per cui la somministrazione cronica produrrebbe

modificazioni a livello di questo recettore, il quale diverrebbe

meno sensibile all'azione della cannabis, con la conseguente

necessità di aumentare la dose per la compulsione a d assumere il

farmaco. Si tratta peraltro di condizione che si verifica solo nel

soggetto che assume quantità elevatissime di THC (il quantitativo

che crea tolleranza è stato individuato in 210 mg al giorno per

almeno quattro settimane). In caso di assunzione occasionale la

cannabis può essere ritenuta "un farmaco dotato di attività non

psicostimolanti ma addirittura sedative, ansiolitiche e in un certo

senso rilassanti e euforizzanti". Ha peraltro effetti somatici non

indifferenti potendo determinare tachicardia, effetti analoghi al

tabacco a livello del sistema respiratorio e l'induzione di

diminuzione delle difese immunitarie. Gli effetti realmente

terapeutici sono invece allo stato più teorici che pratici anche se

sembra possibile l'utilizzazione della sostanza o di suoi derivati

contro la nausea indotta da chemioterapici utilizzati per il

trattamento di forme tumorali. In conclusione nel soggetto non

assuefatto la sostanza attiva inalata in grado di produrre effetti

psicostimolanti risulta maggiore di quella che provoca gli stessi

effetti in soggetti assuefatti, soprattutto in rapporto

all'inesperienza nella tecnica di fumata - che in alcuni casi può

comportare assorbimento di quantitativi di droga inattivi.

Nel secondo esame dibattimentale i periti hanno sottolineato la

estrema variabilità individuale della sensibilità del soggetto ai

derivati della cannabis e ciò in particolare in relazione alla

eventuale esistenza di fattori genetici (in casi rarissimi anche una

piccola dose può determinare effetti dispercettivi molto rilevanti)

ovvero ad una preesistente assunzione di farmaci e hanno criticato

l'uso nel testo normativo del termine psicotropo (la sostanza

psicotropa si indirizza verso i centri psichici, ma vi sono tante

sostanze psicotrope che non sono droghe). In particolare il prof.

MULLER 8f.23 trascr.25.2.99) ha posto in evidenza come, mentre

in passato si pensava che solo le droghe pesanti agissero sul

sistema nervoso centrale nelle aree chiamate della gratificazione

attivando un neuro trasmettitore (dopamina), si è constatata una

eguale modificazione indotta dalla cannabis sull'animale

sperimentale; in termini più specifici recenti ricerche su modelli di

animali sperimentali privi di recettori per la cannabis hanno

permesso di accertare che l'attivazione del sistema dopaminergico

indotta dalla cannabis è bloccata dai bloccanti degli oppioidi a

dimostrazione di una stretta interazione funzionale e soprattutto

che in animali privi di recettori per la cannabis e resi dipendenti da

morfina gli effetti della sindrome da astinenza da morfina sono

nettamente inferiori a conferma del fatto che esistono meccanismi

endogeni per cui il sistema cannabinoide endogeno esistente e

quello oppioide possono essere tra loro interrelati.

Le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla difesa

dell'imputato: Nel corso del dibattimento il difensore di Marco

PANNELLA ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

della norma incriminatrice e di altre disposizioni del DPR 309/90

sotto distinti profili:

1) l'art.73 comma 4 e comma 5 ultima parte e l'art.14 lett.b) n.1 e

2 DPR 309/90 sarebbero incostituzionali, per violazione degli

art.3, 13,25 comma 2 e 32 Cost, nella parte in cui includono ai fini

della prevista sanzione penale i derivati dalla canapa indiana tra le

sostanze stupefacenti e psicotrope; al riguardo è stata in

particolare sottolineata l'irrazionalità della inclusione tra le

sostanze stupefacenti e psicotrope; al riguardo è stata in

particolare sottolineata l'irrazionalità della inclusione tra le

sostanze illecite di hashish e marijuana sia in assoluto sia avuto

riguardo ai parametri di offensività desumibili dalla affermata

liceità di altre sostanze psicotrope lecite e di larghissimo uso come

caffeina alcool e nicotina e tuttavia più dannose (v. il riferimento

ad alcoolismo e tabagismo negli art.2,3,4 del DPR 309/90);

ed è stato osservato che in relazione alla dichiarata finalità di

tutela della sicurezza pubblica la criminalizzazione dei derivati

dell'hashish produrrebbe all'evidenza l'effetto esattamente

opposto a quello che la norma intenderebbe reprimere;

