ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'
1.1 Il CORA (Coordinamento radicale antiproibizionista) e' l'organizzazione politica degli antiproibizionisti sulle droghe dell'Unione Europea.
1.2 Il CORA ha lo scopo di promuovere la riforma delle politiche sulle droghe attraverso la legalizzazione della produzione, del commercio e dell'uso delle sostanze. La legalizzazione e' uno strumento per salvaguardare lo stato di diritto, la democrazia e una soluzione concreta ai problemi di carattere sanitario, politico, giuridico, sociale, economico, istituzionale e di ordine pubblico prodotti dal proibizionismo.
1.3 Il CORA e' una associazione senza scopo di lucro.
1.4 Il CORA non partecipa con proprie liste a competizioni elettorali.
ARTICOLO 2 - ISCRITTI
2.1 Sono iscritti tutti coloro che versano la quota di iscrizione.
2.2 Gli iscritti hanno diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee nazionali.
ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTI E BILANCI
3.1 I finanziamenti del CORA provengono
- dalle quote di iscrizione
- dai contributi di privati
- dalle iniziative di autofinanziamento.
3.2 Il bilancio del CORA e' annuale
- viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno
- viene sottoposto all'approvazione del Congresso federale
- indica analiticamente le entrate, le uscite ed I beni posseduti
ARTICOLO 4 - ORGANI STATUTARI
4.1 Il Congresso
4.2 L'Assemblea nazionale
4.3 Il Segretario
4.4 Il Tesoriere
4.5 La Segreteria Politica
ARTICOLO 5 - IL CONGRESSO
5.1 e' l'organo deliberativo del CORA.
5.2 e' convocato congiuntamente dal Segretario e dal Tesoriere in via ordinaria una volta ogni anno entro la prima settimana del mese di novembre; puo' essere convocato in via straordinaria dal Segretario o da un terzo dei membri del Congresso.
5.3 elegge il Segretario ed il Tesoriere
5.4 e' chiamata a pronunciarsi sui documenti trasmessi dalle assemblee nazionali
5.5 delibera la mozione politica annuale
5.6 vota il bilancio.
5.7 approva le modifiche allo statuto a maggioranza assoluta.
5.8 Stabilisce la quota di iscrizione annuale al CORA.
***(norma transitoria: la quota minima di iscrizione annuale per il 1998 e' stabilita in 50 ECU)***
5.9 E' composto da
* membri eletti
- delegati eletti dalle Assemblee nazionali in rapporto di 1/1.000.000 di abitanti del paese.
* membri di diritto (se iscritti)
- membri ed ex membri delle istituzioni elettive
- segretario, tesoriere, membri della segreteria del CORA
- ex presidenti, segretari, tesorieri, e membri della segreteria del CORA
6 L'ASSEMBLEA NAZIONALE
6.1 E' convocata congiuntamente dal Segretario e dal Tesoriere al raggiungimento di un numero di iscritti pari a 1/150.000 abitanti del paese.
***(norma transitoria: per quanto riguarda l'Italia il rapporto e' di 1/50.000 abitanti in ragione dell'insediamento storico del CORA nel paese; per quanto riguarda il Lussemburgo e' stabilito in 10 iscritti in ragione del basso numero di abitanti).***
6.2 E' presieduta dal Segretario o da un suo delegato.
6.3 Elegge con voto segreto e con preferenza nominale un numero di delegati al Congresso in ragione di 1/1.000.000 di abitanti del paese
***(norma transitoria: per quanto riguarda il Lussemburgo e' stabilito in 1 iscritto in ragione del basso numero di abitanti).***
6.4 Elegge con voto segreto un membro della Segreteria politica.
6.5 Ha facolta' di trasmettere documenti alla Segreteria politica e al Congresso.
7 IL SEGRETARIO
7.1 e' il responsabile politico e legale rappresentante del CORA, anche nei confronti dei terzi, ed assume tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela degli interessi del CORA.
7.2 e' eletto dal Congresso e dura in carica un anno.
7.3 convoca, congiuntamente al Tesoriere, il Congresso e le Assemblee nazionali.
7.4 presiede o delega a presiedere le Assemblee nazionali.
7.5 convoca e presiede la Segreteria Politica.
7.6 attua le deliberazioni del Congresso e della Direzione e coordina le attivita' del CORA.
8 IL TESORIERE
8.1 e' responsabile della politica economico-finanziaria del CORA.
8.2 cura la redazione dei libri contabili e sottopone al voto del Congresso i bilanci consuntivi e alla ratifica della Segreteria politica il bilancio preventivo
9 LA SEGRETERIA POLITICA
9.1 coadiuva il Segretario nella realizzazione della mozione politica annuale ed ogni altra materia concernente l'attivita' del CORA.
9.2 e' composta
- dal Segretario
- dal Tesoriere,
- da cinque membri nominati dal Segretario
- dai membri eletti dalle Assemblee nazionali
9.3 e' convocata dal Segretario che la presiede e si riunisce almeno ogni tre mesi.
9.4 puo' nominare uno o piu' punti di riferimento politico-organizzativi definendone il mandato.
9.5 e' chiamata a pronunciarsi sui documenti trasmessi dalle assemblee nazionali
-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------A---------------B-----------C
Belgique-------10.170.226----68-----------10
Danemark-------5.275.121----35-----------5
Germania -----82.012.162----547---------82
Gre'ce----------10.486.595----70-----------10
Espagne-------39.298.600----262---------39
France---------58.491.571-----390--------58
Irlande-----------3.652.177-----24----------4
Italie------------57.460.977-----1.149------57
Luxembourg------418.300-----10----------1
Pays-Bas-----15.567.107------104--------16
Autriche---------8.067.812-----54----------8
Portugal---------9.934.110-----66----------10
Finlande---------5.132.320-----34----------5
Sue'de-----------8.844.499-----59-----------9
Royaume-Uni--58.901.825---393----------59
A= popolazione
B= Numero minimo di iscritti per convocare l'assemblea nazionale
C= Delegati eletti dall'assemblea nazionale al Congresso