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Conferenza Rivoluzione liberale
Palma Carmelo - 6 novembre 2000
INTERPELLANZA URGENTE
all'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

OGGETTO: CONTRACCEZIONE POSTCOITALE E ABORTO FARMACOLOGICO

I sottoscritti consiglieri,

Premesso che

" l'introduzione in Italia della contraccezione postcoitale mediante un farmaco registrato con questa specifica indicazione costituisce un obiettivo ampliamento delle possibilità di scelta per chi voglia o debba ricorrere a forme di contraccezione intercettiva;

" prima della registrazione di tale farmaco erano non solo consentite, ma regolarmente praticate, anche all'interno delle strutture pubbliche, forme di contraccezione postcoitale mediante la somministrazione di altri farmaci o l'introduzione di un dispositivo intrauterino;

" la contraccezione postcoitale è l'unico presidio che consenta di evitare le gravidanze indesiderate, costituendo quindi una forma di prevenzione all'aborto, quando a seguito di un rapporto sessuale possa essersi verificata la fecondazione;

considerato che

" gli effetti collaterali e i rischi connessi all'utilizzo occasionale del 'Norleva' sono nettamente inferiori a quelli della stragrande maggioranza dei farmaci da banco attualmente acquistabili senza prescrizione medica (ad esempio quelli, diffusissimi, a base di acido acetilsalicilico e di paracetamolo) e decisamente minori di quelli dei farmaci utilizzati nella contraccezione ormonale continuativa, che necessitano, per questa ragione, di controllo medico;

" l'obbligo di prescrizione per questo farmaco non sembra giustificarsi in base a rischi di natura sanitaria, ma unicamente a pericoli di natura 'politica';

considerato peraltro che

" la legge 194/78, che disciplina le interruzioni volontarie di gravidanza, non distingue né discrimina in alcun modo l'aborto chirurgico dall'aborto chimico o farmacologico, non prescrivendo neppure alcuna modalità privilegiata di interruzione della gravidanza;

" sono regolarmente praticate all'interno delle strutture pubbliche forme di aborto farmacologico, con modalità del tutto legittime, in termini tanto giuridici quanto deontologici, nei casi delle gravidanze extrauterine, mediante il ricorso a farmaci come il metotrexate (farmaco chemioterapico) non registrato in Italia con questa specifica indicazione, ma ampiamente utilizzato e validato a questi fini in sede scientifica, e nei casi di aborto oltre il 90 giorno (il cosiddetto, impropriamente, "aborto terapeutico") mediante prostaglandine;

" l'aborto farmacologico rappresenta un'alternativa all'aborto chirurgico conveniente in termini economici e, nella generalità dei casi, preferibile in termini clinici, non presentando i rischi e i costi connessi a un intervento operatorio;

ritenendo che

" il legittimo esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte di medici e farmacisti non possa pregiudicare la concreta possibilità di tutte le richiedenti di accedere tempestivamente a forme di contraccezione postcoitale;

" tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle convenzionate dotate di servizi di pronto soccorso debbano essere attrezzate a fornire questo trattamento d'urgenza;

" sia necessario agire per ridurre i rischi connessi all'aborto clandestino, sia chirurgico sia farmacologico, essendo quest'ultimo facilmente praticabile con farmaci reperibili in commercio e già ampiamente diffuso in alcuni settori della società;

interpellano l'Assessore alla Sanità per sapere

" come intenda attivarsi

· affinché ovunque sul territorio regionale sia garantita la somministrazione del farmaco Norleva alle cittadine che ne facciano richiesta;

· per fare in modo che le liste dei medici 'obiettori' siano pubbliche e direttamente accessibili, in modo da consentire a tutte le pazienti una scelta consapevole e coerente con le prestazioni che intendono richiedere;

" per quale ragione nelle strutture che praticano le interruzioni volontarie di gravidanza il ricorso all'aborto farmacologico non sia generalizzato a tutti i casi suscettibili di questo trattamento, e siano limitate, senza alcuna giustificazione giuridica, a casi specifici (gravidanze extrauterine e aborti "terapeutici", successivi al novantesimo giorno di gestazione);

" se esista una qualche direttiva regionale o nazionale che impedisce il ricorso generalizzato all'aborto farmacologico;

" se, in base alle considerazioni esposte in premessa, non ritenga di attivarsi presso il governo nazionale affinché sia immediatamente abolito l'obbligo di prescrizione per il 'Norleva'.

PALMA MELLANO

 
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