Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
lun 24 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Segreteria CORA
Palma Carmelo - 4 aprile 1996
PER FABRIZIO STARACE ED ENZO CUCCO;
SEGNALAZIONE DA PARTE DI GIULIO MANFREDI

Sulla GU n.73 del 27-3-96 sono stati pubblicati due decreti legge; il n.160 (misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico chirurgici) e il n.161 (disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali).

I decreti citati regolamentano meglio la sperimentazione di nuovi farmaci; ho cercato di capire se aprono nuovi spazi per le sperimentazioni antiproibizioniste;

Innnanzitutto non viene abrogato il disposto del comma 7, art.25, del d.lgs 29-5-91 n.178 (recepimento delle direttive della Comunità Economica Europea in materia di specialità medicinali- G.U 139 del 15 giugno 1991), che rimanda al T.U. sulle tossicodipendenze (DPR 309/90). Lo stesso TU prevede però al comma 2 dell'art. 72: "E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le modalità di cura, in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto". Partendo di qui è allora utile citare il comma 2 dell'art. 2 del DL 161, che cosi' recita : ".. in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità, impiegare un medicinale prodotto indistialmente per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga che il paziente non possa essere utilmente trattato con i medicinali già a

utorizzati per quella indicazione terapeutica.. purchè tale impiego sia consolidato e conforme a linee guida o (e sottolineo "o", ndr) lavori pubblicati su giornali scientifici accreditati in campo internazionale..."

E' o non è questo un appiglio per la somministrazione controllata di morfina, buprenorfina o anche eroina? Da sottolineare che non sono indispensabili linee-guida, bastano le acquisizioni della ricerca scientifica internazionale.

A ciò si aggiunga il disposto del comma 1, art.4 del medesimo decreto: "...un medicinale posto regolarmente in vendita, ma del quale non sia autorizzata l'immissione in commercio sul territorio nazionale, può essere impiegato sotto diretta responsabilità del medico, sui singoli pazienti, quando non esista valida alternativa terapeutica. Il medico deve stabilire, con modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 25, comma 7 lettera b) del decreto legislativo 178/91, le particolari esigenze che giuastificano il ricorso al medicinale non autorizzato, e ottenere il consenso informato del paziente. Il medico che prescrive la terapia deve, entro tre giorni, informare il Ministero della Sanità del trattamento praticato, tranne nell'ipotesi che esso avvenga in Ospedale, o in altra analoga struttura di ricovero e cura, anche privata..".

Mi fermo qui, ma spero che altri, specie se medici, analizzino meglio il testo dei due decreti citati, per trovarvi altri appigli giuridici che garantiscano anche in Italia la possibilità di sperimentazioni serie, costanti e diffuse. Chi non riuscisse a trovare i testi di legge citati li può chiedere al sottoscritto: Giulio Manfredi c/o Gruppo Consiliare di Alleanza per Torino, 011/ 4422004.

ps Sull'ultimo libro di Arnao "Tutte le droghe del Presidente", c'è la storia dell'antiproibizionismo; dall'indice dei nomi non risulta citato nè Pannella nè il Cora (ci sono, per dire, Patty Pravo e Scalfaro)

Quando uscirà il libro del Cora sull'esperienza svizzera? Ne abbiamo un disperato bisogno.

NB Gli errori di battitura sono a cura di Carmelo Palma, che aveva fretta.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail