non vorrei apparire pedante ma ti segnalo che la Costituzione della Repubblica Italiana, parte II,
titolo I, SEZIONE II ("La formazione delle Leggi")
all'art. 75 (quello che tratta del "referendum") recita:
".........................................OMISSIS...................................
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali....." (STOP).
La Sezione II del titolo IV poi, all'art. 138, tratta delle
modalita' per "SOTTOPORRE A REFERENDUM LE LEGGI
DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE".
Quindi, con i limiti e le esclusioni suddetti, i referendum
"abrogativi" (perche' MAI non proporre l'introduzione
ANCHE di quelli "propositivi"...??) possono riguardare
TUTTO.
Ciao.
pm