Oggetto: sull'attuazione da parte della Regione del dispositivo dell'art. 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
I sottoscritti consiglieri regionali,
Premesso che:
- la vicenda dei 124 profughi curdi richiedenti asilo politico e privi di mezzi di sussistenza e di alloggio ha portato alla ribalta delle cronache estive il problema dell'assistenza nei confronti delle persone extracomunitarie presenti in Italia e, in particolare, nella Regione Piemonte;
- tale problema deve essere inquadrato nel contesto attuale delle migrazioni di persone nel nostro Paese, che sempre più investono e coinvolgono Regioni ed enti locali distanti centinaia di chilometri dai punti d'ingresso nel territorio italiano;
- in tale ottica, gli interpellanti richiamano il testo dell'art. 40 del Testo unico sull'immigrazione, di cui all'oggetto, che così recita: "Art. 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni ";
- gli interpellanti richiamano, altresì, l'art. 24 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che tratta dei "servizi di accoglienza alla frontiera" e che così recita al comma 3: "3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.".
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali interpellano il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
- se la Regione Piemonte ha proceduto all'attuazione di quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 286/98 di cui in premessa; in caso negativo, quali sono state le cause della mancata o parziale attuazione, a due anni di distanza dall'entrata in vigore della legge;
- se il Presidente della Giunta Regionale intende esporre la sua valutazione sulla necessità ed urgenza di predisporre nella Regione Piemonte, in sinergia con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato, strutture atte ad affrontare lo stillicidio di arrivi di nuovi profughi.
Torino, 3 agosto 2000
Carmelo PALMA Bruno MELLANO