2) gli art.73 comma 4 e 5, 13, 14 e 78 DPR 309/90 sarebbero

incostituzionali, per violazione degli art.25 e 3 Cost., nella parte in

cui non prevedono uniformi criteri determinativi della quantità

minima di principio attivo delle sostanze indicate nelle tabelle di

cui alla legge necessaria a produrre effetti stupefacenti o

psicotropi, sia ai fini della stessa applicabilità della norma

incriminatrice sia ai fini della valutazione della gravità della

condotta. Sotto questo profilo è stato in particolare osservato che

l'abrogazione dell'art.78 DPR 309/90 nella parte in cui

demandava all'autorità amministrativa la determinazione dei limiti

quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie

giornaliere - limiti che presupponevano necessariamente

l'individuazione della dose singola "drogante" - avrebbe

determinato un vuoto normativo manifestamente patologico da un

punto di vista costituzionale non solo ai fini del principio di

offensività necessaria, ma anche a quelli della valutazione della

gravità del fatto-reato. Proprio l'orientamento, espresso dalla

Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza c.Kremi del 24

giugno 1998, secondo cui è da ritenersi irrilevante ai fini

dell'art.49 CP l'accertamento dell'effettiva efficacia drogante del

principio attivo in concreto contenuto nella sostanza stupefacente

sequestrata renderebbe palese la illegittimità dell'attuale

normativa; e ciò anche alla luce della disposizione dell'art.14

lettera d) DPR 309/90 la quale nel definire i criteri determinativi

della Tabella 5 avente ad oggetto prodotti farmacologi contenenti

alcune tra le sostanze elencate nelle Tabelle I-IV, richiede che il

ministero indichi quando queste preparazioni per la loro

composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro

uso non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano

assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte

della loro composizione.

Le questioni sollevate dalla difesa, elaborate con una serie di

argomentazioni indubbiamente suggestive e incisive,

ripropongono - sotto alcuni profili attraverso la prospettazione di

elementi non privi del carattere della novità - la problematica

della legittimità della previsione di sanzione penale per la cessione

di droghe leggere già in epoca recente oggetto di esame da parte

della Corte Costituzionale. Invero per quanto riguarda la prima

questione sollevata non sembra che i pur importanti elementi di

cognizione acquisiti attraverso l'esame dei periti siano tali di

determinare un quadro significativamente diverso a quello già

valutato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 23 luglio

1996 n.296. Nella motivazione di tale pronuncia la Corte, dopo

aver rilevato che anche l'asserito fallimento della politica

proibizionistica non può che formare oggetto della valutazione del

legislatore cui appartiene - nel rispetto dei vincoli derivanti da

accordi internazionali - la scelta della più o meno rigida strategia

di controllo della diffusione della droga e del contenimento del

fenomeno delle tossicodipendenze, ha affrontato la questione della

assunta non offensività (della cessione) delle droghe leggere

perché non nocive o comunque meno nocive dell'alcool ribadendo

considerazioni già svolte in precedenti decisioni (sentenze n.333

del 1991, n.104 e 170 del 1982, n.308 del 1982) per escludere che

sia non giustificata la repressione penale dello spaccio dei diversi

tipi di sostanze psicotrope: in particolare la discrezionalità della

valutazione del legislatore in ordine alla nocività dei vari tipi di

droga, la corrispondenza ad un preciso obbligo internazionale

dell'inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe

leggere, l'inconferenza al tema del richiamo alla nocività delle

bevande alcooliche, per le quali è risalente la differenza di

disciplina ispirata ad una larga tolleranza. La conclusione è stata

pertanto che "non è carente del connotato in astratto

dell'offensività - salvo apprezzamento da parte del giudice

ordinario dell'offensività in concreto - la condotta relativa alla

fase terminale del circuito del narcotraffico, consistente nella

cessione al consumatore, fase questa che normalmente si realizza

proprio mediante la cessione capillare di modesti quantitativi di

sostanza stupefacente".

Ad avviso del collegio, il complesso di elementi di valutazione

posti in rilievo dai periti non assume rilevanza tale da consentire

una nuova prospettazione della questione sotto il profilo della

mancanza di ragionevolezza della previsione di sanzione penale

per la cessione anche a titolo gratuito di droga leggera.

Indubbiamente i dati forniti dai periti sul quantitativo elevatissimo

di THC che è necessario assumere continuativamente per

determinare tolleranza e sulla limitatissima percentuale di THC

che viene assorbita attraverso il fumo soprattutto dai soggetti non

assuefatti e verosimilmente inesperti non possono non suscitare

considerazioni sul fatto che in termini generali il pericolo

derivante per la salute del consumatore da un consumo

occasionale o comunque non elevatissimo di hashish è

estremamente contenuto. Si tratta d'altra parte di dati che

dimostrano, ad esempio, come la determinazione in soli 50mg

della dose media giornaliera che originariamente costituiva il

limite per la rilevanza penale della detenzione di hashish fosse

assolutamente incongrua se posta in relazione alla quantità di THC

presente in tale sostanza realmente assorbita secondo i rilievi

formulati dagli esperti e compresa tra una media di 10 mg e per un

soggetto assuefatto, un minimo di 0,48 mg al giorno. E' evidente

che alla luce di tali dati la previsione per i fatti di minore entità di

cessione a titolo gratuito di hashish non solo della sanzione

penale, ma anche di un a pena detentiva minima (sei mesi di

reclusione) non può non suscitare fondate perplessità, così come

non possono - in tale contesto di limitata pericolosità del fatto

nella sua oggettività - essere sottovalutati i rilievi difensivi sul

pericolo derivante dalla criminalizzazione di tali condotte e

connesso al contatto che necessariamente si stabilisce tra

consumatori spesso giovani e indifesi (ivi compresi molti dei

soggetti responsabili dei fatti di cessione a titolo gratuito di droga

leggera) e coloro che si dedicano abitualmente allo spaccio

indifferentemente di droghe leggere e pesanti per fine di lucro. Ma

al tempo stesso non può non prendersi atto dei diversi profili di

tenore diverso sottolineati dai periti, che non possono essere

sottovalutati ai fini di un giudizio sulla ragionevolezza dell'attuale

disciplina e che concernono l'estrema varibilità dei diversi

soggetti all'assunzione di THC (con casi molto rari, ma

particolarmente pericolosi di effetti dispercettivi conseguenti a

occasionali assunzioni) e l'evoluzione della ricerca sulle

interrelazioni esistenti tra l'assunzione di derivati dalla cannabis e

quella di oppioidi. Se questo è vero, deve in conclusione

riconoscersi come, in relazione al quadro complessivo delineato e

in particolare a questi ultimi aspetti evidenziati dagli esperti, sia

sostanzialmente condivisibile (pur in presenza delle motivate

perplessità suscitate dal rigore dell'attuale disciplina in tema di

droghe leggere) il rilievo costantemente espresso dalla Corte

Costituzionale sul fatto che la valutazione in ordine alla nocività

dei diversi tipi di droga e conseguentemente alla previsione per i

derivati dalla cannabis della sanzione penale non possa che essere

rimessa alla discrezionalità del legislatore. La questione sollevata

deve pertanto ritenersi manifestamente infondata.

Ad avviso del collegio, invece irrilevante ai fini del presente

giudizio la seconda questione sollevata concernente la mancata

individuazione da parte del legislatore di criteri determinativi della

quantità minima di principio attivo delle sostanze psicotrope

previste dal DPR 3091990. Invero non sembra al Collegio

condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione a

Sezioni unite secondo cui "il fatto che il principio attivo contenuto

nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la

cosiddetta soglio drogante, in mancanza di ogni riferimento

parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai

fini della punibilità del fatto. A giudizio della suprema Corte

l'inidoneità dell'azione relativamente alle fattispecie previste

dall'art.73 del DPR 30990 dovrebbe essere valutata unicamente

avuto riguardo ai beni oggetto di tutela penale individuabili in

quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico,

nonché della salvaguardia delle giovani generazioni; e sarebbe in

particolare erroneo il presupposto che il bene giuridico della salute

pubblica non sia suscettibile di essere messo in pericolo

dall'assunzione di sostanze elencate come stupefacenti o

psicotrope che non superino la cosiddetta soglia drogante.

Sembra invece al collegio che proprio il complesso di elementi di

conoscenza acquisiti nel presente giudizio confermi l'esigenza di

valutare in relazione al singolo caso la concreta offensività della

condotta, così come del resto affermato dalla Corte Costituzionale

nella sentenza n.296 del 1996; esistono infatti indiscutibilmente

fatti di cessione di derivati della cannabis in cui la sostanza ceduta

per la particolare modestia quantitativa e qualitativa non può in

alcun modo essere nociva per il consumatore e in tali ipotesi non

può essere ragionevolmente affermata la rilevanza penale della

condotta, pur assumendo come riferimento i diversi beni oggetto

di tutela penale individuati dalla Suprema Corte. Peraltro, se è

vero che l'individuazione in 25 mg della dose minima psicoattiva

è espressione di un procedimento necessariamente semplificativo,

attesa la elevata variabilità degli effetti, prime analisi chimiche

mg.146 di THC era tale da poter determinare effetti psicoattivi

(per un consumatore medio l'assorbimento di THC derivante

dall'assunzione sarebbe stato comunque di oltre 29 mg.). Si versa

pertanto in un'ipotesi in cui la mancanza di una indicazione

normativa della dose minima non è suscettibile di assumere

rilevanza ai fini del giudizio nei termini prospettati dalla difesa.

