Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
dom 09 mar. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Segreteria CORA
Palma Carmelo - 26 luglio 1996
Egregio Senatore,

Le invio una scheda relativa al problema dei trattamenti farmacologici delle tossicodipendenze, così come emerge dal decreto di applicazione del DPR 309/90 sulla droga, reiterato negli scorsi giorni dal Governo (D.L n.375 del 16/7/96) nella versione approvata dalla Camera dei Deputati, e tornato in questi giorni in discussione presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato.

Nelle scorse settimane il Cora ha denunciato i rischi e le gravissime conseguenze- in ordine al problema della libertà terapeutica e del diritto alla salute dei cittadini tossicodipendenti- derivanti dall'applicazione del decreto. Nelle righe seguenti mi pemetto di riassumerLe il merito e la portata gravissima della questione, per sollecitare la Sua attenzione ed il Suo impegno, su temi che il Parlamento (io penso: e so di pensare e dire cosa gravissima) tende ad affrontare sempre più irresponsabilmente.

I risultati del referendum del 1993

Il referendum tenutosi nel 1993 su alcune norme del DPR 309/90 abrogò, fra l'altro, il punto 4) lettera e) del primo comma dell'art.2, che attribuiva al Ministro della Sanità il potere di stabilire con proprio decreto le modalità ed i limiti di trattamento delle dipendenze con farmaci sostitutivi. Tale abrogazione comportò dunque la decadenza del DM 445/90, e la disciplina cui esso sottoponeva l'utilizzo del metadone: disciplina che, è bene ricordarlo, riservava ai soli medici dei Sert (Servizi per le tossicodipendenze delle USL) la possibilità di prescrivere metadone.

Prima della tenuta del referendum il Tar della Lombardia, in seguito al ricorso di due medici e due tossicodipendenti, sospese l'efficacia del decreto nei confronti dei ricorrenti, ritenendo che il decreto violasse la libertà dei medici ed il diritto alla salute dei tossicodipendenti. Giunse comunque il referendum a ripristinare una situazione di completa libertà terapeutica.

Il comma 3 dell'art 1 del D.L n.375 del 16/7/96

La Camera dei Deputati, durante l'esame della diciannovesima reiterazione del decreto sulla "riduzione del danno" ha inserito una norma che restinge la possibilità di prescrivere il metadone, limitandola ai "...programmi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali" (art.1 comma 3). l'interpretazione che i proponenti intesero dare alla norma, come risulta dagli atti parlamentari, era oltremodo estensiva: l'emendamento intendeva semplicemente ripristinare la disciplina abrogata dal risultato referendario.

Il Cora, Coordinamento Radicale Antiproibizionista, ha dunque iniziato una battaglia perchè il Senato abrogasse questa norma, e perchè venisse rispettato il risultato del referendum. Nel frattempo il decreto è decaduto ed il Governo lo ha reiterato ricomprendendovi la norma introdotta dalla Camera.

L'interpretazione restrittiva della norma

Durante un incontro tenuto con una delegazione del Cora,

il Ministro Turco, ammettendo la gravità delle implicazioni connesse all'applicazione della norma, si è impegnata ad emanare una circolare interpretativa che (come il Cora ha suggerito) chiarisca:

a)che la disciplina introdotta riguarda unicamente le prescrizioni effettuate all'interno di programmi finanziati dal Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'art 127 del DPR 309/90: attiene dunque, propriamente, ai soli programmi oggetto del provvedimento;

b)che le prescrizioni effettuate dai singoli medici nell'ambito della propria normale attività continuano ad essere sottoposte alla disciplina conseguente al risultato referendario.

In questo modo si è, per così dire, "ridotto il danno" della norma, ma non lo si è affatto cancellato.

Le conseguenze della nuova interpretazione

Anche l'interpretazione più restrittiva della norma presenta gravissimi profili di inopportunità e illegittimità costituzionale, sia pure rispetto ai soli programmi finanziati dal Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga (che però nel futuro acquisteranno sempre maggiore importanza), in quanto:

a) disincentiva la prescrizione del metadone proprio all'interno di programmi di riduzione del danno; quelli, cioè, che, come tutta la letteratura internazionale attesta, comportano un ricorso più massiccio alla terapia farmacologica, come strumento essenziale di "normalizzazione" sociale e sanitaria dei cittadini tossicodipendenti;

b) rende impossibile la realizzazione di programmi di "prevenzione sanitaria" integrati fra Sert ed enti ausiliari (di cui all'art. 115 del DPR 309/90) anche nel caso in cui le prescrizioni del metadone venissero effettuate dai medici dei Sert, poichè tali prescrizioni devono essere limitate ai programmi "interamente gestiti dalle unità sanitarie locali";

c) restituisce burocraticamente ai Sert un monopolio antiscientifico rispetto all'utilizzo di un farmaco (conosciutissimo, efficace, per nulla "sperimentale") che va affidato- secondo un principio elementare di deontologia professionale- alla competenza dei medici e non al "controllo dello Stato". In definitiva siamo di fronte ad una violazione sia del risultato del referendum sia dell'art.33 della Costituzione.

Spero che Lei comprenda, dunque, quanto necessario ed opportuno sia procedere al più presto all'abrogazione di questa norma.

RingraziandoLa per l'interessamento e rimanendo a Sua disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento e approfondimento, Le invio distinti saluti.

Carmelo Palma

Responsabile nazionale del CO.R.A

Roma, 26 luglio 1996.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail