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Conferenza Rivoluzione liberale
Aduc Associazione - 7 febbraio 2001
DANNAZIONE AUTOVELOX

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC

Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

URL: http://www.aduc.it

mailto aduc.it@aduc.it

Tel.055290606 - 0552302266

IL MINISTERO DEGLI INTERNI, CON UNA NUOVA CIRCOLARE, DA' RAGIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ADUC: LE MULTE, TRANNO CASI ECCEZIONALI E CIRCONSTAZIATI, VANNO NOTIFICATE SUBITO, PERCHE' NE VA DELLA SICUREZZA DI TUTTI SULLE STRADE.

http://www.aduc.it/SOS/modulo9.html e' l'indirizzo per il facsimile per il ricorso

Firenze, 7 Febbraio 2001. Le multe per il mancato rispetto dei limiti di velocita' sono tra le piu' diffuse, anche perche' gli addetti al rilievo si stanno sempre di piu' attrezzando con le macchinette autovelox. Bene! Perche' sicuramente questa violazione del codice e' uno dei motivi principali degli incidenti stradali, ma, nello stesso tempo, sappiamo che l'uso di queste macchinette da disincentivi alla violazione dei limiti (e quindi a vantaggio della sicurezza di tutti), sono state trasformate in macchine per far soldi, con scarsi vantaggi per la sicurezza stradale.

Cosi' interviene il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito.

Infatti la segnalazione della loro presenza e la notifica immediata del verbale di violazione, cosi' come prevede il codice della strada rafforzato anche da sentenze della Corte di Cassazione e di vari giudici di pace, sono fondamentali, salvo casi eccezionali, di reale impedimento della pattuglia addetta al controllo. Ma il caso eccezionale e' diventata prassi, tant'e' che in diverse citta' ci sono anche le postazioni fisse senza agenti che impediscano a chi fa la violazione di continuare nella corsa a quella velocita' ritenuta pericolosa in quel tratto di strada col divieto.

Al servizio di informazioni online, Cara Aduc, sul nostro sito http://www.aduc.it, siamo tempestati quotidianamente di richieste di chiarimenti, e molte sono le cause in corso, perche' il cittadino, per rispettare la legge, e' giusto che pretenda che chi e' addetto a farla rispettare faccia altrettanto e non sia solo il registratore delle violazioni degli automobilisti.

In questa nostra battaglia contro l'arroganza, essenzialmente delle amministrazioni comunali che, da questo modo di operare ne traggono solo vantaggi economnici (tant'e' che tutti i Comuni mettono in bilancio preventivo l'introito per multe), e' intervenuta una precisazione del ministero degli Interni che ci conforta.

Stiamo parlando della circolare n.300/A/24850/144/5/20/3 dello scorso 12 dicembre 2000, che, riferendosi al rilievo delle violazioni con autovelox in ambiente urbano con limiti di velocita' a 50 Km/h, dice che lo stesso rilievo e' nullo se il trasgressore non viene fermato subito quando supera di poco il divieto (tipo entro 65 Km/h); in particolare se la violazione viene rilevata in una strada con una corsia per senso di marcia.

La circolare, inoltre, specifica che, in caso di impossibilita' di divieto di notifica immediata, occorre che sul verbale sia specificato perche', in quanto l'omissione del motivo o il solo richiamo all'art.384 del regolamento del Cds, o il ricorso a clausole tipo la riproduzione del testo di norme sono insufficienti e tali da inficiare la validita' della multa.

Insomma, uno strumento in piu' per facilitare l'armonia tra amministrati e amministratori, specialmente nel momento piu' delicato, cioe' quando si esperisce il controllo sul rispetto delle regole comuni.

Ricordiamo che il ricorso -quando ovviamente e' fattibile e ricordandosi che l'unica certezza e' quella di andare davanti ad un giudice che, poi, decide per noi- noi consigliamo di presentarlo entro 30 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata rilevata l'infrazione, dove bisognera' recarsi per consegnarlo di persona eleggendovi anche domicilio per le notifiche successive (il giudice di pace opera per questioni entro i 5 milioni, fino a 1 milione si puo' stare in giudizio senza avvocato, e le eventuali spese sono stabilite dal giudice stesso e comunque sono sempre contenute). La legge prevede anche il ricorso al Prefetto, entro 60 giorni, che si puo' anche inviare per posta: noi, tranne casi eccezionali, lo sconsigliamo, perche' il Prefetto non fa un procedimento giudiziario di verifica dei fatti, ma si limita alla verifica della correttezza delle procedure, per cui quasi sempre boccia i ricorsi e, a differenza del giudice di pace sempre in caso di bocciatura, rad

doppia l'importo della sanzione da pagare.

A questo indirizzo http://www.aduc.it/SOS/modulo9.html si puo' trovare un facsmile per il ricorso.

 
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