Dal "sole 24 ore" del 28 agosto:"Con decreto dell' 11 aprile 96, pubblicato sulla GU n. 200 del 27 agosto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, trasferisce alle regioni il 75% del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, vale a dire una somma pari a 146 miliardi di lire sui 202 miliardi e 940 milioni di lire disponibili. I finanziamenti sono ripartiti per il 50% in base al numero di abitanti e per l'altra metà in rapporto alla diffusione delle td, i cui indicatori sono: la popolazione a rischio secondo l'età (15-39 anni) e gli utenti dei servizi pubblici per le td, i segnalati come tossicodipendenti a i prefetti e morti di overdose. Sempre in Gazzetta, il dipartimento per gli affari sociali fornisce alle regioni le indicazioni per una <> utilizzazione dei finanziamenti che saranno poi destinati dalle stesse regioni per la realizzazione die progetti di prevenzione e recupero dei td presentati da enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati."La prima cosa che salta agli occhi è che il decreto in oggetto è stato firmato l'11 aprile 96 da Ossicini, ministro degli affari sociali nel Governo Dini. L'attuale ministro Livia turco ha recepito un testo compiuto, l'ha tenuto nel cassetto due mesi, poi l'ha fatto pubblicare; ricordo che dalla pubblicazione decorrono gli 8 mesi di tempo entro i quali le regioni devono distribuire i fondi.
Nel frattempo, il ministro non si è neppure preoccupata di aggiornare i riferimenti normativi; attualmente, non è più in vigore il decreto legge 19 marzo 1996, n. 130, ma il dl 16 luglio 96 n. 375; nella paginetta di istruzioni allegata al decreto il comitato nazionale antidroga fa, infatti riferimento al dl 375!
L'art. 4 del dl in oggetto ha subito una modificazione rilevante: alle comunità terapeutiche e agli enti privati è destinato almeno un quarto dei fondi spettanti ad ogni regione "laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata" (art. 4, comma 1, dl 375/96); l'articolo 4 del dl 130/96 non prevedeva tale condizione. Le regioni a quale normativa dovranno attenersi?!
Non basta, nella reiterazione di luglio il ministro Turco si è dimenticata di aggiornare la data (30 giugno 96) entro la quale le regioni che non sono riuscite a dotarsi di "un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione" (art. 4 , comma 3, dl 375/96) possono chiedere al ministro della solidarietà sociale di differire di un anno il trasferimento dei fondi. Solo la valle d'Aosta ha usufruito di tale possibilità; è lecito supporre che molte regioni non si siano mosse in merito, in attesa della conversione in legge del decreto; così non è stato ed orasi profila un grave rischio:molte regioni ( specie quelle meridionali) non riusciranno a dotarsi dei necessari strumenti per la gestione dei fondi; molte amministrazioni faranno finta di niente, pur di avere i soldi da Roma; ma anche chi volesse invocare il potere sostitutivo del ministro in materia non potrebbe più farlo perché il termine del 30 giugno 96 (previsto sia nel decreto di marzo che in quello di luglio) è scaduto da un pezzo. Ciò sig
nifica che il ministro ha, indirettamente e certo involontariamente, legittimato una gestione "scorretta e scoordinata" dei fondi antidroga in molte regioni italiane.
entrando nello specifico del decreto in oggetto, è da stigmatizzare l'uso di un "indicatore" della "diffusione delle td", uno dei due criteri utilizzati per la ripartizione dei fondi. Si tratta del "numero di persone segnalate per la prima volta ai prefetti ai sensi dell'art. 75 T.U. 309/90": sono per la maggior parte consumatori di droghe leggere, quindi, in base alle acquisizioni scientifiche, non sono "tossicodipendenti", usarli come indicatore della "diffusione delle td" è una legittimazione implicita della teoria fasulla della " droga di passaggio" (oppure il governo intende con questo indirettamente affermare che è la commistione del mercato delle droghe leggere con quello delle droghe pesanti ad alimentare i profitti delle narcomafie e la diffusione dello spaccio?!).
Rispetto all'altro indicatore "detenuti nelle carceri" solo un augurio: speriamo che le regioni si ricordino, nella distribuzione dei fondi, della situazione drammatica in cui versano i td in carcere (solo il 3% usufruisce di trattamenti metadonici, rispetto ad una percentuale nazionale del 30%).
Tiriamo le somme: il decreto sulla ripartizione dei fondi è il secondo provvedimento di rilievo in materia di cui è responsabile Livia Turco. Il primo, il decreto legge perennemente reiterato, ha visto il ministro colpevolmente inerte rispetto alla "questione metadone", con un ripensamento successivo degno di nota, ma che non ah potuto recuperare il terreno perso nel frattempo. Ora ci troviamo di fronte ad un provvedimento ereditato dal precedente ministro, che abbisognava solamente di qualche limatura; in due mesi non è stato fatto nulla, si è perso solo del tempo, per poi pubblicare un provvedimento scorretto e scoordinato nella forma e nella sostanza. Suonano così un po' grotteschi ed ipocriti i riferimenti finali alla "riduzione del danno e del rischio", a "progetti che possono avere riflessi internazionali", a "linee guida di riferimento", a "una banca dati", alla "professionalità della Presidenza del Consiglio dei ministri nel settore" (sic).