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Conferenza Segreteria CORA
Manfredi Giulio - 27 giugno 1997
SUI SERT CHIUSI, SUL METADONE NEGATO.

Da una settimana lavoro presso la Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte (tel. 011/57.57.366). La Commissione sta esaminando il Piano Sanitario Regionale 1997/99.

Nella parte riguardante le td., in merito all'organizzazione dei Sert, la bozza del Piano parla del <>.

Il Gruppo Abele ha fatto pervenire, fra le altre, un'osservazione in cui si dice di apprezzare gli intenti della Giunta Regionale ma si fa notare che l'approvazione del testo precedente costituirebbe una violazione di legge.

Sono andato a riprendermi il testo del Decreto Ministeriale 30 novembre 1990, n.444 (Decreto De Lorenzo) "Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali". in vigore dal 31 gennaio 1991, il quale, all'articolo 5, così recita:

"5. Modalità di funzionamento. - 1. Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai td., nell'arco delle venitquattro ore e per tutti i giorni della settimana.

2. Frma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle arre di maggior rilevanza numerica dei td., individuate dalla regione, l'assistenza ai td. è assicurata, nelle latre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3.

3. Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il colllegamento tra SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonchè l'uso di unitàù mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza."

DA SETTE ANNI LO STATO NON RISPETTA LA LEGGE! Sfido chiunque a indicare UNA SOLA USL CHE ABBIA ADEMPIUTO AI DETTAMI DEL DECRETO 444/90, CHE E' A TUTTI GLI EFFETTI IN VIGORE!

Ho ripescato anche il D.M. 19 dicembre 1990, n.445 sull'utilizzo dei farmaci sostitutivi e ne riporto l'articolo 4, che può essere utilmente richiamato nelle polmiche presenti e future rispetto ai SERT che si rifiutano di accogliere td. in vacanza o comunque fuori sede:

"4. Continuità dei trattamenti fuori dal comune di residenza. - 1. La continuità dei trattamenti farmacologici sostitutivi già in atto deve essere garantita dai servizi per le tossicodipendenze operanti nel territorio nazionale anche ai soggetti che si trovino temporaneamente fuori dal proprio comune di residenza, sulla base di certificazione da parte del servizio di apparteenza, che adotta idonee misure onde evitare duplicazioni del trattamento.

2. Le modalità di trattasmento attuate dal servizio di provenienza non possono essere mdoficate nei casi di cui al comma 1, se non per necessità o sopravvenute controindicazioni di carattere clinico."

N.B. Il comma 2 riguarda "le modalità del trattamento", non la possibilità di "negare il trattamento"!

 
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