Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 08 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Rivoluzione liberale
Manfredi Giulio - 26 marzo 2001
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA IN COMMISSIONE
Oggetto: Attuazione della riforma della medicina penitenziaria; adempimenti della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali (combinato disposto D.Lgs. 230/99, D.Lgs. 433/2000, D.M. 20 aprile 2000, D.M. 21 aprile 2000).

I sottoscritti consiglieri, premesso che:

- il D.M. 20 aprile 2000 (Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale à) così recita: <<à Ritenuto opportuno, ai fini dell'effettuazione di una sperimentazione che consenta di poter disporre di elementi informativi utili a poter successivamente procedere al trasferimento delle funzioni sanitarie sull'intero territorio nazionale, di individuare regioni situate nel nord, nel centro e nel sud del Paese e nelle quali siano presenti istituti penitenziari di rilevante importanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta à sono individuate le seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia à>>;

- Il D.M. 21 aprile 2000 (Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario) così recita (Allegato A, paragrafi 7.2 - 7.3 - 9) : << à 7.2. Le regioni. Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di programmazione e di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi. A tale scopo la regione:

a) approva, entro sessanta giorni dall'approvazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, sentito il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, il Progetto obiettivo regionale. Tale Progetto indica gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio, i modelli organizzativi da adottare in ciascuno degli istituti penitenziari presenti nella regione, anche di tipo dipartimentale; gli strumenti di supporto alle aziende e il controllo per la verifica della qualità e dell'efficacia delle prestazioni; le procedure e i tempi che le aziende sanitarie locali devono seguire nella predisposizione del piano attuativo locale per la tutela della salute dei detenuti e degli internati;

b) prevede le risorse finanziarie da assegnare alle aziende sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento dei modelli organizzativi per la salute dei detenuti e degli internati e per la realizzazione del piano attuativo locale;

c) organizza il piano di riordino della rete ospedaliera per il ricovero dei detenuti;

d) predispone il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, sociale e dei mediatori culturali, nonché, previa intesa con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, del personale dell'amministrazione penitenziaria;

e) redige una relazione sullo stato di salute nelle carceri presenti nella regione. La relazione è inviata al Ministero della sanità e all'amministrazione penitenziaria;

f) esercita il controllo sull'operato delle aziende sanitarie interessate;

g) concorda con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria le sedi territoriali ove è più opportuno avviare iniziative di custodia attenuata, sia come istituti riservati che come sezioni annesse a grandi strutture penitenziarie.

7.3. I compiti delle aziende sanitarie locali. In riferimento agli obiettivi di salute indicati nel Progetto obiettivo nazionale e in quello regionale, le aziende sanitarie locali svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. A tale scopo il direttore generale:

a) predispone, sentito il direttore dell'istituto penitenziario, nell'ambito del piano attuativo locale, specifici progetti di intervento nelle carceri, coinvolgendo il comune o la conferenza dei sindaci nell'esame e nella definizione;

b) approva i modelli organizzativi individuati nei Progetti obiettivo nazionale e regionale e nomina i responsabili;

c) formula alla regione, sentito il direttore dell'istituto penitenziario interessato, le proposte di riordino delle strutture sanitarie interne ed esterne al carcere, ai fini della predisposizione del piano di riordino dei presidi sanitari e del loro ammodernamento strutturale e tecnologico;

d) attua le intese con la direzione degli istituti penitenziari;

e) assicura che le risorse finanziarie assegnate alla regione siano correttamente ed esclusivamente impiegate per l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario;

f) approva la carta dei servizi per i detenuti e gli internati, previa consultazione con le loro rappresentanze, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999à

9. Applicazione. Il Progetto obiettivo trova applicazione piena nelle regioni che attuano la sperimentazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 230/1999. Nelle altre regioni il Progetto obiettivo si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia. >>;

- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha prorogato la sperimentazione fino al 30 giugno 2002 e l'ha estesa << alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanità e al Ministero della giustizia.>>; il D.Lgs. 433/2000 è entrato in vigore il 31 gennaio 2001.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale alla Sanità per sapere:

- se la Regione Piemonte ha fatto richiesta di essere inserita nella sperimentazione in oggetto, nella consapevolezza che i requisiti indicati nel D.M. 20 aprile 2000 si attagliano maggiormente alle carceri piemontesi che a quelle toscane (ammesso e non concesso di ascrivere, come fa il Governo centrale, la Toscana al Nord Italia!);

- in caso negativo, quali motivazioni hanno indotto la Regione Piemonte a non partecipare alla sperimentazione;

- quali provvedimenti la Regione Piemonte ha posto in essere per adempiere a quanto previsto dal "Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario" (entrato in vigore il 25 maggio 2000), nella consapevolezza che, in assenza di adesione alla sperimentazione, le norme citate si applicano alle funzioni sanitarie trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 230/99: <>.

Torino, 27 marzo 2001

Carmelo PALMA Bruno MELLANO

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail