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Conferenza Rivoluzione liberale
Radio Radicale Andrea - 4 maggio 2000
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA I CIRCOSCRIZIONE

oggetto: istituzione del registro circoscrizionale delle unioni civili o affettive

Il Consiglio della I Circoscrizione di Perugia

- Premesso che in Parlamento giacciono diverse proposte di legge volte a superare le discriminazioni delle persone omosessuali, anche in vista di un necessario adeguamento della normativa italiana alle risoluzioni del Parlamento Europeo e al Trattato di Amsterdam, alle sentenze del Consiglio d'Europa per i diritti umani, che richiedono agli Stati membri il superamento delle norme discriminatorie;

Premesso che il fenomeno delle "unioni civili o affettive" trova un sicuro fondamento costituzionale in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'art. 39;

Posto che la Repubblica italiana riconosce i diritti alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'ert.2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

Rilevato pertanto che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, l'Amministrazione Comunale possa istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

- Considerato pertanto che, l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevole di tutela;

Ritenuta pertanto l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta presso la Circoscrizione (Segreteria, Presidenza di Circoscrizione o una Presidenza di Commissione) di un registro dove iscrivere le persone legate da vincoli non legali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da "vincoli affettivi" almeno fino a quando il Comune di Perugia non istituirà un registro comunale delle unioni civili o affettive presso un suo apposito Ufficio comunale;

Considerato che ormai esiste un ampio movimento di Comuni - anche umbri - che hanno discusso e approvato il registro delle unioni civili o affettive;

delibera:

- Per i motivi espressi in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire un registro circoscrizionale delle unioni civili o affettive o presso la Segreteria, o la Presidenza di Circoscrizione o una Presidenza di Commissione, secondo quanto individuato dall'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

- Di dare atto che il registro di cui sopra non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile;

Che tale registro rimane in vigore presso la I Circoscrizione almeno fino a quando il Comune di Perugia non istituirà un registro delle unioni civili o affettive presso un suo apposito Ufficio comunale;

Di fissare i seguenti criteri per la tenuta del registro circoscrizionale delle unioni civili:

L'iscrizione nel registro può essere chiesta da:

A) Due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nella I Circoscrizione di Perugia;

B) Due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiali ed aventi dimora abituale nella I Circoscrizione di Perugia;

Le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati alla Presidenza della Circoscrizione competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati;

In qualunque momento una o entrambe le persone iscritte al registro circoscrizionale delle unioni civili o affettive possono richiedere la cancellazione dal registro;

Per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l'organo individuato dall'Ufficio di Presidenza attesta l'iscrizione nel registro.

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