La determinazione della pena: La condotta antigiuridica

consapevolmente posta in essere da Marco PANNELLA integra

indubbiamente l'ipotesi delittuosa contestata, che può essere

peraltro ritenuta di lieve entità ai fini della circostanza attenuante

prevista dall'art.73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla

modestia quantitativa e quantitativa della sostanza e alla limitata

offensività del fatto: come già in altre occasioni il comportamento

dell'imputato era preannunciato agli organi di polizia che erano

posti in condizione di predisporre un servizio di osservazione

idoneo al recupero di gran parte della sostanza offerta a terzi.

Ritiene inoltre il collegio che, unitamente alle circostanze

attenuanti generiche connesse alla positiva valutazione della

personalità del soggetto, possa essere riconosciuta a Marco

PANNELLA la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.1 CP

per il fatto di aver agito per motivi di particolare valore sociale.

Invero è noto che, secondo il rigoroso e pienamente condivisibile

orientamento costantemente espresso dalla Corte di Cassazione,

per la sussistenza di tale attenuante "non è sufficiente che il

movente sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è

necessario che l'agente abbia commesso il reato per realizzare uno

scopo spiccatamente nobile e altruistico, oggettivamente conforme

alla morale ed ai costumi della società; il fondamento ideologico

dell'attenuante va pertanto ravvisato nel movente etico che spinge

l'agente a commettere il delitto con la convinzione di ristabilire un

principio morale e sociale offeso" (Cass.sez.I- 22 marzo 1991

n.6205, Poli). All'origine dell'azione debbono esservi "motivi di

spiccato valore etico e sociale condivisi dalla coscienza pubblica e

quindi meritevoli di un particolare apprezzamento" (Cass.sez.I-16

novembre 1992 n.11659, Citro ed altri), motivi che "traggono

origine dalla prevalente coscienza collettiva" (Cass.sez.I-14

novembre 1994 n.2386, Bonelli e altro); d'altra parte il valore

morale e sociale può definirsi particolare quando "i motivi per i

quali l'imputato ha agito superano l'entità della morale comune

media e non debbono essere di scarsa rilevanza rispetto alla

gravità del reato perpetrato" (Cass.sez.I 11 gennaio 1995 n.1715,

Di Maiuta). Nel caso in esame, come si è già rilevato, l'imputato

ha ampiamente esposto le motivazioni di ordine sociale sottostanti

alla sua iniziativa: l'impegno per la liberalizzazione delle droghe

leggere, l'azione svolta per contrastare una legislazione

proibizionistica ritenuta criminogena e irragionevole e una sua

inaccettabile applicazione da parte della polizia giudiziaria. In

particolare alla base della condotta contestata erano stati (v.

dichiarazioni spontanee a f.6 trascr. Un. 16. 2. 99) alcuni arresti

operati nell'anno 1995 a Cattolica e Rimini di "dieci

ragazzi...perché si erano passati uno spinello". Al riguardo deve

in primo luogo riconoscerlo che l'impegno sociale notoriamente

manifestato da Marco PANNELLA e l'azione politica dallo stesso

da lungo tempo svolta in tal senso non possono essere ritenuto

privi di rilevanza sulla progressiva evoluzione di una legislazione

che prima dell'esito positivo del referendum del 18 aprile 1993 era

oggettivamente ispirata a principi repressivi estremamente rigidi

(si consideri inoltre che, prima della modifica dell'art.380 CPP

introdotta con il d.l.247/1991, l'arresto per il delitto previsto

dall'art.73 era obbligatorio anche se il fatto era di lieve entità) e

sul superamento di alcuni orientamenti giurisprudenziali che di

tale normativa proponevano anche dopo il referendum una

interpretazione particolarmente rigorosa. E in effetti, se si tiene

presente il caso che secondo PANNELLA avrebbe concorso a

determinare la sua condotta, deve riconoscersi che solo in epoca

successiva al fatto contestato le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, superando con la sentenza del 28 maggio 1997 i

