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Conferenza Rivoluzione liberale
Manfredi Giulio - 2 ottobre 2000
Al Presidente
del Tribunale Ordinario

di Torino

Sua Sede

Oggetto: azione diretta del cittadino elettore Giulio Manfredi nei confronti della consigliera regionale Nicoletta Albano, a norma del combinato disposto dell'art. 9-bis, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come integrato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147, e dell'art. 19, commi 2 e 3, L. 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

Il sottoscritto Giulio Manfredi, nato a Murazzano (Cn) il 23/07/1961, ivi residente in via Roma n. 63, domiciliato a Torino in via Boucheron n. 6, in qualità di cittadino elettore della regione (cfr. certificato di iscrizione nelle liste elettorali rilasciato dal Comune di Murazzano il 30 settembre 2000, allegato), premesso che:

1) il giorno 12 maggio 2000, la signora Nicoletta Albano, residente a Gavi (Al) in via Cavalieri di Vittorio Veneto 11/A, è stata proclamata consigliere regionale del Piemonte, carica che tuttora ricopre;

2) la signora Nicoletta Albano ricopriva a quella data e ricopre tuttora la carica di sindaco di Gavi;

3) l'art. 4, comma 1, della Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) così recita: "Le cariche omissis di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale omissis ";

4) l'art. 6 della Legge 154/81 così recita: "La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.";

5) l'art. 2, sesto comma, della Legge 154/81 così recita: "La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito";

6) dal combinato disposto delle leggi succitate si evince quanto segue: entro il giorno 22 maggio 2000 la signora Nicoletta Albano avrebbe dovuto presentare le proprie dimissioni o da consigliere regionale o da sindaco di Gavi, astenendosi contestualmente da ogni atto inerente l'ufficio da cui avrebbe dovuto dimissionarsi; oggi, 2 ottobre 2000, intercorsi 144 giorni dal 12 maggio 2000, la signora Nicoletta Albano ricopre ancora sia la carica di consigliere regionale sia la carica di sindaco di Gavi;

Richiamati:

1) la sentenza della Corte Costituzionale 21 aprile 1989, n. 235 e, in particolare, il seguente passo: " omissis Quando si verifica la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, vi sarebbe stata offesa ai principi se il legislatore avesse previsto semplicemente l'automatica decadenza dell'eletto. A questi, invece, è data possibilità di rimuovere la causa inficiante, ed entro un termine che appare del tutto ragionevole, attesochè si tratta soltanto di presentare delle dimissioni omissis I dieci giorni concessi dall'art. 6 l. n. 154 del 1981, dal momento in cui la causa si è concretizzata, sono più che sufficienti per compiere un atto così semplice. Il quale, poi, è un atto assolutamente doveroso omissis Effettivamente c'è anche il procedimento amministrativo, disciplinato dall'art. 7, che, di fatto, proroga il termine entro cui l'eletto è tenuto ad eliminare le cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità. Ma si tratta di un procedimento sicuramente utile per chiarire i casi du

bbi, dato che l'eletto ha la possibilità di presentare le sue osservazioni e di ottenere una finale convalida dalla deliberazione del consiglio: l'eletto, però, lo affronta a suo rischio, qualora abbia ritenuto di non osservare il termine di cui all'art. 6 della legge, e potrà, comunque, semmai provvedervi davanti al giudice ordinario se il consiglio pronunciasse la sua decadenza. In realtà, è proprio in considerazione di possibili condiscendenze da parte di maggioranze consiliari benevole che, o non assumono alcuna iniziativa o, se sollecitate a farlo, la risolvono a favore dell'eletto, il legislatore non ha abrogato l'art. 9 bis, inserito nel d.p.r. n. 570 del 1960 dall'art. 5 l. n. 1147 del 1966: e ciò benché fosse stato prodigo di abrogazioni, come appare dall'art. 10 l. n. 154 del 1981, che al n. 2 abroga di quel decreto ben sei articoli, oltre ad altri dieci di leggi varie e a ben due intere leggi. Ed è molto significativo che l'iniziativa dell'azione diretta, ex art. 9 bis, sia concessa non soltanto a

qualsiasi cittadino elettore di quel comune, ma anche al prefetto (art. 9 bis, 4 comma): a testimoniare quanto interest rei publicae che le elezioni si svolgano in condizioni di parità per tutti, e che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica omissis "; l'art. 19 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) consente la presentazione di azioni dirette in materia di elezioni regionali a "qualsiasi elettore della regione" e/o al Commissario di Governo, e non già al Prefetto, presso il tribunale del capoluogo della regione;

2) la sentenza della Corte Costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357 e, in particolare, il seguente passo: " omissis La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale - per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell'eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri - si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch'esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale a opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell'interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda. Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenz

a ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte nella sent. n. 235 del 1989, ove si è chiarito che l'autonomia dell'azione di fronte al giudice - pur in presenza del procedimento di contestazione dell'incompatibilità e della possibilità di rimediarvi, che la legge consente all'interessato nel medesimo procedimento - dipende dall'esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l'attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi omissis Tanto basta a escludere che sussista la pretesa violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la Regione e, in particolare, dell'art. 115 Cost . omissis Il ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni apparirebbe

un improprio strumento di sostegno, rispetto all'esito di una procedura giudiziaria, delle aspettative di un suo consigliere, strumento che, al contrario, varrebbe contro quelle del candidato il quale, eventualmente, dovesse prendere il posto del primo, una volta riconosciutane l'incompatibilità omissis P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154.";

3) la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 1997, n. 160, che ha sancito che "E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 9-bis D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 5 l. 23 dicembre 1966 n. 1147, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis omissis";

4) l'art. 7, quinto comma, della L. 154/81, così recita: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.";

5) la sentenza del Tribunale di L'Aquila 14 luglio 2000 n. 545 e, in particolare, il seguente passo: " omissis rileva il tribunale che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 9 bis, 3 co. e 82 D.P.R. 16/5/1960, n. 570. La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che l'introduzione del rimedio amministrativo previsto dall'art. 7 L. 23/4/1981, n. 154 per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità di consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali non esclude l'esperimento, alternativo o cumulativo, del rimedio giurisdizionale dell'azione popolare, concessa ai cittadini elettori ed a chiunque altro vi abbia interesse a norma degli artt. 9 bis, 3 co. e 82 D.P.R. 16/5/1960, n. 570 (Cass. 6/8/1998, n. 7697; Cass. 13/9/1996, n. 8271; Cass. 28/9/1994, n. 7886; Cass. 24/3/1993, n. 3508; Cass. 30/4/1992, n. 5216; Cass. 25/9/1990, n. 9691; Cass. 27/4/1988, n. 3178; Cass. 2/3/1988, n. 2197; Cass. Sez. Un. 26/6/1987, n. 5669). Ino

ltre la Corte Costituzionale, con sentenza del 22/10/1996, n. 357, ha chiarito che il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità presentati dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali è sempre proponibile avanti all'A.G.O., sia prima dell'esperimento del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 154/1981 che quando questa sia ancora pendente, tenuto conto dell'interesse generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organismi elettivi e della necessità che l'attivazione di tale garanzia non risulti paralizzata dall'attivazione di procedure concorrenti, basate sul diverso interesse dell'organo elettivo di verificare i titoli dei propri componenti omissis";

7) il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la cui entrata in vigore è imminente.Il sottoscritto si rifà al testo pubblicato dal Centro Studi e Documentazione per le Autonomie locali del Consiglio regionale del Piemonte: l'art. 65, comma 1, così recita: "1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei Comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale."; l'art. 274, comma 1, così recita: "1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: omissis l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali; omissis ".

Tutto ciò premesso e richiamato, il sottoscritto Giulio Manfredi chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza della signora Nicoletta Albano dalla carica di consigliere regionale, per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6 della L. 23/4/1981, n. 154, e di proclamare l'elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento.

Torino, 2 ottobre 2000

Giulio MANFREDI

P.S. Per le comunicazioni inerenti il presente ricorso il ricorrente elegge il proprio domicilio legale presso il Gruppo Consiliare "Radicali-Lista Emma Bonino", via Alfieri 19, 10121 Torino.

 
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