Udite udite, il Forum droghe lancia due proposte di klegge di iniziativa popolare per - pensate un po' - depenalizzare il consumo delle droghe e la legalizzazione di quelle leggere.
Datevi una scorsa al testo e vedete un po' se non sono realmente dei pezzi di merda.
Comunque, in Notizie Cora trovate il comunicato del Cora scritto da me in accordo con Cappato e Palma e con l'approvazione di Pannella.
Domani mandiamo a Forum la lettera ufficiale di adesione del Cora all'iniziativa.
Giovedi' presentano la proposte di legge alla stampa e vediamo un po' se ci invitano e comunque che cosa dicono.
Intanto eccovi i testi (scusate i refusi ma ho li scaricati con uno scanner e non ho avuto molto tempo per ripulirli: lo faro sicuramente).
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
NORME PER LA COMPLETA DEPENALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI DROGHE.
Art. 1 1. L'articolo 73 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 - (Produzione e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope) 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detenga sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto å punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto ceda illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1 e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 3. La stessa pena si applica a chiunque, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto, coltivi, produca o fabbrichi sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'arti
colo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 5. Le pene previste nei commi da 1 a 4 sono ridotte da un terzo alla meta' quando per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo siano di lieve entita'. 6. La pena å aumentata se il fatto å commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro".
Art. 2 L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e' abrogato.
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
NORME PER LA LEGALIZZAZIONE DELLE "DROGHE LEGGERE"
Art. 1
1.In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione ai fini di commercio, la fabbricazione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2.Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Solidarieta' sociale, sentite le componenti Commissioni parlamentari e le Regioni, sono disciplinati i presupposti per i rilascio e la revoca delle autorizzazioni alla vendita, il loro numero e i controlli conseguenti, nonche' le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e il livello di concentrazione di sostanza attiva, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonche' i locali pubblici in cui e' consentito il consumo delle sostanze.
3.Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.
4. E' vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici. 5. E' vietata la vendita al dettaglio di quantitativi superiori ai 5 grammi.
Art. 2
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o dei prodotti da essa derivati, violi il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1 ovvero consenta che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
2. 2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.
3. 3. Per la violazione della disposizione di cui al comma 5 dell'artico1o 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 20 milioni e la sanzione della sospensione della autorizzazione.
Art. 3
1. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono previste le sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge e alle prescrizioni delle autorizzazioni. Il decreto dovra' prevedere l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 73 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti per la coltivazione ai fini di commercio e la fabbricazione di cannabis indica e prodotti da essa derivati senza la prescritta autorizzazione, nonche' per la vendita a soggetti non autorizzati. Il decreto dovra' prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 10 milioni a lire 200 milioni e delle sanzioni amministrative della sospensione e della revoca delle autorizzazioni per le violazioni alle prescrizioni dell'autorizzazione.
2. Non e' punibile la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione gratuita a terzi di quantitativi non superiori a 5 grammi destinati al consumo personale, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.
Art. 4
1. E' fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicita', che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 5
1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtå metropolitane
b) alle fasce di etå dei consumatori
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati ed il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonche' ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
e) gli acccordi conclusi dal governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge ed alle relative caratteristiche.