contrasti giurisprudenziali in materia, hanno affermato il principio

che non sono punibili e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito

amministrativo l'acquisto e la detenzione di stupefacenti destinati

all'uso di gruppo (l'orientamento è ormai costantemente seguito

dalla Suprema Corte: in tal senso v. in particolare Cass. N.9075

del 1999). Né sembra priva di fondamento l'affermazione di

Marco PANNELLA (f.18 trascr. Ud. 6.12.96) in ordine alle

positive conseguenze delle azioni intraprese: "Abbiamo avuto

sicuramente, subito dopo, l'effetto che carcerazioni in quelle

condizioni non si sono quasi più verificate". Se d'altra parte si

amplia la prospettiva di questa analisi sulla base dei principi

indicati dalla Suprema Corte, non può non osservarsi che un

orientamento favorevole a una legalizzazione delle droghe leggere

è ampiamente diffuso in larghi strati della pubblica opinione,

come è confermato dal fatto che proprio in epoca recentissima,

secondo notizie riferite da tutti i più importanti organi di

informazione, un ordine del giorno in favore di tale legalizzazione

è stato approvato nel corso del congresso DS di Torino e cioè

nell'ambito di un partito che concorre a far parte in misura

determinante della maggioranza parlamentare (si è parlato al

riguardo - ad esempio sul quotidiano La Repubblica - di "svolta

antiproibizionistica al congresso della Quercia"). Può pertanto

affermarsi, ad avviso del Collegio, che i motivi ampiamente

rappresentati da Marco PANNELLA, per i quali lo stesso ha con

piena consapevolezza posto in essere azioni la cui inevitabile

conseguenza sarebbe stata per le concrete modalità esecutive

l'applicazione di sanzioni penali, corrispondono oggettivamente e

non solo soggettivamente a valori di elevato significato

ampiamente diffusi nella coscienza sociale.

In conclusione, la pena nei confronti dell'imputato secondo i

criteri di valutazione dettati dall'art.133 CP può essere

adeguatamente determinata in due mesi e venti giorni di

reclusione e lire un milione di multa: pena base ex art.73 comma 5

DPR 309/90 mesi 6 e lire due milioni ridotta di mesi 2 e lire

600.000 ex art.62 n.1 CP (m.4 e L. 1.400.000) e ulteriormente di

giorni 40 e lire 400.000 ex art.62 bis CP.

Non ricorrendo condizioni soggettive e oggettive ostative, la pena

detentiva così determinata in misura inferiore a tre mesi di

reclusione può essere sostituita a norma dell'art.53 della legge

n.689 del 1981 con la pena pecunaria della specie corrispondente

secondo il criterio fissato dall'art.135 CP (lire 75.000 per ogni

giorno di pena detentiva) e pertanto con la multa di sei milioni di

lire.

Alla condanna conseguono l'obbligo dell'imputato al pagamento

delle spese processuali e la confisca, con relativa distruzione delle

sostanze sequestrate.

P.Q.M.

Visti gli art.533 e 535 CPP dichiara PANNELLA Giacinto

colpevole del delitto ascrittogli e, concessa l'attenuante del fatto

lieve ai sensi del 5 comma art.73 DPR 309/90, le attenuanti

generiche nonché l'attenuante dell'azione commessa per motivi di

particolare valore sociale ex aer.62 n.1 CP, lo condanna alla pena

di due mesi e venti giorni di reclusione e lire un milione di multa -

sostituita la pena detentiva con la pena della multa di lire sei

milioni - e così complessivamente alla pena di sette milioni di

multa. Condanna il PANNELLA al pagamento delle spese

processuali. Confisca e distruzione di tutta quanta la sostanza

stupefacente in sequestro.

Motivazione nel termine di sessanta giorni.

Il presidente

Il Giudice est.

CONCLUSIONI

P.M.: in data 16/11/99 - penale responsabilità - concessine

attenuanti generiche - ipotesi lieve - mesi 4 di reclusione 1

milione di multa

DIFENSORE: Avv. Caiazza: assoluzione ai sensi dell'art. 49 - in

Subordine trasmettere gli atti alla Corte

Costituzionale per irrazionevolezza delle norme

Comprese nelle tabelle 13 e 14 sostanze definite

Impropriamente stupefacenti

Si da atto che l'imputato PANNELLA rende

Spontanee dichiarazioni in data 18/1/2000

P.M.: rinuncia alla replica

L'imputato PANNELLA rende dichiarazione spontanee come da

registrazione

DIFENSORE: si riporta conclusioni del 16/11/99

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail