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Conferenza Segreteria CORA
Palma Carmelo - 6 giugno 1996
I sottoscritti

premesso che:

-dai dati dell'ultima relazione al Parlamento del Ministro degli Affari Sociali sullo stato di attuazione del DPR 309/90 nel 1995 si desume che:

a)sono state effettuate 20.248 operazioni "antidroga" rispetto alle fattispecie criminose ex art. 73 DPR 309/90;

b)sono stati intrapresi 32.378 procedimenti giudiziari ex art.73, per la gran parte (26.310) rispetto al piccolo smercio di droghe illegali, e sono stati effettuati 21.721 arresti;

-l'art.73 del DPR citato comtempla ben 22 ipotesi di reato;

-la sfera di applicazione dell'art.73 sembra estendersi a comportamenti che dovrebbero (cessione gratuita e a qualunque titolo..) essere piuttosto ricompresi nella disciplina prevista dall'art 75, essendo relativi, o propedeutici molto più alla sfera del consumo (ancorchè di gruppo) che a quella della "vendita" e del commercio delle droghe illegali;

-la depenalizzazione del consumo di droghe illegali (introdotta con il referendum popolare del 1993) ha evidentemente incrinato l'impianto rigidamente repressivo e punizionistico della normativa sulla droga, ed ha testimoniato di un attegiamento o di una volontà politica che non si concilia con la disciplina rididamente penale di comportamenti, quali quelli sopra descritti, contigui o addirittura interni alla sfera del consumo;

-la stragrande maggioranza dei comportamenti di cui all'art 73 e 75 del DPR citato sono relativi ad una sostanza: la cannabis, ed i suoi derivati, cui ormai qualunque analisi scientifica minimamente accreditata riconosce livelli di tossicità o di pericolosità sociale uguale od inferiore a quelle di sostanze legali, liberamente commerciate, e pure riconosciute come "droghe" dallo stesso DPR 309 90 (art.2 lett. a) c) e g)); in particolare..

parte di Starace (analisi scientifica sulla tossicità delle sostanza).......

-esiste un evidente limite di ragionevolezza (e, inevitabilmente, di efficacia) in una normativa che disciplina in modo analogo sostanze diverse (eroina, cocaina, droghe "chimiche", cannabis..) senza alcun serio riferimento al diverso grado di pericolosità sociale delle sostanze considerate;

-la normativa sulla droga denuncia, in questo senso, caratteri di arbitrarietà e irrazionalità pericolosi, laddove dispone la sanzione penale di comportamenti che, rispetto a beni giuridicamente tutelati (come ad esempio, stando alla ratio interna e profonda del 309/90, il diritto alla salute), non manifestano un grado di offensività superiore a quello di comportamenti perfettamente legali;

-il grado di pericolosità sociale e criminale del mercato delle droghe leggere (in cui convergono i più svariati comportamenti, dall'autoproduzione, all'acquisto e all'uso comune, fino al grande traffico a fini di lucro) deriva in larga misura dalla sua contiguità con quello delle droghe pesanti, e quindi, in fondo, dall'equiparazione, implicità nell'art.73 del DPR citato, della cannabis alle altre droghe illegali in ordine alla disciplina penale di ogni comportamento, che non sia, strettamente, qualificabile come consumo;

interroga il Ministro della Giustizia per sapere

-quante delle operazioni antidroga, dei procedimenti intrapresi e degli arresti effettuati nel 1995 si riferiscano a fattispecie criminose ex art.73 relative alla cannabis;

-quanti procedimenti si riferiscano a comportamenti che una interpretazione più estensiva della normativa (anche, come sostenuto in premessa, alla luce del risultato referendario) dovrebbero rientrare nelle fattispecie di cui all'art.75;

-se non ritenga opportuno giungere ad una riforma del DPR 309/90 che porti:

a) alla abrogazione delle sanzioni amministrative per il consumo di droghe illegali che, alla luce dei risultati sino ad oggi ottenuti, rappresentano il lato più inutile, inefficace, e persecutorio della normativa in vigore;

b) alla ridefinizione razionale delle fattispecie di cui all'art.73 del DPR citato;

c) ad una distinzione marcata, e sotto tutti i profili, della disciplina cui sono sottoposti i comportamenti relativi alla cannabis, da quella riferita alle altre "droghe illegali".

 
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