Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mer 12 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Rivoluzione liberale
Manfredi Giulio - 9 gennaio 2001
Al Ministro della Sanità
Prof. Umberto Veronesi

C/o Ministero della Sanità

EUR, Lungo Tevere Ripa 1

00144 Roma

Torino, 9 gennaio 2001

Oggetto: Rilievi di legittimità inerenti la bozza del Decreto Ministeriale "Revisione del DM 30 novembre 1990, n. 444, relativo alla determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali - ai sensi della legge n. 45 del 1999".

Egregio Signor Ministro,

I sottoscritti Carmelo Palma, in qualità di consigliere regionale della Lista Bonino in Piemonte e di membro della Consulta degli esperti sulle tossicodipendenze, e Giulio Manfredi, in qualità di membro della Direzione Politica del Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CORA), intendono esporLe con la presente un profilo di illegittimità (contrasto di norma secondaria con norma primaria) relativo al provvedimento in oggetto.

L'art. 5, comma 1, del provvedimento in oggetto così recita: <<1. I Ser.T. assicurano il servizio per almeno cinque giorni la settimana e otto ore giornaliere, garantendo l'accesso al pubblico per non meno di cinque ore, durante le quali è assicurata la presenza contemporanea di tutte le figure professionali. 2. L'Azienda - Unità sanitaria locale garantisce, d'intesa con il Ser.T., tramite i propri servizi, l'assistenza agli utenti nelle 24 ore giornaliere assicurando, in particolare, ove necessario , la somministrazione dei farmaci sostitutivi nei giorni di chiusura del Ser.T. 3. I Ser.t. organizzano le risorse disponibili per assicurare l'accesso precoce a tutte le prestazioni erogabili omissis >>.

I sottoscritti rilevano un patente contrasto del suddetto punto del decreto con le seguenti fonti normative primarie:

A) art. 118 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che così recita: <<(Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali) 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, omissis determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale. 2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) omissis b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore omissis >>.

Dalla norma suddetta nonchè dai lavori preparatori si evince chiaramente la volontà del legislatore di istituire un servizio che deve garantire le prestazioni sanitarie lungo l'intero arco della settimana; prova ne sia che il decreto attuativo (D.M. 30 novembre 1990, n. 444 "Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali), all'art.5, così recita: <<1. Le UU.SS.LL. - tramite i SERT- assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana. 2. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feri

ali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3. 3. Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra i SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonché l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza>>.

Si evince chiaramente dalle norme suddette che è il SERT in quanto tale - non l'Azienda-Unità sanitaria locale nel complesso - a dover espletare le prestazioni sanitarie tutti i giorni della settimana; sono fissate opportune graduazioni a seconda della qualità e quantità dell'utenza, ma esse sono da ritenersi, comunque, tali da non inficiare la fonte primaria (art. 118 citato, << il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore >>).

La legge ordinaria citata è ancora pienamente in vigore, a distanza di dieci anni, non essendo stata soggetta ad alcuna abrogazione, modificazione e/o integrazione. Anzi:

- Il D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) ribadisce che: << Per i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali si richiama la normativa sull'istituzione dei Sert di cui alla legge n. 162 del 1990 (recepita dal D.P.R. 309/90, ndr) e D.M. 30 novembre 1990, n. 444 omissis >>.

- Il 27/10/97, il CORA e il Gruppo Consiliare Verde alla Regione Piemonte richiesero al Commissario di Governo presso la Regione Piemonte di non apporre il visto alla legge regionale n. 61/97 inerente il "Piano Sanitario Regionale 1997-1999", poiché conteneva la previsione di orari di apertura dei Ser.T. inferiori a quelli previsti dalle norme nazionali. A seguito di tale ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali comunicava al Commissario di Governo (atto n. 002480 del 14/11/97, che alleghiamo) che: << omissis Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14/11/97, ha rilevato: omissis e) all'allegato C) punto 6 Prevenzione della Dipendenza, Riabilitazione e Reinserimento dei Tossico-Alcooldipendenti che, per la parte in cui prevede un orario di apertura minima dei S.E.R.T. di 10 ore feriali e 4 ore festive, non dispone in conformità alla normativa nazionale vigente che richiede un'apertura continuativa nelle 24 ore sia per i giorni feriali che festiv

i. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale omissis >>. Il Consiglio Regionale del Piemonte adeguava le norme del PSR alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, meglio, a quanto previsto dalla normativa nazionale.

