I sottoscritti deputati (senatori),
premesso che: .
- L'art. 118 del DPR 309/90 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ex art. 27 della Legge 26 giugno 1990, n.162, così recita:
"Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali .
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità. (omissis)".
- Gli artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1991, n. 25) così recitano:
"4. Istituzione dei SERT. - 1. Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 27 della legge n.162 del 1990. (omissis).
5. Modalità di funzionamento. - 1. Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.
2. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3.
3. Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonchè l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza.".
- Visto il D.P.C.M. 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della <>);- Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);
- Vista la "Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1996", presentata dal Governo in Parlamento il 30 aprile 1997, da cui risulta che la maggioranza delle Regioni non ha attuato le leggi suddette (le Regioni Abruzzo, Friuli, Umbria , Molise e Sicilia non hanno neppure fornito i dati loro richiesti dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- Dal combinato disposto delle norme suddette emerge chiaramente la volonta' del legislatore di dotare in tempi strettissimi i servizi per le tossicodipendenze di un organico adeguato, in qualità e quantità, a garantire "in modo continuativo" le funzioni di prevenzione e cura delle tossicodipendenze; la previsione della figura straordinaria del "commissario ad acta" e l'esclusione dell'organico dei servizi dal blocco delle assunzioni (esclusione peraltro confermata per vari esercizi finanziari) dovevano servire all'entrata in funzione dei nuovi SERT, in tutte le Regioni, al massimo a partire dal mese di maggio del 1991 (art. 118, comma 3, citato).
- La vigenza delle disposizioni citate ha ricevuto una recente, autorevole, conferma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari Regionali), che il 14 novembre 1997 rinviò (sulla base di un ricorso del CORA e dei Verdi) il Piano Sanitario Regionale del Piemonte all'esame del Consiglio Regionale poichè contenente disposizioni in contrasto con la normativa nazionale "che richiede un'apertura continuativa nelle 24ore sia per i giorni feriali che festivi".
- E' utile rimarcare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è richiamata, sic et simpliciter, al dettato dell'art.118 del DPR 309/90 ("il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore") e non all'art.5 del DM 444/90, che ha attuato una distinzione fra SERT operanti "nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti" e gli altri SERT; distinzione certo ragionevole ma non prevista dalla legge, fonte di diritto superiore al decreto.
- A sette anni di distanza dall'entrata in vigore del decreto suddetto è del tutto manifesta la mancata sua attuazione per quanto riguarda in special modo le disposizioni inerenti i giorni e gli orari di apertura dei SERT, nonchè gli organici dei suddetti SERT;
- La mancata attuazione delle disposizioni di legge ha comportato una grave e protratta mancanza di assistenza sanitaria per milioni di cittadini, in violazione patente degli articoli 3 (eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione. E' utile rilevare che i SERT sono deputati alla cura e prevenzione non solamente delle tossicodipendenze da eroina ma anche delle alcooldipendenze e delle politossicodipendenze, nonchè delle infezioni, tra cui l'AIDS, ad esse correlate; è, altresì, utile sottolineare che negli ultimi sette anni si sono venute affermando nuove problematiche, quali quelle derivanti dal consumo delle cosiddette "droghe sintetiche" e quelle derivanti dal diffondersi delle tossicodipendenze fra i minori e nella popolazione extracomunitaria;
- venerdì 6 febbraio il Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CO.R.A.) ha presentato presso (numero) Procure della Repubblica un esposto sulla mancata attuazione della legge, richiedendo l'accertamento di eventuali reati, con riferimento, in particolare, a quello previsto dall'art.328 del c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).
Tutto ciò premesso, i sottoscritti deputati (senatori) interpellano il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale, il Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia, per sapere:
- alla data del 31/12/1997, quanti erano in tutta Italia i SERT aventi i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 118 del DPR 309/90 e dagli artt. 4 e 5 del DM 444/90;
- se vi siano state nomine di "commissari ad acta" da parte di Presidenti delle Giunte Regionali e/o da parte del Ministro della Sanità, ai sensi del terzo comma dell'articolo 118 citato;
- quale valutazione il Governo intenda esprimere sulla gravissima lesione ai diritti fondamentali dei cittadini (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto all'eguaglianza di fronte alla legge...) derivante dalla mancata attuazione della legge in oggetto;
- quali misure urgenti il Governo intenda prendere per rendere finalmente operative le prescrizioni di legge a otto anni dalla loro emanazione, dopo ben due Conferenze Nazionali sulla droga, di fronte ad uno "stato delle cose" in materia di tossicodipendenze ancor più grave e complesso di quello del 1990, per il sommarsi alle preesistenti tossicodipendenze di nuovi fenomeni quali la proliferazione delle droghe sintetiche, l'insorgere delle politossicodipendenze nella popolazione extracomunitaria, l'aumento delle politossicodipendenze fra i minori; gli effetti di tali fenomeni sono, naturalmente, ingigantiti dal persistere della legislazione proibizionista .