Amato è venuto meno agli impegni assunti.Numerosi precedenti di decreti legge in materia elettorale.
Dichiarazione di Peppino Calderisi:
Roma, 5 maggio 2000
"Nel dibattito sulla fiducia, Amato si era impegnato a garantire la legalità del voto per i referendum con le "iniziative idonee ad assicurate la pronta operatività delle norme" e non aveva affatto condizionato l'adozione delle iniziative "anche le più urgenti", alla preventiva approvazione del disegno di legge da parte del Senato; anzi aveva dato assicurazioni che l'ostruzionismo parlamentare, di cui lo avevamo puntualmente informato, non avrebbe bloccato l'iniziativa del governo.
Faccio inoltre presente che in materia elettorale molto più complessa della semplice tenuta delle liste elettorali, esistono numerosi esempi di decreti legge adottati senza la preventiva approvazione del testo da parte di un ramo del Parlamento, addirittura a Camere sciolte, quando non si può conoscere la composizione del nuovo Parlamento.
Ecco solo tre esempi, due del governo Ciampi nel '94, uno del governo Dini nel '96.
Nel '94, a Camere sciolte, il governo Ciampi, adottò un decreto legge per consentire ai cittadini di religione ebraica di votare dopo il termine della Pasqua ebraica lunedì 28 marzo '94 (decreto legge 19 gennaio 1994, n.42).
Sempre a Camere sciolte, il governo Ciampi varò non uno, ma addirittura due decreti legge (il secondo di modifica del primo!) in materia di modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni per il Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione residenti fuori d'Italia (decreto-legge 21 febbraio '94, n. 128 e decreto-legge 19 marzo '94 n. 188). Anche questi decreti furono adottati senza il preventivo voto di un ramo del Parlamento.
Nel '96, ancora a Camere sciolte, il governo Dini adottò un decreto legge per uniformare le modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera e del Senato che erano regolate in modo differente tra loro (decreto legge 12 marzo '96, n.121).
Da considerare, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale non ha imposto un divieto assoluto di reiterazione dei decreti, ma consente la reiterazione in casi di assoluta gravità.