B) Provvedimento 21 gennaio 1999 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Accordo Stato-regioni per la <>. (Repertorio atti n. 593).".

Nella parte del suddetto provvedimento inerente le "Unità operative Sert" si possono leggere i seguenti passaggi: " il Sert dovrà garantire livelli minimi di prestazioni, in particolare per quanto riguarda la prima accoglienza, la diagnosi, la cura e la riabilitazione In ogni caso è fortemente raccomandato che i Sert assicurino la maggior flessibilità e complessità di prestazioni possibile per qualificare ulteriormente il sistema assistenziale tra le prestazioni che il servizio dovrebbe garantire, per poter operare, devono essere comprese le seguenti: pronta accoglienza e diagnosi omissis".

La dizione <> compariva ancora nella prima versione del provvedimento in oggetto, sostituita poi dalla dizione <>. E' evidente che il secondo termine racchiude in sé una tassatività molto minore ed un'indeterminatezza molto maggiore rispetto al primo. E', altresì, evidente che la "pronta accoglienza" è prerogativa di servizi aperti tutti i giorni, tendenzialmente tutto il giorno, come prescrive l'art. 118 del D.P.R. 309/90; non può essere la prerogativa di servizi aperti " almeno cinque giorni la settimana e otto ore giornaliere, garantendo l'accesso al pubblico per non meno di cinque ore " (art. 5 del provvedimento all'oggetto).

I sottoscritti richiamano, infine, il terzo comma dell'art. 118 citato, che prevede l'utilizzo della figura straordinaria del <> e la deroga dal blocco delle assunzioni al fine di addivenire all'istituzione dei Ser.T. entro il mese di maggio del 1991. La facile constatazione che, a distanza di un decennio, la normativa in questione è disattesa in gran parte del territorio nazionale nulla toglie all'attualità della sua vigenza, anzi è un motivo in più, se ve ne fosse bisogno, per riaffermarla e ribadirla.

In base a tutte le motivazioni esposte, i sottoscritti La invitano, Signor Ministro, a modificare il provvedimento in oggetto, adeguandolo alle disposizioni di legge suddette. Una sua emanazione nel testo attuale lo esporrebbe a facili ricorsi presso la giustizia amministrativa, con grave nocumento per la certezza del diritto.

Le chiediamo, altresì, Signor Ministro, di utilizzare i pochi mesi che mancano alla fine della legislatura per promuovere un vero e proprio "check-up", un'inchiesta ministeriale approfondita e complessiva sui circa 500 Ser.T. esistenti. Durante la sua recente indagine conoscitiva, la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha effettuato sopralluoghi nei Ser.T. di Genova, Rimini e Reggio Calabria; i risultati di tale verifica, parziale ed episodica, rappresentano la punta di un iceberg che deve essere svelato nella sua interezza e confermano quanto si può ricavare dagli scarni dati forniti dalle Regioni e inseriti nelle Relazioni annuali sulle tossicodipendenze: l'inadeguatezza qualitativa e quantitativa dell'offerta sanitaria dei servizi, soprattutto nelle grandi città, soprattutto nel Meridione d'Italia. La nomina da parte Sua di "commissari ad acta" che sostituiscano Regioni e Aziende/Unità Sanitarie Locali inadempienti sarebbe, a nostro modesto avviso, un'iniziativa significativa e adeguata a superare r

esistenze e ritardi che non hanno più alcuna giustificazione: l'art. 2 della legge n. 45/99 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) ha previsto la copertura dei posti degli organici nei Ser.T. entro il 31/12/99.

Confidiamo che Lei saprà accogliere i nostri rilievi come apporto critico al Suo lavoro e non come sterile opposizione preconcetta; riteniamo che il contributo del CORA ai lavori della recente Conferenza Nazionale di Genova possa testimoniare dell'onestà intellettuale con cui operiamo da oltre dodici anni.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo distinti saluti.

CARMELO PALMA GIULIO MANFREDI

(consigliere regionale Lista Bonino) (membro della Direzione del CORA)

P.S. Per qualsiasi comunicazione: Gruppo Consiliare "Radicali-Lista Emma Bonino"

Via Alfieri, 19 - 10121 Torino

Tel. 011/57.57.401-402

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail