PER SAPERE
PREMESSO CHE
-il testo di conversione del decreto legge n. 267, del 17 maggio 1996 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione del DPR 309/90- legge sulle droghe) approvato dalla Camera Dei Deputati in data 26 giugno 96 contiene una norma (art.1, comma 3), che riserva la possibilità di prescrivere e somministrare il farmaco metadone al solo personale medico che presti servizio presso i Servizi Tossicodipendenze delle USL ;
-tale norma e' in contrasto con il risultato del referendum abrogativo di alcune parti del DPR 309/90, tenutosi nel 1993, per effetto del quale, fra l'altro, venne abrogato il decreto ministeriale n. 445 del 19 novembre 1990 (di cui all'art. 2 , I comma della legge citata, che affidava al Ministro della Sanità il compito di stabilire i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi) ;
-la disciplina prevista dal decreto suddetto consisteva essenzialmente nell'affidamento ai soli medici dei Sert della possibilità di prescrivere e somministrare metadone, e nella limitazione dei trattamenti "consentiti" al solo utilizzo del metadone "a scalare", cioe' a brevissimo termine;
-nel 1991 (prima del risultato referendario) il Tar della Lombardia, in seguito al ricorso di 4 cittadini- due medici e due pazienti- con l'ordinanza 501/91 riconobbe che la disciplina prevista dal decreto 445/90 contrastava con i diritti dei medici e tossicodipendenti ricorrenti, e ne sospese l'applicazione nei loro confronti;
-le "Linee guida per il trattamento delle dipendenze da oppiacei con farmaci sostitutivi" emanate dal Ministero della Sanità il 30 settembre 1994, riconobbero il risultato referendario tanto per quello che concerne l'abolizione del "monopolio di stato" sui trattamenti metadonici, quanto per quello che riguarda l'affidamento alla scienza ed alla coscienza dei medici dei limiti di utilizzo del farmaco;
-se il Senato approvasse il testo di conversione del decreto quale e' stato licenziato dalla Camera, la nostra legislazione, nell'evidente intento di limitare e contenere l'impiego del metadone nella cura delle dipendenze, annullerebbe gli esiti del risultato referendario e con essi tutte le piu' accertate e riconosciute acquisizioni scientifiche sui temi del trattamento farmacologico delle dipendenze;
-l'approvazione del decreto nella sua versione attuale potrebbe comportare che il Comitato Promotore del Referendum sulla Droga sollevi dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato;
-una delle conseguenze più nefaste della norma surrettiziamente inserita in un provvedimento che doveva definire "politiche di riduzione del danno" sulle droghe, sarebbe l'interruzione di migliaia di trattamenti oggi in corso presso medici di medicina generale, o presso altre strutture sanitarie;
-numerosissimi medici e tossicodipendenti hanno annunciato l'intenzione di ricorrere, in tutte le sedi possibili, contro questo provvedimento;
-la "chiusura burocratica" rispetto all'utilizzo del metadone contrasta con la logica del provvedimento nel suo complesso, e priva le politiche di riduzione del danno di un ausilio necessario;
se condivida e ritenga opportuna la norma oggetto della presente interrogazione;
se non ritenga di ristabilire nella nostra legislazione criteri di garanzia dei diritti dei i cittadini medici e tossicodipendenti in ordine ai trattamenti delle dipendenze con farmaci sostitutivi;
cosa intenda fare per impedire che il decreto sulla "riduzione del danno" divenga, grazie a questa norma, il decreto della "riduzione delle cure".